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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 706/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICHI Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. VICHI ENZO;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SODI BARBARA e CP_1 C.F._2 dell'avv. GALLORINI DIMITRI;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ; CP_2 C.F._3 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREVANI Controparte_3 P.IVA_1
RICCARDO;
APPELLATI avverso la sentenza n. 210/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 25.2.2022 e pubblicata il
5.3.2022;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 con ordinanza del 10.4.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, previa sospensione in via preliminare della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo i gravi motivi richiesti dalla legge, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 210/2022, accertato il danno subito dall'attore ed altresì accertata e dichiarata la responsabilità professionale degli Avvocati e in relazione alle circostanze di cui sopra, CP_2 CP_1 condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro ovvero, in subordine, secondo la rispettiva accertata responsabilità, al risarcimento, in favore del Sig. di Parte_1 tutti i danni dallo stesso subiti e subendi in conseguenza del loro inadempimento, come sopra quantificati in Euro 12.356,22, per tutte le ragioni menzionate, o alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare altresì i convenuti, sempre in solido tra loro ovvero secondo le rispettive accertate responsabilità, al pagamento delle spese e competenze riferite al doppio grado di giudizio, nonché rispetto al procedimento di negoziazione assistita inutilmente avviato da parte dell'attore, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, sempre revocando e riformando integralmente sul punto tutto quanto disposto nella sentenza di primo grado in favore delle altre parti processuali. In via istruttoria insiste per l'ammissione di tutte le prove richieste e non ammesse (ivi incluse quelle contenute nelle note di trattazione depositate il 22.04.2021 relative all'udienza del 27.04.2021)”;
Per parte appellata ( : “(…) l'odierno appellato si riporta integralmente a tutto CP_1 quanto detto, dedotto e prodotto nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, nella comparsa conclusionale e nella memoria conclusionale di replica, nonché in tutti gli atti ed i verbali di udienza dei precedenti gradi di giudizio, insistendo nelle precisate conclusioni e pertanto sul rigetto integrale dell'impugnazione promossa, perché infondata in fatto, nonché in diritto e priva di qualsivoglia supporto probatorio, per tutte le motivazioni indicate in atti. Per l'effetto si insiste per la conferma integrale della sentenza n. 210/2022 resa dal Tribunale di Siena. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
Per parte appellata ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte: - in rito, ammettere la richiesta di CP_2 acquisizione del fascicolo processuale e le prove testimoniali a controprova, richieste,
pagina 2 di 21 rispettivamente, con memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c. (testo ante riforma
“Cartabia”), ove ritenuto necessario a fini del decidere;
- nel merito: a) in tesi, respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con piena conferma della sentenza impugnata e con condanna di parte appellante all'integrale rifusione delle spese di lite anche per il presente grado di appello. b) in via subordinata, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata, previamente ridotta ad equità e diritto la pretesa di parte appellante, condannare il terzo chiamato in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a manlevare l'Avv. per quanto fosse eventualmente CP_2 tenuto a pagare in favore di parte appellante in dipendenza dell'esito della lite. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”;
Per parte appellata ( : “Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso, CP_3 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, domandato e prodotto sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente, e ciò anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con i propri chiamanti e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti. Preliminarmente, per scrupolo: si insiste nell'istanza di rimessione in termini datata 24.3.2021 e depositata in primo grado in pari data. Rigettare l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. In mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, qualora dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda risarcitoria di parte attrice e dovesse essere altresì accolta la domanda di garanzia assicurativa, accertare le quote di responsabilità e quindi di danno direttamente imputabili, rispettivamente, all'Avv. CP_1
e all'Avv. graduando quindi le rispettive colpe e i danni che ne sono
[...] CP_2 derivati, limitando l'eventuale garanzia da parte di alla quota di danno, e CP_3 comunque ai danni, direttamente imputabili agli assicurati, e comunque tenere conto del concreto oggetto dei contratti di assicurazione stipulati e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, quali massimali, franchigie, scoperti, CP_ etc. Si eccepisce che il contratto dell'Avv. prevede un massimale di € 350.000,00 e quello dell'Avv. un massimale di € 500.000,00 e che entrambi i contratti prevedono CP_2 uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00 per ogni terzo danneggiato e che gli scoperti rimangono a carico degli assicurati. Assolvere in ogni caso pagina 3 di 21 da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile CP_3 pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Non si accetta il CP_3 contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. In via istruttoria: dichiarare tardivi e, quindi, inammissibili e inutilizzabili i documenti prodotti con la memoria ex art. 183 co. 6
n. 3 c.p.c. di parte attrice poiché non a prova contraria. Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre spese, rimborso spese generali, cpa ed iva, anche del secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, l'avv. l'avv. e CP_1 CP_2 Controparte_3 proponendo gravame avverso la sentenza n. 210/2022 emessa il 25.2.2022 e
[...] pubblicata il 5.3.2022 con cui il Tribunale di Siena aveva respinto la sua domanda volta CP_ ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, e e CP_2 la loro condanna al risarcimento dei danni patiti.
All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi nel contraddittorio di Controparte_3 chiamata in causa dai convenuti, il Tribunale adito evidenziava, in via di premessa, che il aveva allegato, a fondamento della domanda, che gli avvocati e Pt_1 CP_2
dopo aver impugnato in via stragiudiziale il suo licenziamento illegittimo, CP_1 avevano colpevolmente lasciato maturare il termine decadenziale di 180 giorni, di cui alla legge n. 92/12, per il deposito del ricorso giudiziale.
Ciò premesso, aderendo all'eccezione sollevata dai due professionisti convenuti, il giudice di prime cure rilevava che, un conto, era il conferimento dell'incarico professionale ad un legale, altro, era il rilascio della procura ad litem: nel caso di specie, vi era solo l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e l'attività inerente al recupero del TFR che aveva comportato il deposito di ricorso monitorio accolto e poi revocato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal datore di lavoro;
per contro, non vi era in atti una procura alle liti sottoscritta dall'attore in favore dei convenuti relativa all'impugnazione giudiziale del licenziamento, né un preventivo di spesa sottoscritto dalle parti, previsto dalla legge come obbligatorio.
Riteneva, pertanto, che l'aver conferito un incarico professionale ad un legale non poteva automaticamente equivalere ad un obbligo di introduzione di una domanda giudiziale;
invero, in assenza di procura ad litem, era ben possibile che l'azione giudiziale “fosse solo pagina 4 di 21 una possibilità da valutare e non una certezza già acquisita”; difatti, le valutazioni che la parte, unitamente o meno al professionista, poteva compiere erano molteplici, per cui la mancata introduzione di una domanda giudiziale ben poteva essere il frutto di una libera scelta della parte e non di una mancanza del professionista, con conseguente assenza di prova di un elemento costitutivo della domanda.
Da qui, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite dei convenuti.
L'appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava sulla base dei seguenti rilievi:
1. violazione dell'art. 113, primo comma, e 116, primo comma, cpc e delle ordinarie regole logiche, per aver ritenuto non sussistere una procura ad litem per l'introduzione del giudizio a fronte di un incarico professionale specificamente conferito per l'impugnazione del licenziamento;
2. violazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc, per aver ritenuto che la mancata introduzione di una domanda giudiziale potesse essere il frutto di una scelta della parte e non della mancanza del professionista, pur non ravvisando alcuna prova in merito e pur sussistendo un incarico professionale specificamente conferito per l'impugnazione del licenziamento;
3. violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 113 cpc e delle ordinarie regole logiche per aver ritenuto che l'aver lasciato scadere il termine decadenziale previsto per l'introduzione dell'impugnazione giudiziale del licenziamento non fosse addebitabile a colpa del professionista, che era stato incaricato dal lavoratore di assisterlo contro il datore di lavoro in merito al licenziamento irrogatogli, pur riconoscendo che il professionista aveva già portato a termine la prima fase di detta impugnazione, ovverosia quella stragiudiziale;
4. violazione degli artt. 112, 113 e 116 cpc per aver ritenuto non sussistenti prove sufficienti per rappresentare la colpa dei professionisti, argomentando con la mancanza di una procura alle liti sottoscritta dall'attore nonché con la mancanza di un obbligatorio preventivo di spesa sottoscritto dalle parti, in tal modo non valutando correttamente le prove raggiunte;
5. violazione degli artt. 113 e 116 cpc e delle regole logiche in materia, per aver ritenuto che l'avere affermato nei propri precedenti atti da parte dei professionisti l'imminente azione giudiziale per la declaratoria di illegittimità del licenziamento,
pagina 5 di 21 non implicasse alcuna conferma delle affermazioni di parte attrice ma una semplice riserva del professionista su azioni di carattere meramente eventuale;
6. violazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc per aver ritenuto che quanto comunicato a suo tempo dal professionista incaricato circa la necessità di approfondire alcune questioni “prima di procedere al deposito del ricorso per l'impugnazione del licenziamento”, a termine decadenziale per l'introduzione del giudizio ormai già decorso, non costituisse elemento valido per confermare l'onere del professionista medesimo, ma fosse espressione di una mera “possibilità da valutare” rispetto al deposito del ricorso ormai non più proponibile;
7. violazione degli artt. 113 e 116 cpc nonché delle ordinarie regole logiche per aver ritenuto incombere sull'attore l'onere probatorio riguardo al mancato deposito del ricorso, pur avendo ravvisato l'esistenza di un incarico di assistenza e difesa in merito al licenziamento oggetto dell'incarico e dell'attività parzialmente svolta dai professionisti in merito;
8. violazione dell'art.113 cpc per aver posto le spese processuali a carico di esso attore.
Ciò premesso, deduceva: la pacifica decadenza rispetto al termine di 180 giorni previsto per il deposito del ricorso giudiziale;
il dimostrato conferimento dell'incarico ai legali convenuti nonché la violazione del dovere di diligenza previsto dall'art. 1176, secondo comma, c.c. anche in considerazione dell'obbligo di corretta informazione gravante sull'avvocato nei confronti del cliente, dal quale discendeva che non competeva al cliente dimostrare le ragioni per le quali eventuali formalità necessarie per la prosecuzione del giudizio, come la sottoscrizione di un mandato ad litem, non fossero state eseguite, così come del tutto irrilevante era la mancanza di un preventivo di spesa posto a tutela del cliente;
l'illegittimità del licenziamento pacificamente irrogato senza la preventiva contestazione dell'addebito e quindi in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
il prevedibile esito positivo del giudizio di impugnazione se fosse stato proposto tempestivo ricorso giudiziale, in base al criterio causale del più probabile che non.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado ed esperimento di CTU contabile per il calcolo della retribuzione globale di fatto, ove ritenuto necessario, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
pagina 6 di 21 Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, i convenuti appellati, i quali contestavano in fatto e in diritto i motivi di appello CP_ e ne chiedevano il rigetto;
in ipotesi, il e il instavano affinché la compagnia CP_2 assicuratrice da essi chiamata in causa li manlevasse da eventuali condanne.
La compagnia assicuratrice, a sua volta, nel costituirsi in giudizio, reiterava nei confronti degli assicurati le eccezioni già formulate in primo grado e chiedeva accertarsi “le rispettive quote interne di responsabilità”.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 9.7.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 2.7.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10.4.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.4.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti
(40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Preliminarmente, l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante in sede conclusiva è assorbita dall'immediato trattenimento in decisione della causa.
Nel merito, l'appello è fondato.
I motivi di impugnazione, da 1 a 7, attenendo alla medesima ratio decidendi, possono essere esaminati congiuntamente e si profilano tutti meritevoli di accoglimento.
1. Sull'esistenza del mandato professionale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di novità della domanda sollevata dalla difesa CP_ (e fatta propria anche dalla difesa in sede di memoria di replica), fondata sul CP_2 rilievo che il avrebbe richiesto per la prima volta in appello “il risarcimento del Pt_1 danno da inadempimento di un diverso contratto (quello, appunto, di consulenza ed assistenza sulla complessiva vicenda)”, contratto che l'appellante non avrebbe mai attenzionato nella vicenda processuale e del quale le parti non si sarebbero mai occupate.
Orbene, basta ripercorrere l'atto introduttivo del giudizio per avvedersi come il Pt_1 abbia da subito fatto espresso riferimento al mandato conferito ai convenuti per tutelare i propri diritti ed interessi in ordine al licenziamento irrogatogli e al conseguente rapporto pagina 7 di 21 di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con i medesimi [cfr. pag. 1: “Il Sig. si rivolgeva allora all'avvocato del Foro di Arezzo al fine di tutelare i Pt_1 CP_1 propri diritti ed interessi in ordine al licenziamento irrogatogli”; “Proprio a firma dell'Avv. CP_ era quindi redatta la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento che, sottoscritta anche dal lavoratore, veniva quindi tempestivamente notificata dal legale, a mezzo pec in data 9.1.2015, al datore di lavoro”; “Veniva poi depositato dinanzi al
Tribunale di Siena, a firma degli Avvocati e un ricorso per CP_2 CP_1 decreto ingiuntivo (datato 22 aprile 2015), sempre nell'interesse del lavoratore e contro il medesimo datore di lavoro, avente ad oggetto le somme dovute al Sig. a titolo Pt_1 di spettanze di fine rapporto;
(…)”; pag. 2: “Nel ricorso per decreto ingiuntivo gli avvocati CP_ e avevano cura di precisare che il licenziamento di cui sopra era stato CP_2
“immediatamente oggetto di contestazione e di impugnazione stragiudiziale (all. 3), alla quale seguirà rituale azione giudiziale per la declaratoria della sua illegittimità e per la condanna al pagamento in favore del lavoratore delle somme all'uopo dovutegli, anche a titolo di risarcimento danno” (cfr. ricorso – all. 3, pag. 1). Al ricorso per decreto ingiuntivo i due legali avevano quindi cura di allegare sia la lettera di licenziamento disciplinare, sia la relativa impugnazione stragiudiziale (cfr. indice atti del predetto ricorso per d.i.); pag. 3: “In base a quanto esposto sopra, è pacifico che gli Avv.ti CP_2
e abbiano assunto l'incarico di assistere il Sig. in relazione al
[...] CP_1 Pt_1 licenziamento da questi subito da parte del proprio datore di lavoro;
il che è comprovato dalla documentazione che si è appena richiamata”; “Tuttavia, alla regolare e tempestiva impugnazione stragiudiziale, avvenuta con il patrocinio legale (e quindi all'espletamento iniziale del mandato), non è seguita nei termini l'impugnazione giudiziale, con conseguente ineluttabile decadenza e impossibilità di far valere in proposito i relativi diritti riconosciuti dall'Ordinamento”; “Da tanto consegue direttamente una responsabilità professionale a carico dei legali oggi convenuti, per avere i medesimi tenuto una condotta inadeguata rispetto al mandato loro conferito (…)”; Attraverso l'obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente, il primo si impegna a compiere la prestazione della propria opera intellettuale con la diligenza speciale e rafforzata ai sensi dell'art. 1176 co.
2, C.c., considerato il carattere professionale della prestazione richiesta”].
Ciò è tanto vero, che il giudice di prime cure afferma, nella sentenza impugnata:
“Occorre però anche considerare che l'aver conferito un incarico professionale ad un legale non può automaticamente equivalere ad un obbligo di introduzione di una domanda giudiziale”. pagina 8 di 21 Sgombrato quindi il campo da inesistenti profili di inammissibilità, la prospettazione dell'odierno appellante è fondata.
L'esistenza del mandato professionale ai fini dell'impugnazione del licenziamento è CP_ senz'altro incontestabile nei confronti dell'avv. al quale il si rivolse dopo aver Pt_1 ricevuto la lettera raccomandata datata 24.12.2014, avente ad oggetto: “Licenziamento per giusta causa per grave danneggiamento colposo di beni aziendali (art. 88 lett. E
CCNL)” (cfr. doc. 1 all. fascicolo attoreo).
CP_ La circostanza risulta pacifica sulla base delle stesse allegazioni difensive del il quale a pagina 2 della propria comparsa di costituzione depositata in primo grado, dopo aver affermato che il ricevuta la lettera di licenziamento si era rivolto a lui in qualità Pt_1 di legale, dichiarava: “(…) In data 9.1.2015, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, proprio l'odierno esponente inviava alla società sopra citata, lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, sottoscritta dal lavoratore e successivamente, in data 22 aprile 2015 veniva altresì depositato ricorso per decreto ingiuntivo, innanzi al Tribunale di
Siena, a firma degli Avv.ti e Jacopo Gori, avente ad oggetto le somme dovute CP_1 al lavoratore a titolo di spettanze di fine rapporto, che veniva accolto e ritualmente notificato (…)”.
Inoltre, nella suddetta lettera di impugnazione stragiudiziale avente ad oggetto
“Contestazione e impugnazione Licenziamento per giusta causa Sig. , a firma Pt_1 dell'avvocato indirizzata al datore di lavoro, si legge: “Spett.le Ditta, in CP_1 riferimento alla posizione in oggetto, in risposta alla Vostra lettera del 24.12 u.s. scrivo in nome e per conto del Sig. presente in nome e per conto del Sig. Persona_1 [...]
(…) che me ne ha conferito espresso mandato e per ratifica ed espressa Pt_1 accettazione mi sottoscrive, al fine di significare quanto segue: con la presente ex legge
VIENE CONTESTATO SIA IN FATTO CHE IN DIRITTO E PER GLI EFFETTI IMPUGNATO IL
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA”; e ancora, subito dopo “Parte mia rappresentata ha svolto il rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di manovale da oltre sette anni, presso la Vostra azienda (…)”; e infine: “La presente vale quale diffida, messa in mora ed interruzione di qualsivoglia maturanda prescrizione” (cfr. doc. 2 all. fascicolo attoreo).
Una tale conclusione, tuttavia, non è meno vera nei confronti dell'avv. CP_2
CP_ Anzitutto, lo stesso avvocato a pagina 2 della comparsa di costituzione, dopo aver premesso che il aveva ricevuto la lettera di licenziamento datata 24.12.2014, Pt_1 pagina 9 di 21 dichiarava: “Il Sig. si rivolgeva allora all'Avv. che coinvolgeva nella Pt_1 CP_1 difesa dello stesso anche l'Avv. Jacopo Gori”.
Inoltre, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Siena dagli CP_ avv.ti e per il recupero del TFR si legge, nel secondo paragrafo della premessa, CP_2
“che con lettera del datore di lavoro datata 24.12.2014 è stato comunicato all'esponente il licenziamento disciplinare per asserita giusta causa (…); che tale provvedimento è stato immediatamente oggetto di contestazione e di impugnazione stragiudiziale (…), alla quale seguirà rituale azione giudiziale per la declaratoria della sua illegittimità e per la condanna al pagamento in favore del lavoratore delle somme all'uopo dovutegli, anche a titolo di risarcimento danni (…)” (cfr. doc. 3 all. fascicolo attoreo).
Infine, il ha depositato in giudizio, con la memoria 183 n. 2, la mail datata Pt_1
15.9.2015 proveniente dall'indirizzo e-mail dell'avv. e diretta al fratello del CP_2 avente il seguente tenore: “Come da sua richiesta, Le allego il decreto ingiuntivo Pt_1 del Tribunale di Siena e l'atto di pignoramento presso terzi che, dopo quello infruttuoso presso le banche, stiamo notificando. La controparte ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo ed il Giudice non ha ancora fissato l'udienza, per cui tale atto non c'è stato ancora comunicato. Per tale ragione, ci riserviamo di esaminarlo prima di procedere al deposito del ricorso per l'impugnazione del licenziamento, in quanto la materia potrebbe già essere inserita nell'atto di opposizione di controparte e, pertanto, un'eventuale azione identica non sarebbe tecnicamente corretta. Resto a disposizione e saluto cordialmente” (cfr. doc. 8 all. fascicolo attoreo).
Quanto a quest'ultimo documento, il con la memoria di replica depositata il CP_2
12.4.2021 ne ha disconosciuto la conformità all'originale.
Orbene, il Collegio osserva come, in ossequio all'indirizzo espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento non valga in questo caso a privare il documento della sua efficacia probatoria.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato, con riferimento al messaggio SMS, ma sulla base di argomentazioni riferibili anche alla e-mail, che “Lo "short message service"
("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, pagina 10 di 21 comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019).
Ciò premesso, balza evidente dal tenore del documento come lo stesso sia a tal punto pertinente all'attività realmente compiuta dal così circostanziato nei tempi e nelle CP_2 sequenze degli accadimenti e così pienamente calato nella realtà processuale dei fatti dichiarati, con riferimenti specifici all'esito del procedimento per ingiunzione promosso CP_ qualche mese prima dal insieme al al successivo atto di pignoramento presso CP_2 terzi, all'opposizione promossa dalla controparte, che risulta arduo sostenere che esso non corrisponda effettivamente alla realtà dei fatti in esso dichiarati.
Peraltro, nella sentenza impugnata è stato ritenuto inammissibile in quanto “del tutto generico” il disconoscimento del documento, senza che a ciò sia seguita alcuna impugnazione della sentenza in parte qua ad opera del CP_2
Tutti gli elementi sopra enucleati concorrono a comporre un quadro che depone univocamente nel senso che il mandato professionale fosse stato conferito dal Pt_1 anche al CP_2
È poi senz'altro vero, in quanto rispondente all'orientamento espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità, che il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, potendosi perciò il relativo incarico provarsi anche per testimoni e per presunzioni (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021).
Così come parimenti vero è, in base all'insegnamento della Suprema Corte, che “ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura
"ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del pagina 11 di 21 08/06/2017; nello stesso in motivazione, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 20865 del
2019).
2. Sulla violazione del dovere di diligenza
Il primo giudice ha escluso che i convenuti avessero trasgredito al loro dovere di proporre tempestiva impugnazione giudiziale del licenziamento, dopo la sua impugnazione stragiudiziale, affermando che il non aveva conferito in tal senso ai difensori un Pt_1 espresso mandato, stante l'assenza di procura ad litem e di preventivo vincolante.
Tale iter motivazionale incorre nelle censure mosse dall'appellante con l'atto di impugnazione.
CP_ Pacifico essendo infatti – per quanto detto – il conferimento dell'incarico al e al CP_2 di impugnare il licenziamento e dunque di svolgere la loro opera professionale in favore del nelle opportune sedi, deve ritenersi perfettamente ricompresa nel mandato Pt_1 professionale ogni ulteriore attività, dopo l'impugnazione stragiudiziale, anche finalizzata a rendere edotto il cliente dei successivi passi da compiere per il conseguimento della tutela.
Come noto, per effetto della riforma c.d. “Fornero” (Legge 92/2012), il termine per il deposito del ricorso giudiziale per impugnare il licenziamento è stato fissato, per i licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore, in 180 giorni decorrenti dalla impugnazione stragiudiziale. In particolare, l'art. 6 della L. 604/1966 (così come modificata, dalla Legge 92/2012), in tema di impugnazione dei licenziamenti individuali, recita: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta (…) L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Ciò premesso, è allora evidente che l'avere i due legali lasciato inutilmente decorrere il termine di 180 giorni senza aver informato il cliente della necessità di proporre tempestiva impugnazione in sede giudiziale, rappresenta, a giudizio di questa Corte,
pagina 12 di 21 violazione di un preciso obbligo che sugli stessi incombeva in forza del mandato professionale loro conferito.
Ed invero, come ha avuto in più occasioni modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e
2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo egli tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14597 del 30/07/2004; Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024).
L'obbligo di informazione, che si inserisce nel più generale dovere di consiglio che l'avvocato è tenuto ad osservare nei confronti del cliente, è stato ribadito dalla Suprema
Corte anche nella pronuncia n. 24544 del 20/11/2009, così massimata: “L'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione”.
Ed ancora: “la sola circostanza che non sia stata conferita la prevista procura speciale non esclude la responsabilità del professionista per mancata proposizione tempestiva del relativo ricorso, gravando sull'avvocato l'onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione d'impugnare la sentenza sfavorevole di secondo grado, di averlo informato di questo esito e delle conseguenze dell'omessa impugnazione, nonché di non aver agito per fatto a sé non imputabile o per la sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
7410 del 23/03/2017).
Più di recente, la Suprema Corte, nel richiamare il canone della diligenza qualificata come misura del corretto adempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, ha pagina 13 di 21 altresì affermato che l'avvocato è tenuto a compiere ogni attività utile al fine di salvaguardare gli interessi del proprio assistito, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio;
e ha spiegato che tra le prestazioni che egli è tenuto a compiere c'è anche quella di fornire le necessarie informazioni al cliente, anche al fine di consentirgli di valutare i rischi delle iniziative giudiziali che si vanno a compiere (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8494 del
06/05/2020).
Del resto, non bisogna dimenticare che chi si rivolge all'avvocato è, normalmente, privo delle cognizioni giuridiche necessarie per valutare il se e il come delle varie possibilità che la legge offre e il è cittadino extracomunitario, originario del Marocco, Pt_1 presumibilmente sfornito di competenze giuridiche, svolgendo egli l'attività di operaio.
In tale ottica, va anche evidenziato che soltanto i legali incaricati potevano avere esatta contezza dei tempi procedimentali previsti per apprestare una adeguata tutela del cliente;
né può farsi ricadere sul cliente il controllo sugli incombenti che gli incaricati avevano l'obbligo di compiere per contratto.
Ed allora è di tutta evidenza, alla luce della giurisprudenza testé richiamata, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'avere il omesso di Pt_1 sottoscrivere la procura alle liti e di assumersi gli oneri economici del giudizio avrebbe avuto rilievo per escludere la responsabilità dei due professionisti solo nell'ipotesi in cui fosse stato dimostrato da parte di costoro di avere compiutamente adempiuto il proprio obbligo informativo nei confronti del cliente in ordine alla necessità di promuovere una tempestiva iniziativa giudiziale, prospettando allo stesso le conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata coltivazione dell'impugnativa in sede giudiziale.
Per contro, non vi è nessuna prova in atti dell'assolvimento del suddetto obbligo da parte dei convenuti, sui quali ricadeva un preciso onere probatorio in tal senso.
Ed anzi, si evidenzia come il con la e-mail del 15.9.2015 (cfr. 8 fascicolo attoreo) CP_2 avesse addirittura indotto il cliente a credere che vi fosse ancora spazio per l'iniziativa giudiziale, nonostante fossero già trascorsi i 180 giorni previsti per legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, stante il mancato assolvimento dell'obbligo informativo da parte dei suddetti legali, nessun rilievo assume la circostanza che non fosse stato sottoscritto dalle parti un preventivo di spesa.
In ogni caso, l'obbligo del preventivo è previsto nell'interesse del cliente e la sua inosservanza non comporta la nullità del contratto di opera professionale ma pagina 14 di 21 l'applicazione dei parametri definiti nel Decreto Ministeriale (D.M. 10 marzo 2014, n. 55) per determinare il compenso.
3. Il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.
Sulla scorta delle argomentazioni fin qui svolte, può senz'altro assumersi che la CP_ violazione degli obblighi professionali gravanti sugli avvocati e ha comportato la CP_2 mancata presentazione dell'impugnazione giudiziale del licenziamento del e, con Pt_1 essa, la definitiva perdita di tutela cui era finalizzato l'incarico conferito.
Come noto, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma
(e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del
27/09/2018).
Orbene, nel caso di specie, vi è da considerare come la volontà manifestata dal Pt_1 nel conferire l'incarico professionale fosse stata chiaramente quella di contestare, dinanzi agli organi deputati, la legittimità del licenziamento a lui intimato, nei modi, nei tempi e nelle forme che fossero stati ritenuti più idonei da parte dei professionisti incaricati.
Risponde quindi al criterio della preponderanza causale ritenere molto più probabile che non - qualora fosse stato correttamente e tempestivamente informato della necessità di intraprendere la via giudiziale – che il si sarebbe attivato nei modi e nei tempi Pt_1 richiesti per ottenere la tutela cui aspirava, facendo quanto necessario a tal fine (e, quindi, rilasciando, agli stessi difensori o ad altri, la procura alle liti per la presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale di Siena).
Ciò, del resto, è quanto si evince chiaramente non solo dal tenore della preventiva impugnazione stragiudiziale, sottoscritta dallo stesso [che, come recita l'art. 6 L. Pt_1
pagina 15 di 21 604/1966, è atto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento] ma anche dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato successivamente nel quale sono gli stessi difensori a dare atto della volontà del loro assistito, non smentita da nessun successivo atto e/o comunicazione, di far seguire “rituale azione giudiziale per la declaratoria della sua legittimità e per la condanna al pagamento in favore del lavoratore delle somme all'uopo dovutegli” (cfr. doc. 2 all. fascicolo attoreo).
Erra quindi apertamente il primo giudice quando - travisando il chiaro ed inequivocabile tenore di tale atto in ordine a quelle che sarebbero state le future determinazioni coerenti con l'oggetto del mandato conferito i due legali – arriva a dire che si tratterebbe di una
“frase (…) inserita quale riserva di una eventuale azione giudiziale”.
Così come erra quando, con riferimento alla e-mail del 15.9.2015, afferma che dal tenore di tale lettera era possibile arguire che l'azione giudiziale fosse solo una possibilità da valutare e non una certezza già acquisita, e ciò benché fosse già scaduto a quella data il termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale.
Ne deriva, che deve essere ascritta alla condotta omissiva dei professionisti incaricati la mancata presentazione del ricorso giudiziale avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento del Pt_1
Tanto premesso in punto di esistenza del nesso causale tra l'inadempimento dei convenuti e l'evento di danno, va ora considerato l'altro aspetto in contestazione, relativo all'esistenza del nesso di causalità tra l'accertato evento di danno e le dedotte conseguenze dannose risarcibili.
Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017).
pagina 16 di 21 Nel caso di specie, dunque, deve essere compiuta una valutazione prognostica circa l'esito favorevole dell'azione non coltivata, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva e della possibilità di ottenere un risultato vantaggioso.
Ciò premesso, rappresenta circostanza pacifica in causa che il licenziamento intimato al non fu preceduto dalla contestazione dell'addebito disciplinare, ai sensi dell'art. 7 Pt_1 della L. 300/1970, in base al quale: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa” (secondo comma).
Come noto, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore. Non CP_ coglie quindi nel segno il rilievo dell'appellante secondo cui tale difesa sarebbe stata garantita dallo iato temporale tra la data della lettera di licenziamento (24.12.2014) e l'efficacia del provvedimento (30.12.2014), posto che da una semplice lettura dello stesso emerge evidente come nessuna possibilità di presentare le proprie giustificazioni sia stata riconosciuta al Pt_1
Inoltre, la preventiva contestazione dell'addebito non deve essere confusa con il CP_ preavviso previsto dall'art. 2119 c.c. – impropriamente richiamato dalla difesa del - che è invece il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione del licenziamento (o delle dimissioni) e l'effettivo termine del rapporto di lavoro e che assolve alla diversa funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso.
Orbene, in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Per il licenziamento dovuto a giusta causa riconducibile ad illeciti disciplinari del lavoratore è necessario che il datore di lavoro assolva all'obbligo della preventiva contestazione tempestiva degli addebiti (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970), il cui mancato rispetto determina l'illegittimità del provvedimento espulsivo impugnato in sede giudiziale (anche quando, come nella specie, sia prevista convenzionalmente la facoltà concorrente di devolvere la domanda del lavoratore ad un collegio arbitrale) e comporta, con riguardo a lavoratore tutelato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), la medesima conseguenza sanzionatoria costituita dalla condanna del datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o al risarcimento, in favore di quest'ultimo, da computarsi mediante l'erogazione di
pagina 17 di 21 un'indennità rapportata alla misura indicata dalla stessa norma” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14487 del 21/06/2007).
Si osserva inoltre che la sentenza con cui è stato definito il giudizio di opposizione al CP_ decreto ingiuntivo ottenuto per il credito del TFR (cfr. doc. 3 e 9 all. fascicolo parte , CP_ contrariamente a quanto dedotto dalla difesa “non ha sancito la completa legittimità del licenziamento”.
In quella sede, infatti, si discuteva della domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 2043 c.c. dal datore di lavoro per i danni cagionati dal ai beni aziendali e non già della legittimità del licenziamento intimato al CP_4 Pt_1
Orbene, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che “Il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia pur essa idonea
a configurare la giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., ha natura "ontologicamente" disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la cui violazione, tuttavia, non comporta nullità dell'atto di recesso, ma lo rende ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima, così detta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5855 del 12/04/2003;
Sez. U, Sentenza n. 4823 del 01/06/1987).
Tale essendo la strategia difensiva agevolmente adottabile nel caso di specie è altamente probabile - in base ad una valutazione prognostica da compiersi alla stregua della regola di funzione della preponderanza dell'evidenza – che, se fosse stata proposta una tempestiva impugnazione giudiziale del licenziamento, il avrebbe potuto ottenere Pt_1 la tutela risarcitoria conseguente all'irrogazione di un licenziamento, che così come comminato, senza le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, non era da ritenersi giustificato.
Né in senso contrario può seriamente sostenersi che un tale danno non sarebbe configurabile per il solo fatto che il sarebbe a sua volta debitore nei confronti del Pt_1 datore di lavoro per i danni causati ai beni aziendali. pagina 18 di 21 È evidente, infatti, che il diritto al risarcimento del datore di lavoro nei confronti del per i danni procurati ai beni aziendali non determina il venir meno del diritto al CP_4 risarcimento per l'ingiustificato licenziamento che il avrebbe verosimilmente Pt_1 vantato nei confronti del datore di lavoro se fosse stata coltivata l'azione giudiziale.
Quanto all'accordo transattivo intervenuto tra il ed il datore di lavoro il 9 aprile Pt_1
2021, di cui al documento n. 10 prodotto dall'attore, il Collegio osserva che le rinunce e le concessioni che il lavoratore fa in quella sede delle sue pretese rinvengono il loro presupposto fondante proprio nella mancata impugnazione giudiziale del licenziamento, imputabile, per quanto detto, ai due legali.
Le conseguenze dannose risarcibili
L'art. 8 della L. 604/1966 prevede che “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o in mancanza a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
La c.d. tutela obbligatoria si applica ai datori di lavoro privati, imprenditori e non, che occupino alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori, come nel caso di specie.
Tanto premesso, sussistendo contestazioni sulla somma di € 12.356,22, quantificata dal convenuto, e non potendo il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto essere rimesso a questa a. g. involgendo nozioni di natura tecnica, si rende necessario disporre idonea CTU per il relativo accertamento.
Donde, la necessità di rimettere la causa sul ruolo, previa condanna generica, mediante sentenza non definitiva, sull'an del richiesto risarcimento.
Invero, “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223
c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 27016 del 14/09/2022).
Una tale pronuncia non è impedita dal fatto che il ha proposto domanda di Pt_1 condanna specifica: infatti, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel pagina 19 di 21 giudizio di risarcimento del danno, in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n.
4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'"an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perché così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8581 del 16/03/2022).
4. La domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione.
Le polizze assicurative prodotte in atti dai convenuti attestano l'esistenza del rapporto assicurativo con chiamata in causa dai convenuti/odierni appellati. Controparte_3
In base alle condizioni contrattuali, ricorrono i presupposti per dichiarare il diritto dei convenuti ad essere tenuti indenni dalla compagnia assicuratrice dagli effetti della condanna al risarcimento dei danni in favore del nei limiti del massimale di Pt_1 polizza, previa decurtazione dello scoperto, fermo restando che la determinazione del quantum oggetto di manleva deve essere gioco-forza rimessa alla successiva fase di liquidazione dell'ammontare risarcitorio.
Essendovi domanda di accertamento delle rispettive quote di responsabilità degli assicurati, il Collegio rileva che la vicenda – nella quale è risultato che entrambi i difensori hanno trascurato di mettere al corrente il cliente delle attività che andavano intraprese nelle tempistiche di legge per garantire un'effettiva tutela in conformità del mandato ricevuto – consegna un comportamento parimenti negligente e imperito dei due legali, i quali debbono quindi ritenersi aver concorso in pari misura alla causazione del danno riportato dal CP_4
Spese di lite
Le spese di lite debbono essere rimesse al definitivo.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 210/2022 emessa il Parte_1
25.2.2022 e pubblicata il 5.3.2022, in accoglimento del gravame, così provvede:
- accertata la responsabilità professionale di e li condanna in CP_1 CP_2 solido al risarcimento dei danni in favore di , nella misura che Parte_1 verrà determinata nel prosieguo di causa;
- dichiara il diritto di e ad essere tenuti indenni da CP_1 CP_2 CP_3
dagli effetti della condanna di cui al capo che precede, nei limiti del
[...] massimale di polizza, previa decurtazione dello scoperto, riservata al prosieguo di causa la determinazione del quantum oggetto di manleva;
- accerta e dichiara il pari concorso di e di nella causazione CP_1 CP_2 del danno;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza in pari data, per la determinazione del quantum;
- spese al definitivo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 706/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICHI Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. VICHI ENZO;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SODI BARBARA e CP_1 C.F._2 dell'avv. GALLORINI DIMITRI;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ; CP_2 C.F._3 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREVANI Controparte_3 P.IVA_1
RICCARDO;
APPELLATI avverso la sentenza n. 210/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 25.2.2022 e pubblicata il
5.3.2022;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 con ordinanza del 10.4.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, previa sospensione in via preliminare della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo i gravi motivi richiesti dalla legge, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 210/2022, accertato il danno subito dall'attore ed altresì accertata e dichiarata la responsabilità professionale degli Avvocati e in relazione alle circostanze di cui sopra, CP_2 CP_1 condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro ovvero, in subordine, secondo la rispettiva accertata responsabilità, al risarcimento, in favore del Sig. di Parte_1 tutti i danni dallo stesso subiti e subendi in conseguenza del loro inadempimento, come sopra quantificati in Euro 12.356,22, per tutte le ragioni menzionate, o alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare altresì i convenuti, sempre in solido tra loro ovvero secondo le rispettive accertate responsabilità, al pagamento delle spese e competenze riferite al doppio grado di giudizio, nonché rispetto al procedimento di negoziazione assistita inutilmente avviato da parte dell'attore, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, sempre revocando e riformando integralmente sul punto tutto quanto disposto nella sentenza di primo grado in favore delle altre parti processuali. In via istruttoria insiste per l'ammissione di tutte le prove richieste e non ammesse (ivi incluse quelle contenute nelle note di trattazione depositate il 22.04.2021 relative all'udienza del 27.04.2021)”;
Per parte appellata ( : “(…) l'odierno appellato si riporta integralmente a tutto CP_1 quanto detto, dedotto e prodotto nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, nella comparsa conclusionale e nella memoria conclusionale di replica, nonché in tutti gli atti ed i verbali di udienza dei precedenti gradi di giudizio, insistendo nelle precisate conclusioni e pertanto sul rigetto integrale dell'impugnazione promossa, perché infondata in fatto, nonché in diritto e priva di qualsivoglia supporto probatorio, per tutte le motivazioni indicate in atti. Per l'effetto si insiste per la conferma integrale della sentenza n. 210/2022 resa dal Tribunale di Siena. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
Per parte appellata ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte: - in rito, ammettere la richiesta di CP_2 acquisizione del fascicolo processuale e le prove testimoniali a controprova, richieste,
pagina 2 di 21 rispettivamente, con memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c. (testo ante riforma
“Cartabia”), ove ritenuto necessario a fini del decidere;
- nel merito: a) in tesi, respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con piena conferma della sentenza impugnata e con condanna di parte appellante all'integrale rifusione delle spese di lite anche per il presente grado di appello. b) in via subordinata, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata, previamente ridotta ad equità e diritto la pretesa di parte appellante, condannare il terzo chiamato in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a manlevare l'Avv. per quanto fosse eventualmente CP_2 tenuto a pagare in favore di parte appellante in dipendenza dell'esito della lite. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”;
Per parte appellata ( : “Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso, CP_3 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, domandato e prodotto sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente, e ciò anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con i propri chiamanti e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti. Preliminarmente, per scrupolo: si insiste nell'istanza di rimessione in termini datata 24.3.2021 e depositata in primo grado in pari data. Rigettare l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. In mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, qualora dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda risarcitoria di parte attrice e dovesse essere altresì accolta la domanda di garanzia assicurativa, accertare le quote di responsabilità e quindi di danno direttamente imputabili, rispettivamente, all'Avv. CP_1
e all'Avv. graduando quindi le rispettive colpe e i danni che ne sono
[...] CP_2 derivati, limitando l'eventuale garanzia da parte di alla quota di danno, e CP_3 comunque ai danni, direttamente imputabili agli assicurati, e comunque tenere conto del concreto oggetto dei contratti di assicurazione stipulati e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, quali massimali, franchigie, scoperti, CP_ etc. Si eccepisce che il contratto dell'Avv. prevede un massimale di € 350.000,00 e quello dell'Avv. un massimale di € 500.000,00 e che entrambi i contratti prevedono CP_2 uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00 per ogni terzo danneggiato e che gli scoperti rimangono a carico degli assicurati. Assolvere in ogni caso pagina 3 di 21 da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile CP_3 pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Non si accetta il CP_3 contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. In via istruttoria: dichiarare tardivi e, quindi, inammissibili e inutilizzabili i documenti prodotti con la memoria ex art. 183 co. 6
n. 3 c.p.c. di parte attrice poiché non a prova contraria. Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre spese, rimborso spese generali, cpa ed iva, anche del secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, l'avv. l'avv. e CP_1 CP_2 Controparte_3 proponendo gravame avverso la sentenza n. 210/2022 emessa il 25.2.2022 e
[...] pubblicata il 5.3.2022 con cui il Tribunale di Siena aveva respinto la sua domanda volta CP_ ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, e e CP_2 la loro condanna al risarcimento dei danni patiti.
All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi nel contraddittorio di Controparte_3 chiamata in causa dai convenuti, il Tribunale adito evidenziava, in via di premessa, che il aveva allegato, a fondamento della domanda, che gli avvocati e Pt_1 CP_2
dopo aver impugnato in via stragiudiziale il suo licenziamento illegittimo, CP_1 avevano colpevolmente lasciato maturare il termine decadenziale di 180 giorni, di cui alla legge n. 92/12, per il deposito del ricorso giudiziale.
Ciò premesso, aderendo all'eccezione sollevata dai due professionisti convenuti, il giudice di prime cure rilevava che, un conto, era il conferimento dell'incarico professionale ad un legale, altro, era il rilascio della procura ad litem: nel caso di specie, vi era solo l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e l'attività inerente al recupero del TFR che aveva comportato il deposito di ricorso monitorio accolto e poi revocato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal datore di lavoro;
per contro, non vi era in atti una procura alle liti sottoscritta dall'attore in favore dei convenuti relativa all'impugnazione giudiziale del licenziamento, né un preventivo di spesa sottoscritto dalle parti, previsto dalla legge come obbligatorio.
Riteneva, pertanto, che l'aver conferito un incarico professionale ad un legale non poteva automaticamente equivalere ad un obbligo di introduzione di una domanda giudiziale;
invero, in assenza di procura ad litem, era ben possibile che l'azione giudiziale “fosse solo pagina 4 di 21 una possibilità da valutare e non una certezza già acquisita”; difatti, le valutazioni che la parte, unitamente o meno al professionista, poteva compiere erano molteplici, per cui la mancata introduzione di una domanda giudiziale ben poteva essere il frutto di una libera scelta della parte e non di una mancanza del professionista, con conseguente assenza di prova di un elemento costitutivo della domanda.
Da qui, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite dei convenuti.
L'appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava sulla base dei seguenti rilievi:
1. violazione dell'art. 113, primo comma, e 116, primo comma, cpc e delle ordinarie regole logiche, per aver ritenuto non sussistere una procura ad litem per l'introduzione del giudizio a fronte di un incarico professionale specificamente conferito per l'impugnazione del licenziamento;
2. violazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc, per aver ritenuto che la mancata introduzione di una domanda giudiziale potesse essere il frutto di una scelta della parte e non della mancanza del professionista, pur non ravvisando alcuna prova in merito e pur sussistendo un incarico professionale specificamente conferito per l'impugnazione del licenziamento;
3. violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 113 cpc e delle ordinarie regole logiche per aver ritenuto che l'aver lasciato scadere il termine decadenziale previsto per l'introduzione dell'impugnazione giudiziale del licenziamento non fosse addebitabile a colpa del professionista, che era stato incaricato dal lavoratore di assisterlo contro il datore di lavoro in merito al licenziamento irrogatogli, pur riconoscendo che il professionista aveva già portato a termine la prima fase di detta impugnazione, ovverosia quella stragiudiziale;
4. violazione degli artt. 112, 113 e 116 cpc per aver ritenuto non sussistenti prove sufficienti per rappresentare la colpa dei professionisti, argomentando con la mancanza di una procura alle liti sottoscritta dall'attore nonché con la mancanza di un obbligatorio preventivo di spesa sottoscritto dalle parti, in tal modo non valutando correttamente le prove raggiunte;
5. violazione degli artt. 113 e 116 cpc e delle regole logiche in materia, per aver ritenuto che l'avere affermato nei propri precedenti atti da parte dei professionisti l'imminente azione giudiziale per la declaratoria di illegittimità del licenziamento,
pagina 5 di 21 non implicasse alcuna conferma delle affermazioni di parte attrice ma una semplice riserva del professionista su azioni di carattere meramente eventuale;
6. violazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc per aver ritenuto che quanto comunicato a suo tempo dal professionista incaricato circa la necessità di approfondire alcune questioni “prima di procedere al deposito del ricorso per l'impugnazione del licenziamento”, a termine decadenziale per l'introduzione del giudizio ormai già decorso, non costituisse elemento valido per confermare l'onere del professionista medesimo, ma fosse espressione di una mera “possibilità da valutare” rispetto al deposito del ricorso ormai non più proponibile;
7. violazione degli artt. 113 e 116 cpc nonché delle ordinarie regole logiche per aver ritenuto incombere sull'attore l'onere probatorio riguardo al mancato deposito del ricorso, pur avendo ravvisato l'esistenza di un incarico di assistenza e difesa in merito al licenziamento oggetto dell'incarico e dell'attività parzialmente svolta dai professionisti in merito;
8. violazione dell'art.113 cpc per aver posto le spese processuali a carico di esso attore.
Ciò premesso, deduceva: la pacifica decadenza rispetto al termine di 180 giorni previsto per il deposito del ricorso giudiziale;
il dimostrato conferimento dell'incarico ai legali convenuti nonché la violazione del dovere di diligenza previsto dall'art. 1176, secondo comma, c.c. anche in considerazione dell'obbligo di corretta informazione gravante sull'avvocato nei confronti del cliente, dal quale discendeva che non competeva al cliente dimostrare le ragioni per le quali eventuali formalità necessarie per la prosecuzione del giudizio, come la sottoscrizione di un mandato ad litem, non fossero state eseguite, così come del tutto irrilevante era la mancanza di un preventivo di spesa posto a tutela del cliente;
l'illegittimità del licenziamento pacificamente irrogato senza la preventiva contestazione dell'addebito e quindi in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
il prevedibile esito positivo del giudizio di impugnazione se fosse stato proposto tempestivo ricorso giudiziale, in base al criterio causale del più probabile che non.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado ed esperimento di CTU contabile per il calcolo della retribuzione globale di fatto, ove ritenuto necessario, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
pagina 6 di 21 Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, i convenuti appellati, i quali contestavano in fatto e in diritto i motivi di appello CP_ e ne chiedevano il rigetto;
in ipotesi, il e il instavano affinché la compagnia CP_2 assicuratrice da essi chiamata in causa li manlevasse da eventuali condanne.
La compagnia assicuratrice, a sua volta, nel costituirsi in giudizio, reiterava nei confronti degli assicurati le eccezioni già formulate in primo grado e chiedeva accertarsi “le rispettive quote interne di responsabilità”.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 9.7.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 2.7.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10.4.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.4.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti
(40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Preliminarmente, l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante in sede conclusiva è assorbita dall'immediato trattenimento in decisione della causa.
Nel merito, l'appello è fondato.
I motivi di impugnazione, da 1 a 7, attenendo alla medesima ratio decidendi, possono essere esaminati congiuntamente e si profilano tutti meritevoli di accoglimento.
1. Sull'esistenza del mandato professionale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di novità della domanda sollevata dalla difesa CP_ (e fatta propria anche dalla difesa in sede di memoria di replica), fondata sul CP_2 rilievo che il avrebbe richiesto per la prima volta in appello “il risarcimento del Pt_1 danno da inadempimento di un diverso contratto (quello, appunto, di consulenza ed assistenza sulla complessiva vicenda)”, contratto che l'appellante non avrebbe mai attenzionato nella vicenda processuale e del quale le parti non si sarebbero mai occupate.
Orbene, basta ripercorrere l'atto introduttivo del giudizio per avvedersi come il Pt_1 abbia da subito fatto espresso riferimento al mandato conferito ai convenuti per tutelare i propri diritti ed interessi in ordine al licenziamento irrogatogli e al conseguente rapporto pagina 7 di 21 di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con i medesimi [cfr. pag. 1: “Il Sig. si rivolgeva allora all'avvocato del Foro di Arezzo al fine di tutelare i Pt_1 CP_1 propri diritti ed interessi in ordine al licenziamento irrogatogli”; “Proprio a firma dell'Avv. CP_ era quindi redatta la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento che, sottoscritta anche dal lavoratore, veniva quindi tempestivamente notificata dal legale, a mezzo pec in data 9.1.2015, al datore di lavoro”; “Veniva poi depositato dinanzi al
Tribunale di Siena, a firma degli Avvocati e un ricorso per CP_2 CP_1 decreto ingiuntivo (datato 22 aprile 2015), sempre nell'interesse del lavoratore e contro il medesimo datore di lavoro, avente ad oggetto le somme dovute al Sig. a titolo Pt_1 di spettanze di fine rapporto;
(…)”; pag. 2: “Nel ricorso per decreto ingiuntivo gli avvocati CP_ e avevano cura di precisare che il licenziamento di cui sopra era stato CP_2
“immediatamente oggetto di contestazione e di impugnazione stragiudiziale (all. 3), alla quale seguirà rituale azione giudiziale per la declaratoria della sua illegittimità e per la condanna al pagamento in favore del lavoratore delle somme all'uopo dovutegli, anche a titolo di risarcimento danno” (cfr. ricorso – all. 3, pag. 1). Al ricorso per decreto ingiuntivo i due legali avevano quindi cura di allegare sia la lettera di licenziamento disciplinare, sia la relativa impugnazione stragiudiziale (cfr. indice atti del predetto ricorso per d.i.); pag. 3: “In base a quanto esposto sopra, è pacifico che gli Avv.ti CP_2
e abbiano assunto l'incarico di assistere il Sig. in relazione al
[...] CP_1 Pt_1 licenziamento da questi subito da parte del proprio datore di lavoro;
il che è comprovato dalla documentazione che si è appena richiamata”; “Tuttavia, alla regolare e tempestiva impugnazione stragiudiziale, avvenuta con il patrocinio legale (e quindi all'espletamento iniziale del mandato), non è seguita nei termini l'impugnazione giudiziale, con conseguente ineluttabile decadenza e impossibilità di far valere in proposito i relativi diritti riconosciuti dall'Ordinamento”; “Da tanto consegue direttamente una responsabilità professionale a carico dei legali oggi convenuti, per avere i medesimi tenuto una condotta inadeguata rispetto al mandato loro conferito (…)”; Attraverso l'obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente, il primo si impegna a compiere la prestazione della propria opera intellettuale con la diligenza speciale e rafforzata ai sensi dell'art. 1176 co.
2, C.c., considerato il carattere professionale della prestazione richiesta”].
Ciò è tanto vero, che il giudice di prime cure afferma, nella sentenza impugnata:
“Occorre però anche considerare che l'aver conferito un incarico professionale ad un legale non può automaticamente equivalere ad un obbligo di introduzione di una domanda giudiziale”. pagina 8 di 21 Sgombrato quindi il campo da inesistenti profili di inammissibilità, la prospettazione dell'odierno appellante è fondata.
L'esistenza del mandato professionale ai fini dell'impugnazione del licenziamento è CP_ senz'altro incontestabile nei confronti dell'avv. al quale il si rivolse dopo aver Pt_1 ricevuto la lettera raccomandata datata 24.12.2014, avente ad oggetto: “Licenziamento per giusta causa per grave danneggiamento colposo di beni aziendali (art. 88 lett. E
CCNL)” (cfr. doc. 1 all. fascicolo attoreo).
CP_ La circostanza risulta pacifica sulla base delle stesse allegazioni difensive del il quale a pagina 2 della propria comparsa di costituzione depositata in primo grado, dopo aver affermato che il ricevuta la lettera di licenziamento si era rivolto a lui in qualità Pt_1 di legale, dichiarava: “(…) In data 9.1.2015, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, proprio l'odierno esponente inviava alla società sopra citata, lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, sottoscritta dal lavoratore e successivamente, in data 22 aprile 2015 veniva altresì depositato ricorso per decreto ingiuntivo, innanzi al Tribunale di
Siena, a firma degli Avv.ti e Jacopo Gori, avente ad oggetto le somme dovute CP_1 al lavoratore a titolo di spettanze di fine rapporto, che veniva accolto e ritualmente notificato (…)”.
Inoltre, nella suddetta lettera di impugnazione stragiudiziale avente ad oggetto
“Contestazione e impugnazione Licenziamento per giusta causa Sig. , a firma Pt_1 dell'avvocato indirizzata al datore di lavoro, si legge: “Spett.le Ditta, in CP_1 riferimento alla posizione in oggetto, in risposta alla Vostra lettera del 24.12 u.s. scrivo in nome e per conto del Sig. presente in nome e per conto del Sig. Persona_1 [...]
(…) che me ne ha conferito espresso mandato e per ratifica ed espressa Pt_1 accettazione mi sottoscrive, al fine di significare quanto segue: con la presente ex legge
VIENE CONTESTATO SIA IN FATTO CHE IN DIRITTO E PER GLI EFFETTI IMPUGNATO IL
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA”; e ancora, subito dopo “Parte mia rappresentata ha svolto il rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di manovale da oltre sette anni, presso la Vostra azienda (…)”; e infine: “La presente vale quale diffida, messa in mora ed interruzione di qualsivoglia maturanda prescrizione” (cfr. doc. 2 all. fascicolo attoreo).
Una tale conclusione, tuttavia, non è meno vera nei confronti dell'avv. CP_2
CP_ Anzitutto, lo stesso avvocato a pagina 2 della comparsa di costituzione, dopo aver premesso che il aveva ricevuto la lettera di licenziamento datata 24.12.2014, Pt_1 pagina 9 di 21 dichiarava: “Il Sig. si rivolgeva allora all'Avv. che coinvolgeva nella Pt_1 CP_1 difesa dello stesso anche l'Avv. Jacopo Gori”.
Inoltre, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Siena dagli CP_ avv.ti e per il recupero del TFR si legge, nel secondo paragrafo della premessa, CP_2
“che con lettera del datore di lavoro datata 24.12.2014 è stato comunicato all'esponente il licenziamento disciplinare per asserita giusta causa (…); che tale provvedimento è stato immediatamente oggetto di contestazione e di impugnazione stragiudiziale (…), alla quale seguirà rituale azione giudiziale per la declaratoria della sua illegittimità e per la condanna al pagamento in favore del lavoratore delle somme all'uopo dovutegli, anche a titolo di risarcimento danni (…)” (cfr. doc. 3 all. fascicolo attoreo).
Infine, il ha depositato in giudizio, con la memoria 183 n. 2, la mail datata Pt_1
15.9.2015 proveniente dall'indirizzo e-mail dell'avv. e diretta al fratello del CP_2 avente il seguente tenore: “Come da sua richiesta, Le allego il decreto ingiuntivo Pt_1 del Tribunale di Siena e l'atto di pignoramento presso terzi che, dopo quello infruttuoso presso le banche, stiamo notificando. La controparte ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo ed il Giudice non ha ancora fissato l'udienza, per cui tale atto non c'è stato ancora comunicato. Per tale ragione, ci riserviamo di esaminarlo prima di procedere al deposito del ricorso per l'impugnazione del licenziamento, in quanto la materia potrebbe già essere inserita nell'atto di opposizione di controparte e, pertanto, un'eventuale azione identica non sarebbe tecnicamente corretta. Resto a disposizione e saluto cordialmente” (cfr. doc. 8 all. fascicolo attoreo).
Quanto a quest'ultimo documento, il con la memoria di replica depositata il CP_2
12.4.2021 ne ha disconosciuto la conformità all'originale.
Orbene, il Collegio osserva come, in ossequio all'indirizzo espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento non valga in questo caso a privare il documento della sua efficacia probatoria.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato, con riferimento al messaggio SMS, ma sulla base di argomentazioni riferibili anche alla e-mail, che “Lo "short message service"
("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, pagina 10 di 21 comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019).
Ciò premesso, balza evidente dal tenore del documento come lo stesso sia a tal punto pertinente all'attività realmente compiuta dal così circostanziato nei tempi e nelle CP_2 sequenze degli accadimenti e così pienamente calato nella realtà processuale dei fatti dichiarati, con riferimenti specifici all'esito del procedimento per ingiunzione promosso CP_ qualche mese prima dal insieme al al successivo atto di pignoramento presso CP_2 terzi, all'opposizione promossa dalla controparte, che risulta arduo sostenere che esso non corrisponda effettivamente alla realtà dei fatti in esso dichiarati.
Peraltro, nella sentenza impugnata è stato ritenuto inammissibile in quanto “del tutto generico” il disconoscimento del documento, senza che a ciò sia seguita alcuna impugnazione della sentenza in parte qua ad opera del CP_2
Tutti gli elementi sopra enucleati concorrono a comporre un quadro che depone univocamente nel senso che il mandato professionale fosse stato conferito dal Pt_1 anche al CP_2
È poi senz'altro vero, in quanto rispondente all'orientamento espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità, che il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, potendosi perciò il relativo incarico provarsi anche per testimoni e per presunzioni (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021).
Così come parimenti vero è, in base all'insegnamento della Suprema Corte, che “ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura
"ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del pagina 11 di 21 08/06/2017; nello stesso in motivazione, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 20865 del
2019).
2. Sulla violazione del dovere di diligenza
Il primo giudice ha escluso che i convenuti avessero trasgredito al loro dovere di proporre tempestiva impugnazione giudiziale del licenziamento, dopo la sua impugnazione stragiudiziale, affermando che il non aveva conferito in tal senso ai difensori un Pt_1 espresso mandato, stante l'assenza di procura ad litem e di preventivo vincolante.
Tale iter motivazionale incorre nelle censure mosse dall'appellante con l'atto di impugnazione.
CP_ Pacifico essendo infatti – per quanto detto – il conferimento dell'incarico al e al CP_2 di impugnare il licenziamento e dunque di svolgere la loro opera professionale in favore del nelle opportune sedi, deve ritenersi perfettamente ricompresa nel mandato Pt_1 professionale ogni ulteriore attività, dopo l'impugnazione stragiudiziale, anche finalizzata a rendere edotto il cliente dei successivi passi da compiere per il conseguimento della tutela.
Come noto, per effetto della riforma c.d. “Fornero” (Legge 92/2012), il termine per il deposito del ricorso giudiziale per impugnare il licenziamento è stato fissato, per i licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore, in 180 giorni decorrenti dalla impugnazione stragiudiziale. In particolare, l'art. 6 della L. 604/1966 (così come modificata, dalla Legge 92/2012), in tema di impugnazione dei licenziamenti individuali, recita: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta (…) L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Ciò premesso, è allora evidente che l'avere i due legali lasciato inutilmente decorrere il termine di 180 giorni senza aver informato il cliente della necessità di proporre tempestiva impugnazione in sede giudiziale, rappresenta, a giudizio di questa Corte,
pagina 12 di 21 violazione di un preciso obbligo che sugli stessi incombeva in forza del mandato professionale loro conferito.
Ed invero, come ha avuto in più occasioni modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e
2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo egli tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14597 del 30/07/2004; Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024).
L'obbligo di informazione, che si inserisce nel più generale dovere di consiglio che l'avvocato è tenuto ad osservare nei confronti del cliente, è stato ribadito dalla Suprema
Corte anche nella pronuncia n. 24544 del 20/11/2009, così massimata: “L'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione”.
Ed ancora: “la sola circostanza che non sia stata conferita la prevista procura speciale non esclude la responsabilità del professionista per mancata proposizione tempestiva del relativo ricorso, gravando sull'avvocato l'onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione d'impugnare la sentenza sfavorevole di secondo grado, di averlo informato di questo esito e delle conseguenze dell'omessa impugnazione, nonché di non aver agito per fatto a sé non imputabile o per la sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
7410 del 23/03/2017).
Più di recente, la Suprema Corte, nel richiamare il canone della diligenza qualificata come misura del corretto adempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, ha pagina 13 di 21 altresì affermato che l'avvocato è tenuto a compiere ogni attività utile al fine di salvaguardare gli interessi del proprio assistito, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio;
e ha spiegato che tra le prestazioni che egli è tenuto a compiere c'è anche quella di fornire le necessarie informazioni al cliente, anche al fine di consentirgli di valutare i rischi delle iniziative giudiziali che si vanno a compiere (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8494 del
06/05/2020).
Del resto, non bisogna dimenticare che chi si rivolge all'avvocato è, normalmente, privo delle cognizioni giuridiche necessarie per valutare il se e il come delle varie possibilità che la legge offre e il è cittadino extracomunitario, originario del Marocco, Pt_1 presumibilmente sfornito di competenze giuridiche, svolgendo egli l'attività di operaio.
In tale ottica, va anche evidenziato che soltanto i legali incaricati potevano avere esatta contezza dei tempi procedimentali previsti per apprestare una adeguata tutela del cliente;
né può farsi ricadere sul cliente il controllo sugli incombenti che gli incaricati avevano l'obbligo di compiere per contratto.
Ed allora è di tutta evidenza, alla luce della giurisprudenza testé richiamata, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'avere il omesso di Pt_1 sottoscrivere la procura alle liti e di assumersi gli oneri economici del giudizio avrebbe avuto rilievo per escludere la responsabilità dei due professionisti solo nell'ipotesi in cui fosse stato dimostrato da parte di costoro di avere compiutamente adempiuto il proprio obbligo informativo nei confronti del cliente in ordine alla necessità di promuovere una tempestiva iniziativa giudiziale, prospettando allo stesso le conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata coltivazione dell'impugnativa in sede giudiziale.
Per contro, non vi è nessuna prova in atti dell'assolvimento del suddetto obbligo da parte dei convenuti, sui quali ricadeva un preciso onere probatorio in tal senso.
Ed anzi, si evidenzia come il con la e-mail del 15.9.2015 (cfr. 8 fascicolo attoreo) CP_2 avesse addirittura indotto il cliente a credere che vi fosse ancora spazio per l'iniziativa giudiziale, nonostante fossero già trascorsi i 180 giorni previsti per legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, stante il mancato assolvimento dell'obbligo informativo da parte dei suddetti legali, nessun rilievo assume la circostanza che non fosse stato sottoscritto dalle parti un preventivo di spesa.
In ogni caso, l'obbligo del preventivo è previsto nell'interesse del cliente e la sua inosservanza non comporta la nullità del contratto di opera professionale ma pagina 14 di 21 l'applicazione dei parametri definiti nel Decreto Ministeriale (D.M. 10 marzo 2014, n. 55) per determinare il compenso.
3. Il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.
Sulla scorta delle argomentazioni fin qui svolte, può senz'altro assumersi che la CP_ violazione degli obblighi professionali gravanti sugli avvocati e ha comportato la CP_2 mancata presentazione dell'impugnazione giudiziale del licenziamento del e, con Pt_1 essa, la definitiva perdita di tutela cui era finalizzato l'incarico conferito.
Come noto, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma
(e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del
27/09/2018).
Orbene, nel caso di specie, vi è da considerare come la volontà manifestata dal Pt_1 nel conferire l'incarico professionale fosse stata chiaramente quella di contestare, dinanzi agli organi deputati, la legittimità del licenziamento a lui intimato, nei modi, nei tempi e nelle forme che fossero stati ritenuti più idonei da parte dei professionisti incaricati.
Risponde quindi al criterio della preponderanza causale ritenere molto più probabile che non - qualora fosse stato correttamente e tempestivamente informato della necessità di intraprendere la via giudiziale – che il si sarebbe attivato nei modi e nei tempi Pt_1 richiesti per ottenere la tutela cui aspirava, facendo quanto necessario a tal fine (e, quindi, rilasciando, agli stessi difensori o ad altri, la procura alle liti per la presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale di Siena).
Ciò, del resto, è quanto si evince chiaramente non solo dal tenore della preventiva impugnazione stragiudiziale, sottoscritta dallo stesso [che, come recita l'art. 6 L. Pt_1
pagina 15 di 21 604/1966, è atto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento] ma anche dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato successivamente nel quale sono gli stessi difensori a dare atto della volontà del loro assistito, non smentita da nessun successivo atto e/o comunicazione, di far seguire “rituale azione giudiziale per la declaratoria della sua legittimità e per la condanna al pagamento in favore del lavoratore delle somme all'uopo dovutegli” (cfr. doc. 2 all. fascicolo attoreo).
Erra quindi apertamente il primo giudice quando - travisando il chiaro ed inequivocabile tenore di tale atto in ordine a quelle che sarebbero state le future determinazioni coerenti con l'oggetto del mandato conferito i due legali – arriva a dire che si tratterebbe di una
“frase (…) inserita quale riserva di una eventuale azione giudiziale”.
Così come erra quando, con riferimento alla e-mail del 15.9.2015, afferma che dal tenore di tale lettera era possibile arguire che l'azione giudiziale fosse solo una possibilità da valutare e non una certezza già acquisita, e ciò benché fosse già scaduto a quella data il termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale.
Ne deriva, che deve essere ascritta alla condotta omissiva dei professionisti incaricati la mancata presentazione del ricorso giudiziale avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento del Pt_1
Tanto premesso in punto di esistenza del nesso causale tra l'inadempimento dei convenuti e l'evento di danno, va ora considerato l'altro aspetto in contestazione, relativo all'esistenza del nesso di causalità tra l'accertato evento di danno e le dedotte conseguenze dannose risarcibili.
Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017).
pagina 16 di 21 Nel caso di specie, dunque, deve essere compiuta una valutazione prognostica circa l'esito favorevole dell'azione non coltivata, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva e della possibilità di ottenere un risultato vantaggioso.
Ciò premesso, rappresenta circostanza pacifica in causa che il licenziamento intimato al non fu preceduto dalla contestazione dell'addebito disciplinare, ai sensi dell'art. 7 Pt_1 della L. 300/1970, in base al quale: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa” (secondo comma).
Come noto, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore. Non CP_ coglie quindi nel segno il rilievo dell'appellante secondo cui tale difesa sarebbe stata garantita dallo iato temporale tra la data della lettera di licenziamento (24.12.2014) e l'efficacia del provvedimento (30.12.2014), posto che da una semplice lettura dello stesso emerge evidente come nessuna possibilità di presentare le proprie giustificazioni sia stata riconosciuta al Pt_1
Inoltre, la preventiva contestazione dell'addebito non deve essere confusa con il CP_ preavviso previsto dall'art. 2119 c.c. – impropriamente richiamato dalla difesa del - che è invece il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione del licenziamento (o delle dimissioni) e l'effettivo termine del rapporto di lavoro e che assolve alla diversa funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso.
Orbene, in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Per il licenziamento dovuto a giusta causa riconducibile ad illeciti disciplinari del lavoratore è necessario che il datore di lavoro assolva all'obbligo della preventiva contestazione tempestiva degli addebiti (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970), il cui mancato rispetto determina l'illegittimità del provvedimento espulsivo impugnato in sede giudiziale (anche quando, come nella specie, sia prevista convenzionalmente la facoltà concorrente di devolvere la domanda del lavoratore ad un collegio arbitrale) e comporta, con riguardo a lavoratore tutelato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), la medesima conseguenza sanzionatoria costituita dalla condanna del datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o al risarcimento, in favore di quest'ultimo, da computarsi mediante l'erogazione di
pagina 17 di 21 un'indennità rapportata alla misura indicata dalla stessa norma” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14487 del 21/06/2007).
Si osserva inoltre che la sentenza con cui è stato definito il giudizio di opposizione al CP_ decreto ingiuntivo ottenuto per il credito del TFR (cfr. doc. 3 e 9 all. fascicolo parte , CP_ contrariamente a quanto dedotto dalla difesa “non ha sancito la completa legittimità del licenziamento”.
In quella sede, infatti, si discuteva della domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 2043 c.c. dal datore di lavoro per i danni cagionati dal ai beni aziendali e non già della legittimità del licenziamento intimato al CP_4 Pt_1
Orbene, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che “Il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia pur essa idonea
a configurare la giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., ha natura "ontologicamente" disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la cui violazione, tuttavia, non comporta nullità dell'atto di recesso, ma lo rende ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima, così detta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5855 del 12/04/2003;
Sez. U, Sentenza n. 4823 del 01/06/1987).
Tale essendo la strategia difensiva agevolmente adottabile nel caso di specie è altamente probabile - in base ad una valutazione prognostica da compiersi alla stregua della regola di funzione della preponderanza dell'evidenza – che, se fosse stata proposta una tempestiva impugnazione giudiziale del licenziamento, il avrebbe potuto ottenere Pt_1 la tutela risarcitoria conseguente all'irrogazione di un licenziamento, che così come comminato, senza le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, non era da ritenersi giustificato.
Né in senso contrario può seriamente sostenersi che un tale danno non sarebbe configurabile per il solo fatto che il sarebbe a sua volta debitore nei confronti del Pt_1 datore di lavoro per i danni causati ai beni aziendali. pagina 18 di 21 È evidente, infatti, che il diritto al risarcimento del datore di lavoro nei confronti del per i danni procurati ai beni aziendali non determina il venir meno del diritto al CP_4 risarcimento per l'ingiustificato licenziamento che il avrebbe verosimilmente Pt_1 vantato nei confronti del datore di lavoro se fosse stata coltivata l'azione giudiziale.
Quanto all'accordo transattivo intervenuto tra il ed il datore di lavoro il 9 aprile Pt_1
2021, di cui al documento n. 10 prodotto dall'attore, il Collegio osserva che le rinunce e le concessioni che il lavoratore fa in quella sede delle sue pretese rinvengono il loro presupposto fondante proprio nella mancata impugnazione giudiziale del licenziamento, imputabile, per quanto detto, ai due legali.
Le conseguenze dannose risarcibili
L'art. 8 della L. 604/1966 prevede che “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o in mancanza a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
La c.d. tutela obbligatoria si applica ai datori di lavoro privati, imprenditori e non, che occupino alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori, come nel caso di specie.
Tanto premesso, sussistendo contestazioni sulla somma di € 12.356,22, quantificata dal convenuto, e non potendo il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto essere rimesso a questa a. g. involgendo nozioni di natura tecnica, si rende necessario disporre idonea CTU per il relativo accertamento.
Donde, la necessità di rimettere la causa sul ruolo, previa condanna generica, mediante sentenza non definitiva, sull'an del richiesto risarcimento.
Invero, “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223
c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 27016 del 14/09/2022).
Una tale pronuncia non è impedita dal fatto che il ha proposto domanda di Pt_1 condanna specifica: infatti, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel pagina 19 di 21 giudizio di risarcimento del danno, in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n.
4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'"an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perché così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8581 del 16/03/2022).
4. La domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione.
Le polizze assicurative prodotte in atti dai convenuti attestano l'esistenza del rapporto assicurativo con chiamata in causa dai convenuti/odierni appellati. Controparte_3
In base alle condizioni contrattuali, ricorrono i presupposti per dichiarare il diritto dei convenuti ad essere tenuti indenni dalla compagnia assicuratrice dagli effetti della condanna al risarcimento dei danni in favore del nei limiti del massimale di Pt_1 polizza, previa decurtazione dello scoperto, fermo restando che la determinazione del quantum oggetto di manleva deve essere gioco-forza rimessa alla successiva fase di liquidazione dell'ammontare risarcitorio.
Essendovi domanda di accertamento delle rispettive quote di responsabilità degli assicurati, il Collegio rileva che la vicenda – nella quale è risultato che entrambi i difensori hanno trascurato di mettere al corrente il cliente delle attività che andavano intraprese nelle tempistiche di legge per garantire un'effettiva tutela in conformità del mandato ricevuto – consegna un comportamento parimenti negligente e imperito dei due legali, i quali debbono quindi ritenersi aver concorso in pari misura alla causazione del danno riportato dal CP_4
Spese di lite
Le spese di lite debbono essere rimesse al definitivo.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 210/2022 emessa il Parte_1
25.2.2022 e pubblicata il 5.3.2022, in accoglimento del gravame, così provvede:
- accertata la responsabilità professionale di e li condanna in CP_1 CP_2 solido al risarcimento dei danni in favore di , nella misura che Parte_1 verrà determinata nel prosieguo di causa;
- dichiara il diritto di e ad essere tenuti indenni da CP_1 CP_2 CP_3
dagli effetti della condanna di cui al capo che precede, nei limiti del
[...] massimale di polizza, previa decurtazione dello scoperto, riservata al prosieguo di causa la determinazione del quantum oggetto di manleva;
- accerta e dichiara il pari concorso di e di nella causazione CP_1 CP_2 del danno;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza in pari data, per la determinazione del quantum;
- spese al definitivo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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