Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/1962, n. 2178
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Sentenza 28 luglio 1962

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Le pattuizioni con cui, nella disciplina dei rapporti di lavoro, viene stabilito il valore di una prestazione in natura dovuta al lavoratore devono essere rispettate dalle parti che vi sono contrattualmente vincolate e dal giudice che sia stato sollecitato a valutare, ad ogni effetto l'equivalente di quella prestazione in natura, fino a quando i soggetti interessati, le associazioni sindacali che li rappresentano o addirittura il legislatore non ritengano di dover intervenire per adeguare quel valore pattiziamente stabilito ad una mutata situazione di mercato ovvero ad altre apprezzabili esigenze di carattere subiettivo od obiettivo. ( trattavasi,nella specie, di valutazione del piatto caldo della mensa aziendale, cui il contratto collettivo postcorporativo di categoria aveva attribuito un determinato valore, che non era stato negli anni successivi mutato dalle associazioni interessate).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/1962, n. 2178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2178
    Data del deposito : 28 luglio 1962

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