Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2012, n. 12235
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Sentenza 17 luglio 2012

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Qualora un militare di leva subisca un danno alla salute a causa di uno scontro di gioco, avvenuto durante lo svolgimento di un'attività sportiva tra commilitoni, non è configurabile la responsabilità civile dello Stato, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 2049 c.c., se il fatto dannoso è avvenuto senza alcuna intenzione lesiva da parte di chi lo ha compiuto e senza l'utilizzo di una violenza di per sé incompatibile con le caratteristiche del gioco, mancando in tal caso l'illiceità del comportamento che ha determinato il danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2012, n. 12235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12235
    Data del deposito : 17 luglio 2012

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