Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 24/11/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 186/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
IC TORRI Presidente Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere TE SCANDURRA Consigliere relatore Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 61175 + 2 del registro di segreteria promossi da:
- GE AR (c.f. [...]), nato a [...] il 17.11.1952, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all’atto di appello, dall’Avv. Maria RI LE (c.f. [...]) con domicilio eletto presso il di lei Studio legale in Trento, Via Calepina, n. 75 – pec mariacristina.osele@pectrentoavvocati.it – appellante principale;
- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, in persona del Procuratore regionale p.t. (pec: trento.procura@corteconticert.it) - appellante incidentale;
- FO AL (c.f. [...]), nato a [...], il [...],
residente in [...], Corso Antonio Rosmini, n. 9/A, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fedrizzi (c.f. [...], pec federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it), presso il cui studio in Trento, in Via Cavour, n. 34, è elettivamente domiciliato - appellante incidentale;
contro
- EL AD (c.f. [...]), nata a [...] l’[...] e residente a [...] – appellata;
- OL VI (c.f. [...]), nato a [...] il 19.12.1981 e residente a [...] – appellato;
- AR IC (c.f. [...]), nato a [...] il 20.02.1991 e residente a [...] –– appellato;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura a corredo della memoria di costituzione in giudizio dall’avv. Marco Zanella (c.f. [...]) con domicilio pec avvmarcozanella@recapitopec.it;
avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il TrentinoAlto Adige/Südtirol - sede di Trento - n. 20/2023, depositata il 14/07/2023;
VISTI gli atti d’appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 25 settembre 2025, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa NE NN, il Consigliere relatore TE CA, l’Avv. Maria
RI LE per GE AR, il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale, Cons. Chiara Vetro, l’Avv. Carlo Contaldi La Grotteria, giusta delega scritta dell’Avv. Federico Fedrizzi per RE AL, nonché l’Avv. Marco Zanella, in rappresentanza di CU AD, MO VI e RI IC.
Svolgimento del processo I. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento -
conveniva in giudizio il AC AL RE, il Vicesindaco AR GE, gli Assessori IC RI, AD CU, VI MO, nella loro qualità di componenti della Giunta comunale del Comune di Folgaria, e IL AR, in veste di Responsabile del Servizio comunale di Ragioneria e Tributi, per sentirli condannare al risarcimento del danno, complessivamente quantificato in € 9.135,36, oltre a rivalutazione e interessi, ripartito pro quota in € 1.522,56 ciascuno, in tesi cagionato al Comune di Folgaria in relazione all’incarico di consulenza, conferito, ex artt. 39-quinquies e sexies L.P. n. 23/1990, con deliberazione di Giunta n. 234 del 17.10.2017, agli Avv. Alfonso Pascucci e Domenico Laratta “per la formulazione di un parere pro veritate relativo all’esistenza o meno di criticità nella conduzione della società Folgariaski s.p.a.”, società privata della quale l’ente territoriale deteneva una partecipazione del 20,70 per cento, nonché per la valutazione, di concerto con il Comune, di tutte le strategie connesse alle risultanze emerse dal parere.
II. Con sentenza n. 20/2023 la Sezione territoriale, previa definizione del giudizio con rito monitorio nei confronti di IL AR mediante il versamento della somma di € 1.065,00 a favore del Comune, accoglieva parzialmente le richieste della Procura. Il AC RE e il Vicesindaco GE venivano condannati, a titolo di colpa grave, a risarcire al Comune di Folgaria, rispettivamente, la somma di €
3.197,37 e di € 1.370,30 - corrispondenti al 35 e al 15 per cento del danno in contestazione - oltre a rivalutazione e interessi, mentre gli assessori RI IC, CU AD e MO VI venivano prosciolti per mancanza di colpa grave.
