Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 224
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso per omessa notifica atti prodromici

    L'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e delle comunicazioni successive, interruttive della prescrizione. Le cartelle sono contenute in avvisi di intimazione non impugnati.

  • Rigettato
    Nullità avviso per omessa indicazione modalità di esecutività del ruolo

    L'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e delle comunicazioni successive, interruttive della prescrizione. Le cartelle sono contenute in avvisi di intimazione non impugnati.

  • Rigettato
    Nullità avviso per omessa indicazione data consegna ruolo

    L'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e delle comunicazioni successive, interruttive della prescrizione. Le cartelle sono contenute in avvisi di intimazione non impugnati.

  • Rigettato
    Nullità avviso per mancata applicazione regole trasparenza e chiarezza su interessi, sanzioni ed aggio

    L'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e delle comunicazioni successive, interruttive della prescrizione. Le cartelle sono contenute in avvisi di intimazione non impugnati.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'aggio esattoriale

    L'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e delle comunicazioni successive, interruttive della prescrizione. Le cartelle sono contenute in avvisi di intimazione non impugnati.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione degli interessi

    L'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e delle comunicazioni successive, interruttive della prescrizione. Le cartelle sono contenute in avvisi di intimazione non impugnati.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La rituale notificazione di una pluralità di atti successivi alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di accertamento contenenti la pretesa tributaria, peraltro non opposti dal contribuente, ha validamente e reiteratamente interrotto il corso della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 224
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 224
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo