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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7040/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore__2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732186242125444373 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec, la Ricorrente_1, con sede legale in Cosenza, Indirizzo_1 (C.F. P.IVA_1) in persona del legale rappr.te p.t., dott. Nominativo_1, impugnava la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n. 202470732186242125444373 del 14.05.2024 notificatala da Municipia spa il 12.07.2024, relativa all'omesso versamento IMU anno 2015. Deduceva l'Ente ricorrente la illegittimità dell'atto in quanto esso rientrava nella categoria delle associazioni prive di scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed avendo per scopo quello di assicurare assistenza ed accoglienza a persone in stato di bisogno nonchè di favorire una promozione umana globale della persona nel solco della tradizione Cristiana ed in particolar modo francescana. Ne conseguiuva che gli immobili tassati, essendo destinati esclusivamente ad attività ricettive svolte a carattere sociale, di assistenza ed accoglienza a persone in stato di bisogno e dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, dovevano ritenersi esenti dall'imu. Deduceva altresì la illegittimità dell'atto perché, per tutte le riscossioni successive al 1 Gennaio 2013 e che abbiano ad oggetto debiti non superiori a 1.000 euro, la notifica dell'ingiunzione, così come l'avvio di pignoramenti o fermi auto, deve essere necessariamente preceduta – almeno 120 giorni prima – dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, cosa che non era stata fatta. Come pure, la sua illegittimità perche si riferiva ad un veicolo strumentale al perseguimento degli scopi associativi. Eccepiva, infine, la mancata notifica degli atti prodromici, con conseguente estinzione per prescrizione dei tribuiti sottesi. Concludeva per l'annullamento della cartella con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Cosenza eccependo, preliminarmente, la mancata attstazione di confomità agli originali dei documenti informatici prodotti e depositati. Sempre in via preliminare ecepiva il prprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di atto della riscossione. Nel merito faceva rilevare che la comunicazione impugnata risultava regolarmente preceduta dall'avviso di pagamento che non era stato impugnato, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Restava contumace Municipia spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato a va accolto.
La comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata attiene al mancato pagamento dell'IMU dell'anno 2015 e nelle premesse richiama sia una precedente comunicazione, sempre di fermo amministrativo n. 202370731910612057786353 sche sarebbe stata notificata in data 29.12.2023 che il precedente avviso di accertamento esecutivo n. 72311 del 21.12.2020 che sarebbe stato notificato il
22.3.2021.
Il Comune nel costituirsi ha dedotto e provato che il citato avviso era stato regolarmente notificato con raccomandata ricevuto da un addetto alla ricesione degli atti il 22.3.2021.
Da ciò consegue preliminarmente che tutte le questioni di merito relative all'an ed al quantum dell'imposta sono oggi inammissibili perché tardive a fronte del consolidamento e definitività della pretesa tributaria. Mentre, invece, è del tutto destituita di fondamento anche l'eccezione di estinzione per prescrizione del tributo, fondata sull'errato presupposto della mancata notifica dell'avviso prodromico all'atto oggi impugnato, che, come visto, risulta regolarmente notificato e non sono decorsi dalla data di notifica rispetto a quella della comunicazione per cui oggi è causa, gli ulteriori cinque anni per il maturarsi di un nuovo termine prescrizionale.
In questa sede, quindi, possono trovare ingresso ed essere utilmente esaminati solo i dedotti vizi propri della comunicazione: la sua illegittimità perché non preceduta dalla comunicazione contenente il dettaglio della iscrizione a ruolo;
la sua illegittimità perché riguardava un veicolo strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Ente.
Si tratta, in entrambi i casi, di profili di vizio superati dal fatto che, precedentemente alla notifica dell'atto che oggi occupa la Corte, vi è stata, in data 29.12.2023, la notifica di un precedente fermo amministrativo, avente n. 202370731910612057786353, non impugnato per cui mancherebbe nel caso di specie un profilo di interesse ad impugnare l'atto a questo successivo che lo riproduce integralmente e che non ne farebbe venire meno l'efficacia e la validità, soprattutto per ciò che attiene alla successiva iscrizione del fermo sull'autovettura individuata per la misura.
Peraltro, la norma della legge di stabilità dell'anno 2013 è del tutto superata dal fatto che l'avviso di accertamento che ha preceduto la comunicazione oggi impugnata risulta emesso ai sensi dell'art.1, comma
792 lett.a) della legge 160/2019 per cui rivestiva anche il carattere di intimazione ad adempiere, per cui non necessitava della successiva iscrizione a ruolo passano direttamente alla fase della riscossione.
Le spese possono essere interamente compensate considerate le ragioni di merito dell'impugnazione che avrebbero meritato un maggiore approfondimento nelle sedi opportune.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7040/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore__2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732186242125444373 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec, la Ricorrente_1, con sede legale in Cosenza, Indirizzo_1 (C.F. P.IVA_1) in persona del legale rappr.te p.t., dott. Nominativo_1, impugnava la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n. 202470732186242125444373 del 14.05.2024 notificatala da Municipia spa il 12.07.2024, relativa all'omesso versamento IMU anno 2015. Deduceva l'Ente ricorrente la illegittimità dell'atto in quanto esso rientrava nella categoria delle associazioni prive di scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed avendo per scopo quello di assicurare assistenza ed accoglienza a persone in stato di bisogno nonchè di favorire una promozione umana globale della persona nel solco della tradizione Cristiana ed in particolar modo francescana. Ne conseguiuva che gli immobili tassati, essendo destinati esclusivamente ad attività ricettive svolte a carattere sociale, di assistenza ed accoglienza a persone in stato di bisogno e dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, dovevano ritenersi esenti dall'imu. Deduceva altresì la illegittimità dell'atto perché, per tutte le riscossioni successive al 1 Gennaio 2013 e che abbiano ad oggetto debiti non superiori a 1.000 euro, la notifica dell'ingiunzione, così come l'avvio di pignoramenti o fermi auto, deve essere necessariamente preceduta – almeno 120 giorni prima – dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, cosa che non era stata fatta. Come pure, la sua illegittimità perche si riferiva ad un veicolo strumentale al perseguimento degli scopi associativi. Eccepiva, infine, la mancata notifica degli atti prodromici, con conseguente estinzione per prescrizione dei tribuiti sottesi. Concludeva per l'annullamento della cartella con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Cosenza eccependo, preliminarmente, la mancata attstazione di confomità agli originali dei documenti informatici prodotti e depositati. Sempre in via preliminare ecepiva il prprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di atto della riscossione. Nel merito faceva rilevare che la comunicazione impugnata risultava regolarmente preceduta dall'avviso di pagamento che non era stato impugnato, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Restava contumace Municipia spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato a va accolto.
La comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata attiene al mancato pagamento dell'IMU dell'anno 2015 e nelle premesse richiama sia una precedente comunicazione, sempre di fermo amministrativo n. 202370731910612057786353 sche sarebbe stata notificata in data 29.12.2023 che il precedente avviso di accertamento esecutivo n. 72311 del 21.12.2020 che sarebbe stato notificato il
22.3.2021.
Il Comune nel costituirsi ha dedotto e provato che il citato avviso era stato regolarmente notificato con raccomandata ricevuto da un addetto alla ricesione degli atti il 22.3.2021.
Da ciò consegue preliminarmente che tutte le questioni di merito relative all'an ed al quantum dell'imposta sono oggi inammissibili perché tardive a fronte del consolidamento e definitività della pretesa tributaria. Mentre, invece, è del tutto destituita di fondamento anche l'eccezione di estinzione per prescrizione del tributo, fondata sull'errato presupposto della mancata notifica dell'avviso prodromico all'atto oggi impugnato, che, come visto, risulta regolarmente notificato e non sono decorsi dalla data di notifica rispetto a quella della comunicazione per cui oggi è causa, gli ulteriori cinque anni per il maturarsi di un nuovo termine prescrizionale.
In questa sede, quindi, possono trovare ingresso ed essere utilmente esaminati solo i dedotti vizi propri della comunicazione: la sua illegittimità perché non preceduta dalla comunicazione contenente il dettaglio della iscrizione a ruolo;
la sua illegittimità perché riguardava un veicolo strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Ente.
Si tratta, in entrambi i casi, di profili di vizio superati dal fatto che, precedentemente alla notifica dell'atto che oggi occupa la Corte, vi è stata, in data 29.12.2023, la notifica di un precedente fermo amministrativo, avente n. 202370731910612057786353, non impugnato per cui mancherebbe nel caso di specie un profilo di interesse ad impugnare l'atto a questo successivo che lo riproduce integralmente e che non ne farebbe venire meno l'efficacia e la validità, soprattutto per ciò che attiene alla successiva iscrizione del fermo sull'autovettura individuata per la misura.
Peraltro, la norma della legge di stabilità dell'anno 2013 è del tutto superata dal fatto che l'avviso di accertamento che ha preceduto la comunicazione oggi impugnata risulta emesso ai sensi dell'art.1, comma
792 lett.a) della legge 160/2019 per cui rivestiva anche il carattere di intimazione ad adempiere, per cui non necessitava della successiva iscrizione a ruolo passano direttamente alla fase della riscossione.
Le spese possono essere interamente compensate considerate le ragioni di merito dell'impugnazione che avrebbero meritato un maggiore approfondimento nelle sedi opportune.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.