Sentenza 28 luglio 1962
Massime • 1
Le pattuizioni con cui, nella disciplina dei rapporti di lavoro, viene stabilito il valore di una prestazione in natura dovuta al lavoratore devono essere rispettate dalle parti che vi sono contrattualmente vincolate e dal giudice che sia stato sollecitato a valutare, ad ogni effetto l'equivalente di quella prestazione in natura, fino a quando i soggetti interessati, le associazioni sindacali che li rappresentano o addirittura il legislatore non ritengano di dover intervenire per adeguare quel valore pattiziamente stabilito ad una mutata situazione di mercato ovvero ad altre apprezzabili esigenze di carattere subiettivo od obiettivo. ( trattavasi,nella specie, di valutazione del piatto caldo della mensa aziendale, cui il contratto collettivo postcorporativo di categoria aveva attribuito un determinato valore, che non era stato negli anni successivi mutato dalle associazioni interessate).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/1962, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1962 |
Testo completo
Le pattuizioni con cui, nella disciplina dei rapporti di lavoro, viene stabilito il valore di una prestazione in natura dovuta al lavoratore devono essere rispettate dalle parti che vi sono contrattualmente vincolate e dal giudice che sia stato sollecitato a valutare, ad ogni effetto l'equivalente di quella prestazione in natura, fino a quando i soggetti interessati, le associazioni sindacali che li rappresentano o addirittura il legislatore non ritengano di dover intervenire per adeguare quel valore pattiziamente stabilito ad una mutata situazione di mercato ovvero ad altre apprezzabili esigenze di carattere subiettivo od obiettivo. ( trattavasi,nella specie, di valutazione del piatto caldo della mensa aziendale, cui il contratto collettivo postcorporativo di categoria aveva attribuito un determinato valore, che non era stato negli anni successivi mutato dalle associazioni interessate).*