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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2273/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000351827000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000351827000 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 7347/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 2273/2025 Ricorrente_2, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso l'avviso di intimazione descritto in epigrafe per Bollo 2011 e Tarsu/Tia.
Eccepisce:
- l'illegittimità della pretesa avanzata da Agenzia delle Entrate Riscossione per intervenuta prescrizione.
-Vizio di istruttoria, di motivazione e difetto di sottoscrizione.
La parte resistente non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
Riscossione Sicilia S.p.a. richiede all'odierna ricorrente, attraverso l'emissione dell'intimazione di pagamento di che trattasi, limitatamente alle cartelle nn. 29520180008483291000, 9520190006191333000 e
29520190013070202000, il pagamento dell'importo di € 1.260,54.
Nello specifico, le cartelle n. 29520180008483291000 presuntivamente notificata in data 9/7/2018 e n.
29520190006191333000 presuntivamente notificata in data 17/7/2019, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di mancato pagamento di tasse automobilistiche, risultano notificate oltre il termine triennale, posto che tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, l'Ente Impositore non ha mai inviato alcun precedente atto interruttivo del relativo termine prescrizionale.
Si osserva, infatti, in tema di tassa automobilistica che il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore.
Peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, n.23261).Tenuto conto della mancata costistuzione della parte resistente ,agli atti non esiste prova che gli atti prodromici all'intimazione impugnata siano stati notificati all'odierna ricorrente.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29520190013070202000 presuntivamente notificata in data 21/12/2019, avente ad oggetto tributi per tariffa igiene ambientale, risulta notificata oltre il termine quinquennale, posto che tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione oggi impugnata,
l'Ente Impositore non ha mai inviato alcun precedente atto interruttivo del relativo termine prescrizionale.
Tenuto conto della mancata costistuzione della parte resistente ,agli atti non esiste prova che gli atti prodromici all'intimazione impugnata siano stati notificati all'odierna ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia .entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che quantifica in complessivi euro 250,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge- Così deciso in Messina lì 10.12.2025 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2273/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000351827000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000351827000 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 7347/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 2273/2025 Ricorrente_2, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso l'avviso di intimazione descritto in epigrafe per Bollo 2011 e Tarsu/Tia.
Eccepisce:
- l'illegittimità della pretesa avanzata da Agenzia delle Entrate Riscossione per intervenuta prescrizione.
-Vizio di istruttoria, di motivazione e difetto di sottoscrizione.
La parte resistente non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
Riscossione Sicilia S.p.a. richiede all'odierna ricorrente, attraverso l'emissione dell'intimazione di pagamento di che trattasi, limitatamente alle cartelle nn. 29520180008483291000, 9520190006191333000 e
29520190013070202000, il pagamento dell'importo di € 1.260,54.
Nello specifico, le cartelle n. 29520180008483291000 presuntivamente notificata in data 9/7/2018 e n.
29520190006191333000 presuntivamente notificata in data 17/7/2019, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di mancato pagamento di tasse automobilistiche, risultano notificate oltre il termine triennale, posto che tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, l'Ente Impositore non ha mai inviato alcun precedente atto interruttivo del relativo termine prescrizionale.
Si osserva, infatti, in tema di tassa automobilistica che il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore.
Peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, n.23261).Tenuto conto della mancata costistuzione della parte resistente ,agli atti non esiste prova che gli atti prodromici all'intimazione impugnata siano stati notificati all'odierna ricorrente.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29520190013070202000 presuntivamente notificata in data 21/12/2019, avente ad oggetto tributi per tariffa igiene ambientale, risulta notificata oltre il termine quinquennale, posto che tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione oggi impugnata,
l'Ente Impositore non ha mai inviato alcun precedente atto interruttivo del relativo termine prescrizionale.
Tenuto conto della mancata costistuzione della parte resistente ,agli atti non esiste prova che gli atti prodromici all'intimazione impugnata siano stati notificati all'odierna ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia .entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che quantifica in complessivi euro 250,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge- Così deciso in Messina lì 10.12.2025 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla