Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
La richiesta del P.M. è presupposto dell'ordinanza del Gip di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche in relazione all'individuazione, ove contenuta nella richiesta, dei beni da sottoporre a sequestro. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato un provvedimento del Gip di sequestro preventivo per equivalente su beni ulteriori rispetto a quelli indicati dal P.M. nella richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2013, n. 33200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33200 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/07/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - N. 1598
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 10841/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Curinga Spasimina, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 14/01/2013 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputata l'avv. Galati Antonio, in sostituzione dell'avv. Contestabile Guido, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni immobili e mobili disposto dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 17/12/2012 nei confronti di Curinga Spasimino, indagata dei reati a) di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3; b) di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2); c) di cui all'art. 81 cpv. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, d) di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, a lei ascritti per avere, quale titolare dell'omonima ditta, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi, avvalendosi di mezzi fraudolenti per l'anno di imposta 2007, di fatture per operazioni inesistenti relativamente ai redditi degli anni 2008 e 2009, nonché per non avere versato le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti negli anni 2008 e 2009.
Il Tribunale del riesame ha ravvisato il fumus dei reati oggetto della imputazione provvisoria e rilevato che il valore dei beni sequestrati corrispondeva al profitto dei reati ovvero all'ammontare Euro 396.048,00 delle imposte evase.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata, tramite il difensore, che la denuncia con due mezzi di annullamento.
2.1 Violazione dell'art. 25 Cost., comma 2, art. 2 c.p., art. 321 c.p.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3 e 10 e L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.
In sintesi, si deduce che il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo di beni non contemplati nella richiesta del P.M. e per un valore complessivo superiore all'ammontare di Euro 281.308,22 indicato nella predetta richiesta.
2.2 Violazione del principio di irretroattività della legge penale con riferimento alla L. n. 244 del 2007 ed alla nuova formulazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
3. Si deduce che, stante l'irretroattività della legge che ha introdotto la possibilità di confisca per equivalente in materia di reati tributari, non poteva essere disposto il sequestro preventivo in relazione a condotte consumatesi nell'anno di imposta 2007. Si aggiunge che prima delle modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.3, introdotte dalla L. n. 148 del 2011, ai fini della configurabilità del reato, l'ammontare degli elementi sottratti all'imposizione doveva essere superiore a L. 3.000.000.000, con la con seguente insussistenza del reato riferito alla indicata annualità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. È stato già definitivamente affermato da questa Suprema Corte che "il sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente su richiesta del pubblico ministero." (Sez. U, sentenza n. 4 del 26/04/1990, Serio, Rv. 184624). La richiesta del P.M., benché espressamente richiamata dal solo art.321 c.p.p., comma 1, è presupposto necessario anche dell'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, (sez. 3, sentenza n. 39323 del 13/07/2009, Pepe, Rv. 244614; conf. sez. 3, n. 39330 del 2009). La necessità dell'impulso processuale della pubblica accusa, deve essere riferita anche alla individuazione, ove contenuta nella richiesta del P.M., dei beni da sottoporre a sequestro ed alla estensione della misura.
Orbene, emerge dal raffronto tra la richiesta del P.M. ed il provvedimento del G.I.P. che la misura cautelare ha avuto ad oggetto anche autoveicoli, mezzi meccanici, depositi bancari non indicati nella richiesta del P.M., mentre non vi è neppure totale coincidenza tra i dati catastali identificativi degli immobili o terreni contenuti nell'una e nell'altra.
Non vi è inoltre rispondenza tra l'ammontare economico dei beni che il P.M. ha chiesto di sottoporre a sequestro e quello oggetto della misura.
Sul punto non si evince con certezza se il minore ammontare indicato dal P.M. è meramente indicativo della valutazione dei beni contemplati nella richiesta o limitativo della richiesta stessa;
ne' risulta accertato che l'originaria richiesta sia stata successivamente integrata dalla pubblica accusa.
Occorre, pertanto, un ulteriore accertamento da parte del giudice di merito al fine di verificare se il G.I.P. abbia provveduto ultra petita.
3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è manifestamente infondato. Il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 si consuma nel momento e nel luogo in cui viene presentata la dichiarazione non veritiera e non nelle date in cui viene predisposta la documentazione fraudolenta da inserire nella dichiarazione (sez. 1, sentenza n. 25483 del 05/03/2009 Rv. 244155; sez. 2, sentenza n. 42111 del 17/09/2010, De Seta, Rv. 248499; sez. 3, sentenza n. 626 del 21/11/2008 Cc. (dep. 12/01/2009), Zipponi, Rv. 242343 sia pure con riferimento all'analoga fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2), attività priva di rilevanza penale ai sensi del D.Lgs. n.74 del 2000.
Sicché il reato relativo alla dichiarazione per l'anno di imposta 2007 è stato commesso il 30 settembre 2008, dopo l'entrata In vigore della norma che consente la confisca per equivalente. Inoltre, anche nella formulazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella L. n. 148 del 2011, ai fini della sussistenza del reato, l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, doveva superare il 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione o, comunque, essere superiore ad Euro 1.549.370,70.
Si tratta con tutta evidenza di due condizioni alternative, sicché è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, che l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione superi il 5% per cento di quelli dichiarati, circostanza che risulta puntualmente contestata nell'imputazione provvisoria. La previsione del superamento dell'ammontare di Euro 1.549.370,70 è sussidiaria rispetto alla condizione indicata nella previsione precedente nel senso che opera anche se non sia superato il 5% dell'ammontare degli elementi dichiarati.
4, In accoglimento del primo motivo di ricorso l'impugnata ordinanza deve essere annullata limitatamente alla quantificazione del sequestro ed alla individuazione dei beni oggetto della misura per un nuovo esame in applicazione dei rilievi che precedono e dei principi di diritto enunciati.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla quantificazione del sequestro con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013