Articolo 12 della Legge 16 aprile 1954, n. 156
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 maggio 1954
Art. 12.
Conservano efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803 , non modificate dalla presente legge e che comunque non contrastino con la stessa.
Entrata in vigore il 23 maggio 1954