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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
R.G. n.7559 /2024
PROMOSSO DA
Attore Difensore
Controparte_1
[...] Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 31.01.2025 alle ore 15,40 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
Sono presenti gli avvocati , nonché l'avv. Omar Controparte_1 Vanini,
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre Dopo discussione i procuratori delle parti chiedono un termine di mesi tre per integrare la documentazione dimessa inerente lo stato di salute del ricorrente e per dedurre in ordine alla dipendenza economica del dipendente da parte della madre lungo soggiornante UE. Chiedono che il Giudice soprassieda sulla richiesta cautelare sino alla prossima udienza I procuratori delle parti precisano di avere depositato la documentazione integrativa inerente lo stato di salute del ricorrente ed insistono per le conclusioni rassegnate in sede di ricorso
Esonerano il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza IL GOP
Decide come da contestuale sentenza resa in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. alle ore
23,05
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 7559/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n.7559 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO
Attore Difensore
Controparte_3
[...]
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
QUESTURA DI VENEZIA Venezia
Oggetto: Annullamento decreto di irricevibilità emesso dalla Questura di Venezia-Ufficio
Immigrazione in data 18.03.2024 = Accertamento del diritto del SI.
[...] ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, Parte_1 in quanto figlio a carico della SI.ra cittadina Controparte_1 extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-UE = Rilascio permesso di soggiorno
Dott. Giovanni Calasso 2
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 31.01.2025
Fatto
A. Con ricorso depositato il 17.04.2024 Parte_1
nato in [...], il [...], cod. fisc. , la
[...] C.F._1 SI.ra nata in [...], il Controparte_1 13.08.1972, cod. fisc. , rispettivamente figlio e madre, hanno chiesto C.F._2 al Tribunale di Venezia
“IN VIA CAUTELAREE PRELIMINARE 1) Ordinare alla Questura di Venezia il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in favore del SI. entro il termine di 20 Parte_1 giorni, al fine di consentirgli di soggiornare legalmente in Italia nelle more del presente procedimento.
IN VIA PRINCIPALE 2) Annullare il decreto di irricevibilità emesso e notificato dalla Questura di Venezia-Ufficio
Immigrazione in data 18.03.2024 per le ragioni indicate nella parte motiva;
3) Accertare il diritto del SI. ad ottenere Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto figlio a carico della SI.ra
cittadina extracomunitaria titolare di permesso di Controparte_1 soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-UE e ,per l'effetto, ordinare alla Questura di
Venezia il rilascio di detto titolo di soggiorno.
IN VIA SUBORDINATA 4) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia riconosciuto al SI. Parte_1 il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, accertare il
[...] diritto dello stesso ad ottenere un altro titolo di soggiorno–determinato da codesta Corte – idoneo a farlo soggiornare in Italia assieme alla madre, per i motivi esposti nella parte motiva e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Venezia il rilascio di detto titolo di soggiorno..
A sostegno della domanda evidenziavano che:
- erano cresciuti insieme al fratello (nato a Persona_2 Colombo l'8.02.1995) e alla madre, in SRI Lanka, mentre il padre, dal 2007, si era trasferito in Italia per lavorare e provvedere al mantenimento della famiglia nel paese di origine;
-Nel 2016 la SI.ra , considerato che i figli erano divenuti grandi abbastanza CP_1 per vivere da soli, raggiunse il marito in Italia con un procedimento di ricongiungimento familiare, in modo da poter contribuire anch'ella al mantenimento dei figli e dei loro studi, tramite rimesse in denaro nel paese di origine;
-In data 08.03.2017 il SI. (marito/padre degli odierni Persona_3 ricorrenti) fu colpito all'improvviso da una grave emorragia cerebrale e fu ricoverato d'urgenza in pericolo di vita all'Ospedale dell'Angelo di Mestre;
-A causa della gravità della situazione la SI.ra si attivava per far venire in CP_1
Italia i due figli per visitare il padre e l'ufficio immigrazione della Questura di Venezia dava parere favorevole all'ingresso in Italia dei due ragazzi che, però, giunsero in Italia dopo il decesso del padre avvenuto il giorno 11.03.2017;
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.
-A seguito del decesso, madre e figli decisero di donare gli organi del defunto marito padre
(cuore, fegato, reni e pancreas);
-I fratelli dopo un breve periodo passato assieme alla madre in Italia, fecero Parte_1 rientro in Sri Lanka, ma poco dopo nel luglio 2017 tornarono di nuovo in Italia per dare supporto alla madre rimasta sola e in difficoltà senza il supporto del marito. Il figlio minore della SI.ra , , decise di fermarsi in Italia per proseguire i propri studi CP_1 Per_2 universitari e non lasciare la madre sola, mentre l'altro figlio, odierno ricorrente, rimase solo in Sri Lanka, senza madre e fratello.
-Tale circostanza, unita al dolore per la perdita improvvisa del padre, generò nel ricorrente una forma di depressione con attacchi di panico e crisi di asma (patologia quest'ultima di cui l'istante aveva sempre sofferto da quando aveva 12 anni) a tal punto che egli smise di lavorare e si isolò da familiari ed amici.
-Il medico curante consigliò di continuare la terapia iniziata stando vicino alla per agevolare il processo di guarigione e per questo motivo decise di trasferirsi in Parte_2 Italia, ricongiungendosi alla madre e al fratello.
- Con visto di ingresso di tipo C) n. (valido dal 15.03.2023 al 07.06.2023), Numero_1 rilasciato dall'Ambasciata d'Italia in Colombo, in data 17.03.2023, il ricorrente fece regolare ingresso in Italia e da allora vive con la madre e il fratello, presso la loro abitazione di Mestre, via Salvore n. 1;
-In data 25.05.2023, presentò domanda di rilascio di un permesso di Parte_2 soggiorno per motivi familiari alla Questura di Venezia, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) del D.lgs. 286/1998;
-Il giorno della convocazione, fissata per il 09.02.2024, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia riferì all'istante che la domanda non era ricevibile per mancanza dei presupposti di legge e fissò una nuova convocazione per il giorno 26.02.2024 invitandolo ad integrare la documentazione, con ulteriori elementi a supporto dell'istruttoria e che, in difetto, si sarebbe proceduto alla notifica del decreto di irricevibilità;
-Nonostante il deposito di una memoria integrativa l'Ufficio Immigrazione il 18.03.2024, notificò al SI. , un decreto di irricevibilità in quanto sprovvisto di Parte_3 titolarità per la formalizzazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “motivi familiari”».
2. Con comparsa depositata in data 15.10.2024 si è costituito il così Controparte_2 concludendo:
“-rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato e confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, in caso di soccombenza, con loro compensazione per i motivi esposti”.
-Evidenziava che non era stata prodotta ai fini dell'istanza alcuna documentazione attestante lo stato di “figlio maggiorenne a carico ed in stato di invalidità totale” come richiesto dalla normativa;
-Eccepiva, considerato che l'oggetto del giudizio era limitato all'accertamento dell'esistenza del diritto invocato, dovevano essere ritenute inammissibili le domande tipicamente
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caducatorie quali sono quelli rassegnate da controparte e, in particolare, la domanda di annullamento del provvedimento del Questore.
Diritto
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza del diritto invocato dai ricorrenti che presuppone l'annullamento del provvedimento del Questore. Pertanto l'eccezione di parte convenuta va disattesa Nel merito, la domanda è fiondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente:
a) è maggiorenne, risulta fiscalmente a carico della madre e convivente con essa presso la sua residenza a Mestre dove vive in via Salvore n. 1/A;
b) è affetto da gravi problemi di salute come si evince dalla documentazione medica in atti, che gli impediscono di essere autosufficiente e provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita tant'è che la madre provvedeva ad inviare del denaro nel pase di origine al fine di provvedere al suo mantenimento. Tale ultimo aspetto appare dirimente ai fini della decisione atteso che, pur in assenza di una accertata invalidità permanente, nelle ipotesi di richiesta di ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne che versi in precarie condizioni economiche e sia totalmente privo dell'assistenza del padre, va affermato il diritto del figlio all'ingresso nello Stato e, quindi, ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c,del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione).
Invero ai fini della richiesta occorre tener conto dell'esistenza dei legami familiari, della mancanza di altri legami nel pase di origine al fine di salvaguardare il diritto alla vita e all'unità familiare , soprattutto, come nel casi di specie, è venuto a mancare il padre.
Pertanto, la domanda va accolta .
PQM
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto,
2) Annulla il decreto di irricevibilità emesso e notificato dalla Questura di Venezia-Ufficio Immigrazione in data 18.03.2024;
3) Dispone che la Questura di Venezia un permesso di soggiorno per motivi familiari al sig.
Parte_1 4) Nulla per spese
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 23,05 Lecce-Venezia, 31 gennaio 2025.
IL GOP
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