Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4714 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. COPPOLA CON- C.F._1
CETTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
; C.F._2
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta il 19/06/2017. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti-
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data
25/07-25/08/2017.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che il figlio della coppia, , nato il [...], Persona_1 nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statui- zione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
Quanto, invece, alle minori , nata il [...], e Persona_2 Persona_3
, nata il [...], non esistono ragioni ostative alla conferma dell'ordinanza ex
[...] art. 473 bis 22 c.p.c. emessa in data 11/12/2023 nella parte in cui prevede un regime di affidamento condiviso e rimando alla separazione quanto ai tempi di permanenza con l'altro genitore, con statuizione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna per la minore . Per_2
Quanto, invece, alla minore , dalla relazione dei Servizi Sociali datata Per_3
09/09/2024, è emersa conferma di quanto già dichiarato dalla ricorrente, ovvero della preferenza della minore di abitare presso l'abitazione dei nonni paterni ove gli assistenti so- ciali hanno riscontrato
Del resto, questo assetto non appare di recente realizzazione ma si sarebbe radicato negli anni, per come affermato anche all'udienza del 3/04/2025 da Controparte_2
dorme da anni da quado aveva 16 mesi. All'inizio era-no tutti con me. Poi i grandi Per_3 sono tornati dalla mamma. Anche per ci sono stata sempre io pediatra, catechismo Per_2 tutto e poi è andata con la mamma. va dalla mamma quando la mamma la chiama Per_3 senza nessuno problema. La bambina preferisce vivere lì da me perché è la sua casa. Vede la mamma una volta a settimana. Io seguo la scuola e vado al ricevimento. Mi sono interessata sempre solo io. Mio figlio è andato via da due anni prima viveva con noi. Per la comunione ho fatto tutto io”.
Per quanto queste affermazioni siano state labialmente smentite dalla ricorrente, tuttavia tale consolidato stato di cose appare aderente a quanto relazionato dai servizi e rispondente all'interesse della bambina (la cui audizione è stata ritenuta ultronea e superflua in conside- razione di quanto accertato dai Servizi che non hanno riferito alcuna criticità per la minore, anche nel rapporto coi fratelli e con la madre dalla quale si recherebbe liberamente, pur preferendo continuare a vivere prevalentemente presso l'abitazione dei nonni paterni
[...]
). Persona_4 Da qui, appare al collegio opportuno conferire a questo assetto una cornice giuridica al fine di tutelare la minore e, applicando l'art. 337ter c.c., va disposto l'affidamento Per_3 familiare di alla nonna paterna riman- Persona_3 Controparte_2 dando alla sentenza di separazione quanto ai tempi di permanenza con i genitori, ovvero del padre con la minore e della madre con la minore , anche al fine di garantire Per_2 Per_3 il rapporto di sorellanza tra le due.
La particolarità della vicenda e dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti impone di mante- nere la presa in carico delle minori da parte del Servizio Sociale territoriale (S.S.T.) per atti- vità di sostegno e monitoraggio, per un anno, con onere di relazionare al Giudice Tutelare.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Parte_1
ha chiesto fissarsi in € 300,00 l'importo a titolo di contributo al mantenimento
[...] dei 4 figli seco conviventi.
Tale importo è successivamente stato aumentato nella summenzionata ordinanza in con- siderazione del collocamento prevalente anche della minore presso l'abitazione ma- Per_3 terna disposto in seno allo stesso provvedimento.
Orbene, valutando la documentazione in atti, del tutto scarna quanto alla situazione red- dituale, parte ricorrente ha dichiarato di svolgere lavoro irregolare e di essere a conoscenza che controparte versi in stato di disoccupazione.
La stessa ha riconosciuto che, sebbene in maniera irregolare, il padre versi qualcosa ai fi- gli ma senza una periodicità.
Tenuto conto che la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, im- ponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza- zione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, deve procedersi a una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n.
3974).
Nel caso di specie, la ricorrente convive insieme a due figli maggiorenni (dei quali spet- tava a parte resistente contestare eventualmente l'autosufficienza economica) e una mino- renne, vivendo l'altra FI minore presso l'abitazione dei nonni paterni. Per_3
Alla luce dei redditi emersi in seno agli accertamenti disposti appare equo fissare il con- tributo da porre a carico di per il mantenimento dei due figli Controparte_1 maggiorenni e della FI in € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da Per_2 corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili se- condo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Quanto all'assegno unico per i figli, mentre i figli maggiorenni possono chiederne la cor- responsione diretta, va riconosciuto a il diritto a percepire per Parte_1 intero l'importo spettante per la FI , in quanto genitore collocatario, e a Per_2 [...]
il relativo diritto per la minore , n.q. di affidataria. Parte_2 Per_3
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 25/05/2006, da , nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
20/01/1980, e da , nato a [...], in data [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 40, parte II serie A, Vol.
Uff. dell'anno 2006; affida la FI minore , nata il [...], ad [...] i genitori, Persona_2 con domicilio prevalente presso la madre, e la FI minore , nata il Persona_3
18/11/2014, alla nonna paterna con domicilio prevalente Controparte_2 presso l'abitazione dei nonni e con regime di visita determinato di comune accordo, tenuto conto della volontà del minore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
incarica il servizio sociale del Comune di Palermo di proseguire l'attività di monitoraggio e di sostegno alle minori e al nucleo familiare per un anno, con onere di relazionare al Giu- dice Tutelare con cadenza trimestrale;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mante- Parte_3 nimento dei figli maggiorenni della coppia e della FI EN , somma da Per_2 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; attribuisce a il diritto a percepire per intero l'assegno unico Parte_1 spettante per la FI , in quanto genitore collocatario, e a Per_2 Controparte_2
il relativo diritto per la minore , n.q. di affidataria;
[...] Per_3 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 23/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.