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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 387/2023 R.G.A.C., pendente TRA (P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
ntata e .ti IG LA e Anna Rosa Giovanna Molinari, giusta delega in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in Trento, in Via Diaz, n. 8.
- Attrice - NEI CONFRONTI DI Controparte_1
[...]
virtù P.IVA_2 eciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Calepina, n. 34.
- Convenuto -
OGGETTO: azione di adempimento contrattuale, previo accertamento della giusta causa del recesso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica
**** 1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, ha dedotto: Parte_1
- che, è stata agente mandataria d a fare data CP_1 dal contratto di mandato del 16.12.2014, originariamente sottoscritto con la RSA – Sun Insurance Office Ltd. E, poi, da questa conferito all'attrice e volturato senza soluzione di continuità, in data 4.1.2016, e, infine, sostituto con appendice dell'11.2.2016; il rapporto era territorialmente delimitato alla zona di Lanciano (Chieti) e si svolgeva regolarmente per alcuni anni;
- che, in data 1.10.2021, l'attrice recedeva dall'incarico agenziale per giusta causa e con effetto immediato, a causa del comportamento tenuto dalla convenuta;
- che, quest'ultima, infatti, secondo le allegazioni attoree, alla fine del 2020 si incontrava e convinceva un sub agente dell'attrice, Persona_1
a dimettersi dal rapporto di sub agenzia intercorre Parte_1 nominandolo sub agente diretto per l'Agenzia ITAS di Termoli;
- che, provvedeva, successivamente alla nomina, a trasferire Persona_1 tutto i polizze e clienti, che pure faceva capo all'attrice, presso la suddetta agenzia di Termoli;
- che, così operando, la Compagnia convenuta, “in violazione anche di specifiche norme dell'Accordo Nazionale Agenti”, trattava direttamente con un collaboratore della lo convinceva a dimettersi dal rapporto con Parte_1
l'attrice, per nomi rio agente in una agenzia limitrofa, con il conseguente trasferimento presso la nuova Agenzia di tutte le polizze e i clienti che lo stesso sub agente aveva procurato alla Parte_1
- che, con lettera dell'1.10.2021, comuni uta il Parte_1 recesso per giusta causa dal di mandato, adducendo le sopracitate premesse di fatto;
- che, le stesse venivano ribadite con lettera del 20.10.2021, a firma del legale di parte attorea, nella quale si faceva riferimento a possibili soluzioni bonarie della controversia;
- che, a tale ultima comunicazione dava riscontro la convenuta, con lettera del 28.10.2021, nella quale le richieste della mandataria venivano confutate;
- che, circa l'ammontare delle somme spettanti alla mandante nell'ipotesi di recesso per giusta causa, parte attorea, dopo avere fatto riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1748, 1749 e 2119 c.c., nonché all'art. 7 dell'Accordo Nazionale Agenti, ha proposto una quantificazione del dovuto, eccedente rispetto alla liquidazione dell'indennità di recesso quantificata dalla controparte, in ragione dell'invocato diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, sia con riferimento all'orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione, che
2 basandosi sulle previsioni espresse sub artt. 12 A e 13 dell'Accordo Nazionale Agenti del 2003. Sulla base di tali premesse, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza disattesa, accertato e dichiarato l'intervenuto recesso per giusta causa da parte della dal rapporto di agenzia intercorso con Parte_1 [...]
(dovendosi in ogni caso il contratt Controparte_2 he rispetto al cietà ai sensi dell'art. Controparte_3
2 dell'ANA 2003), condannare la società conven all'attrice per le causali indicate, la somma di € 47.171,00, oltre gli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, dalla cessazione del rapporto agenziale (31.10.2021) al saldo effettivo, oppure condannarla ai diversi importi maggiori o minori ritenuti di giustizia. Vittoria delle spese e compensi di lite”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito:
- che, il rapporto tra l'attrice e il sub agente era stato Persona_1 concordato tra le parti sotto forma di un contratt terminato per la durata di mesi dieci;
- che, il contratto era giunto al termine previsto senza che le parti si accordassero per una proroga o per una trasformazione a tempo indeterminato dello stesso;
- che, di conseguenza, nessuna influenza indebita poteva essere imputata alla Società convenuta in ordine alla conclusione del rapporto dedotto tra agente e sub agente, dovendosi ritenere le vicende successive infondate, anche in ragione dell'esiguità del portafoglio clienti detenuto dal sub agente presso l'Agenzia di Lanciano Ovest;
Persona_1
- che, l inoltre, nega che vi sia stato alcun passaggio di clientela tra le Agenzie presso le quali aveva svolto la propria attività Persona_1
(Lanciano Ovest e Termoli);
- che, la Compagnia convenuta aveva già interamente saldato all'attrice quanto ad essa dovuto in conseguenza dell'avvenuto recesso dal contratto di mandato;
- che, contesta la domanda attorea anche sul piano del CP_1 quantu he, da un lato, la somma aggiuntiva di cui all'art. 12 A del citato Accordo andrebbe, in caso di riconoscimento, decurtata del 50 per cento, dall'altro, che le somme relative al rapporto tra l'attrice e non potrebbero venire conteggiate ai fini dell'indennità, Controparte_3 ll'ipotesi di cui all'art. 2, c. 7 del citato Accordo. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di . Con rifusione di spese, compenso di lite, rimborso forfettario del 15% CP_1 su tale della prestazione, IVA e CNAP”.
3
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove per interpello e testimoniali, all'esito delle quali, con ordinanza del 12 Marzo 2025, è stato disposto rinvio all'udienza del 2 Luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, stante il rito applicabile ratione temporis. All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
3.1. In particolare, nel foglio di precisazione delle conclusioni di data 26 Giugno 2025, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Ribadite tutte le istanze istruttorie eventualmente non ammesse come richieste dalla parte attrice, si chiede all'Ecc.mo Tribunale, respinte le avverse eccezioni ed istanze di accertare e dichiarare che il recesso della Parte_1 dal rapporto di agenzia era sorretto da giusta causa e pertanto condann al pagamento della somma aggiuntiva e del mancato preavviso nella CP_1
.171,00 o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, e in subordine nella misura di € 35.153,38 computata ex adverso , oltre interessi moratori dalla cessazione del rapporto, 31.10.2021 al saldo o in subordine interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo;
vittoria di spese e compensi professionali”.
3.2. Il procuratore di parte convenuta si è opposto alle ulteriori deduzioni contenute nel foglio di precisazione avversario in quanto nuove ed irrituali, ed ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, nel merito, e, in via istruttoria, come nella seconda e nella terza memoria ex art.183 c.p.c., insistendo nelle richieste istruttorie non ammesse e opponendosi a quelle avversarie.
4. Ciò posto la domanda è infondata e, come tale non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova procedere ad uno scrutinio dei fatti di causa. L'oggetto della presente controversia è costituito dall'accertamento della fondatezza del recesso per giusta causa, comunicato da parte attorea alla convenuta mediante la lettera del 1° Ottobre 2021. Con tale missiva la ha comunicato il proprio recesso Parte_1 dal contratto di agenzia intercorrente con per giusta causa, CP_1 imputabile alla convenuta, atteso che a fine le dimissioni del
4 proprio sub agente, il quale iniziava a collaborare con Persona_1
l'Agenzia Itas di Termoli. L'attrice ha lamentato che il trasferimento, da parte del del Persona_1 pacchetto clienti presso l'Agenzia Itas di Termoli ha una concorrenza interna al settore del tutto incompatibile con il canone della correttezza, con conseguente perdita economica derivante dallo spostamento delle polizze. Il recesso comunicato da parte attorea alla convenuta riposa, dunque, sul venir meno dell'elemento fiduciario e riguarda il contratto di agenzia relativo alla zona di Lanciano Ovest Ag. 2015. In fatto, dunque, la condotta che, stando alle allegazioni attoree, ha determinato l'incrinarsi del rapporto fiduciario in essere tra le parti in causa ed attribuibile alla responsabilità della convenuta, può essere ricondotta all'avere indotto alle dimissioni il subagente dall'incarico in Persona_1 essere presso l'attrice; all'avere il sub agente accordo con la convenuta, il trasferimento dei clienti presso l'Agenzia di Termoli e, CP_1 infine, all'avere determinato, quale conseguenza della otta di cui ai precedenti due punti, una perdita economica in danno della
[...]
Parte_1 cie dedotta rientra, da un punto di vista dell'inquadramento normativo, nella sfera applicativa dell'art. 7, c. 1, dell'Accordo Nazionale Agenti (si v. doc. 6 del fascicolo di parte attorea), che si riporta di seguito nel suo tenore letterale, secondo cui: “L'impresa deve riconoscere la provvigione all'agenzia che ha acquisito l'affare, assegnando alla stessa la relativa polizza”. Parte attorea ritiene sussistente il diritto di ricevere, a fronte del proprio recesso per giusta causa, gli importi desumibili dalla disciplina di cui agli artt. 12 e 13 del predetto Accordo. Occorre, poi, tenere conto dell'elaborazione giurisprudenziale alla quale è stato sottoposto l'istituto del recesso per giusta causa. Difatti, quest'ultimo, previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia. Con l'importante precisazione che si deve tener conto, ai fini della valutazione della
“gravità” dell'inadempimento aziendale, del fatto che il rapporto di fiducia agente-società, in virtù della maggiore autonomia di gestione dell'attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali), assume una maggiore intensità: di conseguenza, secondo la Suprema Corte, può essere sufficiente un inadempimento “di minore consistenza” a danno dell'agente, per fondare la sua giusta causa di recesso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6915/2021; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. del 29.9.2015, n. 19300; Cass. Civ., sent. del 26.5.2014, n. 11728; Cass. Civ., sent. del 4.6.2008 n. 14771). In aggiunta a quanto detto, secondo consolidata giurisprudenza, la giusta causa può essere identificata con qualsiasi inadempimento della preponente purché “non di scarsa importanza” (cfr. Cass. Civ., sentt. nn. 1376/2018 e 23331/2018); o, ancora, per violazioni dei principi di 5 correttezza e buona fede, dal momento che: “In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. lavoro, Sent., 29-09-2015, n. 19300; Cass. Civ. 12 ottobre 2007, n. 21445). L'attività istruttoria svolta ha consentito di elucidare gli aspetti inerenti al profilo dell'an debeatur. Sul piano documentale, risulta incontestato che l'attrice fosse impegnata contrattualmente con la convenuta in virtù di un contratto di CP_1 agenzia in gestione libera, per ef le era subentrata ad un precedente rapporto in essere tra la convenuta e altra società, a partire dal mese di Febbraio 2016 (si v. doc. 1 del fascicolo di parte attorea). Emerge, inoltre, dagli atti che, prima del recesso comunicato con lettera dell'1.10.2021, il rapporto si era svolto correttamente, o quantomeno senza che le parti avessero a manifestare, l'una nei riguardi dell'altra, contestazioni circa condotte inadempienti o, comunque, contrarie ai principi di correttezza e buona fede (si v. doc. 2 e successiva diffida sub. doc. 3 del fascicolo di parte attorea). Al sub agente è stato conferito l'incarico di intermediante, Persona_1 sotto agente p con lettera datata 25.11.2020 (si v. doc. 7 del fascicolo di parte attorea) ed egli ha prestato servizio per circa un anno, al termine del quale ha rassegnato le proprie dimissioni, dando preavviso di 30 giorni (si v. doc. 9 del fascicolo di parte attorea), secondo quanto stabilito al punto 7) del predetto contratto. Non risulta che l'attrice abbia contestato le modalità delle dimissioni comunicate dal sub agente, sicché si deve ritenere che le stesse siano state rassegnate regolarmente entro l'anno di servizio prestato per la Parte_1 con conclusione dell'incarico alla data del 31.12.2020. è entrato in servizio presso l'Agenzia ITAS di Termoli a fare Persona_1
.1.2021, come comprovato dall'estratto IVASS prodotto dall'attrice sub doc. 10. Sulla base di tali premesse, fondate sull'esame dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, occorre poi valutare quanto dichiarato, rispettivamente, dal legale rappresentante della Parte_1
, in sede di interpello, nonché Testimone_1
r quanto riguarda le questioni più significative ai fini della decisione, è emerso che l'inserimento di una nuova risorsa, costituita nello specifico da nell'organizzazione di Persona_1 Parte_1 negli ultimi mesi ra volto alla riorganiz dell'attività di tale Società e, quindi, dell' Controparte_4
dalla stessa gestita.
[...]
a partire dall'anno 2021, passava da un incarico di sub agente Persona_1 nte e, prima del recesso comunicato da parte attorea in data
6 1.10.2021, il portafoglio polizze e clienti di relativo Persona_1 all'agenzia Lanciano Ovest era rimasto inalterato. Le provvigioni percepite dall'attrice e liquidate dalla convenuta corrispondono a quelle riportate sub doc. 16 del fascicolo di parte convenuta, in particolare quanto al calcolo delle indennità ex artt. 13, c. 3, e 12 A dell'Accordo Nazionale Agenti in vigenza. I testimoni escussi , , Tes_2 Persona_1 Testimone_3
, Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 ar ge contrattuale (rectius, dei rapporti contrattuali) che ha visto parte il sub agente È emerso, poi, che quest'ultimo è stato Persona_1 present 2020, dai funzionari e Tes_4 Tes_6 dell' a allora agen CP_1 Parte_1 CP_1 una possibile collaborazione del medesimo con Parte_1
Tale collaborazione doveva ritenersi propedeuti uolo di agente, in capo al così come dichiarato, in sede di predetta Persona_1 presentazione, anc rappresentante di Parte_1
. Testimone_1 nze che portarono al conferimento degli incarichi, dapprima di sub agenzia e, successivamente, di agenzia, al il Persona_1 teste di parte convenuta , all'udienza del 9 4, Testimone_4 ha dichiarato che era un soggetto che si era già reso noto alle Persona_1 parti in causa se di avere delle presentazioni e che lo stesso aveva scelto di operare presso l'Agenzia di Lanciano Terme, condotta dall'attrice, in accordo con la quale riteneva opportuno CP_1 affiancare all'Agenzia medesima ( un collaboratore/sub Parte_1 agente giovane, ai fini di rafforzar non aveva bisogno CP_1 di un collaboratore in tale fascia di età. Tale circostanza è stata confermata dal teste sentito all'udienza Tes_6 del 12 Marzo 2025, il quale precisato che: “ si è dimesso a fine 2020 Persona_1 dalla ed è andato a lavorare come agente di Termoli, decorsi i termi reavviso”. Quanto alle condotte poste in essere da e asseritamente lesive Persona_1 degli interessi patrimoniali e commerciali di parte attorea, i testimoni escussi hanno dichiarato che il sub agente non ha, di fatto, Persona_1 operato alcun trasferimento che riguardass o dei clienti dallo stesso gestiti presso l'Agenzia di Lanciano Terme e men che meno in favore dell'Agenzia di Termoli, ove egli aveva iniziato a lavorare a partire dall'11.1.2021, come già documentalmente comprovato. Dal narrato testimoniale risulta, inoltre, che il portafoglio dallo stesso gestito presso la era di modesta rilevanza patrimoniale Parte_1
(con introiti attorno agli Euro 21.000,00) e gli unici casi in cui si verificò un trasferimento di clienti da Lanciano verso la nuova Agenzia di Termoli riguardarono soltanto isolati episodi di parenti dello stesso Persona_1
Anche i testimoni indicati dall'attrice quali clienti della B 7 “sviati” dal sub agente il quale li avrebbe persuasi a trasferire Persona_1 le loro polizze verso la nuova Agenzia dallo stesso gestita, hanno dichiarato, rispettivamente, di non conoscere (si v. la Persona_1 testimonianza resa dal teste escusso a 12 Marzo Tes_5
2025); di avere ricevuto dal le proposte inerenti al rinnovo di una polizza, rimaste tuttavia senza esito alcuno. A tal proposito, il teste , sentito all'udienza del 9 Testimone_3
Ottobre2024, ha affermat so solo dire che mi Persona_1 aveva fatto una proposta di fare una polizza con lui, ma io l'avev on un'altra agenzia della che si trova a Lanciano, di cui non ricordo il nome. Mi avevano inviato una let mi pare, mi avevano detto di andare ad un'altra agenzia della sempre a Lanciano, dove fare l'assicurazione”. Lo s o teste ha, poi, dichiarato di avere spostato la polizza assicurativa presso un'altra agenzia, diversa da quella rappresentata o gestita da
[...]
affermando che: “Sì mi ricordo che si è presentato e mi ha propost Per_1
a polizza, ma io non l'ho considerato perché io avevo già spostato la mia polizza presso un'altra agenzia di Lanciano” e di avere ricevuto da Persona_1 la proposta di trasferimento della polizza solo dopo la chiusura della gestione dell'Agenzia di Lanciano da parte dell'attrice, dunque, in un periodo ben successivo rispetto a quello indicato dalla Parte_1
e, comunque, posteriore rispetto alla fine del rapport
[...]
Per_1 do, il teste ha asserito che: “Quando sono passato all'altra Tes_3 agenzia solo dopo mi è proposta da Io sono andata all'altra Persona_1 agenzia perché la aveva chiuso”. Pertanto, se dal punto di vista della documentazione presente agli atti non vi è modo di apprezzare in alcun modo una qualche conseguenza negativa risentita dall'attrice a causa delle condotte tenute dall'ex sub agente
[...]
nemmeno dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testim Per_1 indicati dalla appare desumibile un qualsiasi Parte_1 pregiudizio sof d etto dell'operato del medesimo
[...]
Per_1
è assai agevole la considerazione secondo cui, anche qualora vi fosse stata in ipotesi una qualche indebita interferenza negli affari gestiti nel portafoglio dell'attrice, la stessa sarebbe difficilmente riferibile all'operato della Società mandante, ossia della convenuta CP_1
Infine, non risulta che siano state avviate azioni od i dall'attrice nei confronti del sub agente, altro aspetto che rileva nello scrutinio delle tesi difensive sostenute da parte attorea nel presente giudizio. Inoltre, non è stato fornito riscontro sul piano probatorio delle perdite economiche subite dall'attrice per effetto della condotta assunta da controparte che avrebbe indotto ad esercitare il recesso per giusta causa, non essendo stata allegata documentazione dalla quale evincere un decremento degli introiti per effetto della perdita di portafogli di clienti. 8 Il compendio probatorio formatosi in seno al giudizio destituisce di fondamento la pretesa attorea e rende superfluo l'esame del quantum dovuto dalla convenuta all'attrice, in dipendenza dell'ipotetica declaratoria della sussistenza di una giusta causa di recesso dal contratto, dato che le voci la cui applicazione è stata fatta oggetto della domanda attorea erano tutte condizionate a tale preventivo accertamento, né vi sono contestazioni in merito a quanto liquidato dalla convenuta secondo i conteggi depositati sub doc. 16 del fascicolo di parte convenuta, i quali comprendevano anche l'ipotesi, risultata suffragata in giudizio, di un recesso da parte dell'agente non supportato da giusta causa. In definitiva, la domanda di accertamento della sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia formulata dall'attrice va respinta. L'insussistenza dei profili dell'an debeatur rende superflua ogni statuizione in merito al quantum, da ritenersi assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 7.616,00, di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.806,00 per quella istruttoria ed Euro 2.905,00 per quella decisionale, tenuto conto dello scaglione previsto per le controversie di importo compreso tra gli Euro 26.000,00 e gli Euro 52.000,00, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attorea alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.616,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 30 Novembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 387/2023 R.G.A.C., pendente TRA (P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
ntata e .ti IG LA e Anna Rosa Giovanna Molinari, giusta delega in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in Trento, in Via Diaz, n. 8.
- Attrice - NEI CONFRONTI DI Controparte_1
[...]
virtù P.IVA_2 eciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Calepina, n. 34.
- Convenuto -
OGGETTO: azione di adempimento contrattuale, previo accertamento della giusta causa del recesso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica
**** 1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, ha dedotto: Parte_1
- che, è stata agente mandataria d a fare data CP_1 dal contratto di mandato del 16.12.2014, originariamente sottoscritto con la RSA – Sun Insurance Office Ltd. E, poi, da questa conferito all'attrice e volturato senza soluzione di continuità, in data 4.1.2016, e, infine, sostituto con appendice dell'11.2.2016; il rapporto era territorialmente delimitato alla zona di Lanciano (Chieti) e si svolgeva regolarmente per alcuni anni;
- che, in data 1.10.2021, l'attrice recedeva dall'incarico agenziale per giusta causa e con effetto immediato, a causa del comportamento tenuto dalla convenuta;
- che, quest'ultima, infatti, secondo le allegazioni attoree, alla fine del 2020 si incontrava e convinceva un sub agente dell'attrice, Persona_1
a dimettersi dal rapporto di sub agenzia intercorre Parte_1 nominandolo sub agente diretto per l'Agenzia ITAS di Termoli;
- che, provvedeva, successivamente alla nomina, a trasferire Persona_1 tutto i polizze e clienti, che pure faceva capo all'attrice, presso la suddetta agenzia di Termoli;
- che, così operando, la Compagnia convenuta, “in violazione anche di specifiche norme dell'Accordo Nazionale Agenti”, trattava direttamente con un collaboratore della lo convinceva a dimettersi dal rapporto con Parte_1
l'attrice, per nomi rio agente in una agenzia limitrofa, con il conseguente trasferimento presso la nuova Agenzia di tutte le polizze e i clienti che lo stesso sub agente aveva procurato alla Parte_1
- che, con lettera dell'1.10.2021, comuni uta il Parte_1 recesso per giusta causa dal di mandato, adducendo le sopracitate premesse di fatto;
- che, le stesse venivano ribadite con lettera del 20.10.2021, a firma del legale di parte attorea, nella quale si faceva riferimento a possibili soluzioni bonarie della controversia;
- che, a tale ultima comunicazione dava riscontro la convenuta, con lettera del 28.10.2021, nella quale le richieste della mandataria venivano confutate;
- che, circa l'ammontare delle somme spettanti alla mandante nell'ipotesi di recesso per giusta causa, parte attorea, dopo avere fatto riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1748, 1749 e 2119 c.c., nonché all'art. 7 dell'Accordo Nazionale Agenti, ha proposto una quantificazione del dovuto, eccedente rispetto alla liquidazione dell'indennità di recesso quantificata dalla controparte, in ragione dell'invocato diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, sia con riferimento all'orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione, che
2 basandosi sulle previsioni espresse sub artt. 12 A e 13 dell'Accordo Nazionale Agenti del 2003. Sulla base di tali premesse, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza disattesa, accertato e dichiarato l'intervenuto recesso per giusta causa da parte della dal rapporto di agenzia intercorso con Parte_1 [...]
(dovendosi in ogni caso il contratt Controparte_2 he rispetto al cietà ai sensi dell'art. Controparte_3
2 dell'ANA 2003), condannare la società conven all'attrice per le causali indicate, la somma di € 47.171,00, oltre gli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, dalla cessazione del rapporto agenziale (31.10.2021) al saldo effettivo, oppure condannarla ai diversi importi maggiori o minori ritenuti di giustizia. Vittoria delle spese e compensi di lite”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito:
- che, il rapporto tra l'attrice e il sub agente era stato Persona_1 concordato tra le parti sotto forma di un contratt terminato per la durata di mesi dieci;
- che, il contratto era giunto al termine previsto senza che le parti si accordassero per una proroga o per una trasformazione a tempo indeterminato dello stesso;
- che, di conseguenza, nessuna influenza indebita poteva essere imputata alla Società convenuta in ordine alla conclusione del rapporto dedotto tra agente e sub agente, dovendosi ritenere le vicende successive infondate, anche in ragione dell'esiguità del portafoglio clienti detenuto dal sub agente presso l'Agenzia di Lanciano Ovest;
Persona_1
- che, l inoltre, nega che vi sia stato alcun passaggio di clientela tra le Agenzie presso le quali aveva svolto la propria attività Persona_1
(Lanciano Ovest e Termoli);
- che, la Compagnia convenuta aveva già interamente saldato all'attrice quanto ad essa dovuto in conseguenza dell'avvenuto recesso dal contratto di mandato;
- che, contesta la domanda attorea anche sul piano del CP_1 quantu he, da un lato, la somma aggiuntiva di cui all'art. 12 A del citato Accordo andrebbe, in caso di riconoscimento, decurtata del 50 per cento, dall'altro, che le somme relative al rapporto tra l'attrice e non potrebbero venire conteggiate ai fini dell'indennità, Controparte_3 ll'ipotesi di cui all'art. 2, c. 7 del citato Accordo. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di . Con rifusione di spese, compenso di lite, rimborso forfettario del 15% CP_1 su tale della prestazione, IVA e CNAP”.
3
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove per interpello e testimoniali, all'esito delle quali, con ordinanza del 12 Marzo 2025, è stato disposto rinvio all'udienza del 2 Luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, stante il rito applicabile ratione temporis. All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
3.1. In particolare, nel foglio di precisazione delle conclusioni di data 26 Giugno 2025, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Ribadite tutte le istanze istruttorie eventualmente non ammesse come richieste dalla parte attrice, si chiede all'Ecc.mo Tribunale, respinte le avverse eccezioni ed istanze di accertare e dichiarare che il recesso della Parte_1 dal rapporto di agenzia era sorretto da giusta causa e pertanto condann al pagamento della somma aggiuntiva e del mancato preavviso nella CP_1
.171,00 o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, e in subordine nella misura di € 35.153,38 computata ex adverso , oltre interessi moratori dalla cessazione del rapporto, 31.10.2021 al saldo o in subordine interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo;
vittoria di spese e compensi professionali”.
3.2. Il procuratore di parte convenuta si è opposto alle ulteriori deduzioni contenute nel foglio di precisazione avversario in quanto nuove ed irrituali, ed ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, nel merito, e, in via istruttoria, come nella seconda e nella terza memoria ex art.183 c.p.c., insistendo nelle richieste istruttorie non ammesse e opponendosi a quelle avversarie.
4. Ciò posto la domanda è infondata e, come tale non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova procedere ad uno scrutinio dei fatti di causa. L'oggetto della presente controversia è costituito dall'accertamento della fondatezza del recesso per giusta causa, comunicato da parte attorea alla convenuta mediante la lettera del 1° Ottobre 2021. Con tale missiva la ha comunicato il proprio recesso Parte_1 dal contratto di agenzia intercorrente con per giusta causa, CP_1 imputabile alla convenuta, atteso che a fine le dimissioni del
4 proprio sub agente, il quale iniziava a collaborare con Persona_1
l'Agenzia Itas di Termoli. L'attrice ha lamentato che il trasferimento, da parte del del Persona_1 pacchetto clienti presso l'Agenzia Itas di Termoli ha una concorrenza interna al settore del tutto incompatibile con il canone della correttezza, con conseguente perdita economica derivante dallo spostamento delle polizze. Il recesso comunicato da parte attorea alla convenuta riposa, dunque, sul venir meno dell'elemento fiduciario e riguarda il contratto di agenzia relativo alla zona di Lanciano Ovest Ag. 2015. In fatto, dunque, la condotta che, stando alle allegazioni attoree, ha determinato l'incrinarsi del rapporto fiduciario in essere tra le parti in causa ed attribuibile alla responsabilità della convenuta, può essere ricondotta all'avere indotto alle dimissioni il subagente dall'incarico in Persona_1 essere presso l'attrice; all'avere il sub agente accordo con la convenuta, il trasferimento dei clienti presso l'Agenzia di Termoli e, CP_1 infine, all'avere determinato, quale conseguenza della otta di cui ai precedenti due punti, una perdita economica in danno della
[...]
Parte_1 cie dedotta rientra, da un punto di vista dell'inquadramento normativo, nella sfera applicativa dell'art. 7, c. 1, dell'Accordo Nazionale Agenti (si v. doc. 6 del fascicolo di parte attorea), che si riporta di seguito nel suo tenore letterale, secondo cui: “L'impresa deve riconoscere la provvigione all'agenzia che ha acquisito l'affare, assegnando alla stessa la relativa polizza”. Parte attorea ritiene sussistente il diritto di ricevere, a fronte del proprio recesso per giusta causa, gli importi desumibili dalla disciplina di cui agli artt. 12 e 13 del predetto Accordo. Occorre, poi, tenere conto dell'elaborazione giurisprudenziale alla quale è stato sottoposto l'istituto del recesso per giusta causa. Difatti, quest'ultimo, previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia. Con l'importante precisazione che si deve tener conto, ai fini della valutazione della
“gravità” dell'inadempimento aziendale, del fatto che il rapporto di fiducia agente-società, in virtù della maggiore autonomia di gestione dell'attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali), assume una maggiore intensità: di conseguenza, secondo la Suprema Corte, può essere sufficiente un inadempimento “di minore consistenza” a danno dell'agente, per fondare la sua giusta causa di recesso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6915/2021; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. del 29.9.2015, n. 19300; Cass. Civ., sent. del 26.5.2014, n. 11728; Cass. Civ., sent. del 4.6.2008 n. 14771). In aggiunta a quanto detto, secondo consolidata giurisprudenza, la giusta causa può essere identificata con qualsiasi inadempimento della preponente purché “non di scarsa importanza” (cfr. Cass. Civ., sentt. nn. 1376/2018 e 23331/2018); o, ancora, per violazioni dei principi di 5 correttezza e buona fede, dal momento che: “In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. lavoro, Sent., 29-09-2015, n. 19300; Cass. Civ. 12 ottobre 2007, n. 21445). L'attività istruttoria svolta ha consentito di elucidare gli aspetti inerenti al profilo dell'an debeatur. Sul piano documentale, risulta incontestato che l'attrice fosse impegnata contrattualmente con la convenuta in virtù di un contratto di CP_1 agenzia in gestione libera, per ef le era subentrata ad un precedente rapporto in essere tra la convenuta e altra società, a partire dal mese di Febbraio 2016 (si v. doc. 1 del fascicolo di parte attorea). Emerge, inoltre, dagli atti che, prima del recesso comunicato con lettera dell'1.10.2021, il rapporto si era svolto correttamente, o quantomeno senza che le parti avessero a manifestare, l'una nei riguardi dell'altra, contestazioni circa condotte inadempienti o, comunque, contrarie ai principi di correttezza e buona fede (si v. doc. 2 e successiva diffida sub. doc. 3 del fascicolo di parte attorea). Al sub agente è stato conferito l'incarico di intermediante, Persona_1 sotto agente p con lettera datata 25.11.2020 (si v. doc. 7 del fascicolo di parte attorea) ed egli ha prestato servizio per circa un anno, al termine del quale ha rassegnato le proprie dimissioni, dando preavviso di 30 giorni (si v. doc. 9 del fascicolo di parte attorea), secondo quanto stabilito al punto 7) del predetto contratto. Non risulta che l'attrice abbia contestato le modalità delle dimissioni comunicate dal sub agente, sicché si deve ritenere che le stesse siano state rassegnate regolarmente entro l'anno di servizio prestato per la Parte_1 con conclusione dell'incarico alla data del 31.12.2020. è entrato in servizio presso l'Agenzia ITAS di Termoli a fare Persona_1
.1.2021, come comprovato dall'estratto IVASS prodotto dall'attrice sub doc. 10. Sulla base di tali premesse, fondate sull'esame dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, occorre poi valutare quanto dichiarato, rispettivamente, dal legale rappresentante della Parte_1
, in sede di interpello, nonché Testimone_1
r quanto riguarda le questioni più significative ai fini della decisione, è emerso che l'inserimento di una nuova risorsa, costituita nello specifico da nell'organizzazione di Persona_1 Parte_1 negli ultimi mesi ra volto alla riorganiz dell'attività di tale Società e, quindi, dell' Controparte_4
dalla stessa gestita.
[...]
a partire dall'anno 2021, passava da un incarico di sub agente Persona_1 nte e, prima del recesso comunicato da parte attorea in data
6 1.10.2021, il portafoglio polizze e clienti di relativo Persona_1 all'agenzia Lanciano Ovest era rimasto inalterato. Le provvigioni percepite dall'attrice e liquidate dalla convenuta corrispondono a quelle riportate sub doc. 16 del fascicolo di parte convenuta, in particolare quanto al calcolo delle indennità ex artt. 13, c. 3, e 12 A dell'Accordo Nazionale Agenti in vigenza. I testimoni escussi , , Tes_2 Persona_1 Testimone_3
, Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 ar ge contrattuale (rectius, dei rapporti contrattuali) che ha visto parte il sub agente È emerso, poi, che quest'ultimo è stato Persona_1 present 2020, dai funzionari e Tes_4 Tes_6 dell' a allora agen CP_1 Parte_1 CP_1 una possibile collaborazione del medesimo con Parte_1
Tale collaborazione doveva ritenersi propedeuti uolo di agente, in capo al così come dichiarato, in sede di predetta Persona_1 presentazione, anc rappresentante di Parte_1
. Testimone_1 nze che portarono al conferimento degli incarichi, dapprima di sub agenzia e, successivamente, di agenzia, al il Persona_1 teste di parte convenuta , all'udienza del 9 4, Testimone_4 ha dichiarato che era un soggetto che si era già reso noto alle Persona_1 parti in causa se di avere delle presentazioni e che lo stesso aveva scelto di operare presso l'Agenzia di Lanciano Terme, condotta dall'attrice, in accordo con la quale riteneva opportuno CP_1 affiancare all'Agenzia medesima ( un collaboratore/sub Parte_1 agente giovane, ai fini di rafforzar non aveva bisogno CP_1 di un collaboratore in tale fascia di età. Tale circostanza è stata confermata dal teste sentito all'udienza Tes_6 del 12 Marzo 2025, il quale precisato che: “ si è dimesso a fine 2020 Persona_1 dalla ed è andato a lavorare come agente di Termoli, decorsi i termi reavviso”. Quanto alle condotte poste in essere da e asseritamente lesive Persona_1 degli interessi patrimoniali e commerciali di parte attorea, i testimoni escussi hanno dichiarato che il sub agente non ha, di fatto, Persona_1 operato alcun trasferimento che riguardass o dei clienti dallo stesso gestiti presso l'Agenzia di Lanciano Terme e men che meno in favore dell'Agenzia di Termoli, ove egli aveva iniziato a lavorare a partire dall'11.1.2021, come già documentalmente comprovato. Dal narrato testimoniale risulta, inoltre, che il portafoglio dallo stesso gestito presso la era di modesta rilevanza patrimoniale Parte_1
(con introiti attorno agli Euro 21.000,00) e gli unici casi in cui si verificò un trasferimento di clienti da Lanciano verso la nuova Agenzia di Termoli riguardarono soltanto isolati episodi di parenti dello stesso Persona_1
Anche i testimoni indicati dall'attrice quali clienti della B 7 “sviati” dal sub agente il quale li avrebbe persuasi a trasferire Persona_1 le loro polizze verso la nuova Agenzia dallo stesso gestita, hanno dichiarato, rispettivamente, di non conoscere (si v. la Persona_1 testimonianza resa dal teste escusso a 12 Marzo Tes_5
2025); di avere ricevuto dal le proposte inerenti al rinnovo di una polizza, rimaste tuttavia senza esito alcuno. A tal proposito, il teste , sentito all'udienza del 9 Testimone_3
Ottobre2024, ha affermat so solo dire che mi Persona_1 aveva fatto una proposta di fare una polizza con lui, ma io l'avev on un'altra agenzia della che si trova a Lanciano, di cui non ricordo il nome. Mi avevano inviato una let mi pare, mi avevano detto di andare ad un'altra agenzia della sempre a Lanciano, dove fare l'assicurazione”. Lo s o teste ha, poi, dichiarato di avere spostato la polizza assicurativa presso un'altra agenzia, diversa da quella rappresentata o gestita da
[...]
affermando che: “Sì mi ricordo che si è presentato e mi ha propost Per_1
a polizza, ma io non l'ho considerato perché io avevo già spostato la mia polizza presso un'altra agenzia di Lanciano” e di avere ricevuto da Persona_1 la proposta di trasferimento della polizza solo dopo la chiusura della gestione dell'Agenzia di Lanciano da parte dell'attrice, dunque, in un periodo ben successivo rispetto a quello indicato dalla Parte_1
e, comunque, posteriore rispetto alla fine del rapport
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Per_1 do, il teste ha asserito che: “Quando sono passato all'altra Tes_3 agenzia solo dopo mi è proposta da Io sono andata all'altra Persona_1 agenzia perché la aveva chiuso”. Pertanto, se dal punto di vista della documentazione presente agli atti non vi è modo di apprezzare in alcun modo una qualche conseguenza negativa risentita dall'attrice a causa delle condotte tenute dall'ex sub agente
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nemmeno dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testim Per_1 indicati dalla appare desumibile un qualsiasi Parte_1 pregiudizio sof d etto dell'operato del medesimo
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Per_1
è assai agevole la considerazione secondo cui, anche qualora vi fosse stata in ipotesi una qualche indebita interferenza negli affari gestiti nel portafoglio dell'attrice, la stessa sarebbe difficilmente riferibile all'operato della Società mandante, ossia della convenuta CP_1
Infine, non risulta che siano state avviate azioni od i dall'attrice nei confronti del sub agente, altro aspetto che rileva nello scrutinio delle tesi difensive sostenute da parte attorea nel presente giudizio. Inoltre, non è stato fornito riscontro sul piano probatorio delle perdite economiche subite dall'attrice per effetto della condotta assunta da controparte che avrebbe indotto ad esercitare il recesso per giusta causa, non essendo stata allegata documentazione dalla quale evincere un decremento degli introiti per effetto della perdita di portafogli di clienti. 8 Il compendio probatorio formatosi in seno al giudizio destituisce di fondamento la pretesa attorea e rende superfluo l'esame del quantum dovuto dalla convenuta all'attrice, in dipendenza dell'ipotetica declaratoria della sussistenza di una giusta causa di recesso dal contratto, dato che le voci la cui applicazione è stata fatta oggetto della domanda attorea erano tutte condizionate a tale preventivo accertamento, né vi sono contestazioni in merito a quanto liquidato dalla convenuta secondo i conteggi depositati sub doc. 16 del fascicolo di parte convenuta, i quali comprendevano anche l'ipotesi, risultata suffragata in giudizio, di un recesso da parte dell'agente non supportato da giusta causa. In definitiva, la domanda di accertamento della sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia formulata dall'attrice va respinta. L'insussistenza dei profili dell'an debeatur rende superflua ogni statuizione in merito al quantum, da ritenersi assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 7.616,00, di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.806,00 per quella istruttoria ed Euro 2.905,00 per quella decisionale, tenuto conto dello scaglione previsto per le controversie di importo compreso tra gli Euro 26.000,00 e gli Euro 52.000,00, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attorea alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.616,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 30 Novembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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