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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8424 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Paolo
Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 23143/2024,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: ,
Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elett.te domiciliato in Napoli, alla via Santa
Lucia 173, presso lo studio dell'avv. Paola Coppola, dalla quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Roma alla Via Grezar n.14, C.F. e partita IVA n. , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale – Is. G8, presso lo studio dell'avv. Generoso Romano dal quale è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti e con questi elett.te dom.to presso la sede in Napoli, via A. De Gasperi n. 55; CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso sollecito di pagamento
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024, parte ricorrente in epigrafe impugnava il sollecito di pagamento n. 0712024904033945400, recante l'importo di € 26.503,36, riguardante due avvisi di addebito per crediti previdenziali non assolti, il primo del 2014 per
€ 11.232,80 e il secondo del 2015 per € 15.270,56, notificatogli dall' Controparte_1
in data 23 settembre 2024.
[...]
Il ricorrente contestava il predetto sollecito per due ragioni principali. In primo luogo, per l'inesistenza del titolo e la conseguente infondatezza della pretesa creditoria.
Quanto al primo avviso di addebito (n. 371 2014 007583320), relativo all'anno 2014, il ricorrente sosteneva che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7928 del 2015, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, avesse già stabilito che parte dei contributi (IVS fissi
2007-2008) non erano dovuti e che erano dovute solo “le sanzioni aggiuntive relative agli ulteriori contributi (quindi, quelli degli anni 2009 e 2010) previsti nell'avviso nella misura del 30% di ciascun rateo omesso e non nella misura originariamente richiesta”.
In ordine al secondo avviso di addebito (n. 371 2015 0014378363), riguardante l'anno 2015, il ricorrente affermava di aver aderito alla "Rottamazione-ter" e di aver pagato integralmente i contributi dovuti entro novembre 2023, quindi ben prima di ricevere il sollecito di pagamento.
Il ricorrente eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali richiesti e delle sanzioni per gli anni dal 2007 al 2010, essendo gli avvisi di addebito relativi agli anni 2014 e 2015 ed essendo stato notificato il sollecito di pagamento, in assenza di atti interruttivi validi, solo nel settembre 2024.
Di conseguenza, il ricorrente chiedeva al Tribunale di annullare o dichiarare illegittimo/inefficace il sollecito e, in ogni caso, di accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi e delle sanzioni relativi ai due avvisi di addebito.
Chiedeva, inoltre, la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese legali con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituivano sia l' che l' chiedendo, con diverse Controparte_1 CP_3 argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed al' odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare va chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'
[...]
, la giurisprudenza più recente (tra cui Cass. Civile, Sez. Lavoro, n. Controparte_1
18642/2012) ritiene che il sollecito di pagamento sia atto autonomamente impugnabile quando esso contenga, come nel caso di specie, una pretesa tributaria definita nelle sue ragioni fattuali e giuridiche, ingenerando così nel contribuente l'interesse ad agire per chiarire la propria posizione.
Sussiste, pertanto, l'interesse del all'impugnazione del contestato sollecito di Parte_1 pagamento. Tanto premesso, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente in ordine ai crediti previdenziali di cui al sollecito, eccezione che, tuttavia, non si rivela fondata.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che gli importi di cui al primo avviso di addebito n.
3712014007583320, essendo dovuti in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli - sez.
Lavoro - n. 7928, depositata il 14.10.2015, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, sono soggetti alla prescrizione decennale.
Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “la prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato" (ex multis Cass. Civile, Sez. III, Sentenza n. 15765 del 10 luglio 2014; Cass. Civile, Sez. I, Sentenza n. 33039 del 16 dicembre 2019).
Nel caso di specie, sebbene non sia stata indicata dalle parti la data del passaggio in giudicato della sentenza invocata, è possibile individuare il dies a quo del termine decennale di prescrizione in data logicamente successiva a quella di deposito della sentenza, cioè il
14.10.2015.
Ne deriva che, al momento del sollecito di pagamento, ricevuto dal ricorrente il 23 settembre
2024, il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso.
Parimenti, la prescrizione quinquennale non può dirsi maturata neanche con riferimento ai crediti di cui al secondo avviso di addebito, avente n. 37120150014378363 e notificato il
28.12.2015, in quanto, come affermato e documentato dallo stesso ricorrente, gli stessi sono stati oggetto di una istanza di definizione agevolata in data 24 aprile 2019, interrompendo, in tal modo, il decorso del termine di prescrizione.
Ed invero, sotto tale profilo, deve richiamarsi la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente,
Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
Ciò premesso, nel merito l'impugnato sollecito di pagamento va dichiarato inefficace nei limiti di seguito precisati.
In particolare, con riferimento al primo avviso di addebito (n. 371 2014 007583320),
l'importo di € 11.232,80 dallo stesso recato deve essere ridotto ad € 3.009,24, somma così determinata dall' nella memoria difensiva in esecuzione della sentenza irrevocabile del CP_3
Tribunale di Napoli più volte citata e che non risulta oggetto di specifica contestazione.
Il ricorrente, come chiesto dall' va dunque condannato al pagamento di tale somma CP_3 residua di € 3.009,24, giacché “l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato nella cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda” (così Cass. n.5763/02).
Su detta somma non sono dovuti gli interessi perché prescritti ex art. 2948, n. 4, c.c..
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 25 novembre 2016, n. 23397, hanno infatti affermato che l'actio iudicati (che trasforma la prescrizione breve in decennale a seguito di sentenza passata in giudicato) si applica solo all'obbligazione principale e non a quelle accessorie periodiche come interessi e sanzioni, che mantengono la loro prescrizione breve, salvo che anch'esse siano oggetto di specifica liquidazione e previsione nel titolo giudiziale come capitale, circostanza quest'ultima che non si ravvisa nel caso di specie. Gli interessi, in particolare, sono soggetti a prescrizione quinquennale giacché regolati “da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione” (ex plurimis Cass. Civ., Sez.
VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass. Civ., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13133).
In ordine, invece, al secondo avviso di addebito (n. 371 2015 0014378363), il ricorrente ha fornito piena prova di aver pagato integralmente le rate conseguenti alla definizione agevolata, producendo le relative quietanze di pagamento.
Sul punto si osserva che inizialmente l' aveva contestato il Controparte_4 corretto pagamento delle somme da parte del in esecuzione del piano di definizione Parte_1 agevolata, evidenziando anche che vi erano pagamenti successivi al 30 novembre 2023, data ultima di pagamento prevista dal piano di della definizione agevolata.
Nelle memorie depositate per l'udienza odierna, l' a però precisato che non vi sono stati CP_5 pagamenti successivi al 30 novembre 2023, ma ha lamentato la persistenza di una posizione debitoria del : in particolare si legge nelle note che sulla somma dovuta di euro Parte_1
24.945,01 risultano pagamenti per euro 22.987,86.
Sul punto il ha prodotto pagamenti per complessivi euro 26.670,94 ed anche Parte_1 considerando che appare esservi una criticità in relazione al pagamento del 1 dicembre 2022 di euro 1.334,85( sembrerebbe riportato due volte lo stesso pagamento con identico numero ordine, bolletta e transazione), la somma versata dal (euro 25.336,43) è superiore Parte_1
a quella indicata come dovuta dall' elle note (euro 24.945,01 comprensiva di accessori) CP_5 Pertanto le pretese creditorie in relazione a tale avviso sono state integralmente soddisfatte.
Sul punto, infine, è appena il caso di evidenziare che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (o all'avviso di addebito) “ove accerti la parziale insussistenza del credito, non è tenuto dichiarare integralmente inefficace la cartella opposta, dovendosi ritenere che non operino i limiti ai poteri del g.o. di cui all'art.4 L. 30 marzo 1865, all. E, il cui ambito è limitato all'esercizio dei poteri autoritativi, in quanto il credito contributivo trova la sua fonte direttamente nella legge, mentre la previsione della riscossione mediante iscrizione a ruolo concerne soltanto la possibilità - concessa normativamente anche ai privati - di formare un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui legittimità formale e sostanziale vi è pienezza di cognizione e potestà da parte del g.o.” (Cass. n.27824/09).
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara inefficace il sollecito di pagamento n.
0712024904033945400 nella parte in cui reca come importo dovuto da Parte_1 la somma di € 26.503,36 e dichiara dovuto solo l'importo di € 3.009,24;
- condanna, per l'effetto, al pagamento a favore della Parte_1 [...]
della somma di € 3.009,24; Controparte_1
- dichiara interamente compensate le spese di lite;
Napoli, 18.11.2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Paolo
Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 23143/2024,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: ,
Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elett.te domiciliato in Napoli, alla via Santa
Lucia 173, presso lo studio dell'avv. Paola Coppola, dalla quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Roma alla Via Grezar n.14, C.F. e partita IVA n. , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale – Is. G8, presso lo studio dell'avv. Generoso Romano dal quale è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti e con questi elett.te dom.to presso la sede in Napoli, via A. De Gasperi n. 55; CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso sollecito di pagamento
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024, parte ricorrente in epigrafe impugnava il sollecito di pagamento n. 0712024904033945400, recante l'importo di € 26.503,36, riguardante due avvisi di addebito per crediti previdenziali non assolti, il primo del 2014 per
€ 11.232,80 e il secondo del 2015 per € 15.270,56, notificatogli dall' Controparte_1
in data 23 settembre 2024.
[...]
Il ricorrente contestava il predetto sollecito per due ragioni principali. In primo luogo, per l'inesistenza del titolo e la conseguente infondatezza della pretesa creditoria.
Quanto al primo avviso di addebito (n. 371 2014 007583320), relativo all'anno 2014, il ricorrente sosteneva che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7928 del 2015, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, avesse già stabilito che parte dei contributi (IVS fissi
2007-2008) non erano dovuti e che erano dovute solo “le sanzioni aggiuntive relative agli ulteriori contributi (quindi, quelli degli anni 2009 e 2010) previsti nell'avviso nella misura del 30% di ciascun rateo omesso e non nella misura originariamente richiesta”.
In ordine al secondo avviso di addebito (n. 371 2015 0014378363), riguardante l'anno 2015, il ricorrente affermava di aver aderito alla "Rottamazione-ter" e di aver pagato integralmente i contributi dovuti entro novembre 2023, quindi ben prima di ricevere il sollecito di pagamento.
Il ricorrente eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali richiesti e delle sanzioni per gli anni dal 2007 al 2010, essendo gli avvisi di addebito relativi agli anni 2014 e 2015 ed essendo stato notificato il sollecito di pagamento, in assenza di atti interruttivi validi, solo nel settembre 2024.
Di conseguenza, il ricorrente chiedeva al Tribunale di annullare o dichiarare illegittimo/inefficace il sollecito e, in ogni caso, di accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi e delle sanzioni relativi ai due avvisi di addebito.
Chiedeva, inoltre, la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese legali con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituivano sia l' che l' chiedendo, con diverse Controparte_1 CP_3 argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed al' odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare va chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'
[...]
, la giurisprudenza più recente (tra cui Cass. Civile, Sez. Lavoro, n. Controparte_1
18642/2012) ritiene che il sollecito di pagamento sia atto autonomamente impugnabile quando esso contenga, come nel caso di specie, una pretesa tributaria definita nelle sue ragioni fattuali e giuridiche, ingenerando così nel contribuente l'interesse ad agire per chiarire la propria posizione.
Sussiste, pertanto, l'interesse del all'impugnazione del contestato sollecito di Parte_1 pagamento. Tanto premesso, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente in ordine ai crediti previdenziali di cui al sollecito, eccezione che, tuttavia, non si rivela fondata.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che gli importi di cui al primo avviso di addebito n.
3712014007583320, essendo dovuti in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli - sez.
Lavoro - n. 7928, depositata il 14.10.2015, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, sono soggetti alla prescrizione decennale.
Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “la prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato" (ex multis Cass. Civile, Sez. III, Sentenza n. 15765 del 10 luglio 2014; Cass. Civile, Sez. I, Sentenza n. 33039 del 16 dicembre 2019).
Nel caso di specie, sebbene non sia stata indicata dalle parti la data del passaggio in giudicato della sentenza invocata, è possibile individuare il dies a quo del termine decennale di prescrizione in data logicamente successiva a quella di deposito della sentenza, cioè il
14.10.2015.
Ne deriva che, al momento del sollecito di pagamento, ricevuto dal ricorrente il 23 settembre
2024, il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso.
Parimenti, la prescrizione quinquennale non può dirsi maturata neanche con riferimento ai crediti di cui al secondo avviso di addebito, avente n. 37120150014378363 e notificato il
28.12.2015, in quanto, come affermato e documentato dallo stesso ricorrente, gli stessi sono stati oggetto di una istanza di definizione agevolata in data 24 aprile 2019, interrompendo, in tal modo, il decorso del termine di prescrizione.
