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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 820 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari,
alla Piazza Repubblica n. 22 presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesca Cosmi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...] CP_1
alla via San Sperate n. 55, C.F. C.F._2
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori
e in data 5 luglio 1997, celebrato in SE e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di Siliqua con atto n. 2, parte II, serie B per l'anno 1997, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siliqua di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, confermando le seguenti condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Cagliari:
A)- confermare le condizioni di separazione omologate con riferimento all'assegnazione della casa coniugale e per l'effetto disporre l'assegnazione della stessa, di proprietà di entrambi, sita in
MO (CA) alla via San Sperate n. 55 in favore del signor che vi abiterà Parte_1
unitamente alla GL non ancora autosufficiente economicamente;
Per_1
B)- disporre che la SI versi al signor a titolo di contributo di CP_1 Parte_1
mantenimento della GL l'importo di euro 150,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile Per_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie le quali dovranno essere previamente concordate ed, in ogni caso, documentate da chi le avrà sostenute. C) Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
****
Con ricorso depositato in data 02.02.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di divorzio, l'assegnazione a sé della casa coniugale per dimorarvi con la GL , Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, la determinazione di un contributo per il mantenimento della GL nella misura di euro 150.00, già prevista in sede di separazione, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio civile nel Comune di SE il 5.07.1997; che dalla loro unione è nata una GL:
( 28 novembre 2002); che la separazione personale delle parti è stata pronunciata in data Per_1
22.09.2021, omologata dal Tribunale di Cagliari;
che tra le condizioni concordate è stato previsto l'assegnazione al padre della casa coniugale e l'obbligo a carico della convenuta di contribuire al mantenimento della GL , non ancora autosufficiente. Per_1
*****
All'udienza di comparizione del 22.09.2023 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è mai ripresa ed, altresì,
“ la GL , ora maggiorenne continua a vivere con me. Sta cercando lavoro avendo Persona_2
terminato gli studi superiori col conseguimento del diploma. Abitiamo a MO nella via
San Sperate 55 in una casa della quale sono comproprietario con la mia ex moglie. Lavoro per una
Contr società della quale sono socio. La on so se lavori e possibile che lavori in ambito domestico.
Non so più nulla di lei anche perché se la incontro le mia accusa che la stia seguendo e simili.
Preciso che se n'è andata da casa nel 2020 di punto in bianco lasciando tutte le sue cose;
abbiamo ancora un'auto cointestata. Non ha rapporti neanche con la GL. Domando la conferma di quanto previsto in sede di separazione con esclusione dell'affidamento della GL maggiorenne.”
****
Con ordinanza resa in data 3.10.2023, il Presidente f.f. in via provvisoria e urgente ha confermato le condizioni previste in sede di separazione.
****
Con successiva ordinanza il Giudice, dichiarata la contumacia della parte convenuta, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 11.10.2024, la causa, tenutasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisioni sulle domande formulate.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura (il 22.09.2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 2.02.2023), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
****
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della GL maggiore della coppia,
secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n.
24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962). Nella specie, la GL della coppia ha solo 22 anni e, pertanto, deve ritenersi fisiologico che la stessa possa non avere ancora raggiunto l'autosufficienza economica e né la convenuta, rimasta contumace, ha provato che la ragazza sia ancora non autonoma per propria inerzia, sicché il genitore non può ritenersi esonerato dal suo mantenimento, al pari della prole minore.
In ordine al quantum, parte ricorrente ha domandato la conferma dell'importo stabilito in sede di separazione di euro 150,00.
Per un verso deve osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata, e come la somma stabilita appaia congrua secondo i parametri ormai consolidati in giurisprudenza.
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di euro 150,00 in capo alla convenuta per il mantenimento della GL, convivente con il padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato lo stato di non indipendenza economica della GL delle parti, alla luce dei principi di diritto in materia, la casa coniugale va assegnata al resistente, in quanto genitore convivente con la prole.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SE il 5.07.1997 tra Pt_1
nato a [...] ( Germania) e nata ad [...] il [...],
[...] CP_1
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Siliqua di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 n. 2, parte II, serie b);
2. Assegna la casa coniugale al ricorrente;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della GL mediante il CP_1 Per_1 versamento a favore del sig. , entro il 5 di ogni mese della somma di euro Parte_1
150,00 con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 820 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari,
alla Piazza Repubblica n. 22 presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesca Cosmi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...] CP_1
alla via San Sperate n. 55, C.F. C.F._2
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori
e in data 5 luglio 1997, celebrato in SE e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di Siliqua con atto n. 2, parte II, serie B per l'anno 1997, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siliqua di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, confermando le seguenti condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Cagliari:
A)- confermare le condizioni di separazione omologate con riferimento all'assegnazione della casa coniugale e per l'effetto disporre l'assegnazione della stessa, di proprietà di entrambi, sita in
MO (CA) alla via San Sperate n. 55 in favore del signor che vi abiterà Parte_1
unitamente alla GL non ancora autosufficiente economicamente;
Per_1
B)- disporre che la SI versi al signor a titolo di contributo di CP_1 Parte_1
mantenimento della GL l'importo di euro 150,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile Per_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie le quali dovranno essere previamente concordate ed, in ogni caso, documentate da chi le avrà sostenute. C) Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
****
Con ricorso depositato in data 02.02.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di divorzio, l'assegnazione a sé della casa coniugale per dimorarvi con la GL , Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, la determinazione di un contributo per il mantenimento della GL nella misura di euro 150.00, già prevista in sede di separazione, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio civile nel Comune di SE il 5.07.1997; che dalla loro unione è nata una GL:
( 28 novembre 2002); che la separazione personale delle parti è stata pronunciata in data Per_1
22.09.2021, omologata dal Tribunale di Cagliari;
che tra le condizioni concordate è stato previsto l'assegnazione al padre della casa coniugale e l'obbligo a carico della convenuta di contribuire al mantenimento della GL , non ancora autosufficiente. Per_1
*****
All'udienza di comparizione del 22.09.2023 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è mai ripresa ed, altresì,
“ la GL , ora maggiorenne continua a vivere con me. Sta cercando lavoro avendo Persona_2
terminato gli studi superiori col conseguimento del diploma. Abitiamo a MO nella via
San Sperate 55 in una casa della quale sono comproprietario con la mia ex moglie. Lavoro per una
Contr società della quale sono socio. La on so se lavori e possibile che lavori in ambito domestico.
Non so più nulla di lei anche perché se la incontro le mia accusa che la stia seguendo e simili.
Preciso che se n'è andata da casa nel 2020 di punto in bianco lasciando tutte le sue cose;
abbiamo ancora un'auto cointestata. Non ha rapporti neanche con la GL. Domando la conferma di quanto previsto in sede di separazione con esclusione dell'affidamento della GL maggiorenne.”
****
Con ordinanza resa in data 3.10.2023, il Presidente f.f. in via provvisoria e urgente ha confermato le condizioni previste in sede di separazione.
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Con successiva ordinanza il Giudice, dichiarata la contumacia della parte convenuta, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 11.10.2024, la causa, tenutasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisioni sulle domande formulate.
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La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura (il 22.09.2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 2.02.2023), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
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Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della GL maggiore della coppia,
secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n.
24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962). Nella specie, la GL della coppia ha solo 22 anni e, pertanto, deve ritenersi fisiologico che la stessa possa non avere ancora raggiunto l'autosufficienza economica e né la convenuta, rimasta contumace, ha provato che la ragazza sia ancora non autonoma per propria inerzia, sicché il genitore non può ritenersi esonerato dal suo mantenimento, al pari della prole minore.
In ordine al quantum, parte ricorrente ha domandato la conferma dell'importo stabilito in sede di separazione di euro 150,00.
Per un verso deve osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata, e come la somma stabilita appaia congrua secondo i parametri ormai consolidati in giurisprudenza.
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di euro 150,00 in capo alla convenuta per il mantenimento della GL, convivente con il padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato lo stato di non indipendenza economica della GL delle parti, alla luce dei principi di diritto in materia, la casa coniugale va assegnata al resistente, in quanto genitore convivente con la prole.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SE il 5.07.1997 tra Pt_1
nato a [...] ( Germania) e nata ad [...] il [...],
[...] CP_1
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Siliqua di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 n. 2, parte II, serie b);
2. Assegna la casa coniugale al ricorrente;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della GL mediante il CP_1 Per_1 versamento a favore del sig. , entro il 5 di ogni mese della somma di euro Parte_1
150,00 con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti