Sentenza 21 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata interamente controllata da una società "in house" e deputata all'espletamento di attività di carattere tecnico che si pongano in rapporto ausiliario e strumentale rispetto ai compiti pubblicistici perseguiti dalla società controllante. (Fattispecie in cui una società "in house" costituita da diversi enti comunali, per conto dei quali gestiva il servizio idrico, di igiene ambientale e di gestione dei parcheggi, si avvaleva per lo svolgimento di tali servizi di una società a responsabilità limitata di cui deteneva l'intero controllo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2018, n. 58235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58235 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2018 |
Testo completo
58235-18 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Pierluigi Di Stefano - Presidente N. ord. sez. 1890 Massimo Ricciarelli UP 09/11/2018 Orlando Villoni Relatore N. 26833/2018 Gaetano De Amicis Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) ZZ PI, n. Piacenza 27.12.1964 2) DE AU, n. Piacenza 13.1.1960 3) PI PI UC RI, n. Lecce 13.9.1970 avverso la sentenza n. 2749/17 Corte di Appello di Milano del 24/01/2018 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. M. Dall'Olio, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore delle parti civili costituite (SM PA PA nei confronti di ZZ, SM AV RL nei confronti di ZZ e PI PI e Comune di PA nei confronti di tutti gli imputati) avv. Ermenegildo Costabile, anche in so- stituzione ELavv. Gian Luigi Tizzoni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con la d condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di costituzione nel grado nella misura rispettivamente indicata nella separate note spese;
sentiti i difensori dei ricorrenti avv. Guglielmo Panucci per ZZ, avv. Massimo Dinoia per DE, avv. Alessandra Stefano e avv. Franco Coppi per Fi- lippi PI che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente pa- - trocinati RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha ribadito la re- sponsabilità di ZZ PI, DE AU e PI PI UC RI in ordine a plurimi episodi di peculato (artt. 81 cpv., 110, 314 cod. pen.) di consi- stente valore monetario complessivo (circa 1.800.000,00 di Euro) perpetrati da ZZ in qualità di consulente amministrativo e finanziario di SM PA PA prima e di amministratore unico di SM AV RL poi, in concorso rispettiva- mente con DE, in veste di Direttore Generale pro tempore di SM PA PA (capo a) e con PI PI, quale Presidente pro tempore del Consiglio di Am- ministrazione di SM AV RL (capo b); la Corte distrettuale ha, tuttavia, rideterminato e ridotto nei termini ritenuti di giustizia le pene rispettivamente irrogate dal GIP di PA all'esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle for- me del rito abbreviato. Per come risultanti dalla contestazione e ricostruite dalla sentenza impugnata, le condotte appropriative si sono realizzate secondo uno schema comune, con- templante l'emissione da parte di SM PA PA e di SM AV RL di note di credito apparentemente in favore del Comune di PA, il cui corrispettivo veniva in realtà veicolato, mediante emissione di assegni bancari e/o postali e/o dispo- sizione di bonifici bancari, su conti correnti intestati direttamente ad ZZ o ad una società allo stesso riconducibile (la Studio Consula RL). Ai fini ELinquadramento giuridico della posizione soggettiva degli imputati e della configurabilità del reato proprio per cui hanno riportato condanna, è suffi- ciente ricordare che SM PA PA è una società partecipata in misura del 96% dal Comune di PA e per la restante parte del capitale da Comuni minori limi- trofi, incaricata della gestione ELintero ciclo idrico in ambito comunale o inter- comunale (erogazione acqua, funzionamento fognatura, depurazione scarichi, etc.), ELigiene ambientale nonché della gestione dei parcheggi. Nello svolgimento di detti compiti essa si avvaleva all'epoca dei fatti dei servizi di SM AV RL, ora in liquidazione, di cui aveva l'intero controllo, società cui era anche demandato il compito di recuperare fabbricati al patrimonio edilizio co- 2 munale nonché la manutenzione tecnica della sede operativa della società parte- cipante.
2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli impu- tati che deducono i motivi oltre riprodotti secondo i criteri indicati dall'art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso ZZ 3.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 238, comma 2-bis cod. proc. pen. commessa in forza ELordinanza del GIP di PA del 14/10/2016 con la quale è stata disposta l'acquisizione di verbali di sommarie informazioni di al- tro procedimento penale (segnatamente i verbali delle dichiarazioni rese dalle sommarie informatrici TÈ AU e Leone ER, allegati all'annotazione del- la Guardia di Finanza nell'occasione acquisita in forma integrale) e conseguente nullità della sentenza ai sensi ELart. 185 cod. proc. pen.
3.2 Vizio di carenza di motivazione (art. 125, comma 3 cod. proc. pen.) in ordine all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione ELart. 238 cod. proc. pen. (capo 4.1 sent. impugnata).
3.3 Mancata assunzione di prova decisiva in violazione ELart. 190 cod. proc. pen. in relazione all'omessa ammissione di prova contraria - consistente nella deposizione del dr. Marcello Rainò, responsabile del personale e del settore le- gale di SM PA PA, in ordine alle ragioni giuridiche sottese alla cessione del contratto di consulenza stipulato tra esso ricorrente, la Studio Consula RL e la SM PA rispetto ai verbali di dichiarazioni ed agli altri atti acquisiti dal giudice di primo grado ai sensi ELart. 441, comma 5 cod. proc. pen.
3.4 Vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in or- dine all'eccepita nullità per omessa concessione della prova contraria richiesta.
3.5 Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche (par.
4.5 sent. impugnata).
3.6 Violazione di legge in ordine all'errata qualificazione giuridica delle condot- te di peculato di cui al capo b ELimputazione ed in relazione all'erronea attribu- zione di funzioni pubblicistiche alla SM AV RL (asseritamente esplicante atti- vità di natura privatistica e senza gestione di pubblico denaro) e conseguente erroneo calcolo della pena irrogata.
4. Ricorso DE e memoria aggiuntiva 4.1 Nullità della sentenza per totale carenza di motivazione e conseguente elu- sione ELart. 125, comma 3 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rite- nuto di soddisfare il proprio obbligo motivazionale semplicemente ribadendo quella di primo grado e non prendendo posizione sui motivi di appello. 3 4.2 Nullità della sentenza per mancanza motivazione nonché travisamento della prova in merito alla tempistica del primo episodio in contestazione (capo a n. 1) ed in particolare al tema dei rapporti interpersonali tra il ricorrente ed il co- imputato ZZ, insuscettibili di permettere dal primo al secondo la formu- lazione della proposta di commettere un illecito connotato da indubbia gravità ed innegabile tracciabilità da parte del neo arrivato responsabile amministrativo ovvero a stipula di un accordo a commettere i reati.
4.3 Nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla corrispondenza e - mail EL8 settembre 2011 (capo a n. 1).
4.4 Nullità della sentenza per violazione di legge processuale e manifesta illo- gicità della motivazione nella valutazione della prova tecnica in relazione alla sottoscrizione sull'ordine di bonifico del 12 settembre 2011 (capo a n. 1).
4.5 Nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulle controdeduzioni del consulente tecnico di parte alle indebite considerazioni del giudice di primo grado sulla ritenuta genuinità in relazione alla sottoscrizione sull'ordine di bonifico del 12 settembre 2011 (capo a n. 1).
4.6 Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione sulla rite- nuta genuinità della sottoscrizione sull'ordine di bonifico del 12 settembre 2011 (capo a n. 1).
4.7 Nullità della sentenza per ulteriore mancanza di motivazione in relazione al primo episodio (capo a n. 1).
4.8 Nullità della sentenza per omessa motivazione e travisamento della prova con riferimento al secondo episodio (capo a n. 2).
4.9 Nullità della sentenza per ulteriore mancanza di motivazione sul secondo episodio (capo a n. 2).
4.10 Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione sul se- condo episodio (capo a n. 2).
4.11 Nullità della sentenza per violazione del divieto probatorio di cui all'art. 194, comma 3 cod. proc. pen. nonché per totale omissione di motivazione in relazione alle dichiarazioni di PI ZZ 4.12 Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in rela- zione alla accertata infondatezza dei fatti richiamati dal dichiarante.
4.13 Nullità della sentenza per totale omissione di motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese in incidente probatorio da PI ZZ. cod. proc.
4.14 Nullità della sentenza per violazione ELart. 192, comma pen. e totale mancanza di motivazione in merito all'attendibilità di ZZ e delle sue dichiarazioni (cd. credibilità del dichiarate e attendibilità intrinseca del 4 d. dichiarato).
4.15 Nullità della sentenza per violazione ELart. 192, comma 3 cod. proc. pen. nonché per mancanza della motivazione in merito ai ritenuti riscontri esterni alla chiamata in correità (le dichiarazioni delle dipendenti di SM).
4.16 Nullità della sentenza per totale omissione di motivazione in relazione alle ulteriori deduzioni difensive in punto di corretta valutazione del quadro pro- batorio, con particolare riferimento ad una corretta contestualizzazione dei due episodi nel quadro complessivo delle imputazioni nonché al modus operandi dello ZZ emerso nell'ambito di una distinta vicenda processuale che lo aveva visto protagonista di condotte di bancarotta fraudolenta.
4.17 Nullità della sentenza per violazione ELart. 441, comma 5 cod. proc. pen. in relazione alla nota della Guardia di Finanza e dei relativi allegati acquisiti in maniera irrituale dal giudice di primo grado nonché per manifesta illogicità della motivazione e mancanza di motivazione in relazione ai ritenuti cd. favo- ritismi a vantaggio di ZZ.
4.18 Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazio- ne alle ulteriori deduzioni difensive in punto di corretta valutazione del quadro probatorio, in relazione ai comportamenti del ricorrente ritenuti dalle pronunce indizianti della sua responsabilità 4.19 Nullità della sentenza per mancanza della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
4.20 Nullità della sentenza per violazione ELart. 185 cod. pen. nonché per mancanza della motivazione in merito alla statuizione civile in favore del Comune di PA, essendosi la Corte di merito limitata a parafrasare le peraltro erronee determinazioni del GIP di PA in ordine alla effettiva sussistenza di un danno risarcibile.
4.21 La memoria del 24/10/2018 offre una lettura ragionata dei motivi svilup- pati nel ricorso principale, ad es. accorpando per argomenti quelli enunciati sin- golarmente, aggiungendone uno nuovo consistente nella censura di nullità della decisione per illogicità della motivazione in relazione all'asserita necessaria consapevolezza ELing. DE rispetto all'illecito in atto.
5. Ricorso PI PI 5.1 Mancanza assoluta di motivazione ai sensi ELart. 125 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in ordine: a) alla chiamata in correità da parte del coimputato ZZ, apprezzata in violazione delle regole legali di valutazione delle prove ai sensi ELart. 192 cod. proc. pen.; b) all'assenza di riscontri oggettivi individualizzanti, tema su cui la Corte terri- toriale ha omesso di argomentare in relazione alle specifiche doglianze difensive;
5 c) al travisamento della prova riferito alle lettere accompagnatorie delle dispo- sizioni di bonifico.
5.2 Mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della stes- sa e travisamento della prova in ordine alle pregresse vicende giudiziarie dello ZZ e alle diverse modalità attuative ELillecito ascritto al ricorrente al ca- po b rispetto a quello contestato al capo a.
5.3 Travisamento della prova e mancanza di motivazione in ordine all'interro- gatorio reso dal ricorrente il 5 febbraio 2016, valorizzato quale riscontro alle di- chiarazioni pseudo accusatorie rese dall'ZZ.
5.4 Erronea applicazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. e insussistenza di qualifica pubblicistica soggettiva del ricorrente in relazione alla veste della parte- cipata SM AV RL che, diversamente dalla SM PA PA, non è una società in house providing.
5.5 Erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
6. Ha prodotto memoria anche il difensore della costituita parte civile Comune di PA che, previa dettagliata analisi dei motivi di ricorso rispettivamente arti- colati dai ricorrenti, ne ha chiesto motivatamente il rigetto.
7. Avverso tale memoria ha proposto contro deduzioni il difensore del ricorren- te DE, in sintesi sostenendo che nessuna delle censure articolate nel proprio ricorso è stata confutata dalla parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da PI ZZ è manifestamente infondato e va come tale dichiarato inammissibile.
