Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 909/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Iovino;
-appellante- contro
, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Salzano,
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 3033 del 23.5.2018 col quale, su ricorso del
[...]
, in , il medesimo Tribunale le Controparte_1 CP_1
aveva intimato il pagamento della somma di euro 8.138.85, oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di oneri condominiali degli anni 2013, 2014 e n. 909/2021 r.g.
2015, con sentenza n. 3857 del 19.11.2020 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La soccombente ha interposto appello, del quale il , costituitosi, ha CP_1
chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., decorrenti dal 19.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole che l'opposizione sia stata respinta benché non fosse stata fornita la prova del credito.
Il motivo è fondato.
Il credito di euro 8.138,85, secondo la prospettazione del traeva CP_1
origine dalla delibera di assemblea condominiale del 9.5.2017, di approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno 2016. L'atto, impugnato con esito negativo dinanzi al Tribunale di Palermo dai coniugi in proprio e nella Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà sul minore è stato poi Persona_1
annullato nella parte relativa alla posizione creditoria in contestazione, da questa
Corte in sede di appello con sentenza n. 238 del 14.2.2024, passata in giudicato.
È noto che dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio. Discende da ciò che con l'annullamento della deliberazione di approvazione del bilancio devono ritenersi venute meno la prova e anche la fonte del credito ingiunto.
In riforma del provvedimento impugnato, va dunque accolta l'opposizione e pronunciata la condanna del a restituire quanto ricevuto in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
n. 909/2021 r.g. 3
L'esito della lite comporta la condanna del alla rifusione delle spese CP_1 dell'intero giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 1.701,00, e per il grado di appello, con distrazione in favore del difensore antistatario, nella complessiva somma di euro 1.911,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3857 del 19.11.2020, appellata da
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo n. 3033 del Tribunale di Palermo Parte_1
in data 23.5.2018; condanna il , a restituire a Controparte_1
quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado; condanna il predetto a rifondere alla controparte le spese di lite, che CP_1
liquida, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 1.701,00 e, per il grado di appello, con distrazione in favore dell'Avv. Iovino, difensore antistatario, nella complessiva somma di euro 1.911,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino
n. 909/2021 r.g.