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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8058/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Martino Gragnaniello, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagna o a far data dalla domanda amministrativa del 26.6.2023.
Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in CP_ fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
1 formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui il presente ricorso non può essere considerato inammissibile.
Preliminarmente, occorre precisare che il preordinato ricorso per accertamento tecnico preventivo non può essere presentato se non in quanto sussistono le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario ed essi vanno valutati d'ufficio dal giudice. Nel caso in esame, in seguito alla proposizione del ricorso in atp – avente r.g. CP_ 145/2024 –, trattato innanzi al Gop delegato, l' costituendosi aveva eccepito l'inammissibilità della domanda per il mancato rispetto del termine di nove mesi dalla proposizione dell'istanza amministrativa e l'attivazione del procedimento giudiziario, e la parte ricorrente nulla aveva dedotto.
Tale eccezione è tuttavia infondata.
In particolare, l'art. 3, comma 5°, del d.p.r. 21-9-94 n. 698 (Regolamento per il riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici), prevede che “avverso… le omesse convocazioni a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario”, ed il precedente comma 1 testualmente recita: “la commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda …”.
Orbene, risulta incongruo richiamare tali disposizioni per dedurne che il ricorso giudiziario è inammissibile qualora sia stato proposto prima del decorso del termine massimo di 9 mesi.
Come rilevato da copiosa giurisprudenza “non deve trascurarsi che il 1° comma dell'art. 3 del d.p.r. n. 698 impone alle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile di fissare la data della visita medica “entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza” e che la proposizione di una diffida all'assessore ragionale alla sanità perché, decorso vanamente tale termine, fissi la data della visita entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda, è prevista dallo stesso 1° comma come una facoltà concessa all'interessato per ottenere l'esame della sua richiesta da parte dell'amministrazione, già a quella data inadempiente. Sicché non può ragionevolmente dubitarsi che il decorso del termine di tre mesi dalla data della domanda, in assenza di convocazione a visita, rappresenti per espressa qualificazione del legislatore un apprezzabile lasso di tempo, idoneo a determinare, per effetto della condotta omissiva
2 dell'amministrazione, quello stato di incertezza sull'esistenza del diritto da cui nasce l'interesse ad agire in giudizio” (Corte d'Appello di Napoli sent. n°
3277/2007).
La previsione della diffida a seguito dell'inerzia dell'ente quale mera facoltà esclude che la richiamata interpretazione possa derogare alle previsioni dell'art. 443 c.p.c.; d'altro canto, la ratio di questa speciale normativa può agevolmente individuarsi nella peculiarità delle materie trattate ed evita di penalizzare eccessivamente i soggetti istanti, titolari di interessi costituzionalmente protetti
(sul punto, Corte d'Appello di Napoli n° 7947/2007). Ad abundantiam, si rileva che, anche opinando in senso opposto, “nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie la procedibilità della domanda - che l'art. 443 cod. proc. civ. collega al previo esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa della controversia stessa ovvero al decorso dei termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o comunque al decorso del termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo - va verificata dal giudice non già al momento del deposito del ricorso, bensì alla prima udienza di discussione, come può dedursi dal secondo comma della norma cit. che demanda al giudice, proprio in sede di prima udienza di discussione, di sospendere il giudizio, ove rilevi l'improcedibilità della domanda
(Cass., sez. lav., 22-4-86 n. 2845).
Ebbene, nel caso in esame, la domanda amministrativa era presentata il
26.6.2023, il ricorso giudiziale proposto il 9.1.2024 e l'udienza di discussione è intervenuta il 23.4.2024 decorso il termine di nove mesi in assenza di convocazione a visita.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 25.9.2024, ha riferito Per_1 di un soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, orientato nel tempo e nelle persone, calmo, che collabora di buon grado alla visita, senza tentativi di simulazione o di esagerazione.
Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «cardiopatia ischemica già trattata con multipli by pass con modesta ipertrofia ventricolare sinistra e discreta frazione di eiezione (55%); quadro clinico di bronchite cronica in ex fumatore;
insufficienza venosa degli arti inferiori;
segni clinici di artrosi in soggetto con obesità di primo grado (peso 89 Kg;
altezza 165 cm;
IMC 32,6); ipoacusia neurosensoriale bilaterale» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate, benché integranti un'invalidità del 100%, non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Tali determinazioni non sono messe in dubbio dalle considerazioni della parte istante, che si traducono, nella sostanza, in una mera richiesta di revisione del convincimento espresso dal ctu, che non può da sola assumere rilievo al fine della decisione che ne occupa.
3 Invero, in questa sede l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando che il ctu sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie di cui è affetto sulla propria autonomia, rinviando genericamente alla documentazione già valutata nel giudizio sommario, dalla quale non emerge alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo.
Ciascuna delle patologie cui la parte ricorrente fa riferimento al fine di fondare la propria pretesa è stata esaminata e valutata dal ctu, il quale ha chiarito che:
«altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, con riferimento a quelle riportate nel certificato telematico di invalidità civile, si precisa che non ha trovato riscontro una sindrome ansioso- depressiva, patologia per la quale, peraltro, non risultano mai praticate visite specialistiche né è stata riferita l'assunzione di terapia farmacologica».
Peraltro, vale osservare che la prestazione richiesta è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo.
Al riguardo, il ctu ha precisato che: «non vi è nessuna patologia che impedisca all'esaminato di deambulare autonomamente ed in sicurezza o di compiere, in autonomia ed in altrettanta sicurezza, i cambi posturali;
il signor Parte_1 non presenta limitazioni neuromotorie importanti e tali da impedirgli di
[...] accudire se stesso […]; l'esaminato è lucido e senza turbe dell'ideazione o del comportamento ovvero non è presente nessuna patologia neuro-psichiatrica che ne renda necessaria una sorveglianza più o meno continua», considerazioni che, alla luce della documentazione in atti e alle argomentazioni della parte istante, non possono che ritenersi logiche e coerenti.
La semplice affermazione che l'esperto ha sottostimato il complesso patologico dell'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno segnala l'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Non si ritiene, quindi, che sussistano gli estremi per rinnovare gli accertamenti tecnici.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- rigetta la domanda;
4 - dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 19.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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