CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 936/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202500000037000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009513130000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009743610000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000024277000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190016742243000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190016592029000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200002860861000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220000073655000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002588089000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002588089000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220008738932000 SANZIONI PECUN 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011968658000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220012231381000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000195245000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004869408000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230006565543000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007507368000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007783136000 SPESE GIUDIZIO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240000008925000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240000009026000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240000009026000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009076425000 SANZIONI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240012625179000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240014478614000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240014478614000 REGISTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301737/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301880/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301880/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301949/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301949/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301949/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301949/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15/37228/0 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/387/0 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/387/0 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/42950/0 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 17/146/0 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 18/293/0 TASI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 18/293/0 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione, con ricorso telematico iscritto al num. 936/2025
RGR, il contribuente Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria num. 03076202500000037000, notificatagli a mezzo PEC in data 18.03.2025, con cui il concessionario comunica al contribuente che, in caso di mancato pagamento della somma d € 579.770,37, avrebbe iscritto ipoteca per un importo pari al doppio del debito risultante dalle cartelle e avvisi di pagamento insoluti.
Eccepisce parte ricorrente la nullità dell'atto impugnato in ragione dell'asserita omessa notifica degli prodromici su cui fonda, per omessa indicazione delle modalità di esecutività del ruolo, per omessa indicazione della data di consegna del ruolo, mancata applicazione delle regole di trasparenza e chiarezza in tema di interessi, sanzioni ed aggio – illegittimità dell'aggio esattoriale, per illegittima applicazione degli interessi, prescrizione dei tributi.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risulta costituita, a mezzo comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda integralmente,
l'Agenzia delle entrate Riscossione che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude nel merito per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'08 gennaio 2026, sentito il Relatore, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che: - l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92; - ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Preliminarmente si rileva che l'agente della riscossione ha fornito in giudizio prova della regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato. Ma v'è di più: le stesse cartelle esattoriali risultano contenute in una pluralità di avvisi di intimazione non impugnati dal ricorrente e pertanto le stesse debbono ritenersi notificate. Nello specifico: 25/02/2017 n.
03020179000005511000 Avvisi di Intimazione a mezzo PEC deposito CCIIAA;
23/04/2018 n.
03020189001823337000 Avviso di Intimazione a soggetti autorizzati;
28/02/2018 n. 03020199000029531000
Avviso di intimazione a mani proprie;
05/06/2019 n. 03020199002628877000 Avviso di intimazione a mani proprie;
25/10/2019 n. 03020199007057301000 Avviso di intimazione a mani proprie;
26/03/2023 n.
03020239001780481000 Avviso di intimazione a mezzo PEC;
15/10/2024 n. 03020249006763143000
Avviso di intimazione a mezzo PEC;
05/11/2024 n. 03020249007275350000 Avviso di intimazione a mezzo
PEC; 02/03/2016 n. 03076201600000415000 Comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca a mani proprie;
02/07/2014 n. 03080201400000308000 Preavviso di fermo amministrativo a mani proprie;
12/02/2024 n.
03080202400000313000 Preavviso di fermo amministrativo a mezzo PEC;
21/03/2025 n.
03084202500001038001 Pignoramento c\o terzi ex art. 72 bis a mezzo PEC. Del pari infondata è
l'eccezione di prescrizione dei crediti tributari: la rituale notificazione di una pluralità di atti successivi alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di accertamento contenenti la pretesa tributaria -per come sopra riportati- peraltro non opposti dal contribuente, ha validamente e reiteratamente interrotto il corso della prescrizione.
Di tal che discende l'infondatezza del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 4.004,00 per fasi al valore minimo (€1843,00+€780,00+€1381,00 per la fase cautelare), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 936/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202500000037000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009513130000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009743610000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000024277000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190016742243000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190016592029000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200002860861000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220000073655000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002588089000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002588089000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220008738932000 SANZIONI PECUN 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011968658000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220012231381000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000195245000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004869408000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230006565543000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007507368000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007783136000 SPESE GIUDIZIO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240000008925000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240000009026000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240000009026000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009076425000 SANZIONI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240012625179000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240014478614000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240014478614000 REGISTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300923/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301737/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301785/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301880/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301880/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301949/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301949/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301949/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T301949/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15/37228/0 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/387/0 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/387/0 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/42950/0 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 17/146/0 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 18/293/0 TASI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 18/293/0 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione, con ricorso telematico iscritto al num. 936/2025
RGR, il contribuente Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria num. 03076202500000037000, notificatagli a mezzo PEC in data 18.03.2025, con cui il concessionario comunica al contribuente che, in caso di mancato pagamento della somma d € 579.770,37, avrebbe iscritto ipoteca per un importo pari al doppio del debito risultante dalle cartelle e avvisi di pagamento insoluti.
Eccepisce parte ricorrente la nullità dell'atto impugnato in ragione dell'asserita omessa notifica degli prodromici su cui fonda, per omessa indicazione delle modalità di esecutività del ruolo, per omessa indicazione della data di consegna del ruolo, mancata applicazione delle regole di trasparenza e chiarezza in tema di interessi, sanzioni ed aggio – illegittimità dell'aggio esattoriale, per illegittima applicazione degli interessi, prescrizione dei tributi.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risulta costituita, a mezzo comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda integralmente,
l'Agenzia delle entrate Riscossione che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude nel merito per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'08 gennaio 2026, sentito il Relatore, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che: - l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92; - ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Preliminarmente si rileva che l'agente della riscossione ha fornito in giudizio prova della regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato. Ma v'è di più: le stesse cartelle esattoriali risultano contenute in una pluralità di avvisi di intimazione non impugnati dal ricorrente e pertanto le stesse debbono ritenersi notificate. Nello specifico: 25/02/2017 n.
03020179000005511000 Avvisi di Intimazione a mezzo PEC deposito CCIIAA;
23/04/2018 n.
03020189001823337000 Avviso di Intimazione a soggetti autorizzati;
28/02/2018 n. 03020199000029531000
Avviso di intimazione a mani proprie;
05/06/2019 n. 03020199002628877000 Avviso di intimazione a mani proprie;
25/10/2019 n. 03020199007057301000 Avviso di intimazione a mani proprie;
26/03/2023 n.
03020239001780481000 Avviso di intimazione a mezzo PEC;
15/10/2024 n. 03020249006763143000
Avviso di intimazione a mezzo PEC;
05/11/2024 n. 03020249007275350000 Avviso di intimazione a mezzo
PEC; 02/03/2016 n. 03076201600000415000 Comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca a mani proprie;
02/07/2014 n. 03080201400000308000 Preavviso di fermo amministrativo a mani proprie;
12/02/2024 n.
03080202400000313000 Preavviso di fermo amministrativo a mezzo PEC;
21/03/2025 n.
03084202500001038001 Pignoramento c\o terzi ex art. 72 bis a mezzo PEC. Del pari infondata è
l'eccezione di prescrizione dei crediti tributari: la rituale notificazione di una pluralità di atti successivi alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di accertamento contenenti la pretesa tributaria -per come sopra riportati- peraltro non opposti dal contribuente, ha validamente e reiteratamente interrotto il corso della prescrizione.
Di tal che discende l'infondatezza del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 4.004,00 per fasi al valore minimo (€1843,00+€780,00+€1381,00 per la fase cautelare), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.