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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/09/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1848 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Malavasi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Zauli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 10.09.25 per la decisione. I procuratori delle parti hanno depositate le note scritte nei termini assegnati ed hanno chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 30.07.24, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- che ha contratto matrimonio civile in IT (RM) il 13.06.2004 con
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati (18.01.2004) e (29.06.2012); Per_1 CP_2
- che in data 30.10.2014 Il Tribunale di IT ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di divorzio;
- che, rispetto al tempo della separazione, il resistente ha trovato un lavoro come dipendente presso in Colleferro (RM) e percepisce uno stipendio di circa CP_3
3.400,00 mensili;
- che il figlio è affetto da una rara malattia genetica (sclerosi tuberosa) ed CP_2 esegue visite periodiche presso l'Ospedale Bambino Gesù;
- che il ricorrente versa con ritardo le somme dovute per il mantenimento figli e senza la maggiorazione ISTAT;
- che il padre non provvede al pagamento delle spese straordinarie della prole.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto, disponendo l'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 800,00 al mese, CP_1 ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del resistente, 50% delle spese straordinarie, ripetizione delle somme non corrisposte per il mantenimento straordinario della prole e quantificate in 2.600,00 euro.
2 Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.
22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 18.04.2025 si è costituito in giudizio il resistente, deducendo:
- che la ricorrente abita con i figli presso i propri genitori e non sostiene spese di affitto;
- che la ha una nuova e stabile relazione affettiva;
Pt_1
- che ha percepito per il suo lavoro presso la Tel. Net Srl, terminato nell'ottobre del 2004, la somma mensile di 1.800,00 circa;
- che lavora presso la a tempo indeterminato e percepisce uno CP_4 stipendio mensile di euro 1.700,00 circa;
- che la figlia, divenuta maggiorenne, svolge da tempo un regolare lavoro part time come cameriera presso un locale di IT;
- che vanta crediti nei confronti della resistente;
- che talune spese straordinarie per i figli non sono state preventivamente concordate tra i genitori.
Tanto premesso, il resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio ed ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, un mantenimento a suo carico per i figli di euro 600,00 complessivi al mese, il versamento diretto alla figlia della quota parte Per_1
a lei spettante.
All'udienza tenutasi il 21.05.25 sono comparse le parti con i difensori ed il Giudice ha formulato una proposta conciliativa che è stata accolta dalle parti.
Il Giudice delegato ha disposto il rinvio della causa per consentire il deposito di conclusioni congiunte e, all'udienza cartolare del 10.09.2025, lette le note depositate dai procuratori, ha riservato la decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in IT (RM) il 13.06.2004, giacché decorso
3 è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene inoltre che possano essere recepite le condizioni indicate in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1848/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in IT (RM) il
13.06.2004 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], registrato agli atti dello Controparte_1 stato civile del Comune al n. 43 P.2 S.A anno 2004;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio con CP_2 collocamento presso l'abitazione materna;
D) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il tiglio secondo le disposizioni indicate nel ricorso al punto B ivi da intendersi integralmente richiamato;
E) dispone che corrisponderà a un Controparte_1 Parte_1 assegno di 700,00 euro mensili (euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno
20 di ciascun mese e aggiornamento annuale ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2025;
F) dispone che le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti, secondo le disposizioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di IT;
G) dispone che l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla con rinuncia alla sua quota da parte del , quale ulteriore Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli;
4 H) manda all'Ufficiale di stato civile competente l'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in IT il 16.09.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1848 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Malavasi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Zauli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 10.09.25 per la decisione. I procuratori delle parti hanno depositate le note scritte nei termini assegnati ed hanno chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 30.07.24, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- che ha contratto matrimonio civile in IT (RM) il 13.06.2004 con
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati (18.01.2004) e (29.06.2012); Per_1 CP_2
- che in data 30.10.2014 Il Tribunale di IT ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di divorzio;
- che, rispetto al tempo della separazione, il resistente ha trovato un lavoro come dipendente presso in Colleferro (RM) e percepisce uno stipendio di circa CP_3
3.400,00 mensili;
- che il figlio è affetto da una rara malattia genetica (sclerosi tuberosa) ed CP_2 esegue visite periodiche presso l'Ospedale Bambino Gesù;
- che il ricorrente versa con ritardo le somme dovute per il mantenimento figli e senza la maggiorazione ISTAT;
- che il padre non provvede al pagamento delle spese straordinarie della prole.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto, disponendo l'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 800,00 al mese, CP_1 ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del resistente, 50% delle spese straordinarie, ripetizione delle somme non corrisposte per il mantenimento straordinario della prole e quantificate in 2.600,00 euro.
2 Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.
22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 18.04.2025 si è costituito in giudizio il resistente, deducendo:
- che la ricorrente abita con i figli presso i propri genitori e non sostiene spese di affitto;
- che la ha una nuova e stabile relazione affettiva;
Pt_1
- che ha percepito per il suo lavoro presso la Tel. Net Srl, terminato nell'ottobre del 2004, la somma mensile di 1.800,00 circa;
- che lavora presso la a tempo indeterminato e percepisce uno CP_4 stipendio mensile di euro 1.700,00 circa;
- che la figlia, divenuta maggiorenne, svolge da tempo un regolare lavoro part time come cameriera presso un locale di IT;
- che vanta crediti nei confronti della resistente;
- che talune spese straordinarie per i figli non sono state preventivamente concordate tra i genitori.
Tanto premesso, il resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio ed ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, un mantenimento a suo carico per i figli di euro 600,00 complessivi al mese, il versamento diretto alla figlia della quota parte Per_1
a lei spettante.
All'udienza tenutasi il 21.05.25 sono comparse le parti con i difensori ed il Giudice ha formulato una proposta conciliativa che è stata accolta dalle parti.
Il Giudice delegato ha disposto il rinvio della causa per consentire il deposito di conclusioni congiunte e, all'udienza cartolare del 10.09.2025, lette le note depositate dai procuratori, ha riservato la decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in IT (RM) il 13.06.2004, giacché decorso
3 è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene inoltre che possano essere recepite le condizioni indicate in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1848/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in IT (RM) il
13.06.2004 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], registrato agli atti dello Controparte_1 stato civile del Comune al n. 43 P.2 S.A anno 2004;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio con CP_2 collocamento presso l'abitazione materna;
D) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il tiglio secondo le disposizioni indicate nel ricorso al punto B ivi da intendersi integralmente richiamato;
E) dispone che corrisponderà a un Controparte_1 Parte_1 assegno di 700,00 euro mensili (euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno
20 di ciascun mese e aggiornamento annuale ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2025;
F) dispone che le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti, secondo le disposizioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di IT;
G) dispone che l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla con rinuncia alla sua quota da parte del , quale ulteriore Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli;
4 H) manda all'Ufficiale di stato civile competente l'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in IT il 16.09.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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