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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.07.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 899/2019
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 29.07.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 899/2019 e compaiono:
Per 'avv. SARA FASCIO;
Parte_1
Per l'avv. SCAIELLA CARMELA LEONARDA. Controparte_1
Assistono all'udienza: avv.. LECCESE MASSIMILIANO GOP in tirocinio;
la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_1 la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_2
Le parti nulla osservano sulla fissazione dell'udienza in periodo feriale.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281 sexies c.p.c.
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
P a g . 1 | 9 DICHIARA chiusa l'istruttoria
INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. FASCIO precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale datata 10.2.25;
L'avv. SCAIELLA precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale datata 10.2.25.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 29/07/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 899 dell'anno 2019, pendente
TRA
P a g . 2 | 9 Email_1
DIFENSORE: avv. FASCIO SARA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv. SCAIELLA CARMELA LEONARDA
- PARTE CONVENUTA -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previo accertamento del valore del patrimonio ereditario così come verrà determinato all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo disposta, dichiarare la divisione dei beni tra le parti mediante attribuzione degli stessi secondo le quote ereditarie, salvo conguaglio, nonché rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta, nei limiti in cui risulterà infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti meglio illustrati in parte narrativa del presente atto. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori, come per legge.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA ON : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione: Accettata la domanda principale di divisione dei beni ereditari: In accoglimento della riconvenzionale: previo accertamento del valore del compendio immobiliare sito in Aulla- Loc- Albiano MA (MS) Via Amola 11 dismesso dalla de cuius Voglia: 1) considerare, in Persona_3 via riconvenzionale, la Sig.ra creditrice nei confronti della sorella, Controparte_1 Parte_1
, della somma di € . 35.000,00o di quella, minore o maggiore, che risulterà dovuta all'esito
[...] dell'espletanda istruttoria;
2) verificato il valore complessivo del compendio ereditario, determinato l'importo dovuto;
comunque computare le accertate somme al rendiconto divisionale ai fini dell'esatta determinazione del progetto di divisione. In ogni caso con vittoria di spese anticipate dall'odierna convenuta e quantificate in Euro 518,00, spese di causa, competenze di lite e rimborso forfettario, IVA e Cpa come per legge, oltre ai compensi di CTU e CTP interamente refusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la sorella chiedendo che Parte_1 Controparte_1 venisse disposta la divisione del compendio ereditario, già di proprietà della madre , Persona_3 deceduta ab intestato il 18.3.2008 (doc. 1 attrice), composto da un fabbricato abitativo (contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Aulla, foglio 47 particella 1073) e da alcuni terreni adiacenti (contraddistinti al catasto terreni del Comune di Aulla, foglio 47 particella 44, 45 e 1075 – doc. 2 attrice) siti ad Aulla, via Amola n. 11/A, rimasti nell'esclusiva disponibilità della convenuta e della sua famiglia, sin dalla morte della de cuius.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione e dispiegando Controparte_1 domanda riconvenzionale per il pagamento di € 35.000,00 a titolo di spese sostenute per il mantenimento e la conservazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
P a g . 3 | 9 La causa era istruita con acquisizioni documentali. Era, inoltre, disposta CTU per la stima del patrimonio ereditario, la verifica della comoda divisibilità e l'approntamento del progetto divisionale.
Il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, la quale, con ordinanza del 22.3.2024, rimetteva la causa sul ruolo chiamando a chiarimenti il CTU in ordine alla regolarità urbanistica dei beni immobili stimati. Il CTU rendeva i chiarimenti all'udienza del 12.4.2024. Con provvedimento del 14.6.2024 era quindi concesso termine alle parti per procedere alla regolarizzazione.
All'udienza del 13.12.2024 le parti dichiaravano di non aver provveduto alla regolarizzazione sulla scorta dei chiarimenti forniti dal CTU per motivi economici e precisavano le conclusioni.
Con provvedimento del 2.4.25, la causa era rimessa sul ruolo affinché, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., le parti interloquissero in ordine alla possibilità di eventuale sanatoria o all'inammissibilità della domanda, laddove le parti fossero indisponibili a provvedervi. Con le rispettive note scritte, le confermavano di non intendere provvedere alla regolarizzazione. La sola attrice, con CP_1 note del 29.5.25 chiedeva procedersi, eventualmente, a divisione parziale avente a oggetto i soli terreni.
All'udienza del 29.7.25 le parti provvedevano alla discussione orale dispiegando le conclusioni come in epigrafe.
***
Premesso che la domanda di divisione parziale non è stata reiterata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, deve a questo punto darsi atto delle risultanze della CTU.
In particolare, il CTU ha riscontrato “evidenti difformità urbanistiche e strutturali”, per quanto concerne il fabbricato di cui al fg. 47 mapp. 1073 “tra lo stato rappresentato (di progetto) e lo stato rilevato sul posto il giorno del sopralluogo e precisamente:
- Al Piano SEMINTERRATO non corrispondono precisamente gli ingombri/volumetrie e nemmeno le caratteristiche e tipologie costruttive poiché si hanno muri indicati con spessori di cm. 60 anche interni mentre in realtà sul posto si è rilevato un unico vano con due pilastri centrali e travi in c.a. di sostegno al solaio. Le altezze a progetto erano pari a ml. 2,90 mentre attualmente sono di ml. 3,26. Non esiste il vano tecnico esterno sottoscala e vi sono incongruenze e difformità anche sulle aperture prospettiche rappresentate. Difformità prospettica generale. Dubbio anche sul posizionamento/orientamento planimetrico dell'edificio costruito rispetto al rilevato
- Al Piano TERRA/RIALZATO non corrispondono precisamente gli ingombri/volumetrie e nemmeno le caratteristiche e tipologie costruttive poiché si hanno muri indicati con spessori di cm. 45 anche interni mentre in realtà sul posto si sono rilevate murature portanti non superiori ai cm. 35 e internamente esistono due pilastri in continuità con quelli sottostanti senza murature interne portanti nelle due direzioni. Non esiste la scala e l'accesso sul retro mentre la scala e l'accesso sul fronte è diverso da come rappresentato graficamente. Erronea indicazione del piano trattasi di piano Terra/Rialzato e non Primo. Le altezze a progetto erano pari a ml. 3,00 mentre attualmente sono di ml. 2,95. Vi sono incongruenze e difformità anche sulle aperture prospettiche rappresentate. Difformità prospettica generale. Dubbio anche sul posizionamento/orientamento planimetrico dell'edificio costruito rispetto al rilevato” (cfr. pagg. 3 e 4 relazione).
Il CTU prosegue poi indicando due possibili soluzioni al fine di poter rendere commerciabile il fabbricato:
P a g . 4 | 9 “1) Ipotizzando che il fabbricato sia stato edificato in origine così come da me rilevato il giorno del sopralluogo e quindi che tutto il realizzato risulta antecedente al 1967 (per cui senza obbligo di presentazione di alcun progetto). Comunque, esiste agli atti un elaborato con documentazione tecnica allegata depositato presso il Comune (Irreperibile) sicuramente fedele a quello reperito nell'archivio del Genio Civile (Visionato) difforme dallo stato attuale per cui ad ogni modo da regolarizzare con pratica di sanatoria a perfezionamento grafico.
Considerato che gli strumenti urbanistici attuali e del tempo di costruzione acconsentano la doppia conformità sarà possibile presentare pratica di sanatoria” quantificando il relativo esborso come compreso tra € 8.772,20 ed € 17.292,80 (pagg.
5-6 relazione) e, in relazione all'adeguamento sismico, tra € 66.548,20 ed € 75.068,80.
“Ipotizzando invece che al di là della parte strutturale rilevata, comunque, tutte le difformità oggi presenti sul fabbricato siano state realizzate nel corso degli anni e che gli strumenti urbanistici attuali e del tempo di costruzione NON acconsentano la doppia conformità (Attualmente zone agricole senza possibilità di realizzare nuove volumetrie) sarà possibile presentare pratica di sanatoria solo ed esclusivamente se NON possibile riportare in pristino la situazione senza compromettere la sicurezza e la staticità strutturale del fabbricato” (pagg.
6-7 relazione), quantificando la spesa complessiva per sanatoria al genio civile in € 7.776,00 e per adeguamento sismico in € 57.776,00.
In relazione al quesito, comunque, il CTU ha chiaramente indicato che sussiste “la non attuale possibile commerciabilità del fabbricato con relativa pertinenza per la rilevata presenza di consistenti difformità urbanistiche e strutturali/sismiche ad ogni modo preventivamente da sanare” (pag. 7 perizia 5.1.2022).
Sentito a chiarimenti all'udienza del 12.4.2024, il CTU ha concluso per la sanabilità del bene (non abusivo) sotto il profilo strutturale e sismico, risultando la sussistenza dei titoli abilitativi edilizi (concessione edilizia n. 97, del 23/08/1960, segnalazione certificata di inizio attività n. 2771, del 20/11/1960 prot. n.9139 e autorizzazione sismica n. 230, del 18/10/1960 prot. n. 17179).
Ne ha inoltre ritenuto – ferme le precisazioni di cui sopra - la comoda divisibilità, con formazione di due lotti, per la creazione dei quali non dovrebbe procedersi ad alcuna opera, pur evidenziando, anche in questo caso, la necessità di sanatoria sotto il profilo strutturale/sismico e catastale.
Quanto alla conformità catastale, invero, in esito all'ordinanza del 2.4.2025, il CTU ha depositato propria nota, rappresentando difformità sia al piano seminterrato (mancanza della rappresentazione grafica di una apertura sul lato sud) e al piano terra rialzato (diversa rappresentazione delle aperture sul lato ovest), risultando necessario l'aggiornamento della planimetria catastale, anche alla luce di differente ingombro planimetrico e discrepanze tra lo stato di fatto e il catastale circa il corretto posizionamento dell'immobile sulla mappa (cfr. note depositate il 28.4.25).
***
È primariamente necessario verificare la procedibilità della domanda (sostanzialmente congiunta) di divisione, viste le non conformità riscontrate (catastale, edilizia e urbanistica).
L'art. 46 del d.P.R. 380/2001 al comma 1 (di analogo contenuto rispetto all' art. 40, comma 2, legge 47/1985 per gli edifici costruiti anteriormente al 17.3.1985) dispone: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. L'art. 29, comma 1 bis, legge 52/1985 prevede: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati
P a g . 5 | 9 già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare l'applicabilità di tali norme anche ai provvedimenti giurisdizionali che producono effetti reali, quali la divisione ereditaria, non potendo la pronuncia giudiziale realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, conseguire una finalità elusiva della normativa (cfr. Sezioni Unite n. 25021/2019).
Per quanto riguarda la conformità catastale, l'art. 29 comma 1 bis legge 52/1985 ha il duplice scopo di riqualificazione delle banche dati catastali (sul piano della coerenza sostanziale e formale dei dati contenuti) e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale. La conformità deve essere valutata "sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale". L'art. 17 r.d.l. n. 652 del 1939 impone la dichiarazione di variazione al Catasto, relativamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, in ipotesi di mutazioni che avvengano "[...] b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe". L 'Agenzia del territorio con circolare n. 2 del 9 luglio 2010 ha chiarito che l'obbligo della dichiarazione di variazione sussiste laddove la mutazione incida "sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso
[…]", quali modifiche interne che importino “redistribuzione di spazi interni e la modificazione dell'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze”, e, ancora “quando la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe, esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici etc ”, mentre tale obbligo non sussisterebbe – sempre sulla scorta delle indicazioni rese in forza di tale atto amministrativo- laddove, pur modificando la superficie utile, non si determini la variazione del numero di vani e la loro destinazione funzionale.
È stato poi affermato il principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (quali la divisione di una comunione ereditaria - cfr. Cass., Sez. Un., n. 25021/2019 cit.) la domanda è improcedibile se tale accertamento manchi o se il CTU abbia verificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (cfr. in proposito Cass. n.18043/2020: “la divisione intanto è possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Tale interpretazione ha ottenuto l'avallo delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SU 21761, 29 luglio 2021), che intervenendo in tema di ammissibilità del trasferimento immobiliare previsto negli accordi di separazione o divorzio, richiamando proprio la più recente giurisprudenza della Suprema Corte relativa all'ambito di applicazione della l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, hanno precisato come tali prescrizioni, previste a pena di nullità, si applicano anche, per quanto di interesse, agli atti pubblici giudiziari che producano gli stessi effetti giuridici indicati dalla norma, cioè che trasferiscano o costituiscano diritti reali. In sostanza, pur essendo la norma rivolta anzitutto agli atti formati o autenticati dal notaio, essa è, comunque, applicabile a tutti gli atti che producono i medesimi effetti. In particolare, le S.U. cit. hanno avuto modo di precisare come “il tenore letterale della norma fonda la previsione di nullità sulla mancanza nell'atto dell'identificazione catastale
P a g . 6 | 9 nonché del riferimento alle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Si tratta dunque, com'è del tutto evidente, di una nullità testuale (articolo 1418 codice civile) di carattere oggettivo che, a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione, determina la nullità dell'atto per la sua sola mancanza. Tale nullità non è ancorabile, pertanto, al soggetto che compie tale accertamento […] ben potendo la nullità stessa verificarsi qualunque sia il soggetto che roga l'atto, sia esso il notaio
o anche le parti private […]” (punti 3.4.9 e 3.4.10).
I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. "conformità edilizia ed urbanistica" (in particolare sent. nn. 1199/97, 5902/02, 9647/06, 13225/08, 8489/16, 1505/18, 21721/19), devono ritenersi operanti anche rispetto alla c.d. "conformità catastale oggettiva", attesa l'analogia delle rispettive discipline. Deve pertanto ritenersi che anche la "conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello della decisione (cfr. S.U. n. 23825/09; Cass. 16068/19; Cass. 20626/2020 in tema di azione ex art. 2932 c.c.)
Ora, nel caso in esame, tale dichiarazione di conformità alle planimetrie catastali non risulta, come peraltro indirettamente confermato anche dalle parti all'udienza del 13.12.24, ove i procuratori ebbero a dichiarare che le sorelle (rispettivamente attrice e convenuta) non avevano CP_1 provveduto all'avvio delle pratiche per la regolarizzazione – pur possibile, come evidenziato dal CTU, e per cui era stato accordato termine da questo Giudice – per meri motivi economici e come peraltro ribadito anche con ultime note scritte del 22 e 29 maggio 2025.
D'altra parte, vi è anche difformità rispetto al titolo edilizio (come risulta dal raffronto operato dal CTU rispetto al progetto rinvenuto al Genio Civile). In particolare, è stata riscontrata all'interno del suddetto immobile (al piano seminterrato) una diversa organizzazione degli spazi (risultando la presenza di un unico vano e mancando l'ulteriore vano tecnico), nonché la creazione di un'apertura e di una scala sul retro inesistenti in progetto (piano terra/rialzato), nonché una diversa consistenza complessiva dell'immobile (non corrispondendo le volumetrie), tutte difformità che, ai sensi dell'art. 17 r.d.l. n. 652 del 1939, impongono la dichiarazione di variazione al catasto, la cui sussistenza costituisce “una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione” (Cass. n. 20526/2020 in tema di giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare).
Ora, è pacifico che, allo stato, il compendio immobiliare per cui si procede non sia stato sanato, né, tantomeno, siano state avviate le relative pratiche amministrative per l'adeguamento catastale, a fronte dell'asserita indisponibilità economica delle parti.
Infatti, è evidente dalle risultanze della CTU che sussistano difformità urbanistiche e strutturali tra lo stato rappresentato di progetto (come riscontrato dall'elaborato reperito dal CTU presso il Genio Civile) e lo stato di fatto rilevato dallo stesso (al piano seminterrato risulta una diversa organizzazione degli spazi -risultando la presenza di un unico vano e mancando l'ulteriore vano tecnico-, nonché la creazione di un'apertura e di una scala sul retro inesistenti in progetto al piano terra/rialzato, nonché una diversa consistenza complessiva dell'immobile, da cui deriva la non corrispondenza delle volumetrie), nonché la difformità rispetto alla planimetria catastale (difformità sia al piano seminterrato per la non rappresentazione grafica di una finestra/apertura sul lato sud e sia al piano terra rialzato per la diversa rappresentazione delle aperture sul lato ovest;
differente ingombro planimetrico;
differente posizionamento su mappa).
P a g . 7 | 9 A fronte di ciò, emerge documentalmente il difetto della condizione di procedibilità dell'azione, consistente nella conformità urbanistica e catastale dell'immobile di cui è chiesta la divisione, da cui deriva necessariamente l'improcedibilità della domanda.
Sulla base di tali premesse, va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da , tesa a ottenere la condanna dell'attrice Controparte_1
al versamento della somma di €. 35.000,00 (o di quella, minore o Parte_1 maggiore) a titolo di rimborsi per la manutenzione del bene. Invero, nel caso in esame, la riconvenzionale non può ritenersi dotata di una propria autonomia, in quanto espressamente subordinata dalla convenuta all'accoglimento della domanda di divisione.
Ciò è riconosciuto dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, sia in narrativa (“[…] pur presenti i requisiti per la richiesta di divisione del compendio ereditato dalle parti, alla quale, peraltro, la Sig.ra nulla oppone, il provvedimento definitivo che verrà pronunciato dovrà CP_1 necessariamente prendere in dovuta considerazione tutti gli esborsi sostenuti in proprio dall'odierna convenuta al fine del mantenimento, gestione e miglioramento dei beni successori”) che nelle relative conclusioni (“Accettata la domanda principale di divisione dei beni ereditari […] chiedendo di computare le accertate somme al rendiconto divisionale ai fini dell'esatta determinazione del progetto di divisione”) e nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc (“Le dedotte eccezioni, stante le evidenti implicazioni economiche, sono presupposto della decisione di parte convenuta di procedere ad una definizione del contenzioso familiare attraverso la procedura giudiziale di divisione dei beni ereditari e, soprattutto, presupposto della contestuale domanda riconvenzionale. sulla quale, anche in questa sede si insiste”) nonché nelle conclusioni ivi riportate (“Accettata la domanda principale di divisione dei beni ereditari”), di guisa da rendere altrettanto inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento di somme e/o conguagli, che si basano sul presupposto processuale della preventiva divisione immobiliare (improcedibile per quanto sopra).
Orbene, se è pur vero che la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda, volta a ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cass. civ., Sez. II, Sent.29/01/2004, n. 1666; Cass. sent. n. 10043/91 e n. 1742/79), nel caso in esame, tuttavia, è la stessa convenuta a rappresentare che la riconvenzionale non riveste un carattere autonomo rispetto alla domanda di divisione formulata dall'attrice. In sostanza, la convenuta non propone una domanda riconvenzionale autonoma, ma chiede l'estensione della domanda principale dispiegata dall'attore, chiedendo di computare i propri esborsi per la manutenzione del compendio nell'ambito della divisione del cespite.
Sul punto le conclusioni della convenuta sono chiare, atteso che:
- aderendo alla domanda di divisione, chiede di considerare le somme in questione ai fini dell'esatta determinazione del progetto di divisione;
- non spiega autonoma domanda di condanna dell'attrice per il pagamento della somma indicata;
Conseguentemente, non potendosi statuire sulla domanda di divisione richiesta in via principale per le motivazioni sopra esposte, parimenti risulta inammissibile la riconvenzionale proposta dalla convenuta.
A ogni buon conto, è da rilevare che, con la domanda riconvenzionale, la convenuta richiede la refusione di tutti “gli esborsi sostenuti in proprio […] al fine del mantenimento, gestione e miglioramento dei beni successori”.
Ebbene, anche nel merito la domanda non potrebbe trovare accoglimento, atteso che non vi è prova dell'effettiva sussistenza degli esborsi in parola e della loro riferibilità all'immobile oggetto di causa.
P a g . 8 | 9 In particolare, i documenti 4-5-6-7-8 non risultano univocamente riferibili al compendio;
in alcuni casi si tratta, poi, di fatture intestate a terzi non parti del procedimento (fattura n. 672/2006 Per_4 intestata a;
fattura n. 7450/2018 intestata a Controparte_2 Per_4 Per_5
); o, ancora, inidonei a provare l'effettivo pagamento (doc. 4 ricevuta
[...] Persona_6 fattura 9/2008 ; doc. 7 fattura ZL Ecologica 22/2013, tutte non quietanzate;
Persona_7 preventivo di;
preavviso di parcella 136/2013 geom. Dittamo, talora riferiti ad Pt_2 Persona_8 altro procedimento: geom. Dittamo e avv. Scaiella, in relazione a procedimento n.r.g. 8466/2007 Trib. Massa – Sez. Dist. il cui contenuto non è meglio precisato). Parte_3
In ragione dell'esito della lite, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 899 dell'anno 2019, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, azione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di nonché sulla domanda proposta in Parte_1 Controparte_1 via riconvenzionale da contro , così provvede: Controparte_1 Parte_1
1. DICHIARA improcedibile la domanda di divisione immobiliare proposta da
[...]
Parte_1
2. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3. COMPENSA integralmente le spese di lite;
4. PONE le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti.
Così deciso in Massa, in data 29.07.2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 29.07.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
P a g . 9 | 9
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.07.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 899/2019
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 29.07.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 899/2019 e compaiono:
Per 'avv. SARA FASCIO;
Parte_1
Per l'avv. SCAIELLA CARMELA LEONARDA. Controparte_1
Assistono all'udienza: avv.. LECCESE MASSIMILIANO GOP in tirocinio;
la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_1 la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_2
Le parti nulla osservano sulla fissazione dell'udienza in periodo feriale.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281 sexies c.p.c.
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
P a g . 1 | 9 DICHIARA chiusa l'istruttoria
INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. FASCIO precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale datata 10.2.25;
L'avv. SCAIELLA precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale datata 10.2.25.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 29/07/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 899 dell'anno 2019, pendente
TRA
P a g . 2 | 9 Email_1
DIFENSORE: avv. FASCIO SARA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv. SCAIELLA CARMELA LEONARDA
- PARTE CONVENUTA -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previo accertamento del valore del patrimonio ereditario così come verrà determinato all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo disposta, dichiarare la divisione dei beni tra le parti mediante attribuzione degli stessi secondo le quote ereditarie, salvo conguaglio, nonché rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta, nei limiti in cui risulterà infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti meglio illustrati in parte narrativa del presente atto. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori, come per legge.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA ON : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione: Accettata la domanda principale di divisione dei beni ereditari: In accoglimento della riconvenzionale: previo accertamento del valore del compendio immobiliare sito in Aulla- Loc- Albiano MA (MS) Via Amola 11 dismesso dalla de cuius Voglia: 1) considerare, in Persona_3 via riconvenzionale, la Sig.ra creditrice nei confronti della sorella, Controparte_1 Parte_1
, della somma di € . 35.000,00o di quella, minore o maggiore, che risulterà dovuta all'esito
[...] dell'espletanda istruttoria;
2) verificato il valore complessivo del compendio ereditario, determinato l'importo dovuto;
comunque computare le accertate somme al rendiconto divisionale ai fini dell'esatta determinazione del progetto di divisione. In ogni caso con vittoria di spese anticipate dall'odierna convenuta e quantificate in Euro 518,00, spese di causa, competenze di lite e rimborso forfettario, IVA e Cpa come per legge, oltre ai compensi di CTU e CTP interamente refusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la sorella chiedendo che Parte_1 Controparte_1 venisse disposta la divisione del compendio ereditario, già di proprietà della madre , Persona_3 deceduta ab intestato il 18.3.2008 (doc. 1 attrice), composto da un fabbricato abitativo (contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Aulla, foglio 47 particella 1073) e da alcuni terreni adiacenti (contraddistinti al catasto terreni del Comune di Aulla, foglio 47 particella 44, 45 e 1075 – doc. 2 attrice) siti ad Aulla, via Amola n. 11/A, rimasti nell'esclusiva disponibilità della convenuta e della sua famiglia, sin dalla morte della de cuius.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione e dispiegando Controparte_1 domanda riconvenzionale per il pagamento di € 35.000,00 a titolo di spese sostenute per il mantenimento e la conservazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
P a g . 3 | 9 La causa era istruita con acquisizioni documentali. Era, inoltre, disposta CTU per la stima del patrimonio ereditario, la verifica della comoda divisibilità e l'approntamento del progetto divisionale.
Il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, la quale, con ordinanza del 22.3.2024, rimetteva la causa sul ruolo chiamando a chiarimenti il CTU in ordine alla regolarità urbanistica dei beni immobili stimati. Il CTU rendeva i chiarimenti all'udienza del 12.4.2024. Con provvedimento del 14.6.2024 era quindi concesso termine alle parti per procedere alla regolarizzazione.
All'udienza del 13.12.2024 le parti dichiaravano di non aver provveduto alla regolarizzazione sulla scorta dei chiarimenti forniti dal CTU per motivi economici e precisavano le conclusioni.
Con provvedimento del 2.4.25, la causa era rimessa sul ruolo affinché, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., le parti interloquissero in ordine alla possibilità di eventuale sanatoria o all'inammissibilità della domanda, laddove le parti fossero indisponibili a provvedervi. Con le rispettive note scritte, le confermavano di non intendere provvedere alla regolarizzazione. La sola attrice, con CP_1 note del 29.5.25 chiedeva procedersi, eventualmente, a divisione parziale avente a oggetto i soli terreni.
All'udienza del 29.7.25 le parti provvedevano alla discussione orale dispiegando le conclusioni come in epigrafe.
***
Premesso che la domanda di divisione parziale non è stata reiterata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, deve a questo punto darsi atto delle risultanze della CTU.
In particolare, il CTU ha riscontrato “evidenti difformità urbanistiche e strutturali”, per quanto concerne il fabbricato di cui al fg. 47 mapp. 1073 “tra lo stato rappresentato (di progetto) e lo stato rilevato sul posto il giorno del sopralluogo e precisamente:
- Al Piano SEMINTERRATO non corrispondono precisamente gli ingombri/volumetrie e nemmeno le caratteristiche e tipologie costruttive poiché si hanno muri indicati con spessori di cm. 60 anche interni mentre in realtà sul posto si è rilevato un unico vano con due pilastri centrali e travi in c.a. di sostegno al solaio. Le altezze a progetto erano pari a ml. 2,90 mentre attualmente sono di ml. 3,26. Non esiste il vano tecnico esterno sottoscala e vi sono incongruenze e difformità anche sulle aperture prospettiche rappresentate. Difformità prospettica generale. Dubbio anche sul posizionamento/orientamento planimetrico dell'edificio costruito rispetto al rilevato
- Al Piano TERRA/RIALZATO non corrispondono precisamente gli ingombri/volumetrie e nemmeno le caratteristiche e tipologie costruttive poiché si hanno muri indicati con spessori di cm. 45 anche interni mentre in realtà sul posto si sono rilevate murature portanti non superiori ai cm. 35 e internamente esistono due pilastri in continuità con quelli sottostanti senza murature interne portanti nelle due direzioni. Non esiste la scala e l'accesso sul retro mentre la scala e l'accesso sul fronte è diverso da come rappresentato graficamente. Erronea indicazione del piano trattasi di piano Terra/Rialzato e non Primo. Le altezze a progetto erano pari a ml. 3,00 mentre attualmente sono di ml. 2,95. Vi sono incongruenze e difformità anche sulle aperture prospettiche rappresentate. Difformità prospettica generale. Dubbio anche sul posizionamento/orientamento planimetrico dell'edificio costruito rispetto al rilevato” (cfr. pagg. 3 e 4 relazione).
Il CTU prosegue poi indicando due possibili soluzioni al fine di poter rendere commerciabile il fabbricato:
P a g . 4 | 9 “1) Ipotizzando che il fabbricato sia stato edificato in origine così come da me rilevato il giorno del sopralluogo e quindi che tutto il realizzato risulta antecedente al 1967 (per cui senza obbligo di presentazione di alcun progetto). Comunque, esiste agli atti un elaborato con documentazione tecnica allegata depositato presso il Comune (Irreperibile) sicuramente fedele a quello reperito nell'archivio del Genio Civile (Visionato) difforme dallo stato attuale per cui ad ogni modo da regolarizzare con pratica di sanatoria a perfezionamento grafico.
Considerato che gli strumenti urbanistici attuali e del tempo di costruzione acconsentano la doppia conformità sarà possibile presentare pratica di sanatoria” quantificando il relativo esborso come compreso tra € 8.772,20 ed € 17.292,80 (pagg.
5-6 relazione) e, in relazione all'adeguamento sismico, tra € 66.548,20 ed € 75.068,80.
“Ipotizzando invece che al di là della parte strutturale rilevata, comunque, tutte le difformità oggi presenti sul fabbricato siano state realizzate nel corso degli anni e che gli strumenti urbanistici attuali e del tempo di costruzione NON acconsentano la doppia conformità (Attualmente zone agricole senza possibilità di realizzare nuove volumetrie) sarà possibile presentare pratica di sanatoria solo ed esclusivamente se NON possibile riportare in pristino la situazione senza compromettere la sicurezza e la staticità strutturale del fabbricato” (pagg.
6-7 relazione), quantificando la spesa complessiva per sanatoria al genio civile in € 7.776,00 e per adeguamento sismico in € 57.776,00.
In relazione al quesito, comunque, il CTU ha chiaramente indicato che sussiste “la non attuale possibile commerciabilità del fabbricato con relativa pertinenza per la rilevata presenza di consistenti difformità urbanistiche e strutturali/sismiche ad ogni modo preventivamente da sanare” (pag. 7 perizia 5.1.2022).
Sentito a chiarimenti all'udienza del 12.4.2024, il CTU ha concluso per la sanabilità del bene (non abusivo) sotto il profilo strutturale e sismico, risultando la sussistenza dei titoli abilitativi edilizi (concessione edilizia n. 97, del 23/08/1960, segnalazione certificata di inizio attività n. 2771, del 20/11/1960 prot. n.9139 e autorizzazione sismica n. 230, del 18/10/1960 prot. n. 17179).
Ne ha inoltre ritenuto – ferme le precisazioni di cui sopra - la comoda divisibilità, con formazione di due lotti, per la creazione dei quali non dovrebbe procedersi ad alcuna opera, pur evidenziando, anche in questo caso, la necessità di sanatoria sotto il profilo strutturale/sismico e catastale.
Quanto alla conformità catastale, invero, in esito all'ordinanza del 2.4.2025, il CTU ha depositato propria nota, rappresentando difformità sia al piano seminterrato (mancanza della rappresentazione grafica di una apertura sul lato sud) e al piano terra rialzato (diversa rappresentazione delle aperture sul lato ovest), risultando necessario l'aggiornamento della planimetria catastale, anche alla luce di differente ingombro planimetrico e discrepanze tra lo stato di fatto e il catastale circa il corretto posizionamento dell'immobile sulla mappa (cfr. note depositate il 28.4.25).
***
È primariamente necessario verificare la procedibilità della domanda (sostanzialmente congiunta) di divisione, viste le non conformità riscontrate (catastale, edilizia e urbanistica).
L'art. 46 del d.P.R. 380/2001 al comma 1 (di analogo contenuto rispetto all' art. 40, comma 2, legge 47/1985 per gli edifici costruiti anteriormente al 17.3.1985) dispone: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. L'art. 29, comma 1 bis, legge 52/1985 prevede: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati
P a g . 5 | 9 già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare l'applicabilità di tali norme anche ai provvedimenti giurisdizionali che producono effetti reali, quali la divisione ereditaria, non potendo la pronuncia giudiziale realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, conseguire una finalità elusiva della normativa (cfr. Sezioni Unite n. 25021/2019).
Per quanto riguarda la conformità catastale, l'art. 29 comma 1 bis legge 52/1985 ha il duplice scopo di riqualificazione delle banche dati catastali (sul piano della coerenza sostanziale e formale dei dati contenuti) e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale. La conformità deve essere valutata "sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale". L'art. 17 r.d.l. n. 652 del 1939 impone la dichiarazione di variazione al Catasto, relativamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, in ipotesi di mutazioni che avvengano "[...] b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe". L 'Agenzia del territorio con circolare n. 2 del 9 luglio 2010 ha chiarito che l'obbligo della dichiarazione di variazione sussiste laddove la mutazione incida "sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso
[…]", quali modifiche interne che importino “redistribuzione di spazi interni e la modificazione dell'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze”, e, ancora “quando la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe, esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici etc ”, mentre tale obbligo non sussisterebbe – sempre sulla scorta delle indicazioni rese in forza di tale atto amministrativo- laddove, pur modificando la superficie utile, non si determini la variazione del numero di vani e la loro destinazione funzionale.
È stato poi affermato il principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (quali la divisione di una comunione ereditaria - cfr. Cass., Sez. Un., n. 25021/2019 cit.) la domanda è improcedibile se tale accertamento manchi o se il CTU abbia verificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (cfr. in proposito Cass. n.18043/2020: “la divisione intanto è possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Tale interpretazione ha ottenuto l'avallo delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SU 21761, 29 luglio 2021), che intervenendo in tema di ammissibilità del trasferimento immobiliare previsto negli accordi di separazione o divorzio, richiamando proprio la più recente giurisprudenza della Suprema Corte relativa all'ambito di applicazione della l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, hanno precisato come tali prescrizioni, previste a pena di nullità, si applicano anche, per quanto di interesse, agli atti pubblici giudiziari che producano gli stessi effetti giuridici indicati dalla norma, cioè che trasferiscano o costituiscano diritti reali. In sostanza, pur essendo la norma rivolta anzitutto agli atti formati o autenticati dal notaio, essa è, comunque, applicabile a tutti gli atti che producono i medesimi effetti. In particolare, le S.U. cit. hanno avuto modo di precisare come “il tenore letterale della norma fonda la previsione di nullità sulla mancanza nell'atto dell'identificazione catastale
P a g . 6 | 9 nonché del riferimento alle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Si tratta dunque, com'è del tutto evidente, di una nullità testuale (articolo 1418 codice civile) di carattere oggettivo che, a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione, determina la nullità dell'atto per la sua sola mancanza. Tale nullità non è ancorabile, pertanto, al soggetto che compie tale accertamento […] ben potendo la nullità stessa verificarsi qualunque sia il soggetto che roga l'atto, sia esso il notaio
o anche le parti private […]” (punti 3.4.9 e 3.4.10).
I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. "conformità edilizia ed urbanistica" (in particolare sent. nn. 1199/97, 5902/02, 9647/06, 13225/08, 8489/16, 1505/18, 21721/19), devono ritenersi operanti anche rispetto alla c.d. "conformità catastale oggettiva", attesa l'analogia delle rispettive discipline. Deve pertanto ritenersi che anche la "conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello della decisione (cfr. S.U. n. 23825/09; Cass. 16068/19; Cass. 20626/2020 in tema di azione ex art. 2932 c.c.)
Ora, nel caso in esame, tale dichiarazione di conformità alle planimetrie catastali non risulta, come peraltro indirettamente confermato anche dalle parti all'udienza del 13.12.24, ove i procuratori ebbero a dichiarare che le sorelle (rispettivamente attrice e convenuta) non avevano CP_1 provveduto all'avvio delle pratiche per la regolarizzazione – pur possibile, come evidenziato dal CTU, e per cui era stato accordato termine da questo Giudice – per meri motivi economici e come peraltro ribadito anche con ultime note scritte del 22 e 29 maggio 2025.
D'altra parte, vi è anche difformità rispetto al titolo edilizio (come risulta dal raffronto operato dal CTU rispetto al progetto rinvenuto al Genio Civile). In particolare, è stata riscontrata all'interno del suddetto immobile (al piano seminterrato) una diversa organizzazione degli spazi (risultando la presenza di un unico vano e mancando l'ulteriore vano tecnico), nonché la creazione di un'apertura e di una scala sul retro inesistenti in progetto (piano terra/rialzato), nonché una diversa consistenza complessiva dell'immobile (non corrispondendo le volumetrie), tutte difformità che, ai sensi dell'art. 17 r.d.l. n. 652 del 1939, impongono la dichiarazione di variazione al catasto, la cui sussistenza costituisce “una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione” (Cass. n. 20526/2020 in tema di giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare).
Ora, è pacifico che, allo stato, il compendio immobiliare per cui si procede non sia stato sanato, né, tantomeno, siano state avviate le relative pratiche amministrative per l'adeguamento catastale, a fronte dell'asserita indisponibilità economica delle parti.
Infatti, è evidente dalle risultanze della CTU che sussistano difformità urbanistiche e strutturali tra lo stato rappresentato di progetto (come riscontrato dall'elaborato reperito dal CTU presso il Genio Civile) e lo stato di fatto rilevato dallo stesso (al piano seminterrato risulta una diversa organizzazione degli spazi -risultando la presenza di un unico vano e mancando l'ulteriore vano tecnico-, nonché la creazione di un'apertura e di una scala sul retro inesistenti in progetto al piano terra/rialzato, nonché una diversa consistenza complessiva dell'immobile, da cui deriva la non corrispondenza delle volumetrie), nonché la difformità rispetto alla planimetria catastale (difformità sia al piano seminterrato per la non rappresentazione grafica di una finestra/apertura sul lato sud e sia al piano terra rialzato per la diversa rappresentazione delle aperture sul lato ovest;
differente ingombro planimetrico;
differente posizionamento su mappa).
P a g . 7 | 9 A fronte di ciò, emerge documentalmente il difetto della condizione di procedibilità dell'azione, consistente nella conformità urbanistica e catastale dell'immobile di cui è chiesta la divisione, da cui deriva necessariamente l'improcedibilità della domanda.
Sulla base di tali premesse, va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da , tesa a ottenere la condanna dell'attrice Controparte_1
al versamento della somma di €. 35.000,00 (o di quella, minore o Parte_1 maggiore) a titolo di rimborsi per la manutenzione del bene. Invero, nel caso in esame, la riconvenzionale non può ritenersi dotata di una propria autonomia, in quanto espressamente subordinata dalla convenuta all'accoglimento della domanda di divisione.
Ciò è riconosciuto dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, sia in narrativa (“[…] pur presenti i requisiti per la richiesta di divisione del compendio ereditato dalle parti, alla quale, peraltro, la Sig.ra nulla oppone, il provvedimento definitivo che verrà pronunciato dovrà CP_1 necessariamente prendere in dovuta considerazione tutti gli esborsi sostenuti in proprio dall'odierna convenuta al fine del mantenimento, gestione e miglioramento dei beni successori”) che nelle relative conclusioni (“Accettata la domanda principale di divisione dei beni ereditari […] chiedendo di computare le accertate somme al rendiconto divisionale ai fini dell'esatta determinazione del progetto di divisione”) e nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc (“Le dedotte eccezioni, stante le evidenti implicazioni economiche, sono presupposto della decisione di parte convenuta di procedere ad una definizione del contenzioso familiare attraverso la procedura giudiziale di divisione dei beni ereditari e, soprattutto, presupposto della contestuale domanda riconvenzionale. sulla quale, anche in questa sede si insiste”) nonché nelle conclusioni ivi riportate (“Accettata la domanda principale di divisione dei beni ereditari”), di guisa da rendere altrettanto inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento di somme e/o conguagli, che si basano sul presupposto processuale della preventiva divisione immobiliare (improcedibile per quanto sopra).
Orbene, se è pur vero che la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda, volta a ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cass. civ., Sez. II, Sent.29/01/2004, n. 1666; Cass. sent. n. 10043/91 e n. 1742/79), nel caso in esame, tuttavia, è la stessa convenuta a rappresentare che la riconvenzionale non riveste un carattere autonomo rispetto alla domanda di divisione formulata dall'attrice. In sostanza, la convenuta non propone una domanda riconvenzionale autonoma, ma chiede l'estensione della domanda principale dispiegata dall'attore, chiedendo di computare i propri esborsi per la manutenzione del compendio nell'ambito della divisione del cespite.
Sul punto le conclusioni della convenuta sono chiare, atteso che:
- aderendo alla domanda di divisione, chiede di considerare le somme in questione ai fini dell'esatta determinazione del progetto di divisione;
- non spiega autonoma domanda di condanna dell'attrice per il pagamento della somma indicata;
Conseguentemente, non potendosi statuire sulla domanda di divisione richiesta in via principale per le motivazioni sopra esposte, parimenti risulta inammissibile la riconvenzionale proposta dalla convenuta.
A ogni buon conto, è da rilevare che, con la domanda riconvenzionale, la convenuta richiede la refusione di tutti “gli esborsi sostenuti in proprio […] al fine del mantenimento, gestione e miglioramento dei beni successori”.
Ebbene, anche nel merito la domanda non potrebbe trovare accoglimento, atteso che non vi è prova dell'effettiva sussistenza degli esborsi in parola e della loro riferibilità all'immobile oggetto di causa.
P a g . 8 | 9 In particolare, i documenti 4-5-6-7-8 non risultano univocamente riferibili al compendio;
in alcuni casi si tratta, poi, di fatture intestate a terzi non parti del procedimento (fattura n. 672/2006 Per_4 intestata a;
fattura n. 7450/2018 intestata a Controparte_2 Per_4 Per_5
); o, ancora, inidonei a provare l'effettivo pagamento (doc. 4 ricevuta
[...] Persona_6 fattura 9/2008 ; doc. 7 fattura ZL Ecologica 22/2013, tutte non quietanzate;
Persona_7 preventivo di;
preavviso di parcella 136/2013 geom. Dittamo, talora riferiti ad Pt_2 Persona_8 altro procedimento: geom. Dittamo e avv. Scaiella, in relazione a procedimento n.r.g. 8466/2007 Trib. Massa – Sez. Dist. il cui contenuto non è meglio precisato). Parte_3
In ragione dell'esito della lite, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 899 dell'anno 2019, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, azione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di nonché sulla domanda proposta in Parte_1 Controparte_1 via riconvenzionale da contro , così provvede: Controparte_1 Parte_1
1. DICHIARA improcedibile la domanda di divisione immobiliare proposta da
[...]
Parte_1
2. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3. COMPENSA integralmente le spese di lite;
4. PONE le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti.
Così deciso in Massa, in data 29.07.2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 29.07.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
P a g . 9 | 9