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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22.01.2025 al n. 173/2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'AVV. NUNZIATA CONCETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'AVV. LOVRISO NICOLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 22.01.2025, gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.02.1980, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del San Gennaro Vesuviano (NA) al n. 4, parte II, serie A, anno 1980. Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 328/2025 del 28.04.2025). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“A)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
B) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento poiché non sussiste disparità di redditi tra gli stessi ed in ogni caso espressamente vi rinunciano;
C) Entrambi i coniugi si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
Cont D) I comparenti si obbligano a comunicarsi, con nota eventuale cambio di residenza.
E) Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
F) Che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivano, con situazione, ai sensi e pe gli effetti del combinato disposto ex art. 155 co VIII c.c. 710 e 711 co V cpcp;
”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] Pt_2
, nato a PALMA CAMPANIA (NA) il [...], a [...]
[...]
IA (NA) il 10.02.1980 (Atto n.4, Parte II, Serie A, Anno 1980);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22.01.2025 al n. 173/2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'AVV. NUNZIATA CONCETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'AVV. LOVRISO NICOLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 22.01.2025, gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.02.1980, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del San Gennaro Vesuviano (NA) al n. 4, parte II, serie A, anno 1980. Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 328/2025 del 28.04.2025). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“A)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
B) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento poiché non sussiste disparità di redditi tra gli stessi ed in ogni caso espressamente vi rinunciano;
C) Entrambi i coniugi si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
Cont D) I comparenti si obbligano a comunicarsi, con nota eventuale cambio di residenza.
E) Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
F) Che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivano, con situazione, ai sensi e pe gli effetti del combinato disposto ex art. 155 co VIII c.c. 710 e 711 co V cpcp;
”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] Pt_2
, nato a PALMA CAMPANIA (NA) il [...], a [...]
[...]
IA (NA) il 10.02.1980 (Atto n.4, Parte II, Serie A, Anno 1980);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca