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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/07/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3429/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri, dato atto che l'udienza del 24.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., era stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, che hanno precisato le rispettive conclusioni;
p.q.m.
decide come da sentenza che deposita contestualmente, da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Matera, via XX Settembre n. 39, presso lo studio dell'avv. Marcello Dilella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli, viale Michelangelo n. 71, presso lo studio dell'avv.
Alfredo Affaitati, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Oggetto: cessata materia del contendere
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
2 Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, si espone sinteticamente che con originario ricorso monitorio la società chiedeva all'intestato Tribunale ingiungersi alla il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 654.941,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza di alcune fatture elettroniche emesse a seguito della vendita di 30 verghe 800/1000, rimaste insolute.
Pubblicato da questo Tribunale, in data 18.3.2024, il decreto ingiuntivo n. 343/2024, la proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e contestando sia la debenza dell'importo di € 236.699,52, siccome derivante non da una fattura bensì da una nota di credito, sia la debenza del residuo importo ingiunto di €
418.242,33, da considerarsi estinto per compensazione con corrispondenti debiti della
[...] nei propri confronti, circostanza riconosciuta da precedente CP_1 Parte_2 amministratrice della società opposta.
Si costituiva con comparsa del 23.10.2024 l'opposta, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto integrale.
Espletate le verifiche preliminari, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 14.4.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale (fino a concorrenza dell'importo di € 418.242,33) del decreto ingiuntivo e, respinte le istanze istruttorie formulate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione e le conclusioni.
Con istanza depositata il 27.5.2025, la società opposta dava atto di aver raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale, satisfattivo delle proprie ragioni, con l'opponente; per l'effetto, dichiarava di rinunciare al ricorso monitorio e al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
3 del 24.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti ribadivano di aver concluso un accordo transattivo e di non aver pertanto interesse a proseguire il giudizio.
L'opposta, in particolare, così concludeva: “nel ribadire la rinuncia al di, atteso il perfezionamento dell'accordo transattivo, accetta la rinuncia all'atto di opposizione, ex adverso formulata, in subordine si chiede emettersi Sentenza di cessata materia del contendere, con revoca del DI opposto, spese compensate, integralmente”.
L'opponente, per parte sua, formulava le seguenti conclusioni: “In forza dell'intervenuta transazione si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione e la cancellazione della causa dal ruolo;
2. in alternativa ed in subordine, pronunciare sentenza di cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo;
3. in ogni caso, compensare integralmente le spese di lite”.
*********
Premesso che, come già rappresentato alle parti con ordinanza del 16.7.2025, non ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c. per l'emanazione dell'ordinanza di estinzione (in quanto l'accettazione della rinuncia agli atti, di parte opponente, proviene dal difensore dell'opposta, la cui procura alle liti non contempla altresì la facoltà di accettare le rinunce avversarie) e che, peraltro, l'ordinanza di estinzione riguarderebbe il giudizio di opposizione, mentre resterebbe fermo il decreto ingiuntivo (cui invece l'opposta ha espressamente rinunciato), ritiene il Tribunale che risultino integrati, piuttosto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo le parti concordemente dato atto che tra di loro sono venute meno le ragioni sostanziali della contesa in forza di un accordo transattivo sottoscritto stragiudizialmente.
In forza del perfezionato accordo, infatti, la parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha espressamente dato atto di rinunciare al provvedimento monitorio emesso in suo favore;
in conseguenza di tale rinuncia all'ingiunzione, il decreto ingiuntivo n. 343/2024 deve essere revocato (e la revoca va statuita con un provvedimento che abbia la forma della sentenza e non dell'ordinanza).
Si consideri, inoltre, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, all'intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale
- controversa tra le parti consegue la declaratoria di cessata la materia del contendere, che “può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano
4 ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (cfr. Cass., 8 settembre 2008, n. 22650).
Nella specie a giudizio del Tribunale, alle concordi allegazioni delle parti (in merito all'intervenuta stipula di un accordo transattivo satisfattivo delle rispettive pretese, eccezioni e contestazioni oggetto dell'odierno giudizio) e alla manifestazione di volontà dell'opposta di rinuncia al decreto ingiuntivo, deve far seguito la pronuncia di declaratoria di cessata materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 343/2024 proposta dalla così provvede: Parte_3
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Velletri, 25 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri, dato atto che l'udienza del 24.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., era stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, che hanno precisato le rispettive conclusioni;
p.q.m.
decide come da sentenza che deposita contestualmente, da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Matera, via XX Settembre n. 39, presso lo studio dell'avv. Marcello Dilella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli, viale Michelangelo n. 71, presso lo studio dell'avv.
Alfredo Affaitati, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Oggetto: cessata materia del contendere
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
2 Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, si espone sinteticamente che con originario ricorso monitorio la società chiedeva all'intestato Tribunale ingiungersi alla il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 654.941,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza di alcune fatture elettroniche emesse a seguito della vendita di 30 verghe 800/1000, rimaste insolute.
Pubblicato da questo Tribunale, in data 18.3.2024, il decreto ingiuntivo n. 343/2024, la proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e contestando sia la debenza dell'importo di € 236.699,52, siccome derivante non da una fattura bensì da una nota di credito, sia la debenza del residuo importo ingiunto di €
418.242,33, da considerarsi estinto per compensazione con corrispondenti debiti della
[...] nei propri confronti, circostanza riconosciuta da precedente CP_1 Parte_2 amministratrice della società opposta.
Si costituiva con comparsa del 23.10.2024 l'opposta, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto integrale.
Espletate le verifiche preliminari, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 14.4.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale (fino a concorrenza dell'importo di € 418.242,33) del decreto ingiuntivo e, respinte le istanze istruttorie formulate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione e le conclusioni.
Con istanza depositata il 27.5.2025, la società opposta dava atto di aver raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale, satisfattivo delle proprie ragioni, con l'opponente; per l'effetto, dichiarava di rinunciare al ricorso monitorio e al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
3 del 24.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti ribadivano di aver concluso un accordo transattivo e di non aver pertanto interesse a proseguire il giudizio.
L'opposta, in particolare, così concludeva: “nel ribadire la rinuncia al di, atteso il perfezionamento dell'accordo transattivo, accetta la rinuncia all'atto di opposizione, ex adverso formulata, in subordine si chiede emettersi Sentenza di cessata materia del contendere, con revoca del DI opposto, spese compensate, integralmente”.
L'opponente, per parte sua, formulava le seguenti conclusioni: “In forza dell'intervenuta transazione si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione e la cancellazione della causa dal ruolo;
2. in alternativa ed in subordine, pronunciare sentenza di cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo;
3. in ogni caso, compensare integralmente le spese di lite”.
*********
Premesso che, come già rappresentato alle parti con ordinanza del 16.7.2025, non ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c. per l'emanazione dell'ordinanza di estinzione (in quanto l'accettazione della rinuncia agli atti, di parte opponente, proviene dal difensore dell'opposta, la cui procura alle liti non contempla altresì la facoltà di accettare le rinunce avversarie) e che, peraltro, l'ordinanza di estinzione riguarderebbe il giudizio di opposizione, mentre resterebbe fermo il decreto ingiuntivo (cui invece l'opposta ha espressamente rinunciato), ritiene il Tribunale che risultino integrati, piuttosto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo le parti concordemente dato atto che tra di loro sono venute meno le ragioni sostanziali della contesa in forza di un accordo transattivo sottoscritto stragiudizialmente.
In forza del perfezionato accordo, infatti, la parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha espressamente dato atto di rinunciare al provvedimento monitorio emesso in suo favore;
in conseguenza di tale rinuncia all'ingiunzione, il decreto ingiuntivo n. 343/2024 deve essere revocato (e la revoca va statuita con un provvedimento che abbia la forma della sentenza e non dell'ordinanza).
Si consideri, inoltre, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, all'intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale
- controversa tra le parti consegue la declaratoria di cessata la materia del contendere, che “può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano
4 ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (cfr. Cass., 8 settembre 2008, n. 22650).
Nella specie a giudizio del Tribunale, alle concordi allegazioni delle parti (in merito all'intervenuta stipula di un accordo transattivo satisfattivo delle rispettive pretese, eccezioni e contestazioni oggetto dell'odierno giudizio) e alla manifestazione di volontà dell'opposta di rinuncia al decreto ingiuntivo, deve far seguito la pronuncia di declaratoria di cessata materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 343/2024 proposta dalla così provvede: Parte_3
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Velletri, 25 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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