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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5231/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12394/2023 TRIB CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12394/2023 TRIB CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2428/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2023/12394 tributo consortile per gli anni 2020 e 2021 emesso da Sogert S.p.A. su incarico del Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino, notificato in data 27.03.2024
Il ricorrente ha eccepito:
· Omessa notifica degli atti presupposti all'accertamento;
· Mancata indicazione del piano di classifica e dell'inclusione del terreno nel perimetro consortile
· Assenza di benefici.
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino non si è costituito in giudizio.
SO SP si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto ne ha chiesto il rigetto con condanna delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 03-10-2025, il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, accoglie il ricorso.
L'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare.
La Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma I. lett. a), della legge regione Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio», nonché, la Legge Reg.
Calabria n.13 del 2017 che ha modificato la legge reg. Calabria n.11 del 2003, statuendo, senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati, e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore (Cass. 26395/2019).
La legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal
Consorzio ai terreni ricompresi negli ambiti concretamente serviti dalle opere consortili. Nel caso in esame, il Consorzio non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova dei benefici diretti e specifici ricevuti dal fondo di proprietà del socio consortile.
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza , in composizione monocratica , accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna SO SP e il Consorzio al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 30,00 per spese vive e in euro 143,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore ove richiesta.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5231/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12394/2023 TRIB CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12394/2023 TRIB CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2428/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2023/12394 tributo consortile per gli anni 2020 e 2021 emesso da Sogert S.p.A. su incarico del Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino, notificato in data 27.03.2024
Il ricorrente ha eccepito:
· Omessa notifica degli atti presupposti all'accertamento;
· Mancata indicazione del piano di classifica e dell'inclusione del terreno nel perimetro consortile
· Assenza di benefici.
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino non si è costituito in giudizio.
SO SP si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto ne ha chiesto il rigetto con condanna delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 03-10-2025, il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, accoglie il ricorso.
L'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare.
La Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma I. lett. a), della legge regione Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio», nonché, la Legge Reg.
Calabria n.13 del 2017 che ha modificato la legge reg. Calabria n.11 del 2003, statuendo, senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati, e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore (Cass. 26395/2019).
La legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal
Consorzio ai terreni ricompresi negli ambiti concretamente serviti dalle opere consortili. Nel caso in esame, il Consorzio non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova dei benefici diretti e specifici ricevuti dal fondo di proprietà del socio consortile.
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza , in composizione monocratica , accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna SO SP e il Consorzio al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 30,00 per spese vive e in euro 143,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore ove richiesta.