Ed invero, sotto tale profilo, deve richiamarsi la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente,
Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
Ciò premesso, nel merito l'impugnato sollecito di pagamento va dichiarato inefficace nei limiti di seguito precisati.
In particolare, con riferimento al primo avviso di addebito (n. 371 2014 007583320),
l'importo di € 11.232,80 dallo stesso recato deve essere ridotto ad € 3.009,24, somma così determinata dall' nella memoria difensiva in esecuzione della sentenza irrevocabile del CP_3
Tribunale di Napoli più volte citata e che non risulta oggetto di specifica contestazione.
Il ricorrente, come chiesto dall' va dunque condannato al pagamento di tale somma CP_3 residua di € 3.009,24, giacché “l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato nella cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda” (così Cass. n.5763/02).
Su detta somma non sono dovuti gli interessi perché prescritti ex art. 2948, n. 4, c.c..
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 25 novembre 2016, n. 23397, hanno infatti affermato che l'actio iudicati (che trasforma la prescrizione breve in decennale a seguito di sentenza passata in giudicato) si applica solo all'obbligazione principale e non a quelle accessorie periodiche come interessi e sanzioni, che mantengono la loro prescrizione breve, salvo che anch'esse siano oggetto di specifica liquidazione e previsione nel titolo giudiziale come capitale, circostanza quest'ultima che non si ravvisa nel caso di specie. Gli interessi, in particolare, sono soggetti a prescrizione quinquennale giacché regolati “da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione” (ex plurimis Cass. Civ., Sez.
VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass. Civ., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13133).
In ordine, invece, al secondo avviso di addebito (n. 371 2015 0014378363), il ricorrente ha fornito piena prova di aver pagato integralmente le rate conseguenti alla definizione agevolata, producendo le relative quietanze di pagamento.
Sul punto si osserva che inizialmente l' aveva contestato il Controparte_4 corretto pagamento delle somme da parte del in esecuzione del piano di definizione Parte_1 agevolata, evidenziando anche che vi erano pagamenti successivi al 30 novembre 2023, data ultima di pagamento prevista dal piano di della definizione agevolata.
Nelle memorie depositate per l'udienza odierna, l' a però precisato che non vi sono stati CP_5 pagamenti successivi al 30 novembre 2023, ma ha lamentato la persistenza di una posizione debitoria del : in particolare si legge nelle note che sulla somma dovuta di euro Parte_1
24.945,01 risultano pagamenti per euro 22.987,86.
Sul punto il ha prodotto pagamenti per complessivi euro 26.670,94 ed anche Parte_1 considerando che appare esservi una criticità in relazione al pagamento del 1 dicembre 2022 di euro 1.334,85( sembrerebbe riportato due volte lo stesso pagamento con identico numero ordine, bolletta e transazione), la somma versata dal (euro 25.336,43) è superiore Parte_1
a quella indicata come dovuta dall' elle note (euro 24.945,01 comprensiva di accessori) CP_5 Pertanto le pretese creditorie in relazione a tale avviso sono state integralmente soddisfatte.
Sul punto, infine, è appena il caso di evidenziare che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (o all'avviso di addebito) “ove accerti la parziale insussistenza del credito, non è tenuto dichiarare integralmente inefficace la cartella opposta, dovendosi ritenere che non operino i limiti ai poteri del g.o. di cui all'art.4 L. 30 marzo 1865, all. E, il cui ambito è limitato all'esercizio dei poteri autoritativi, in quanto il credito contributivo trova la sua fonte direttamente nella legge, mentre la previsione della riscossione mediante iscrizione a ruolo concerne soltanto la possibilità - concessa normativamente anche ai privati - di formare un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui legittimità formale e sostanziale vi è pienezza di cognizione e potestà da parte del g.o.” (Cass. n.27824/09).
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara inefficace il sollecito di pagamento n.
0712024904033945400 nella parte in cui reca come importo dovuto da Parte_1 la somma di € 26.503,36 e dichiara dovuto solo l'importo di € 3.009,24;
- condanna, per l'effetto, al pagamento a favore della Parte_1 [...]
della somma di € 3.009,24; Controparte_1
- dichiara interamente compensate le spese di lite;
Napoli, 18.11.2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio