Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 5932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5932 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05932/2025REG.PROV.COLL.
N. 06113/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6113 del 2023, proposto dal Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di EC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società Nardò Technical Center s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio determinato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria della Sezione;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di EC (Sezione Terza), n. 102 del 19 gennaio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Nardò Technical Center s.r.l. con ricorso notificato il 14 settembre 2023;
Vista la memoria della società Nardò Technical Center s.r.l. del 24 febbraio 2025 e del 6 marzo 2025;
Vista la memoria del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di EC del 24 febbraio 2025 e del 6 marzo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giungono alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di EC (d'ora innanzi, il “consorzio”) e l’appello proposto dalla società Nardò Technical Center s.r.l. (d’ora innanzi, la “società”) avverso la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di EC, n. 102/2023, che ha accolto il ricorso proposto dalla società.
2. Il giudizio proposto innanzi al T.a.r. dalla società ha ad oggetto:
i. la nota prot. n. 208 del 13 gennaio 2022 con cui il consorzio ha comunicato alla società ricorrente che « dovrà versare al Consorzio la somma di € 1.720.916,50 oltre I.V.A. come da allegato calcolo » a titolo di « contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area »;
ii. la relativa scheda di calcolo del contributo di infrastrutturazione allegata alla predetta nota consortile;
iii. “ ove occorra ”, il regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 6 agosto 2015, nonché quelli pubblicati sui B.U.R.P. n. 126 del 7 agosto 2008, n. 134 del 28 agosto 2009, n. 111 del 26 luglio 2012 e n. 122 del 4 settembre 2014;
- “ ove occorra ”, le delibere del c.d.a. del Consorzio n. 2/2019, n. 48/2021 e n. 99/2021.
3. Si espongono i fatti rilevanti per la decisione.
3.1. L’appellata deduce di essere proprietaria di un vasto compendio immobiliare di circa 700 ettari, ricadente in parte in agro di Nardò Santa Chiara - località Fattizze e in altra parte in agro di Porto Cesareo.
Il compendio è destinato allo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione su ogni tipo di veicolo a motore (anche) mediante l’effettuazione di prove in pista.
Nell’area in questione insistono alcuni edifici e strutture, quali uffici, magazzini, workshops, ristorante, sala convegni, parcheggio e locali di pronto soccorso.
3.2. Con la nota prot. n. 208 del 13 gennaio 2022, il consorzio ha chiesto alla società la somma di € 1.720.976,50, oltre i.v.a. come da allegato calcolo, con la previsione del prezzo del contributo ad € 2,40 al posto di € 6,00, a titolo di “ contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area ”.
4. La società ha pertanto proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di EC, la domanda di accertamento negativo della pretesa consortile, allegando, in via preliminare, la maturata estinzione per prescrizione del diritto e, nel merito, l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti che ne costituirebbero la fonte.
4.1. Il Consorzio si è costituito in giudizio, formulando, in via pregiudiziale, l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
5. Con la sentenza n. 102/2023, il T.a.r.:
i. ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Consorzio;
ii. ha accolto il ricorso per maturata prescrizione del credito del Consorzio;
iii. ha condannato il Consorzio al pagamento delle spese del processo.
6. Il Consorzio ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando due motivi di appello.
6.1. La società si è costituita in giudizio e, a sua volta, ha proposto appello incidentale e ha, infine, riproposto ai sensi dell’art. 101 c.p.a. i motivi di ricorso dichiarati assorbiti.
6.2. Nel corso del giudizio, le parti hanno illustrato le rispettive posizioni depositando in giudizio ulteriori scritti difensivi.
7. All’udienza del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Può procedersi all’esame dell’appello proposto dal consorzio.
Con il primo motivo d’appello, il consorzio censura il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando la differenza fra la fattispecie relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione da quella, oggetto del presente processo, relativa al pagamento del contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato.
8.2. Il T.a.r. ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando un precedente del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di EC, nel quale si è affermata l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. ad una vicenda analoga a quella esaminata.
8.3. Il Collegio ritiene che tale statuizione sia giuridicamente corretta.
Invero, in taluni precedenti della Corte di Cassazione, anche non aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro, è stato evidenziato che le controversie insorte per “questioni consortili” sono attratte alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, perché direttamente attinenti alla materia del “governo del territorio”, che costituisce una di quelle “particolari materie” rispetto alla quale la giurisdizione è attribuita in via esclusiva al Giudice amministrativo.
Con particolare riferimento ad una vicenda incentrata su questioni patrimoniali, la Corte di Cassazione ha affermato che: “ La controversia insorta fra un consorzio per lo sviluppo delle aree industriali ed un'impresa insediata nell’area consortile circa la debenza, da parte di quest'ultima, di oneri conseguenti all'alienazione di un immobile senza l'autorizzazione del consorzio, in violazione di una prescrizione in tal senso contenuta nel regolamento consortile, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e, dopo la sua abrogazione, ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a., e ciò ancorché l'impresa sostenga la carenza del potere del consorzio di formulare nel suo regolamento una simile prescrizione, trattandosi di controversia afferente ad un particolare aspetto dell'uso del territorio .” (Cass. civ., Sez. Unite, 29 aprile 2015, n. 8619; si veda anche Cass. civ., Sez. Unite, ord., 26 maggio 2009, n. 12114).
Alle medesime conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. IV, 25 febbraio 2020 n. 1403, §. 7.5.3. e, da ultimo, Sez. IV, 31 gennaio 2024 n. 958; cfr., inoltre, Sez. IV, 3 giugno 2019, n. 3698 e 3699; id., 5 novembre 2018, n. 6251; id., 20 febbraio 2014, n. 799), che ha affermato che “ f) invero, la funzione di tali contributi [ scilicet , dei contributi per oneri di infrastrutturazione] è analoga a quella degli oneri di urbanizzazione, dovuto per il mero rilascio del permesso di costruire, trattandosi di corrispettivi di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuti per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione ”.
8.4. In considerazione di questi principi, che il Collegio condivide e dai quali non ravvisa valide motivazioni per discostarsi, va affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a..
9. Con il secondo motivo di appello, il consorzio impugna il capo della sentenza che ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevandosi che l’art. 5, comma 2, della L.R., n. 2/2007, rubricato “ funzioni e attività dei Consorzi ” stabilisce che: “ i consorzi provvedono:
…m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi ”, ponendo dunque, una norma di natura e consistenza meramente programmatica, o comunque non immediatamente precettiva.
L’appellante evidenzia che né in detta disposizione, né in altre disposizioni della legge della Regione Puglia n. 2/2007, è disciplinato il contributo che è stato domandato dal Consorzio, ma, soprattutto, difetterebbero in tale disciplina i criteri e le modalità di esercizio del potere di riscossione dei Consorzi, o quelli di quantificazione delle tariffe e dei contributi, non essendo contemplato, neppure in embrione, il relativo regime di disciplina giuridica.
Viene pertanto dedotto che l’art. 5, comma 2, lett. m), legge regionale n. 2/2007 non sia, in sé, idoneo a costituire la fonte di alcun diritto di credito in capo al Consorzio ed a segnare, perciò, il decorso della relativa prescrizione estintiva, stante l’assoluta ed oggettiva impossibilità di ritenere sorto e, logicamente, perciò far valere tale diritto.
Si insiste nella censura, rilevandosi come il successivo art. 18, comma 5, legge regionale n. 2/2007, affiderebbe ad un apposito atto consortile proprio “ la determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell’area del consorzio, fissando le relative modalità di riscossione ” (lett. c), “ l’adozione dei diversi regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività del Consorzio ” (lett. e).
In ragione di questa premessa l’appellante deduce che, ai fini del sorgere del diritto o comunque del decorso della relativa prescrizione estintiva, occorre assumere quale dies a quo la data del 26 luglio 2012 di pubblicazione sul B.U.R.P. n. 111 del regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio, con conseguente tempestività della richiesta dell’atto impugnato, intervenuta nel gennaio 2022, e, quindi, entro il termine decennale di prescrizione contemplato dall’art. 2946 cod. civ. ed infatti, soltanto con quest’ultimo regolamento per la prima volta:
- è stato introdotto il “ contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune di ogni singolo agglomerato ” (art. 5, commi 1, 2 e 3);
- è stato previsto che la determinazione del prezzo di vendita debba avvenire “ annualmente, entro il 31 dicembre […], sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria ” (art. 5, comma 1);
- è stato previsto che il contributo è “ determinato in base al progetto nei limiti delle superfici e volumi assentibili sul lotto, comprensivo del layout aziendale allegato all’istanza e secondo quanto previsto dai successivi articoli ” (art. 5, comma 2), i quali, in relazione alle diverse possibili fattispecie, contemplano in dettaglio i rispettivi criteri di calcolo ovvero individuano i casi di esenzione o di riduzione del dovuto;
- è stato previsto, tra le cause che possono dar luogo all’applicazione differenziata dei prezzi o dei contributi, le “ caratteristiche geomorfologiche ” del lotto (articolo 5, comma 4).
Il consorzio deduce, altresì, che rispetto a fattispecie che contemplano controprestazioni di durata di tipo continuativo, quali sarebbero, in tesi, quelle fornite dal consorzio, il termine di prescrizione del diritto di credito del prestatore inizierebbe a decorrere dal momento della cessazione della prestazione.
Con l’ulteriore censura (articolata da pagina 18), il Consorzio impugna la sentenza di primo grado per aver ritenuto infondate le difese del Consorzio, sviluppate, in particolare, nella memoria difensiva di primo grado, con cui si è evidenziato che “ quand’anche “il termine decennale di prescrizione debba decorrere dalla L.R. n. 2/2007, la ricorrente è comunque tenuta a pagare il contributo per cui è causa, ex art. 8 del Regolamento pubblicato sul B.U.R.P. n. 112/2015, in ragione dei molteplici interventi che ha posto in essere dal gennaio 2012 fino al gennaio 2022 ”.
Il T.a.r. ne ha dichiarato l’infondatezza, statuendo che: “ nella particolare fattispecie di causa, il compendio di proprietà della società ricorrente è stato realizzato nel 1972, nel mentre i successivi intervento edilizi posti in essere tra il 2012 e il 2022, invocati dal Consorzio resistente, sono interventi di manutenzione/ristrutturazione…pertanto in assenza di atti interruttivi della prescrizione decennale (non documentati)…il diritto di credito per cui è causa deve ritenersi estinto per prescrizione ”. Secondo l’appellante, tuttavia, tale statuizione andrebbe riformata, perché muove da presupposti fattuali errati, che sono documentalmente smentiti (a pag. 19, si domanda l’ammissione di nuovi documenti).
Con un’ultima censura (articolata da pagina 20), l’appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che non sarebbe certo che l’impianto della società sia collocata nell’area industriale gestita dal Consorzio, adducendo talune circostanze che smentirebbero tale assunto.
9.1. Il secondo motivo di appello, nella sua globalità, è infondato.
9.2. Prima di procedere alla sua disamina, si ritiene necessario richiamare le seguenti rilevanti disposizioni:
a) l’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995: “ I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all’art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi ”;
b) l’art. 36, comma 5, legge n. 317/1991: “ I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l’industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale ”;
c) l’art. 5, comma 2, legge regionale n. 2/2007: “ I Consorzi provvedono: ... m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi ”;
d) l’art. 14, comma 2, legge regionale n. 2/2007: “ I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da: a) contributi versati dai consorziati; b) proventi per vendita e concessione in uso di aree; c) ogni altro provento comunque riveniente dall’attività consortile; ... ”;
e) l’art. 16, comma 3, legge regionale n. 2/2007: “ Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale ”;
f) l’art. 8 dello Statuto del Consorzio: “ I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da: ricavi delle vendite di aree ed immobili e dette concessioni di utilizzo in proprio; canoni di locazione e di concessione di aree e immobili, corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese ”.
9.3. In punto di diritto, il Collegio ritiene inoltre opportuno ribadire i principi regolatori della materia affermati dal Consiglio di Stato:
a) quella parte delle attività del consorzio, da ricondurre non al campo privatistico imprenditoriale, ma avente ad oggetto un aspetto particolare dell’uso del territorio, si sostanzia nell’acquisizione di aree anche mediante poteri espropriativi, nella realizzazione e nella “ gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all’ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali ”, nonché a tutta una serie di attività implicanti poteri autoritativi incidenti sul “territorio” (Cass. civ., Sez. un, 9 luglio 2015, n. 14345; id., 29 aprile 2015, n. 8619);
b) per l’esercizio di tali funzioni pubblicistiche, il consorzio tiene conto della contribuzione alle spese di infrastrutturazione da parte dei soggetti assegnatari di aree consortili;
c) l’obbligo del versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nel fatto che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell’interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale;
d) pertanto, il rilascio stesso, da parte del consorzio, dell’assenso all’utilizzazione dei suoli industriali si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutturazione (Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 2019, n. 3698);
e) ne consegue che il contributo per oneri di infrastrutturazione è dovuto in ragione della mera ammissione di un lotto nell’area consortile e non per effetto della effettiva realizzazione delle infrastrutture (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2024 n. 958; Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 799).
Conclusivamente, sulla base delle disposizioni normative che sono state richiamate e alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla funzione e alla natura giuridica dei contributi di infrastrutturazione, può ritenersi che la legge Regione Puglia n. 2/2007 abbia introdotto un’obbligazione ex lege che risulta dovuta una tantum e che prescinde dall’effettiva e concreta realizzazione delle opere di infrastrutturazione (così, Cons. Stato, Sez. IV, n. 958/2024, cit.).
9.4. Premesse le norme e i principi rilevanti, relativamente alla reiezione del motivo di appello, il Collegio richiama, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, la precedente sentenza della Sezione n. 5385 del 31 maggio 2023.
9.5. Circa la questione relativa all’individuazione del regolamento consortile quale momento costitutivo del credito e, conseguentemente, quale momento di exordium praescriptionis , il Collegio ritiene che non siano persuasive le censure dell’appellante e che, dunque, non sussistano validi argomenti per discostarsi dal principio secondo cui: “ 2.3 […] occorre muovere dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, distinguendo ai fini del mancato decorso del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2935 c.c. tra impedimenti di fatto e giuridici del titolare del diritto e dando rilievo soltanto a questi ultimi, ne fornisce una nozione restrittiva: escludendone quegli ostacoli che, ancorché di natura tecnica o giuridica (come la quantificazione delle somme dovute, o la presenza d’una norma incostituzionale ostativa al diritto), sono pur sempre superabili dal titolare del diritto in quanto questi abbia la possibilità (e quindi in sostanza l’onere) di attivarsi diligentemente in tale direzione.
…
[…] nel caso in esame, […] al creditore era sufficiente un atto di autodisciplina onde conferire liquidità e conseguente concreta esigibilità al suo credito (in astratto esigibile già in base alla citata legge regionale ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5385/2023, cit.).
In base a questi principi, trova pertanto conferma la soluzione della controversia nel senso della decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dalla mancanza dei regolamenti attuativi, addotta a circostanza impediente dal Consorzio appellante.
Del resto, la legge sopra citata prescrive, all’art. 18, comma 5, per l’emissione del regolamento attuativo un termine di novanta giorni che è bensì “ordinatorio” (non comportando immediata decadenza dal diritto la sua inosservanza), ma utile – secondo i predetti principi generali, “integrati” dalla disposizione in esame – a individuare il dies a quo del termine di prescrizione dalla relativa scadenza allorquando in tale momento, come in concreto verificatosi, il regolamento non sia ancora stato emesso (così evincendosi, tra l’altro, un significato “utile” alla citata previsione, altrimenti del tutto priva di valore cogente).
9.6. Respinta la prima censura, va respinta la doglianza con la quale il consorzio deduce il mancato decorso del termine estintivo del credito in ragione della costanza di rapporto fra la società e l’ente pubblico economico. Si deduce, in altri termini, che, in presenza di “prestazioni continuative”, quali quelle intercorrenti fra le due parti in causa, la prescrizione decorrerebbe dalla cessazione del rapporto.
Anche questa censura è però infondata.
In proposito, può richiamarsi quanto affermato nel sovrapponibile precedente di Sezione, già richiamato in precedenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5385/2023, cit.), in cui si è affermato che: “ Il […] predetto costrutto è contraddetto, oltre che dalla suesposta ricostruzione, dalla incontestata liquidità ed esigibilità del credito (quantomeno) a seguito dell’emissione del regolamento attuativo, com’è confermato dalla stessa richiesta di adempimento impugnata, con conseguente certa decorrenza del dies a quo prescrizionale ex art. 2935 c.c. in corso del rapporto consortile .”.
Il principio è conforme, del resto, alle regole civilistiche in materia di regime della decorrenza della prescrizione, che, all’art. 2941 e 2942 c.c., individuano talune cause tassative di sospensione della prescrizione. Si deve dunque collegare questo effetto “di quiescenza” - incidente sulla regola generale, ricavabile dagli artt. 2934 e 2935 c.c., che dispone l’estinzione dei diritti per prescrizione allorché il diritto possa essere fatto valere – alle sole ipotesi in cui vi siano espresse ed univoche fattispecie di “mancato” decorso del termine estintivo, enucleate dal legislatore e da quest’ultimo ritenute prevalenti rispetto o all’interesse alla certa definizione dei rapporti giuridici o alla tutela preferenziale accordata, di regola, all’interesse debitorio a liberarsi del vincolo o al disfavore dell’ordinamento per il disinteresse verso l’esercizio di un diritto.
Il Collegio ritiene che tali statuizioni non vengano smentite dalle affermazioni dell’appellante consorzio, basate su di un’ulteriore sentenza della Sezione (si tratta di Cons. Stato, Sez. IV, n. 958/2024, cit.), in quanto in quest’ultima pronuncia l’affermazione di principio invocata dal consorzio risulta preordinata non tanto ad affermare l’esistenza di una ragione di sospensione della prescrizione, quanto, piuttosto, che, rispetto a questa “ obbligazione contributiva ”, “ il […] dies a quo non potrebbe comunque essere collocato in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge che l’ha introdotto ”.
9.7. Parimenti, quanto all’infondatezza della censura secondo cui avrebbero effetto interruttivo i “ molteplici interventi ” che la società avrebbe effettuato nell’area del consorzio, può farsi applicazione del principio, statuito anch’esso dal richiamato precedente di Sezione (n. 5385/2023), con riferimento al succedersi di più regolamenti consortili, ma applicabile per eadem ratio anche alla doglianza in esame, secondo cui “ non trattasi di atti recettizi destinati a esser comunicati individualmente, ragione per cui non può riconoscersi [ad essi] alcuna efficacia interruttiva del termine di prescrizione ”.
A tale riguardo, va puntualizzato che l’interruzione della prescrizione si realizza mediante l’esercizio del diritto da parte del titolare, il che avviene, di regola, con riferimento al diritto di credito, mediante atti di intimazione, con i quali si esercita la facoltà di pretesa (arg. ex art. 2943 c.c.). A tal fine, si richiede che l’atto cui si intende ricollegare l’effetto interruttivo contenga oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. civ. Sez. II, ord., 31 maggio 2021, n. 15140).
Vero è che la prescrizione è interrotta, altresì, anche dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).
Tuttavia, per dispiegare questo effetto occorre che l’atto di riconoscimento, pur non dovendo essere espresso mediante “ formule speciali ”, “ rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà ” (Cass. civ., Sez. III, ord., 20 agosto 2024, n. 22948).
Rispetto a tale conformazione degli atti di riconoscimento, il consorzio non allega convincentemente in che modo la realizzazione degli interventi edilizi menzionati nell’appello possa costituire un atto di riconoscimento con effetto interruttivo del diritto di credito da esso vantato e preteso nei confronti della società. Non può, dunque, riconnettersi tale efficacia alla realizzazione di interventi edilizi, considerato che il sorgere dell’obbligo di corresponsione del “ contributo per oneri di infrastrutturazione ” viene collegato alla “ mera ammissione di un lotto nell’area consortile ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1403/2020 e n. 799/2014) e non agli interventi che ciascuna ditta realizza in ambito consortile né quest’ultimi sono collegati, quanto meno nel caso di specie, alle opere che il consorzio ha realizzato nell’area di sua competenza.
9.8. L’ultima censura, relativa alla collocazione dell’impianto, risulta infine improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto la conferma del capo della sentenza relativo all’estinzione del credito per intervenuta prescrizione priva di interesse, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, la decisione della questione relativa la collocazione dell’impianto.
10. Dalla reiezione dell’appello del consorzio discende, altresì, la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione dell’appello della società, proposto cautelativamente nei confronti del capo della sentenza del T.a.r., che avrebbe accolto “ in termini solo dubitativi il nostro secondo motivo di doglianza di prime cure ”.
11. In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l’appello del consorzio va respinto, mentre va dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dalla società.
12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 6113/2023:
a) respinge l’appello proposto dal Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di EC;
b) dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dalla società Nardò Technical Center s.r.l..
Condanna il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di EC alla rifusione, in favore della società Nardò Technical Center s.r.l., delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO