Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/04/2026, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4274 del 2025, proposto da
RI ID, rappresentata e difesa dall'Avv. IE Abbate, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, n. 2535 del 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IE PA Di AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, n. 2535 del 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’a. s. 2017/2018, e quindi a corrispondere l’importo di € 1.514,13, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
- che tale sentenza veniva notificata all’Amministrazione resistente in data 27.11.24, e che la stessa non veniva impugnata, come da certificazione della cancelleria del 9.5.25;
- che, tuttavia, il Ministero persisteva nel suo inadempimento, sicché esso ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; assegnarsi al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
DIRITTO
Rilevato che va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che, infatti, in memoria depositata in data 10.03.2026, la ricorrente dichiarava di essere stata soddisfatta integralmente, depositando la relativa documentazione, e chiedeva dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse;
- che, in mancanza di richieste specifiche, può disporsi la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione di AP, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE PA Di AP, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE PA Di AP |
IL SEGRETARIO