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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1501/2025 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesca Enrico (C.F. Parte_1 P.IVA_1 ; C.F._1
APPELLANTE
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale
[...] P.IVA_2 dello Stato di (C.F. ; CP_1 C.F._2 APPELLATA
OGGETTO: Appello – Spese di lite
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
09.12.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso in appello depositato in data 26.03.2025, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2238/2024, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 01.10.2024, con la quale è stata accolta la domanda formulata nei confronti della con compensazione Controparte_1 delle spese di lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, l'odierna appellante ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione 00029483 del 18.01.2024, CP_2 notificata in data 27.02.2024, conseguente a un verbale di contestazione redatto dalla Polizia
Stradale, per la violazione dell'art. 142 del Codice della Strada.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda, ritenendo che l'ordinanza-ingiunzione impugnata fosse affetta da mancanza assoluta di motivazione;
ha disposto la compensazione delle spese di lite.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la ha contestato la sentenza citata, nella parte in Parte_1 cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia violato gli artt. 91 e 92 c.p.c..
1.4 – L'appellata si è costituita in giudizio in data 30.06.2025, argomentando in merito alla infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 09.12.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 01.10.2024 e il ricorso in appello è stato depositato in data 26.03.2025.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'unico motivo d'impugnazione formulato dall'appellante è fondato.
3.1 – Invero, l'art. 91 comma 1 c.p.c. prevede che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa;
l'art. 92 comma 2 c.p.c. consente di derogare a tale criterio generale, prevedendo che, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
2 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto;
tale profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, la cui omissione determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n. 7064).
3.2 – Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese processuali, senza fornire alcuna motivazione. Non sussistendo nessuna delle condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., tali spese devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c..
L'appello, quindi, deve essere accolto, condannando l'odierna appellata alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dalla tabella 1 fascia I del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 70,00 per spese di iscrizione al ruolo.
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellata, in favore del difensore antistatario dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della Tabella II fascia I del D.M. 55/2014, come modificato con D.M.
147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 91,50 per spese di iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata alla rifusione, in favore del difensore antistatario dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi professionali ed € 70,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna parte appellata alla rifusione, in favore del difensore antistatario dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 331,00 per compensi professionali ed € 91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1501/2025 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesca Enrico (C.F. Parte_1 P.IVA_1 ; C.F._1
APPELLANTE
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale
[...] P.IVA_2 dello Stato di (C.F. ; CP_1 C.F._2 APPELLATA
OGGETTO: Appello – Spese di lite
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
09.12.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso in appello depositato in data 26.03.2025, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2238/2024, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 01.10.2024, con la quale è stata accolta la domanda formulata nei confronti della con compensazione Controparte_1 delle spese di lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, l'odierna appellante ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione 00029483 del 18.01.2024, CP_2 notificata in data 27.02.2024, conseguente a un verbale di contestazione redatto dalla Polizia
Stradale, per la violazione dell'art. 142 del Codice della Strada.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda, ritenendo che l'ordinanza-ingiunzione impugnata fosse affetta da mancanza assoluta di motivazione;
ha disposto la compensazione delle spese di lite.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la ha contestato la sentenza citata, nella parte in Parte_1 cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia violato gli artt. 91 e 92 c.p.c..
1.4 – L'appellata si è costituita in giudizio in data 30.06.2025, argomentando in merito alla infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 09.12.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 01.10.2024 e il ricorso in appello è stato depositato in data 26.03.2025.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'unico motivo d'impugnazione formulato dall'appellante è fondato.
3.1 – Invero, l'art. 91 comma 1 c.p.c. prevede che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa;
l'art. 92 comma 2 c.p.c. consente di derogare a tale criterio generale, prevedendo che, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
2 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto;
tale profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, la cui omissione determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n. 7064).
3.2 – Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese processuali, senza fornire alcuna motivazione. Non sussistendo nessuna delle condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., tali spese devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c..
L'appello, quindi, deve essere accolto, condannando l'odierna appellata alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dalla tabella 1 fascia I del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 70,00 per spese di iscrizione al ruolo.
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellata, in favore del difensore antistatario dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della Tabella II fascia I del D.M. 55/2014, come modificato con D.M.
147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 91,50 per spese di iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata alla rifusione, in favore del difensore antistatario dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi professionali ed € 70,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna parte appellata alla rifusione, in favore del difensore antistatario dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 331,00 per compensi professionali ed € 91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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