Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
rg 137 /25
verbale del 12 giugno 2025
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice dott. De Giovanni sono comparsi:
l'avv. Guiotto in sost avv e dell'avv. Dal Zotto per parte ricorrente Pt_1
la d.ssa Pinestro in sost. avv. Trevisanato per le due convenute.
In primo luogo, le parti confermano le conclusioni di cui alle note autorizzate, e dunque, per la parte ricorrente:
“Nel merito
1. Accertare e dichiarare la piena e totale proprietà in capo alla soc. per intervenuta Controparte_1
usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito nel comune di Schio (VI), Via
Vicenza, catastalmente censito al foglio 20, mappale n. 615, Cat. F/1, superficie 395 mq.
2. Conseguentemente, ordinarsi alla Agenzia del Territorio di Vicenza la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità in capo al competente Conservatore.
3. Spese e compensi di causa, da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014 e comprensivi delle spese di mediazione (all. 11) anche parzialmente rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria subordinata
Si insiste per l'ammissione delle prove articolate nel ricorso introduttivo del presente giudizio”;
e per le due convenute:
“Si aderisce e non ci si oppone, per le ragioni esposte in narrativa all'accoglimento della domanda formulata da nei confronti delle convenute esponenti. Controparte_1
- Spese e competenze di lite integralmente compensate”
A questo punto si svolge la discussione orale.
Il Giudice si ritira per la decisione.
1
Alle ore 12 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 137/2025 del Ruolo Generale fra
CF: Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. F. Viero e l'avv. O. Dal Zotto,
RICORRENTE
CONTRO
CF CP_2 P.IVA_2
CF CP_3 P.IVA_3
entrambe con l'avv. Sandro Trevisanato,
CONVENUTE
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Proponendo ricorso, con rito semplificato, contro le due odierne convenute, la esponeva, CP_1
in sintesi: di possedere, da oltre venti anni, il terreno sito nel Comune di Schio (VI) Via Vicenza (già
Via Pasubio), catastalmente identificato al foglio 20, mappale n. 615, Cat. F/1 (superficie di corte
2 senza fabbricati) consistenza 395 mq;
che tale mappale è completamente intercluso (e racchiuso tra altri immobili di proprietà della ricorrente, ovvero i mappali n. 102, n. 996 e n. 1003) e privo di accessi diretti alla pubblica via, ed il terreno costituisce la porzione posteriore del piazzale di pertinenza dell'edificio produttivo di proprietà della ricorrente, graffato al mappale n. 102; che ad esso si accede attraversando i cancelli carrai/pedonali posti a confine tra il mappale n. 614 (che confina direttamente con Via Vicenza) ed il mappale n. 102; che l'intero lotto è, da sempre, recintato sui quattro lati e munito, appunto, dei suddetti cancelli a protezione dell'accesso; che al suo interno, la soc. CP_1
(e, prima di essa, il suo dante causa) esercita l'attività di commercio di carburanti ed idrocarburi
[...]
ed ha la propria sede legale.
Aggiungeva, poi:
• che il 27.11.1996, con atto n. 122.718 Rep. – n. 23.427 Racc. notaio dott. Persona_1
essa (che già, dall'anno 1992, era nella detenzione dell'edificio adibito a Controparte_1
deposito di carburanti [e relative aree esterne] in questione in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la soc. aveva acquistato dalla soc. Parte_2 Controparte_4
il ramo di azienda relativo alla commercializzazione di prodotti petroliferi, nel quale erano inclusi i seguenti immobili: “Protocollo n. 7114 del 13 agosto 1990 - Strada Statale del
Pasubio - p. T, deposito di combustibili ed affini composto di rimessa, centrale termica,
ufficio, w.c. e sei locali ufficio al piano terra”. “E' pure compresa nella presente cessione del ramo d'azienda l'area sottostante il deposito in oggetto individuata con la particella urbana m.n. 102 di are 13.60” (all.ti 3-4);
• che la comune intenzione delle parti (almeno a quanto appariva al legittimo affidamento della soc. era quella di acquistare l'intero lotto, comprensivo anche della porzione Controparte_1
posteriore scoperta (mappale 615) del piazzale, e che “l'errore non sarebbe stato comunque facilmente percepibile”, in quanto “dalle visure catastali è poi sempre risultato che il terreno mappale n. 615 fosse intestato alla soc. , e solo in seguito ad una recente Controparte_1
3 verifica finalizzata all'accertamento dei confini, è emersa l'effettiva sua situazione
“dominicale”;
• che, infatti, in primo luogo, dalla visura catastale storica (all. 5) appare che il mappale n. 615 fosse stato trasferito alla soc. con l'atto di acquisto del ramo d'azienda del Controparte_1
27.11.1996 (all. 4), “il che, almeno sotto il profilo formale, non è vero”, “in secondo luogo,
da ulteriori verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Vicenza - Ufficio Provinciale Territorio, è emerso che l'immobile in questione, unitamente ad altri mappali, era stato alienato da tale soc. alla soc. Controparte_5 Controparte_6
con atto di compravendita del 28.07.1994, trascritto in data 09.08.1994 con nota n. 5752 R.G.
e n. 4387 R.P. (all. 6);
• che la predetta circostanza appare doppiamente incomprensibile, sia perché la soc.
non risulta essere il dante causa della soc. (a sua volta dante Controparte_5 Controparte_4
causa della odierna ricorrente, all. 4); - sia perché rimane inspiegabile il fatto che la soc.
[...]
potesse essere interessata all'acquisto di un terreno intercluso n. 395 mq (all. 5) CP_6
del tutto inutilizzabile stante il suo stretto vincolo di pertinenzialità con l'edificio insistente sul mappale n. 102, ragion per cui “non resta che pensare ad una fatale catena di errori”.
Quanto poi alla legittimazione passiva delle convenute, la ricorrente ricordava che ha CP_2
incorporato la soc. (apparente proprietaria del mappale 615, all. 6) in forza dell'atto Controparte_6
notarile di fusione mediante incorporazione del 20.12.2002 e che ha conferito un ramo CP_2
d'azienda alla soc. oggi soc. sicché o l'una o l'altra Parte_3 CP_3
delle due convenute è “formalmente” proprietaria del mappale n. 615.
Premesso, poi, che la mediazione obbligatoria esperita dalla soc. non ha dato esito Controparte_1
proprio per la mancata partecipazione delle convenute, la ricorrente ha concluso come in epigrafe.
Si sono costituite le due convenute, dichiarando di aderire pienamente alle domande di merito di parte ricorrente, invocando poi la compensazione delle spese processuali.
4 * * *
In ordine, dunque, allo stretto “merito”, non vi è dubbio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento, in forza della adesione che le convenute hanno fatto ad essa.
L'unico punto in contesa resta, dunque, quello della regolamentazione delle spese processuali, nonché
della fase di mediazione, rispetto a cui parte ricorrente vorrebbe vedersi rimborsare quelle sostenute,
poiché, come è scritto nelle note conclusive autorizzate, ciò troverebbe giustificazione nella “condotta assunta delle parti convenute nella fase di mediazione (mancata adesione senza alcuna indicazione/giustificazione, dopo che era stato concesso un rinvio a tal fine)” (in verità, comunque,
parte ricorrente rimette alfine al Giudice ogni valutazione sul punto).
Le spese, invero, vanno compensate, anche con riguardo alla fase di mediazione.
Va premesso, infatti, quanto alla fase di mediazione, che (art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 28/2010) la condanna alle spese può essere disposta solo in presenza di un “ingiustificato rifiuto” a partecipare alla procedura di mediazione, laddove tale ingiustificato rifiuto deve consistere in un comportamento elusivo e dilatorio, contrario (per dolo o per colpa) ai principi di buona fede e lealtà, che abbia l'effetto di creare ostacoli ed ostruzioni alla possibile definizione anticipata della lite.
E' però da escludere che, nella fase di mediazione, le odierne convenute abbiano tenuto questo comportamento doloso o colposo (quanto alla fase processuale, è pacifico il loro comportamento collaborativo).
E ciò in quanto è fondato l'argomentare che le convenute hanno svolto in proposito:
• la situazione presentava una notevole difficoltà dal punto di vista giuridico, dovendosi ricostruire, anche sotto il profilo documentale, la storia catastale e giuridica del mappale 615,
per il quale indubbiamente, nel corso di circa tre decenni, ed in plurime operazioni
(compravendite, cessioni di ramo d'azienda e fusioni) si sono verificati purtroppo disallineamenti e incongruenze tra le risultanze formali dei registri immobiliari e catastali e la situazione sostanziale e possessoria dei beni,
5 • le convenute, dunque, che sono società di grandi dimensioni, dovevano procedere attraverso i loro tecnici ad una previa e non semplice ricognizione completa e scrupolosa degli atti e della documentazione disponibile;
• tale ricognizione non era completata al momento della mediazione, ma si è conclusa solo poco prima dell'inizio della causa.
D'altro canto, a ben guardare, è la stessa parte ricorrente, nella lunga narrativa del suo atto introduttivo
(di cui si è dato conto all'inizio di questa sentenza), ad aver confermato che esisteva questa notevole difficoltà ricostruttiva, che è stata “oggettiva”.
PER QUESTI MOTIVI
1. Accerta e dichiara la piena e totale proprietà in capo alla soc. per intervenuta Controparte_1
usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito nel comune di Schio (VI),
Via Vicenza, catastalmente censito al foglio 20, mappale n. 615, Cat. F/1, superficie 395 mq.
2. ordina alla Agenzia del Territorio di Vicenza la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità in capo al competente Conservatore.
3. compensa le spese, sia della fase di mediazione, che del presente giudizio.
Vicenza, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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