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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250002510556000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.4.2025 la società Ricorrente_1 srl impugnava la cartella di pagamento n.298.2025.00025105.56. e i ruoli n°2024/250410 e 2024/250395 in essa contenuti, pervenuta a mezzo Pec in data 12.02.2025 con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di € 35.824,59 per controllo modello IVA e Unico/Redditi, anno di imposta 2021, interessi e sanzioni pecuniarie;
l'importo sarebbe scaturito da un presunto controllo operato sul precedente Modello IVA/2022
e REDDITI/2022 presentati dalla società in riferimento all'anno d'imposta 2021 per una discordanza nella compilazione del quadro relativo ai crediti d'imposta R.U. in cui a fronte di un dichiarato di € 28.967,00,
l'Ufficio avrebbe calcolato un'imposta di € 7.116,00. Eccepiva la società che in relazione al mancato riconoscimento del credito di imposta, nessun atto di recupero, prima della notifica della cartella, era mai pervenuto e quindi illegittima doveva ritenersi la pretesa,. Eccepiva, altresì, la nullità della notifica via pec, la mancata sottoscrizione del ruolo, la carenza di motivazione, la mancata notifica del'avviso bonario o di un avviso di irregolarità, la inesistenza della pretesa tributaria , l'errato calcolo per interessi e sanzioni .
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando le eccezioni di parte ricorrente stante la regolarità e tempestività della notifica.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, intervenendo nel giudizio, eccependo la regolarità dell'operato precisando che la prima partita di ruolo, n T220428105005423970000010/D scaturiva dall'omesso versamento di Iva derivante da liquidazioni periodiche, come emergeva dal quadro VH della dichiarazione;
peraltro in data 23.5.24 era stata inviata la comunicazione di irregolarità n 0133067022401.
La seconda partita di ruolo, la n.230124195936508840000001/D, era relativa: - da una parte ad Ires dichiarata e non versata da controparte, per la quale la pretesa tributaria risulta essere del tutto legittima e fondata;
- dall'altra, ad un credito d'imposta riportato erroneamente da controparte dall'anno 2017 in poi, per cui invece l'ufficio successivamente aveva proceduto al relativo sgravio per il complessivo importo di
€ 20.974,00 e relative sanzioni ed interessi . L'ufficio dava quindi prova dell'invio delle comunicazioni di irregolarità in data 23.5.24 n. 0133067022401, ed in data 25,3,24 per quella n. 0014915222601
Chiedeva quivi la parziale declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Alla udienza del 18.11.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso appare parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità della cartella notificata il 12.2.2025 per l'importo di € 35.824,59 ed emessa in parte per mancato pagamento di Iva periodica e Ires, somme dichiarate e non versate, e per il mancato riconoscimento di un credito di imposta .
Relativamente alle eccezioni preliminari proposte si osserva:
- in ordine alla eccepita mancata notifica di un preventivo avviso bonario, prima della emissione della cartella, rileva questa Corte che l'attività di controllo “automatizzato” della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate è disciplinata dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall'articolo 54-bis del D.P.R.
n. 633/72, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l'Agenzia delle entrate procede al controllo “automatizzato” delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Se dalla liquidazione automatica risulta un'imposta maggiore rispetto a quella dichiarata, l'Ufficio, prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione
“bonaria”, con la possibilità di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni.
Va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità
(Cassazione n. 18078/24) secondo cui la comunicazione è prevista dalla normativa solo per i casi in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”, ossia un errore del contribuente. In ipotesi di omesso versamento, l'Ufficio non si trova di fronte ad “un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione”, e pertanto può limitarsi ad “iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato”.
Sarebbe perfettamente “inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento all'art. 6, co. 5, L. n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. (Cass. 6.3.2024
n. 5981- Cass.
2.7.20 n. 13499 – Cass. 17.12.2019 n. 33344) . In ogni caso va evidenziato come esista in atti prova documentale della notifica delle comunicazioni di irregolarità in data 23.5.24 e 25.3.24, contrariamente a quanto eccepito .
- Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC
, per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22)
Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
L'art. 6 del DPR n. 68 del 2005 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificato è pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certificato il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, a disposizione dall'avvenuta lettura di parte del soggetto destinatario. Dunque la notifica è perfezionata in conformità alla legge ogni volta che l'atto trasmesso per via telematica sia conferito e reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del conferimento messa a disposizione dal gestore.
La eventuale irritualità di una notifica effettuata via PEC non ne comporta la inesistenza, ma una nullità sanata ove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza da parte del destinatario, vale a dire il raggiungimento dello scopo cui l'atto stesso era destinato ai sensi dell' art.156 comma 3 codice di procedura civile .
Attese le superiori precisazioni appare indubbia la validità della notifica ed in ogni caso, in via residuale può ritenersi sanato ogni vizio dalla proposizione del ricorso e dalla costituzione della contribuente con ampia ed articolata difesa;
lo stesso dicasi per l'errato indirizzo pec del mittente avendo la Corte di Cassazione recentemente statuito (Cass. n. 6015/23) che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
Ma in ogni caso si evidenzia che l'indirizzo Email_4 è quello presente nell'elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e che parte ricorrente avrebbe potuto direttamente riscontrare.
- Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione preliminare della mancata sottoscrizione del ruolo, essendo pacifica la giurisprudenza in merito circa la non obbligatorietà della sottoscrizione.
Per quanto attiene il merito osserva questa Corte, che a fronte del recupero di somme dichiarate dovute e non versate (per IVA periodica e IRES 2021), come emerge dalla dichiarazione 2022 quadro VH, nessun elemento a confutazione è stato addotto dalla ricorrente né tanto meno a riprova del pagamento e valutato peraltro il regolare invio della comunicazione di irregolarità, via pec, regolarmente ricevuta ma non riscontrata.
Per quanto attiene invece il credito di imposta per € 20974,00 per cui l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al relativo sgravio, si rileva che la pretesa era scaturita non da una valutazione in ordine alla sostanza del credito ma da quanto dichiarato erroneamente da controparte;
infatti non essendovi coincidenza per il credito d'imposta residuo da riportare nelle successive dichiarazioni rigo RU012 della dichiarazione per l'anno d'imposta 2020 e quello riportato nel rigo RU002 della dichiarazione per l'anno d'imposta 2021; il sistema, infatti, rilevando l'errore, aveva automaticamente determinato la generazione della comunicazione di irregolarità sottesa alla cartella. Peraltro nessuna prova o documentazione in merito ha addotto in giudizio la ricorrente essendosi limitata a sostenere la illegittimità della pretesa per mancato invio di una richiesta di recupero.
Stante quindi la infondatezza delle eccezioni preliminari ed in parte di merito, va annullata la cartella opposta limitatamente all'importo oggetto di sgravio pari ad € 20974,00 oltre ineterssi e sanzioni per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre va confermata per il resto (IVA e IRES).
Le spese in considerazione dell'avvenuto sgravio e dell'accoglimento parziale delle doglianze vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per avvenuto sgravio limitatamente all'importo di € 20974,00 oltre interessi e sanzioni consequenziali, riportato nella cartella opposta. Conferma per il resto la cartella.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 18.11.2025
Il Presidente
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250002510556000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.4.2025 la società Ricorrente_1 srl impugnava la cartella di pagamento n.298.2025.00025105.56. e i ruoli n°2024/250410 e 2024/250395 in essa contenuti, pervenuta a mezzo Pec in data 12.02.2025 con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di € 35.824,59 per controllo modello IVA e Unico/Redditi, anno di imposta 2021, interessi e sanzioni pecuniarie;
l'importo sarebbe scaturito da un presunto controllo operato sul precedente Modello IVA/2022
e REDDITI/2022 presentati dalla società in riferimento all'anno d'imposta 2021 per una discordanza nella compilazione del quadro relativo ai crediti d'imposta R.U. in cui a fronte di un dichiarato di € 28.967,00,
l'Ufficio avrebbe calcolato un'imposta di € 7.116,00. Eccepiva la società che in relazione al mancato riconoscimento del credito di imposta, nessun atto di recupero, prima della notifica della cartella, era mai pervenuto e quindi illegittima doveva ritenersi la pretesa,. Eccepiva, altresì, la nullità della notifica via pec, la mancata sottoscrizione del ruolo, la carenza di motivazione, la mancata notifica del'avviso bonario o di un avviso di irregolarità, la inesistenza della pretesa tributaria , l'errato calcolo per interessi e sanzioni .
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando le eccezioni di parte ricorrente stante la regolarità e tempestività della notifica.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, intervenendo nel giudizio, eccependo la regolarità dell'operato precisando che la prima partita di ruolo, n T220428105005423970000010/D scaturiva dall'omesso versamento di Iva derivante da liquidazioni periodiche, come emergeva dal quadro VH della dichiarazione;
peraltro in data 23.5.24 era stata inviata la comunicazione di irregolarità n 0133067022401.
La seconda partita di ruolo, la n.230124195936508840000001/D, era relativa: - da una parte ad Ires dichiarata e non versata da controparte, per la quale la pretesa tributaria risulta essere del tutto legittima e fondata;
- dall'altra, ad un credito d'imposta riportato erroneamente da controparte dall'anno 2017 in poi, per cui invece l'ufficio successivamente aveva proceduto al relativo sgravio per il complessivo importo di
€ 20.974,00 e relative sanzioni ed interessi . L'ufficio dava quindi prova dell'invio delle comunicazioni di irregolarità in data 23.5.24 n. 0133067022401, ed in data 25,3,24 per quella n. 0014915222601
Chiedeva quivi la parziale declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Alla udienza del 18.11.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso appare parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità della cartella notificata il 12.2.2025 per l'importo di € 35.824,59 ed emessa in parte per mancato pagamento di Iva periodica e Ires, somme dichiarate e non versate, e per il mancato riconoscimento di un credito di imposta .
Relativamente alle eccezioni preliminari proposte si osserva:
- in ordine alla eccepita mancata notifica di un preventivo avviso bonario, prima della emissione della cartella, rileva questa Corte che l'attività di controllo “automatizzato” della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate è disciplinata dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall'articolo 54-bis del D.P.R.
n. 633/72, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l'Agenzia delle entrate procede al controllo “automatizzato” delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Se dalla liquidazione automatica risulta un'imposta maggiore rispetto a quella dichiarata, l'Ufficio, prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione
“bonaria”, con la possibilità di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni.
Va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità
(Cassazione n. 18078/24) secondo cui la comunicazione è prevista dalla normativa solo per i casi in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”, ossia un errore del contribuente. In ipotesi di omesso versamento, l'Ufficio non si trova di fronte ad “un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione”, e pertanto può limitarsi ad “iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato”.
Sarebbe perfettamente “inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento all'art. 6, co. 5, L. n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. (Cass. 6.3.2024
n. 5981- Cass.
2.7.20 n. 13499 – Cass. 17.12.2019 n. 33344) . In ogni caso va evidenziato come esista in atti prova documentale della notifica delle comunicazioni di irregolarità in data 23.5.24 e 25.3.24, contrariamente a quanto eccepito .
- Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC
, per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22)
Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
L'art. 6 del DPR n. 68 del 2005 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificato è pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certificato il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, a disposizione dall'avvenuta lettura di parte del soggetto destinatario. Dunque la notifica è perfezionata in conformità alla legge ogni volta che l'atto trasmesso per via telematica sia conferito e reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del conferimento messa a disposizione dal gestore.
La eventuale irritualità di una notifica effettuata via PEC non ne comporta la inesistenza, ma una nullità sanata ove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza da parte del destinatario, vale a dire il raggiungimento dello scopo cui l'atto stesso era destinato ai sensi dell' art.156 comma 3 codice di procedura civile .
Attese le superiori precisazioni appare indubbia la validità della notifica ed in ogni caso, in via residuale può ritenersi sanato ogni vizio dalla proposizione del ricorso e dalla costituzione della contribuente con ampia ed articolata difesa;
lo stesso dicasi per l'errato indirizzo pec del mittente avendo la Corte di Cassazione recentemente statuito (Cass. n. 6015/23) che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
Ma in ogni caso si evidenzia che l'indirizzo Email_4 è quello presente nell'elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e che parte ricorrente avrebbe potuto direttamente riscontrare.
- Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione preliminare della mancata sottoscrizione del ruolo, essendo pacifica la giurisprudenza in merito circa la non obbligatorietà della sottoscrizione.
Per quanto attiene il merito osserva questa Corte, che a fronte del recupero di somme dichiarate dovute e non versate (per IVA periodica e IRES 2021), come emerge dalla dichiarazione 2022 quadro VH, nessun elemento a confutazione è stato addotto dalla ricorrente né tanto meno a riprova del pagamento e valutato peraltro il regolare invio della comunicazione di irregolarità, via pec, regolarmente ricevuta ma non riscontrata.
Per quanto attiene invece il credito di imposta per € 20974,00 per cui l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al relativo sgravio, si rileva che la pretesa era scaturita non da una valutazione in ordine alla sostanza del credito ma da quanto dichiarato erroneamente da controparte;
infatti non essendovi coincidenza per il credito d'imposta residuo da riportare nelle successive dichiarazioni rigo RU012 della dichiarazione per l'anno d'imposta 2020 e quello riportato nel rigo RU002 della dichiarazione per l'anno d'imposta 2021; il sistema, infatti, rilevando l'errore, aveva automaticamente determinato la generazione della comunicazione di irregolarità sottesa alla cartella. Peraltro nessuna prova o documentazione in merito ha addotto in giudizio la ricorrente essendosi limitata a sostenere la illegittimità della pretesa per mancato invio di una richiesta di recupero.
Stante quindi la infondatezza delle eccezioni preliminari ed in parte di merito, va annullata la cartella opposta limitatamente all'importo oggetto di sgravio pari ad € 20974,00 oltre ineterssi e sanzioni per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre va confermata per il resto (IVA e IRES).
Le spese in considerazione dell'avvenuto sgravio e dell'accoglimento parziale delle doglianze vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per avvenuto sgravio limitatamente all'importo di € 20974,00 oltre interessi e sanzioni consequenziali, riportato nella cartella opposta. Conferma per il resto la cartella.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 18.11.2025
Il Presidente
dr. Adriana Puglisi