III. Avverso la sentenza proponeva appello principale il Vicesindaco GE, ritenendo, in via preliminare, assorbiti (e comunque non motivati) i motivi di asserita “illiceità” dell’incarico, connessi alla presunta violazione del principio di economicità e di autosufficienza (pag. 5 della sentenza di primo grado) che, qualora non riproposti dal Requirente, dovevano, a suo dire, intendersi rinunciati.
Con distinti motivi di impugnativa, GE lamentava “error in iudicando per errata valutazione dell’oggetto dell’incarico conferito dal Comune di Folgaria ai professionisti esterni”, in relazione al capo C, par. C.1 e par. C.2 della sentenza impugnata, contestando la ritenuta genericità e indeterminatezza della richiesta di parere e la “manifesta nebulosità del fine perseguito” (pagg. 17 e 18 della sentenza);
“error in iudicando per omessa valutazione delle prove a discarico dell’odierno appellante, per violazione dell’art. 1362 c.c., per contraddittorietà manifesta”,
riguardo al capo C, par. C.1 e par. C.2 della sentenza, per non avere i Giudici di prime cure valutato la ferma opposizione di tutti gli assessori (ivi incluso il Vicesindaco GE) a soddisfare le richieste di pagamento dei professionisti; “error in iudicando per omessa pronuncia sulla interruzione del nesso causale a fronte dell’opposizione dell’assessore GE al pagamento dei compensi richiesti dai professionisti poi avvenuto solo a fronte dell’autorizzazione unilaterale del sindaco”, con riferimento al capo C, par. C.1 e par. C.2 della sentenza; “error in iudicando per errata disamina ed errata valutazione delle responsabilità individuali”, in relazione al capo C, par. C.2 della sentenza, in quanto la vicenda penale relativa ai rapporti tra il Comune di Folgaria e la Folgariaski SPA., riportata nella sentenza del GUP del Tribunale di Rovereto n. 20/2022, di assoluzione perché il fatto non sussiste, ha evidenziato l’estraneità di GE a specifiche attività con la società partecipata e per avere la sentenza di prime cure limitato in modo virtuale la responsabilità del Segretario generale al solo 30 per cento, quando in realtà il ruolo del Segretario era stato molto più intenso, se non assorbente; “error in iudicando per omessa disamina e pronuncia sull’elemento soggettivo della colpa grave” in relazione al capo C, par. C.2 della sentenza, per mancata dimostrazione del “ruolo pregnante” (pag. 23 sentenza) che il GE avrebbe assunto sotto il profilo psicologico; “error in iudicando per errata quantificazione del danno posto a carico dell’odierno appellante ed errato scomputo delle quote addebitabili al rag. AR ed al revisore dei conti del Comune di Folgaria e per omessa applicazione del potere riduttivo e della compensatio lucri cum damno” riguardo al capo C, par. C.2 della sentenza, in quanto la condanna al pagamento di € 1.370,30 (corrispondente al 15 per cento della somma complessiva di € 9.135,36) non tiene conto della quota effettiva di danno addebitata al AR (€ 1.522,56), rispetto all’importo da questi versato in sede di rito monitorio (€ 1.065,00), oltre che non prendere in considerazione la quota parte di danno imputabile al revisore dei conti e senza oltretutto applicazione del potere riduttivo e della compensatio lucri cum damno.
IV. Il Procuratore regionale proponeva appello incidentale, chiedendo la condanna di tutti gli originari convenuti al pagamento della somma di euro 1.522,56 pro capite, come addebitata in citazione, oltre rivalutazione e interessi.
La Procura ribadiva che l’incarico era da considerare assolutamente generico ed evanescente e, pertanto, inutile; la stessa Procura sosteneva, inoltre, che non vi fosse alcuna ragione per rivolgersi a professionisti esterni, allorché il parere ben avrebbe potuto e dovuto essere reso dal Segretario generale, soggetto istituzionalmente deputato a garantire un supporto tecnico-giuridico all’amministrazione municipale o dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, soggetto deputato alla gratuita e altamente qualificata assistenza giuridica del Comune.
Con un primo motivo di gravame, la Procura lamentava “violazione del principio di economicità, violazione del principio di responsabilità degli organi attributari di potestà ed erronea valutazione dell’elemento psicologico” per non avere i Giudici di prime cure rinvenuto nel comportamento degli assessori prosciolti l’elemento soggettivo della colpa grave, giungendo a scusare l’ignoranza degli amministratori di un piccolo comune sprovvisti di competenze giuridiche.
Con un secondo motivo di appello la Procura deduceva “erronea valutazione della responsabilità parziaria” per avere i Giudici di primo grado errato nell’individuare un contributo causale del Segretario generale e per avere escluso la colpa grave degli amministratori RI, CU e MO, allorché la manifestazione di volontà del conferimento dell’incarico inutile è unicamente riconducibile alla Giunta.
In conclusione, la Procura chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con condanna di GE, RE, RI, CU e MO alla somma di 1.522,56 euro ciascuno.
V. Il AC RE promuoveva, a sua volta, appello incidentale, ritenendo, in via preliminare, abbandonati dalla Procura, i motivi, assorbiti in sentenza, di asserita
“illiceità” dell’incarico, connessi alla presunta violazione del principio di economicità e di autosufficienza.
Con un primo motivo di gravame lamentava “erronea valutazione dell’oggetto e della natura dell’incarico conferito agli avv.ti Pascucci e Laratta con delibera n.
234/2017 (Capo C, par. C.1)”, assumendo che l’oggetto dell’incarico conferito agli avvocati Pascucci e Laratta non poteva in alcun modo essere ritenuto generico ed indeterminato, né tantomeno “nebuloso” nell’indicazione del fine perseguito dall’Amministrazione conferente, in quanto l’incarico non doveva esaurirsi nella redazione di un parere pro veritate, ma comprendere di concerto con il Comune la valutazione di tutte le strategie (esecutive, procedurali e comunicative) connesse alle risultanze emerse nel parere.
La sentenza di primo grado avrebbe, a suo dire, offerto una interpretazione erronea dell’art. 39-bis della L.P. n. 23/1990, da leggersi in combinato disposto con l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto l’affidamento dell’incarico era giustificato dal “conseguimento di obiettivi complessi”, in un contesto di evidente urgenza e improcrastinabilità, a distanza di neanche un mese dall’assemblea dei soci della società.
Con un secondo motivo di gravame, deduceva “erronea individuazione ed attribuzione della quota di responsabilità in capo a ciascun convenuto (Capo C, par. C.2)” per insussistenza dell’elemento soggettivo in capo al AC nell’affidamento dell’incarico agli avvocati del libero foro, dolendosi di una ricostruzione operata dai Giudici di prime cure, basata sul mero dato oggettivo della
“responsabilità da posizione” anche sotto il profilo eziologico e dei criteri di calcolo per la quantificazione del danno (Capo D della sentenza) per via del mancato scomputo della somma già versata in sede di rito monitorio da AR e della mancata considerazione che è comunque derivato un vantaggio ed un’utilità per il Comune di Folgaria, il quale ha beneficiato della consulenza.
In subordine, RE chiedeva che venisse rideterminata la quantificazione della quota allo stesso addebitata in considerazione della concorrente (e quantomeno paritaria) responsabilità di tutti i componenti della Giunta, nonché del largamente prevalente apporto causale del Segretario generale (apporto da determinarsi in misura certamente superiore al 30 per cento indicato nella sentenza appellata). In ogni caso, con deduzione dal quantum del danno già versato da AR.
VI. Si costituivano, AD CU, VI MO ed IC RI, invocando la declaratoria di inammissibilità, ex art. 190, comma 2, lett. a) c.g.c., dell’appello incidentale, promosso dalla Procura regionale.
Nello specifico, affermavano la loro estraneità nei rapporti intercorsi con gli avvocati Pascucci e Laratta prima della votazione della deliberazione n. 234/2017 di affidamento dell’incarico e l’assenza dell’elemento soggettivo sotto il profilo della colpa grave. In conclusione, insistevano per la conferma della sentenza gravata; in subordine, che venisse contenuto l’importo del danno entro la soglia massima del 10% complessivo; dedotta la quota di danno imputabile al revisore dei conti con applicazione del potere riduttivo e della compensatio lucri cum damno.
VII. In vista dell’odierna udienza anche ai fini della costituzione negli avversari appelli il AC RE e il Vicesindaco GE depositavano memorie difensive, controdeducendo sui singoli motivi di appello proposti dalle parti e insistendo per le conclusioni in atti.
VIII. La Procura Generale assumeva, in via preliminare, che i motivi di asserita
“illiceità” dell’incarico, connessi alla affermata violazione del principio di economicità e di autosufficienza, non siano stati ritenuti dai Giudici di primo grado
“assorbiti”, né che gli stessi siano stati “rinunciati” dalla Procura in sede di appello, giacché, al contrario di quanto affermato in sede di appello, in sentenza è ben precisato che l’illiceità deriva sia dalla genericità dell’incarico, e quindi dalla sua inutilità, sia dalla violazione di principi consolidati in tema di autosufficienza.
La stessa Procura rilevava che l’affidamento dell’incarico era avvenuto in assenza dei prescritti requisiti, non essendo presente né la “carenza organica di personale interno”, né “l’indicazione specifica dei contenuti dell’incarico”, né tanto meno i presupposti di urgenza ed improcrastinabilità richiamati dalle parti.
Quanto alla eccepita erronea applicazione dei criteri di calcolo per la quantificazione del danno, in relazione al mancato scomputo della somma già versata in sede di rito monitorio, la stessa Procura faceva presente che la misura della responsabilità parziale, addebitata agli appellanti, non è in alcun modo influenzata dal rito monitorio, riguardante altro responsabile e che l’applicazione della rivalutazione e degli interessi sulle somme poste a carico dei condannati al risarcimento del danno erariale prescinde da eventuali vantaggi eventualmente conseguiti dall’amministrazione, che, nel caso di specie, risultano essere, tra l’altro, del tutto assenti.
Sui singoli motivi di appello, proposti dal AC e dal Vicesindaco, la Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo, in conclusione, previa riunione, il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale di parte privata, in quanto infondati, con conferma della decisione impugnata in parte qua;
l’accoglimento dell’appello incidentale di parte pubblica; la condanna di GE e RE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
IX. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, le parti insistevano per le conclusioni in atti.
Motivi della decisione 1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, delineato dall’art. 276 c.p.c., e dall’analogo art. 101 del codice di giustizia contabile (c.g.c.),
approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e i., il Giudice decide gradatamente le questioni preliminari, dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione della causa e, quindi, il merito della causa secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.
L’ordine di trattazione delle questioni impone, dunque, la disamina prioritaria delle questioni di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto.
2. In limine litis, va disposta, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., per evidenti ragioni di connessione, oggettiva e soggettiva, la riunione dei ricorsi, iscritti ai nn. 61175 del registro di segreteria, fondati sulle medesime doglianze, siccome proposti avverso la stessa sentenza.
3. In via preliminare, va poi scrutinata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello proposto dal Procuratore regionale per presunta indeterminatezza dell’impugnativa, formulata dagli assessori RI, CU e MO nella memoria di costituzione in giudizio.
Parimenti, RI, CU e MO, prosciolti in primo grado per mancanza di colpa grave, lamentano una estrema genericità dei motivi di appello di parte pubblica ovvero la mancata indicazione “dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” con conseguente “passaggio in giudicato del capo C.2, par. a p. 23 della sentenza 20/23 e con esso del dispositivo di proscioglimento”.
La doglianza è infondata.
L'atto di appello che non rispetti i principi di chiarezza e specificità espone l'appellante, ai sensi dell’art. 190 c.g.c., alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in considerazione del pregiudizio all'intelligibilità delle questioni, dell'esposizione dei fatti di causa poco chiara e confusa, con conseguente violazione della regola di specificità dei motivi di appello.
Nel caso in esame, la Procura, con distinti e articolati motivi di ricorso, ha ben indicato i passaggi logico-motivazionali della sentenza, oggetto di gravame, offrendo una diversa lettura delle disposizioni normative e dei fatti di causa rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado anche con riferimento al proscioglimento di RI, CU e MO, senza che sul punto si sia formato un possibile giudicato per mancata impugnazione del relativo capo della sentenza.
Ritiene il Collegio che la tecnica redazionale utilizzata non sia, dunque, causa di inammissibilità dell’atto di appello proposto dal Procuratore regionale o che si sia formato giudicato sull’avvenuto proscioglimento di RI, CU e MO, in quanto le modalità di stesura dell’atto di appello consentono di individuare in maniera compiuta e completa le critiche rivolte in parte qua alla sentenza.
2. Preliminarmente, il AC RE e il Vicesindaco GE ritengono assorbiti
(e comunque non motivati) o comunque abbandonati, ex art. 195 c.g.c., perché non riproposti in appello, i motivi di asserita “illiceità” dell’incarico, connessi alla presunta violazione del principio di economicità e di autosufficienza.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto affermato da RE e da GE, la questione, puntualmente riproposta dalla Procura regionale in sede di appello incidentale (con il primo motivo di gravame), è stata diligentemente affrontata dal Giudice di primo grado, laddove è stato ben precisato che l’illiceità deriva sia dalla genericità dell’incarico, e quindi dalla sua inutilità (pag. 17 della sentenza impugnata) sia dalla violazione di principi consolidati in tema di autosufficienza, per cui solo in casi eccezionali il parere può essere richiesto all’esterno, a professionisti dotati di una particolare e specifica competenza, nel caso di specie non provata, previo approfondito accertamento della carenza di loro adeguate professionalità (pag. 18 della sentenza).
3. Venendo all’esame dei singoli motivi di gravame, dedotti dagli odierni appellanti di parte privata, avverso la sentenza di prime cure, le censure proposte nello specifico da GE contestano l’impianto motivazionale della decisione, nella parte in cui i Giudici di prime cure non avrebbero ben valutato la complessità dell’incarico, la sua estrema concretezza, la rilevanza economica degli interessi in gioco per le finanze comunali, la necessità di gestire la partita dei nuovi patti parasociali ovvero il ruolo svolto dal Segretario generale del Comune.
Ritiene il Collegio che l’appello così proposto da GE sia infondato.
Il principio di economicità vincola le Pubbliche amministrazioni ad un uso accorto, e immune da sprechi, delle proprie risorse, traducendosi nell’obbligo di perseguimento degli obiettivi assegnati con il minor dispendio di mezzi.
Nel caso di specie, l’incarico conferito ai due professionisti esterni si distingue invece per la sua genericità e fumosità dei quesiti che, già ad una valutazione ex ante e con ogni evidenza - come infatti puntualmente avvenuto - avrebbe portato alla stesura di un parere privo di qualsiasi concretezza.
La richiesta di parere non conteneva affatto specifiche questioni articolate in dettagliati quesiti, in risposta ai quali i consulenti avrebbero dovuto fornire risposte atte a risolvere concrete problematiche, con il risultato che gli elaborati forniti sono risultati di assoluta inutilità, con un aggravio di spesa totalmente ingiustificato.
È, quindi, evidente che detto conferimento di incarico, oltre a risultare irragionevole, costituisce una condotta illecita, fonte di un ingiustificato esborso di denaro pubblico, conseguente alla palese violazione di un principio elementare di sana gestione finanziaria.
Contrariamente a quanto affermato da GE, in sentenza non vi è stata alcuna omessa valutazione delle prove a discarico di GE, né è ravvisabile alcuna interruzione del nesso causale, a fronte di una rivendicata opposizione, che lo stesso GE e tutti gli assessori avrebbero manifestato al pagamento del compenso, autorizzato unilateralmente dal solo AC RE, con atto del 17.05.2018, considerato che la deliberazione n. 234/2017, di conferimento dell’incarico, è stata assunta all’unanimità con il voto favorevole di tutti i presenti per alzata di mano e che l’autorizzazione al pagamento è da considerare come l’ultimo atto esecutivo di una decisione assunta - all’unanimità - in Giunta.
GE sostiene, inoltre, che dalla sentenza del GUP di Rovereto n. 20/2022, di assoluzione perché il fatto non sussiste, risulta che “fu il AC dott. RE ad intrattenere in via esclusiva i rapporti con i professionisti esterni e fu il AC dott. RE ad autorizzare unilateralmente il pagamento del compenso”.
In realtà, la sentenza di assoluzione penale esclude che sia stata fornita prova di un concreto coinvolgimento del sindaco RE e del vicesindaco GE in altra vicenda relativa ai rapporti tra il Comune di Folgaria e la Folgariaski s.p.a.,
riguardante il conferimento di (altro) incarico di rilievo all'interno della società e a fare sostituire nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società con un uomo di fiducia del Comune di Folgaria.
L’assoluzione in sede penale riguarda, dunque, altra vicenda relativa a ad una presunta (e non provata) induzione indebita a dare o promettere utilità (ex art. 319quater c.p.) per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed agendo anche in tempi diversi, in concorso loro, in qualità, il RE di AC e il GE di Vicesindaco, abusato delle loro rispettive qualità e poteri al fine di conseguire presunti (e non provati) vantaggi illeciti.
Parimenti, ritiene il Collegio che non sia fondato l’ulteriore motivo di gravame, volto a contestare una presunta omessa disamina e pronuncia sull’elemento soggettivo della colpa grave.
La colpa grave, infatti, risulta insita nell’azione, gravemente incauta e superficiale di GE (e di tutti i partecipanti alla votazione della deliberazione n.
234/2017) di contribuire all’autorizzazione di un incarico che, già prima facie, si palesava inutile e costoso.
Né si può attribuire al Segretario generale, come sostiene il GE, un ruolo determinante e un contributo particolarmente qualificante al verificarsi del danno, per non avere questi né curato l’istruttoria, né reso alcun parere (favorevole) di regolarità tecnico-amministrativa.
Neanche si può ritenere che la sentenza di primo grado sia affetta da “error in iudicando per errata quantificazione del danno posto a carico dell’odierno appellante ed errato scomputo delle quote addebitabili al rag. AR ed al Revisore dei conti del Comune di Folgaria e per omessa applicazione del potere riduttivo e della compensatio lucri cum damno”, come sostenuto da GE, in quanto la misura della responsabilità parziale addebitata all’appellante non è in alcun modo influenzata dal rito monitorio riguardante altro responsabile, né, per altro verso, risulta provato alcun coinvolgimento del revisore dei conti.
Non sussistono, poi, i presupposti per la riduzione dell’addebito, risultando la condotta dell’appellante caratterizzata da colpa di particolare gravità, né quelli della compensatio lucri cum damno, non avendo l’Amministrazione goduto di alcun comprovato beneficio dall’azione contestata.
4. Per quanto riguarda l’appello proposto da RE, questi sostiene che l’incarico non si limitava alla sola redazione di un parere pro veritate relativo alla natura ed al funzionamento delle società partecipate dall’Ente pubblico, ma involveva consigli circa le posizioni da assumere a fronte delle incerte sorti della società Folgariaski s.p.a., comprendendo una attività di supporto, assistenza e consulenza da parte degli avvocati del libero foro anche nelle fasi successive.
Ritiene il Collegio che anche questo appello sia infondato.
L’art 39-bis e seguenti della legge provinciale n. 23/1990, contenenti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e di servizi, consentono l’affidamento all’esterno solo in presenza di specifiche condizioni di ammissibilità, al ricorrere di predeterminati presupposti secondo precise modalità.
In tale contesto, l’affidamento all’esterno può essere consentito solo per specifiche esigenze cui non possono far fronte i dipendenti in servizio, e sempre che l’oggetto della prestazione sia preventivamente determinato e risponda ad obiettivi e progetti specifici e ben individuati, come precisato dalla normativa vigente (cfr. art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001) e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile, formatasi sul punto.
Sicché, il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni alla compagine amministrativa costituisce, come ben evidenziato anche dall’Ufficio di Procura, un’opzione possibile solo a determinate condizioni: la carenza organica di personale interno che non renda possibile o oggettivamente molto difficoltoso l’esercizio dei compiti attribuiti all’amministrazione, da verificare attraverso una ricognizione effettiva delle professionalità in servizio; la complessità delle problematiche da affrontare per le quali sono necessarie particolari conoscenze non riscontrabili nel personale interno; l’indicazione specifica dei contenuti dell’incarico, con la fissazione della sua durata, senza possibilità di rinnovo o proroga, se non nella limitata ipotesi di completamento del lavoro e la predeterminazione del compenso proporzionato all’attività da svolgere.
Tali principi devono porsi nell’ambito di una cornice di trasparenza che impone alle Amministrazioni, prima di conferire qualsiasi incarico, di regolamentare, nell’ambito dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il loro conferimento al fine di evitare favoritismi.
A tale riguardo, la sentenza di prime cure ha ben evidenziato come, nel caso di specie, nessuno dei precitati requisiti era presente, né la “carenza organica di personale interno”, né “l’indicazione specifica dei contenuti dell’incarico”, né tanto meno i presupposti di urgenza ed improcrastinabilità assunti nelle proprie difese da parte privata, ed erroneamente identificati nella circostanza che, a fronte della delibera adottata il 17.10.2017, per la data dell’11.11.2017, era stata indetta l’assemblea dei soci della società.
La Procura, con considerazioni qui ampiamente condivise, ha evidenziato come la mancata pianificazione, con il dovuto anticipo, delle iniziative da adottaresempre rientrante nel generale quadro di una gestione superficiale e noncurantenon può in alcun modo fungere da presupposto per eludere gli stringenti paletti posti dalla normativa all’utilizzo di personale esterno in violazione del principio di autosufficienza delle pubbliche amministrazioni.
Quanto, poi, alla presunta erronea individuazione ed attribuzione della quota di responsabilità in capo a ciascun convenuto, RE sostiene di avere agito in totale buona fede, in un contesto di legittimo affidamento ingenerato dal
“colpevole silenzio” del Segretario generale.
Anche qui valgono le considerazioni sopra esposte (in ordine all’appello principale promosso da GE) riguardo alla posizione del Segretario generale.
Ritiene, infatti, il Collegio che non si possa attribuire al Segretario generale un ruolo determinante e un contributo particolarmente qualificante al verificarsi del danno, per non avere questi né curato l’istruttoria, né reso alcun parere (favorevole)
di regolarità tecnico-amministrativa.
Sempre con riferimento al riparto degli addebiti, non possono essere accolte le censure di RE riguardo alla definizione del giudizio con rito monitorio nei confronti del Responsabile del Servizio comunale di Ragioneria e Tributi.
La misura della responsabilità parziale addebitata a RE non può in alcun modo essere influenzata dall’avvenuta definizione del rito monitorio riguardante altro responsabile.
Non è neppure accoglibile l’ulteriore censura volta a contestare l’applicazione della rivalutazione e degli interessi sulle somme poste a carico.
Nei giudizi di responsabilità amministrativo contabile l’applicazione di tali oneri accessori a carico dei condannati al risarcimento del danno erariale è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza contabile consolidata.
5. Resta ora da esaminare l’atto di appello incidentale promosso dalla Procura, La Procura ha chiesto la condanna di tutti gli originari convenuti al pagamento della somma di euro 1.522,56 pro capite, come addebitata in citazione, oltre interessi e rivalutazione con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio, queste ultime a favore dello Stato.
L’appello è, in parte, fondato.
