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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. V.G. 5326/2025
Il G.U.,
Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti formali normativamente previsti per la richiesta conferma;
sentiti all'udienza dell'11.6.25 parte ricorrente, l'Esperto e i creditori intervenuti;
CP_ lette le memorie depositate da NZ. e CP_2 Controparte_3
esaminata la relazione dell'Esperto,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso:
- che parte ricorrente, dopo aver esplicato le ragioni della propria crisi e aver dato atto della propria situazione debitoria, ha affermato la possibilità di elaborare un piano di composizione della propria situazione di attuale insolvenza attualmente al vaglio dell'Esperto e in corso di integrazione e affinatura;
- che, nell'ambito di detto percorso di composizione, la ricorrente ha chiesto:
1) nei confronti di tutti i creditori, per 120 giorni, la conferma:
i. del divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con la Società;
ii. del divieto di promuovere e/o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; iii. del divieto di proporre ricorsi per ingiunzione;
iv. del divieto di intimare il pagamento di somme;
v. del divieto di proporre istanze di apertura della liquidazione giudiziale e delle altre procedure concorsuali contemplate nel D.lgs. n. 14/19, nonché inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento e dello stato di insolvenza;
vi. del divieto di avvalersi dei poteri di autotutela negoziale e, in particolare, rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto della composizione negoziata della crisi, per tali intendendosi, come ovvio, anche quelli relativi ai piani di rientro stipulati dalla
Società in data anteriore al deposito dell'istanza di nomina dell'esperto; ciò, avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari e a tutte le società di leasing, ai contratti bancari, finanziari e di locazione finanziaria ed operativa, nonché alle controparti di tutti gli altri contratti funzionali all'esercizio dell'attività della Società; vii)della non applicabilità nei confronti di degli artt. 2446, II, CP_4
III comma, 2447, 2482 bis, IV, V, VI comma, 2482 ter, c.c. e che non si verifichi la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, I comma, n. 4) e 2545 duodecies c.c.; 2) l'inibitoria, se del caso anche in via cautelare, a Codice Controparte_5
Fiscale: , con sede legale in 20123 Milano, Via Bocchetto, n. 6, e P.IVA_1
Codice Fiscale: con sede legale in 31015 Controparte_6 P.IVA_2
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1, dell'escussione delle garanzie rilasciate da BELL GROUP S.r.l.; 3) di disporre, anche in via cautelare, per tutta la durata delle trattative e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore a quello delle misure protettive tipiche di cui sopra viii.nei confronti di Agenzia delle Entrate la sospensione, da parte di
[...] delle obbligazioni di pagamento dei debiti Controparte_7 pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario e, per l'effetto, il divieto per i suddetti enti di irrogare sanzioni derivanti dal mancato pagamento di tali debiti;
ix nei confronti di e di il divieto di Controparte_5 Controparte_6 escutere la garanzia pubblica rilasciata, a favore di quest'ultima, dal Fondo di
Garanzia MCC e/o il divieto, per il predetto istituto pubblico di garanzia, di eseguire il pagamento delle somme in favore di e/o di Controparte_5 in ragione delle garanzie pubbliche;
Controparte_6
- che è stato chiesto e acquisito il rituale parere all'Esperto;
- che due dei creditori costituiti non si sono opposti alla conferma delle misure protettive mentre pur essendosi opposta all'accoglimento Controparte_3 dell'istanza non è comparsa all'udienza dell'11.6.25; rilevato:
- che nella relazione ritualmente depositata e diffusamente motivata, l'Esperto ha dato atto della sussistenza di condizioni idonee – allo stato e salvi gli ulteriori necessari approfondimenti - a ritenere non precluso il superamento dello stato di crisi, dovendo in ogni caso verificare nel prosieguo la tenuta del piano a mano a mano che il progetto già depositato sarà affinato e completato, in contraddittorio con i creditori;
- che le misure protettive ex art. 18 CCI ritualmente richieste possono senz'altro confermarsi nei confronti di tutti i creditori, attesa l'impellente necessità di preservarne la par condicio nelle more delle trattative e considerata l'importanza dell'immobile della società per il progetto di risanamento;
- che, infatti, le misure protettive erga omnes hanno l'esclusiva ma essenziale funzione di consentire l'avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata;
- che, in base a quanto riferito dall'Esperto, le misure medesime possono confermarsi per la durata di giorni 120 come da istanza;
- che dette misure sono soltanto quelle tipiche normativamente previste, con esclusione,
pag. 2 di 4 conseguentemente, di quelle che pur richieste come misure protettive non appartengono al novero previsto dall'art. 18 CCI;
- che la misura richiesta al punto 1)vii costituisce un effetto automatico dell'art. 20 CCI e, come tale, si produce tout court senza necessità di un espresso provvedimento all'uopo;
- che, per quanto concerne la misura cautelare prevista al punto 2), la stessa può essere concessa, attenendo al rapporto creditore/società del gruppo;
- che, parimenti, può essere concessa la misura cautelare prevista al punto 3)viii, attenendo al rapporto creditore/debitore e, dunque, essendo la stessa funzionale al percorso di risanamento (v. sul punto Trib. Genova 17.2.25 rinvenibile online);
- che, per contro, non può essere concessa la misura cautelare richiesta al punto 3)ix, attenendo la stessa al rapporto creditore/terzo e, dunque, non apparendo direttamente e immediatamente funzionale alla protezione del patrimonio del debitore;
- che la durata delle misure cautelari concesse dev'essere allineata a quella delle misure protettive;
P.Q.M.
CONFERMA le misure protettive richieste da , Controparte_7 P.IVA_3 stabilendo che:
- i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'Istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;
- dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza e la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.
FISSA per le misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (30.4.25), dunque fino al 27.8.25;
AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Fa divieto fino al 27.8.25, a Codice Fiscale: , con sede legale CP_5 Controparte_5 P.IVA_1 in 20123 Milano, Via Bocchetto, n. 6, e Codice Fiscale: , con Controparte_6 P.IVA_2
pag. 3 di 4 sede legale in 31015 Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1, di escutere le garanzie rilasciate da BELL GROUP S.r.l.;
Dispone la sospensione nei confronti di Agenzia delle Entrate fino al 27.8.25, da parte di
[...]
delle obbligazioni di pagamento dei debiti pregressi iscritti a ruolo Controparte_7
o oggetto di invito bonario e, per l'effetto, il divieto per i suddetti enti di irrogare sanzioni derivanti dal mancato pagamento di tali debiti.
Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente, ai creditori costituiti e all'Esperto nominato, a cura della cancelleria.
11/06/2025
Il Giudice
Guendalina Alessandra Virginia Pascale
pag. 4 di 4
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. V.G. 5326/2025
Il G.U.,
Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti formali normativamente previsti per la richiesta conferma;
sentiti all'udienza dell'11.6.25 parte ricorrente, l'Esperto e i creditori intervenuti;
CP_ lette le memorie depositate da NZ. e CP_2 Controparte_3
esaminata la relazione dell'Esperto,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso:
- che parte ricorrente, dopo aver esplicato le ragioni della propria crisi e aver dato atto della propria situazione debitoria, ha affermato la possibilità di elaborare un piano di composizione della propria situazione di attuale insolvenza attualmente al vaglio dell'Esperto e in corso di integrazione e affinatura;
- che, nell'ambito di detto percorso di composizione, la ricorrente ha chiesto:
1) nei confronti di tutti i creditori, per 120 giorni, la conferma:
i. del divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con la Società;
ii. del divieto di promuovere e/o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; iii. del divieto di proporre ricorsi per ingiunzione;
iv. del divieto di intimare il pagamento di somme;
v. del divieto di proporre istanze di apertura della liquidazione giudiziale e delle altre procedure concorsuali contemplate nel D.lgs. n. 14/19, nonché inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento e dello stato di insolvenza;
vi. del divieto di avvalersi dei poteri di autotutela negoziale e, in particolare, rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto della composizione negoziata della crisi, per tali intendendosi, come ovvio, anche quelli relativi ai piani di rientro stipulati dalla
Società in data anteriore al deposito dell'istanza di nomina dell'esperto; ciò, avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari e a tutte le società di leasing, ai contratti bancari, finanziari e di locazione finanziaria ed operativa, nonché alle controparti di tutti gli altri contratti funzionali all'esercizio dell'attività della Società; vii)della non applicabilità nei confronti di degli artt. 2446, II, CP_4
III comma, 2447, 2482 bis, IV, V, VI comma, 2482 ter, c.c. e che non si verifichi la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, I comma, n. 4) e 2545 duodecies c.c.; 2) l'inibitoria, se del caso anche in via cautelare, a Codice Controparte_5
Fiscale: , con sede legale in 20123 Milano, Via Bocchetto, n. 6, e P.IVA_1
Codice Fiscale: con sede legale in 31015 Controparte_6 P.IVA_2
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1, dell'escussione delle garanzie rilasciate da BELL GROUP S.r.l.; 3) di disporre, anche in via cautelare, per tutta la durata delle trattative e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore a quello delle misure protettive tipiche di cui sopra viii.nei confronti di Agenzia delle Entrate la sospensione, da parte di
[...] delle obbligazioni di pagamento dei debiti Controparte_7 pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario e, per l'effetto, il divieto per i suddetti enti di irrogare sanzioni derivanti dal mancato pagamento di tali debiti;
ix nei confronti di e di il divieto di Controparte_5 Controparte_6 escutere la garanzia pubblica rilasciata, a favore di quest'ultima, dal Fondo di
Garanzia MCC e/o il divieto, per il predetto istituto pubblico di garanzia, di eseguire il pagamento delle somme in favore di e/o di Controparte_5 in ragione delle garanzie pubbliche;
Controparte_6
- che è stato chiesto e acquisito il rituale parere all'Esperto;
- che due dei creditori costituiti non si sono opposti alla conferma delle misure protettive mentre pur essendosi opposta all'accoglimento Controparte_3 dell'istanza non è comparsa all'udienza dell'11.6.25; rilevato:
- che nella relazione ritualmente depositata e diffusamente motivata, l'Esperto ha dato atto della sussistenza di condizioni idonee – allo stato e salvi gli ulteriori necessari approfondimenti - a ritenere non precluso il superamento dello stato di crisi, dovendo in ogni caso verificare nel prosieguo la tenuta del piano a mano a mano che il progetto già depositato sarà affinato e completato, in contraddittorio con i creditori;
- che le misure protettive ex art. 18 CCI ritualmente richieste possono senz'altro confermarsi nei confronti di tutti i creditori, attesa l'impellente necessità di preservarne la par condicio nelle more delle trattative e considerata l'importanza dell'immobile della società per il progetto di risanamento;
- che, infatti, le misure protettive erga omnes hanno l'esclusiva ma essenziale funzione di consentire l'avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata;
- che, in base a quanto riferito dall'Esperto, le misure medesime possono confermarsi per la durata di giorni 120 come da istanza;
- che dette misure sono soltanto quelle tipiche normativamente previste, con esclusione,
pag. 2 di 4 conseguentemente, di quelle che pur richieste come misure protettive non appartengono al novero previsto dall'art. 18 CCI;
- che la misura richiesta al punto 1)vii costituisce un effetto automatico dell'art. 20 CCI e, come tale, si produce tout court senza necessità di un espresso provvedimento all'uopo;
- che, per quanto concerne la misura cautelare prevista al punto 2), la stessa può essere concessa, attenendo al rapporto creditore/società del gruppo;
- che, parimenti, può essere concessa la misura cautelare prevista al punto 3)viii, attenendo al rapporto creditore/debitore e, dunque, essendo la stessa funzionale al percorso di risanamento (v. sul punto Trib. Genova 17.2.25 rinvenibile online);
- che, per contro, non può essere concessa la misura cautelare richiesta al punto 3)ix, attenendo la stessa al rapporto creditore/terzo e, dunque, non apparendo direttamente e immediatamente funzionale alla protezione del patrimonio del debitore;
- che la durata delle misure cautelari concesse dev'essere allineata a quella delle misure protettive;
P.Q.M.
CONFERMA le misure protettive richieste da , Controparte_7 P.IVA_3 stabilendo che:
- i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'Istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;
- dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza e la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.
FISSA per le misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (30.4.25), dunque fino al 27.8.25;
AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Fa divieto fino al 27.8.25, a Codice Fiscale: , con sede legale CP_5 Controparte_5 P.IVA_1 in 20123 Milano, Via Bocchetto, n. 6, e Codice Fiscale: , con Controparte_6 P.IVA_2
pag. 3 di 4 sede legale in 31015 Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1, di escutere le garanzie rilasciate da BELL GROUP S.r.l.;
Dispone la sospensione nei confronti di Agenzia delle Entrate fino al 27.8.25, da parte di
[...]
delle obbligazioni di pagamento dei debiti pregressi iscritti a ruolo Controparte_7
o oggetto di invito bonario e, per l'effetto, il divieto per i suddetti enti di irrogare sanzioni derivanti dal mancato pagamento di tali debiti.
Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente, ai creditori costituiti e all'Esperto nominato, a cura della cancelleria.
11/06/2025
Il Giudice
Guendalina Alessandra Virginia Pascale
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