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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8934 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. EL IN Presidente rel.
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4894 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI FRAIA FLORA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. - CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/02/2025 Parte_1 chiedeva pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio nata a CP_2
Pozzuoli il 08/12/2018), sia degli aspetti relativi all'affido che a quelli riguardanti il mantenimento.
In particolare, a sostegno della domanda Parte_1 deduceva: che sin dalla nascita di la presenza del sig. era stata sporadica, CP_2 CP_1 non partecipando alla sua crescita né da un punto di vista economico che affettivo;
che, dopo la fine della relazione, terminata nel febbraio 2023, il padre si era completamente disinteressato della piccola;
CP_2 che la ricorrente aveva sempre vissuto con la propria famiglia di origine, unitamente alla minore, ricevendo dai propri familiari un sostegno sia economico che morale;
di svolgere piccoli lavori saltuari;
chiedeva, pertanto, l'affido esclusivo della minore e la previsione di un contributo al mantenimento della minore a carico del padre nella misura ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva il resistente, malgrado la ritualità della notifica e, pertanto, all'udienza del 24/06/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11/09/2025, all'esito dell'ascolto della ricorrente, il giudice relatore adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22
c.p.c: “affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse;
stabilisce che il padre potrà incontrare la figlia, previo adeguato preavviso alla madre di almeno una settimana, nel fine settimana dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 14:00; pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo tra
Tribunale e COA;
l'NO UN sarà percepito interamente dalla sig.ra
in quanto affidataria esclusiva”. Parte_1
Alla medesima udienza, previa discussione orale della causa, il difensore della ricorrente concludeva riportandosi all'atto introduttivo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il Pubblico Ministero chiedeva di confermare la disciplina provvisoria. In ordine al regime di affido, è noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio di quella che un tempo era definita potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che dal comportamento tenuto in questi anni dal sig. , di totale disinteresse verso la figlia, emergano elementi altamente CP_1 sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso.
Inoltre, come dichiarato dalla ricorrente in udienza, il padre non frequenta in alcun modo la figlia, nonostante le sollecitazioni della ricorrente, se non con intervalli così dilatati nel tempo da non permettere l'instaurazione di un sano rapporto padre-figlia.
Allo stesso modo, il sig. non adempie neppure dal punto di vista CP_1 economico, non versando alcunché per la minore.
Deve, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, genitore più affidabile e presente, che sempre si è presa cura della stessa, la quale potrà adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse. In ordine ai tempi di frequentazione del padre con la figlia considerato quanto dichiarato dalla ricorrente, in sede di udienza di prima comparizione, il Collegio ritiene di confermare quanto stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Quanto agli aspetti economici tenuto conto del rapporto di convivenza della minore con la madre e, dunque, della partecipazione diretta al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Tanto premesso, sebbene non sia stata prodotta documentazione attestante l'attività lavorativa ed i redditi del resistente, il Collegio ritiene che in capo al resistente, in considerazione dell'età dello stesso e della sua astratta capacità lavorativa, vada posto l'obbligo di un assegno di mantenimento da quantificarsi nella misura invero esigua di € 300,00, oltre alla contribuzione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Il Collegio stabilisce, altresì, che l'NO UN va attribuito interamente alla sig.ra in quanto affidataria esclusiva. Parte_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni comprese quelle di maggiore interesse;
- disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare la minore nei termini di cui in parte motiva;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 300,00, da versare entro il giorno
5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT,
e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- attribuisce l'intero NO UN alla madre, genitore affidatario;
- spese non ripetibili.
Così deciso in Napoli nella Cameria di Consiglio del 19/09/2025
Il Presidente rel.
EL IN