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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/10/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2918/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2918/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] /B, int.1 professione: barista reddito: euro 5.042,28 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] /B, int.1 professione: operaio specializzato reddito: euro 23.415,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Daniela Spedo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a SI (PD) il 9-4-1994 (anno 1994, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 4-12-1995 e Per_1 Per_2 il 19-7-1999.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) i signori e , insieme, trasferiranno la loro residenza in SI Pt_2 Parte_1
(PD) in Via Curiel 21, presso una casa in affitto e, successivamente, nelle more del divorzio, la signora si impegna a trasferire la propria residenza Parte_1
a SI (PD) in via Nazario Sauro 72/c; 3) i signori e , finché continueranno a Parte_2 Parte_1 coabitare, comparteciperanno nella misura del 50% al pagamento dell'affitto ed entrambi contribuiranno al pagamento delle spese domestiche e delle utenze;
2) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia di 26 anni, Per_2 la quale, laureata ed iscritta ad un corso di laurea magistrale, svolge attività lavorative in modo occasionale.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché, l'uno dell'altro, a titolo di mantenimento.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10-9-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con
2 l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2918/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a SI (PD) il 9-4- Parte_2
1994, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di FR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2918/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] /B, int.1 professione: barista reddito: euro 5.042,28 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] /B, int.1 professione: operaio specializzato reddito: euro 23.415,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Daniela Spedo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a SI (PD) il 9-4-1994 (anno 1994, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 4-12-1995 e Per_1 Per_2 il 19-7-1999.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) i signori e , insieme, trasferiranno la loro residenza in SI Pt_2 Parte_1
(PD) in Via Curiel 21, presso una casa in affitto e, successivamente, nelle more del divorzio, la signora si impegna a trasferire la propria residenza Parte_1
a SI (PD) in via Nazario Sauro 72/c; 3) i signori e , finché continueranno a Parte_2 Parte_1 coabitare, comparteciperanno nella misura del 50% al pagamento dell'affitto ed entrambi contribuiranno al pagamento delle spese domestiche e delle utenze;
2) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia di 26 anni, Per_2 la quale, laureata ed iscritta ad un corso di laurea magistrale, svolge attività lavorative in modo occasionale.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché, l'uno dell'altro, a titolo di mantenimento.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10-9-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con
2 l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2918/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a SI (PD) il 9-4- Parte_2
1994, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di FR
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