1.1 Quale primo motivo di censura, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 191 e 238, comma 2-bis cod. proc. pen. asseritamente commessa dal giudi- ce di primo grado mediante l'adozione ELordinanza del 14/10/2016 con cui ha disposto l'acquisizione di verbali di sommarie informazioni di altro procedimento penale, contenenti le dichiarazioni rese da persone assunte a sommarie informa- zioni testimoniali, allegati ad un'annotazione della Guardia di Finanza nell'occa- sione acquisita agli atti del procedimento in forma integrale, evenienza da cui conseguirebbe la nullità della sentenza ai sensi ELart. 185 cod. proc. pen. 6 L'eccezione processuale, condivisa già in sede di appello dal coimputato DE e successivamente elevata a motivo di ricorso di legittimità, è palesemente de- stituita di fondamento. A parte le considerazioni della Corte d'Appello in ordine all'ampia possibilità di integrazione probatoria spettante al giudice del giudizio abbreviato ai sensi dello art. 441 cod. proc. pen. (pag. 19), vale osservare che essa attiene a fattispecie processuale sensibilmente diversa da quella prospettata, con alcune varianti, dai ricorrenti e che trova descrizione a pag. 1 della sentenza di primo grado, accessi- bile al giudice di legittimità attesa la natura processuale ELeccezione proposta. Ebbene dalla sentenza si ricava che l'asserita integrazione probatoria aveva avuto in realtà ad oggetto gli atti allegati alla nota di comunicazione della notizia di reato, trasmessa a mezzo PEC e sottoscritta dal Comandante del reparto della Guardia di Finanza incaricato dello svolgimento delle indagini e vale a dire la notizia stessa di reato, per errore trasmessa brevi manu alla Procura della Re- pubblica di PA e che per tale motivo non aveva seguito l'iter processuale della relativa comunicazione, restando di conseguenza al di fuori degli atti trasmessi dal PM al giudice ai sensi ELart. 416, comma 2 cod. proc. pen. Non v'è, dunque, neppure la necessità di evocare l'ampio margine di discrezio- nalità che spetta al giudice nell'ambito del giudizio abbreviato ai fini ELintegra- zione del compendio probatorio per la decisione (art. 441, comma 5 cod. proc. pen.), per rilevare non solo l'assoluta correttezza ma anzi la doverosità dello operato del GIP del Tribunale di PA che in tal modo ha ristabilito la com- - pletezza del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari - e inversamente l'assoluta inconsistenza ELeccezione difensiva, ai limiti del pretestuoso. Fa solo da necessario corollario alle predette considerazioni quella che, all'atto di dare ingresso a materiale probatorio integrativo, il giudice deve in ogni caso consentire alle parti private di esaminarne il contenuto ai fini di una eventuale interlocuzione, magari concedendo apposito termine previo differimento della udienza, ciò che è puntualmente avvenuto nel caso in esame, come emerge da pag. 1 della sentenza di primo grado.
1.2 L'inconsistenza, prima sostanziale e poi anche giuridica, ELeccezione pro- cessuale determina l'inammissibilità delle censure alla stessa collegate. La motivazione resa dalla Corte di merito per respingerla può, alla luce delle predette notazioni, apparire anche non del tutto pertinente quando non proprio superflua ma, come anticipato, ha prodotto l'effetto di non dar credito a una censura manifestamente infondata. 7 d.
1.3 Parimenti è a dirsi delle doglianze (terzo e quarto motivo di ricorso) rela- tive alla mancata acquisizione di una prova decisiva in violazione ELart. 190 cod. proc. pen., nella prospettazione del ricorrente strettamente collegate alla disposta integrazione probatoria da parte del giudice di primo grado, asserita- mente ai sensi ELart. 441, comma 5 cod. proc. pen. L'oggetto della controprova, illegittimamente non ammessa secondo il ricor- rente, riguardava le ragioni giuridiche sottese alla cessione del contratto di con- sulenza stipulato il medesimo, la Studio Consula RL e la SM PA PA, circostanza della cui decisività riguardo alle accertate appropriazioni di pubblico denaro da parte ELZZ è lecito fondatamente dubitare anche in assenza di ulteriori argomentazioni esplicative. In ogni caso, anche a voler ammettere che quella disposta dal GIP di PA è stata un'integrazione probatoria ai sensi ELart. 441, comma 5 cod. proc. pen. e non, come indicato, la mera restaurazione della completezza del compendio pro- batorio originario, v'è congrua motivazione nella sentenza impugnata, che riba- dendo le determinazioni del primo giudice, la ha reputate indifferente al dato probatorio che l'imputato aveva in animo di introdurre nel processo> con il che si deve ritenere congruamente assolto l'obbligo di motivazione sul punto.
2.4 Inammissibile perché improponibile è, invece, la censura riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che finisce per contestare il potere discrezionale del giudice di determinare il trattamento san- zionatorio, anche mediante riconoscimento o come nella specie il diniego delle attenuanti d cui all'art. 62-bis cod. pen.; la censura concernente la relativa moti- vazione è, inoltre, manifestamente infondata a fronte delle congrue e ampie con- siderazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (par.
4.5 sent.).
2.5 Manifestamente infondato è il quinto motivo di censura relativo all'asse- ritamente errata qualificazione giuridica delle condotte di peculato di cui al capo b ELimputazione e alla parimenti erronea attribuzione di funzioni pubblicistiche alla SM AV RL rifluente sull'assenza di veste pubblicistica dei suoi dirigenti. La doglianza si sovrappone in parte a quella formulata sullo stesso punto della decisione impugnata dalla difesa del ricorrente PI PI, ma viene declinata con argomenti diversi dei quali va dichiarata la manifesta infondatezza. Per quanto risulta dall'imputazione e dalla sentenza impugnata, la SM AV RL, ora in liquidazione, era, infatti, una società interamente partecipata dalla SM PA PA, a sua volta società in house providing del Comune di PA, nei termini in precedenza indicati. 8 Missione della SM AV era quella di provvedere alla manutenzione tecnica della sede operativa della partecipante SM PA PA, cui si aggiungeva quella di recuperare fabbricati al patrimonio edilizio comunale. Orbene, rinviando per considerazioni ulteriori all'esame del corrispondente mo- tivo ricorso articolato dal coimputato PI PI (v. infra), appare evidente che gli elementi addotti dal ricorrente per escludere la rilevanza pubblicistica dei compiti affidati della società e a seguire la (propria) veste di incaricato di pub- blico servizio in quanto suo Presidente - vale a dire la mancata gestione di dena- ro pubblico nonché la veste formale di società di diritto privato svolgente attività di natura privatistica (quale l'installazione e la manutenzione di impianti di riscal- damento) - risultano del tutto irrilevanti ai fini ELinquadramento giuridico della società stessa, che va invece condotto in base alle finalità ELattività dalla me- desima espletata e all'attinenza dei compiti svolti, in via diretta o immediata, con lo svolgimento di un pubblico servizio, in vista della conseguente attribuzione a colui che è posto al suo vertice operativo della qualità di soggetto incaricato di un pubblico servizio ai sensi e per gli effetti ELart. 358 cod. pen. Si rimanda per il resto alle ulteriori considerazioni di cui al successivo par. 3.4 3. E' infondato il ricorso proposto da UC RI PI PI che va come tale rigettato.
3.1 Il primo motivo di censura, a sua volta articolato su tre gruppi di questioni, riguarda le argomentazioni svolte dalla Corte di merito in ordine alla principale fonte di prova acquisita agli atti del giudizio, costituita dalle dichiarazioni accusa- torie rese dal coimputato ZZ. Reputa, tuttavia, il Collegio che nessun vizio di motivazione è dato riscontrare nelle articolate considerazioni svolte dai giudici di appello riguardo alla chiamata in correità formulata dall'ZZ nel corso ELincidente probatorio in cui essa è stata formulata e agli ulteriori elementi probatori indicati quali riscontri di tale chiamata (art. 192 comma 3 cod. proc. pen.). In primo luogo, la Corte di merito ha dato espressamente conto che l'accerta- mento delle responsabilità del ricorrente non si fonda in via esclusiva sulle di- chiarazioni rese dall'ZZ, atteso, infatti, che sono stati i documenti acqui- siti a consentire già al primo giudice di indicare nell'apposizione delle firme su tutti gli ordini di bonifico con cui furono attuate le distrazioni il riscontro decisivo alle propalazioni etero accusatorie del coimputato. A tale indiscutibile emergenza probatoria, inoltre, la Corte di merito ha affian- cato la duplice circostanza che i bonifici recavano un codice IBAN diverso da quello ELapparente beneficiario Comune di PA e soprattutto che la loro cau- sale risultava del tutto irrituale ai fini di una corretta tenuta della contabilità della 9 SM AV RL, connotata oltre tutto dal fatto che i rapporti con il Comune di PA venivano ordinariamente regolati mediante compensazioni e non già con l'emissione di bonifici di pagamento. La Corte territoriale ha, inoltre, ribadito con il primo giudice che il ricorrente era l'amministratore e non da poco tempo della SM AV, che in tale veste avrebbe dovuto leggere e verificare il contenuto di tutti gli ordini di bonifico da lui firmati, talché pur avendo gli stessi come beneficiario il Comune di PA, il numero di IBAN del conto ELente comunale avrebbe dovuto essere agevolmen- te riconoscibile. A fronte di siffatto apprezzamento delle risultanze probatorie non è dato, perciò, comprendere di quali profili di illogicità della motivazione o travisamento della prova, ivi compresa quella consistente nella chiamata in correità, possa il ricorrente dolersi se non della ribadita affermazione di responsabilità, cosa che però attiene al merito della regiudicanda, essendo com'è noto insindacabile in sede di legittimità (punti primo, secondo e terzo del motivo di ricorso).
3.2 Vale ora affrontare la questione della qualifica soggettiva del ricorrente che, come anticipato, è stata articolata in maniera differente rispetto a quella formulata nel ricorso ZZ. La difesa ha citato diverse sentenze del giudice civile e amministrativo che hanno sancito la completa autonomia tra ente partecipante e società partecipata operante in regime privatistico, sostenendo la tesi che l'art. 358 cod. pen. sia applicabile solo quando l'attività della partecipata sia disciplinata da normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con strumenti privatistici, allegando a sostegno alcune sentenze della sezione (Sez. 6 sent. n. 49759 del 27/11/2012; Sez. 6 sent. n. 17372 del 24/04/2015; Sez. 6 sent. n. 45908 del 16/10/2013). La tesi è infondata. L'approccio concreto alla questione, richiesto dal tenore ELart. 358 cod. pen., impone di verificare quali, al di là della veste giuridica formale e della disciplina normativa applicabile all'attività corrente, fossero i compiti svolti dalla SM La- vori, società a responsabilità limitata completamente partecipata dalla SM PA PA e incaricata per statuto di provvedere alla manutenzione tecnica della sede operativa della società controllante nonché di recuperare fabbricati al patrimonio edilizio comunale. Se è vero, infatti, che trattasi di compiti apparentemente circoscritti ad un am- bito squisitamente tecnico-operativo, resta però il dato innegabile che la control- lante SM PA PA è una società in house del Comune di PA e di altri enti minori geograficamente limitrofi, che in diversa percentuale partecipano al suo capitale sociale. 10 Con riferimento alle società cd. in house (lett.'in casa') - intese come aziende pubbliche costituite in forma societaria il cui capitale è detenuto in tutto o in par- te, direttamente o indirettamente da un ente pubblico che affida loro attività strumentali o di produzione la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ritiene da tempo applicabili le procedure ad evidenza pubblica prevista per gli enti pubblici (art. 35, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dall'art. 18, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 relativo alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica nel cui ambito sono comprese anche le società in esame) e di conseguenza il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. (Sez. 6, sent. n. 3046 del 10/11/2017, dep. 2018, Aimola e altro, Rv. 272251; (Sez. 6, sent. n. 48036 del 14/11/2014, P.M. in proc. Di NN e altro, Rv. 261223) Ciò perché si è stabilito che l'obbligo di attenersi a tali procedure (...) deve ritenersi imposto dalle pregnanti connotazioni pubblicistiche> di dette società, definite come quelle costituite da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pub- blici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che sta- tutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti parteci- panti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo corri- spondenti a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici> (Sez. 6, sent. n. 48036/2014 con richiami a Sez. U civ. sent. n. 26283 del 2013). La configurabilità del reato di abuso d'ufficio postula a sua volta la veste di incaricato di pubblico servizio del legale rappresentante di dette società e conse- guentemente quella degli altri reati di cui agli artt. 314 e segg. cod. penale (Sez. 6, sent. n. 39350 del 03/07/2017, Marano, Rv. 270943 in fattispecie di peculato commesso dal legale rappresentante di società privata incaricata da fondazione in house della Regione Calabria ELerogazione di fondi comunitari destinati al sostegno delle persone in condizioni di difficoltà economica). Rispetto alla conforme giurisprudenza ora citata, la specificità della fattispecie impone unicamente di aggiungere che una società, come la SM AV RL ora in liquidazione, interamente controllata da una società in house e a sua volta depu- tata all'espletamento di attività che, benché di carattere tecnico, si pongano in rapporto ausiliario o strumentale rispetto ai compiti perseguiti dalla società con- trollante, condivide con la prima la funzione di svolgere un pubblico servizio, talché il suo rappresentante legale può a prescindere dalla veste giuridica for- male del sodalizio o dal fatto che esso operi e sia regolamentato nel suo funzio- namento da disciplina di natura privatistica a tutti gli effetti essere definito sog- - getto incaricato di pubblico servizio ai sensi ELart. 358, comma 1 cod. pen.
3.3 Improponibile risulta, infine, il terzo motivo di censura che investe il potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, 11 O. nella specie oltre tutto congruamente argomentato in senso favorevole al ricor- rente, anche se evidentemente non nella misura dallo stesso auspicato, nel che riposa la ragione sostanziale della sua doglianza sul punto.
4. Risulta, invece, fondato il ricorso di DE AU, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 S'impone, tuttavia, come necessaria premessa la considerazione che l'arti- colazione del ricorso in numerosi motivi di doglianza - quasi tutti denuncianti vizi di motivazione della sentenza impugnata e tuttavia artificiosamente moltiplicati in ragione dei plurimi punti in cui si è ritenuto di scomporre la decisione, con ripetuti quanto indebiti sconfinamenti nel merito della regiudicanda non sta evidentemente alla base ELaccoglimento ELimpugnazione.
4.2 II Collegio ritiene piuttosto di ravvisare una illogicità di fondo nella motiva- zione, non risolta dalle pur ampie argomentazioni che la sentenza pone a so- stegno della ribadita affermazione di responsabilità del ricorrente. S'impone innanzi tutto un rilievo preliminare attinente alla struttura ELimpu- tazione. Al ricorrente DE s'imputa di avere concorso alla commissione dello stesso reato contestato al PI PI e vale a dire di avere con condotta omissiva - nei controlli e commissiva nella sottoscrizione degli atti a sua firma - permesso all'ZZ di procedere a indebite appropriazioni di denaro pubblico, in rela- zione a due episodi consistenti il primo in un ordine di bonifico apparentemente in favore del Comune di PA sottoscritto in data 12/09/2011 unitamente a OL IR (Presidente del CdA di SM PA fino al 11/02/2015) ed il secondo mediante emissione di una nota di credito in data 27/09/2013 ancora in apparente favore del Comune di PA e pagata mediante assegno postale emes- so sempre a firma congiunta con il Presidente della società. Tre sono allora i rilievi che si impongono, in necessaria valutazione compa- rativa con la posizione del coimputato PI PI: 1) a fronte degli otto ordini di bonifico in apparente favore del Comune di PA ma in realtà di ZZ direttamente sottoscritti dal PI PI in qualità di Presidente del CdA di SM AV RL (reato sub b), stanno l'ordine di bonifico del 12/09/2011 e l'assegno postale emesso quasi due anni dopo (27/09/2013), entrambi sottoscritti unitamente al IR con le modalità precisate al punto successivo;
2) entrambi i titoli legittimanti il pagamento di somme in favore del Comune di PA erano, come anticipato, a firma congiunta del DE e del IR ed anzi l'assegno del 27/09/2013 veniva originariamente sottoscritto dal solo 12 IR (come del resto quasi tutti gli altri emessi da SM PA a beneficio 'sostanziale di ZZ) e solo a seguito di respingimento ad opera di Poste Italiane per motivi formali veniva di nuovo emesso con la firma aggiuntiva del DE in qualità di Direttore Generale (pag. 4 sent.); 3) il ricorrente presentò una denuncia alla Procura della Repubblica di PA dopo le anomalie segnalate dalle verifiche interne, che non è stata, però, consi- derata elemento probante della sua estraneità alle condotte appropriative dello ZZ. Comune ad entrambe le vicende che accomunano SM PA e SM AV è, invece, il contesto di generale anomalia contabile in cui avvenne l'emissione di tutti titoli di pagamento, atteso che tra Comune di PA e partecipate, diretta e indiretta, i rapporti di credito - debito venivano in genere regolati mediante note di compensazione a non con esborso diretto di denaro. Tanto premesso, la decisione impugnata si caratterizza ancora per il comples- sivo credito dato, al pari di quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, alle dichiarazioni accusatorie ELZZ (pag. 26 sent.). Nei confronti sia del DE che del PI PI, tuttavia, la Corte di merito afferma che quella ELZZ si atteggia a "blanda ed ambigua chiamata di correità" dovuta ad "un patto di non aggressione stipulato esplicitamente o implicitamente tra le parti, che ha permesso vastissime iniziative illecite da una parte e dall'altra" (pag. 31 sent.). E' chiara, invece, la distinzione ELatteggiamento tenuto nei confronti del IR (giudicato separatamente), riguardo al quale l'ZZ ha ammesso di avere stipulato un patto illecito per versargli parte del pubblico denaro di cui si era illegalmente appropriato, ammontante alla somma di € 450.000,00 in con- tanti (pag. 26 sent.). Lo stesso ZZ ha dichiarato, inoltre, che con riferimento all'ordine di bonifico del 12/09/2011 sottoscritto anche da DE, i rapporti con quest'ultimo si erano limitati ad uno scambio di mail, ma di non avergli mai parlato diretta- mente perché il IR gli aveva detto "tu parli solo con me", pur aggiungen- do di comprendere che anche il DE fosse parte ELaccordo illecito (pag. 26 sent.). Ciò posto e date le superiori premesse assenza di una chiamata di correità chiara da parte ELZZ, assenza di rapporti diretti tra questi e DE, limitazione degli addebiti a due episodi connotati dalla condivisione della deci- sione con il IR e cioè a dire con l'indiscutibile complice ELZZ all'interno di SM PA appare sfornita di ragionevole logica di sostegno la - statuizione con cui la Corte di merito afferma senza mezzi termini che la "goffa abdicazione alla funzione di controllo che il suo [del DE, N.d.A.] imponeva e che la sua competenza rendeva del tutto possibile e doverosa, non può avere 13 che il sapore di una connivenza consapevole e perseguita nel quadro (...) di un do ut des in cui la moneta di scambio era costituita dalla reciproca indifferenza all'altrui agire (...) nell'evidente intento di trarre la massima utilità (anche illecita) dal ruolo rispettivamente esercitato, nel costante sforzo di non compromettersi mai del tutto nelle iniziative illecite di altri e di lasciarsi sempre una scappatoia all'eventuale emergere dall'illiceità" (pagg. 30-31 sent.). E' d'obbligo, infatti, osservare che tale 'faticosa' argomentazione non descrive in realtà una condotta di concorso (art. 110 cod. pen.) nel peculato contestato inteso come contributo causale efficiente al perfezionamento del reato, ma che, essa si colloca piuttosto in quella zona grigia connotata da passività ed astensio- ne da iniziative tanto doverose quanto rischiose per la conservazione dello incarico, di per sé, tuttavia, non necessariamente rilevanti sul piano penale. Che del resto la gestione della SM PA PA non fosse un modello di effi- cienza ed anzi ispirata a diffuso malcostume facilitante l'appropriazione di pub- blico denaro lo si ricava dalla stessa decisione impugnata (pag. 25 sent.), che oltre ad evidenziare le reali ragioni ELaffidamento ELincarico di consulenza all'ZZ - si trattava di far quadrare i bilanci a fronte delle perdite accu- mulate dalla partecipata, come tali 'pericolose' per i vertici societari e per loro referenti politici (pag. 23 sent.) - pone in risalto, sia pur incidentalmente, il com- portamento infedele e questo sicuramente rilevante sul piano penale del suo organo di vertice ossia di quel GI IR, Presidente del Consiglio di Amministrazione che lucra delle appropriazioni di pubblico denaro operate dal complice ZZ (pag. 26 sent. cit.). Detto altrimenti, la situazione di obiettiva e generalizzata disfunzione in cui versava la gestione della SM PA è da sola suscettibile di spiegare, in termini ben più stringenti sul piano logico, la mancanza d'iniziativa e/o la ritrosia (è utile in tal senso ricordare la vicenda della denunzia alla Procura della Repubblica, presentata di contro voglia) da parte del ricorrente, in un'ottica verosimilmente ispirata all'intento di conservare il posto e di non porsi in rotta di collisione con i referenti politici in vista di ulteriori incarichi, atteggiamento che l'episodicità e la peculiarità degli episodi oggetto di contestazione non sembrano, invece, in grado di collocare, in maniera logicamente solida nella diversa prospettiva del concorso nella consumazione del reato.
4.5 E' questa debolezza intrinseca di fondo nel ragionamento della Corte di merito, dovuto all'obiettiva equivocità delle premesse di fatto rispetto alla deci- sione adottata, a sua volta assistita da una struttura argomentativa che non a caso viene definita 'faticosa', che altra sezione della Corte territoriale dovrà superare nell'ambito del giudizio di rinvio che farà seguito all'annullamento della decisione limitatamente alla posizione del ricorrente DE. 14 Gli altri motivi del suo ricorso risultano tutti assorbiti dalla natura della pronun- cia ad eccezione di quello di carattere processuale (par.
4.17 del ritenuto in fatto), che va, invece, rigettato per le ragioni compiutamente esposte ai parr.
1.1 e 1.2 del considerato in diritto a proposito della trattazione del ricorso Anto- niazzi.
5. La soccombenza dei ricorrenti ZZ e PI PI comporta la con- danna degli stessi al pagamento delle spese processuali e (ZZ) al versa- mento di una somma in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza, difesa e costituzione nel presente grado di giudi- zio sopportate dalle parti civili costituite, nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di DE AU e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta il ricorso di PI PI UC RI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ZZ PI che condanna al paga- mento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa della ammende. Condanna PI PI UC RI e ZZ PI al pagamento delle spe- se di costituzione nel grado della parte civile Comune di PA che liquida in Euro 4.200,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa nonché nei confronti della parte civile SM AV RL in liquidazione, che liquida in Euro 4.200,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa. Condanna ZZ PI al pagamento delle spese di costituzione nel grado della parte civile SM PA PA che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese gene- rali al 15%, Iva e Cpa. Così deciso, 09/11/2018 Il Presidente Il consigliere estensore Pierluigi Di Stefano Orlando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 21 DIC 2018. A M E IL FUNZIONARIO GODZARIO! R P 15