Ritiene il Collegio che il gravame merita accoglimento, nella parte in cui contesta l’avvenuto proscioglimento degli assessori RI, CU e MO, disposto in sentenza sulla base di una loro presunta inesperienza.
In forza del principio di autoresponsabilità, ritiene il Collegio che agli assessori vada addebitata una parte del danno in contestazione per avere essi preso parte (attivamente) alla votazione della deliberazione n. 234/2017, per l’affidamento di un incarico, il cui oggetto e schema di contratto era così generico che sarebbe bastato un minimo di diligenza per comprenderne l’inutilità.
Detti assessori, quand’anche prosciolti in primo grado, hanno contribuito con il loro voto all’adozione del deliberato.
Né si può ritenere che analogo risultato sarebbe stato ottenibile aliunde, con la richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato con un possibile risparmio di spesa.
Il dettato normativo di cui all’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, p.t. vigente, riguardante le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino AltoAdige, prevedeva espressamente soltanto la possibilità, e non l’obbligo, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La prassi amministrativa del tempo considerava la possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, quale mera opzione gestionale dei Comuni, quantomeno sino “alle dichiarazioni della Procura territoriale, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, e alla successiva sentenza della Sezione territoriale n.
32 del 2019” (Sez. III App., sent. n. 172/2024, Sez. I App., sent. n. 257/2024 e n.
129/2025) ove si chiariva che la disciplina di cui all’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, atta a garantire la favorevole possibilità per gli Enti locali trentini di ricorrere al patrocinio erariale, mediante una qualificatissima assistenza legale senza oneri per il bilancio pubblico, non implicava la creazione di un’area di arbitrio decisionale esigendo, pur sempre, che tale potere fosse motivato ed esercitato nel rispetto dei fini per i quali è stato conferito dalla citata normativa e dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di economicità dell’azione amministrativa.
Per le considerazioni sin qui esposte, quanto alla ripartizione degli addebiti va confermata la sentenza di primo grado laddove ha addebitato al sindaco RE il 35 per cento dell’importo in contestazione in ragione del maggiore contributo causale addebitabile al medesimo e al vicesindaco GE il 15 per cento, essendo questi stato attivamente coinvolto nelle trattative con i due professionisti esterni.
La sentenza di primo grado va, invece, riformata nella parte in cui ha prosciolto gli assessori RI, CU e MO.
Ad essi va addebitata una quota parte del danno, complessivamente determinata in misura corrispondente alla quota addebitata al vicesindaco GE –
per € 1.370,30 – corrispondente al 15 per cento del danno in contestazione, da ripartirsi in quote uguali di € 456,70 ciascuno, oltre interessi.
Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che l’appello principale iscritto al n. 61175 del ruolo generale proposto da GE AR e l’appello incidentale proposto da RE AL debbano essere rigettati.
Il Collegio ritiene, altresì, che l’appello proposto dalla Procura regionale per il Trentino Alto-Adige – sede di Trento debba essere parzialmente accolto nei termini indicati in motivazione.
Conseguentemente, condanna di RI, CU e MO al pagamento di €
456,70 ciascuno, oltre interessi. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
CO RE AL, GE AR, RI IC, CU AD e MO VI al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio in favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli iscritti al n. 61175 del registro di segreteria, rigetta l’appello principale proposto da GE AR.
Rigetta l’appello incidentale proposto da FO AL.
Accoglie parzialmente, nei termini indicati in motivazione, l’appello incidentale proposto dalla Procura regionale per il Trentino Alto-Adige – sede di Trento e, per l’effetto, condanna AR IC, EL AD e OL VI al pagamento di € 456,70 ciascuno in favore del Comune di Folgaria con obbligo di corrispondere gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
Conferma, nel resto, la sentenza di primo grado.
CO FO AL, GE AR, AR IC, EL AD e OL VI al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio in favore dello Stato per entrambi i gradi di giudizio, che sono liquidate in euro 541,10 (cinquecentoquarantuno/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to TE CA F.to IC RI Depositata il 24/11/2025
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi