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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5954/2022 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Gilberto Casalino e Parte_1 Michael Gisonda;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Mauro Sgaramella;
Controparte_1
- CONVENUTO - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. presentava le sue conclusioni con nota del 19.06.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 04.05.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la sua separazione personale dal marito Controparte_1 La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio civile con il in Bari il CP_1
08.10.2021 e che dalla loro unione sono nati i figli gemelli e entrambi il Persona_2 Per_3 30.08.2018. Chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e porsi a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre di € 258,23 mensili nonchè un contributo al mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 258,23. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando Controparte_1 disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento “paritario”, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ponendosi a suo carico solo il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, nulla disponendo in ordine all'assegno di mantenimento muliebre in quanto la ricorrente non solo percepiva il reddito di cittadinanza ma svolgeva lavori a nero. All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 12.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentava il diritto di vista paterno, nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa coniugale perché rilasciata e poneva a decorrere da ottobre 2022 a carico del CP_1 l'onere di versare complessivi € 340,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (metà per ciascuno), oltre Istat, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del
1 Tribunale di Bari ed al 100% dell'Assegno Unico Universale e;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative, in data 05.10.2023 veniva depositata sentenza parziale dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 3990/2023 e con contestuale ordinanza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie solamente da parte resistente, con ordinanza depositata in data 23.07.2024 il G.I. rigettava le richieste istruttorie e formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale del 12.10.2022, come peraltro richiesto da parte resistente, considerato che le parti ormai concordano sull'affido condiviso con collocamento materno e sul regime di visita paterno nonché sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da vigente Protocollo del Tribunale di Bari e tenuto conto altresì che la stessa ricorrente non ha più riproposto la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre;
2) spiega che allo stato non può aumentarsi il contributo paterno al mantenimento della prole, come invece richiesto dalla ricorrente, stante la scarsa redditualità delle parti e la percezione dell'intero AUU da parte della ricorrente (già percettrice del reddito di cittadinanza); 3) compensazione delle spese di lite”. All'udienza del 18.06.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione (previa adesione di parte resistente alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.), sulla scorta delle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 19.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa sentenza parziale sullo stato in data 05.10.2023, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie, tenuto conto che la ricorrente giammai ha proposto una domanda di addebito nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi (contrariamente a quanto asserito dalla controparte).
2.- Attesa la mancanza di contestazioni sul punto o di qualsivoglia esigenza contraria, vanno confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 12.10.2022 relative all'affido, al collocamento materno ed al diritto di visita paterno con riferimento ai figli e Persona_2 Per_3
3.- Con riguardo alle questioni di natura economica, deve essere altresì confermata l'ordinanza presidenziale del 12.10.2022 in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli (entrambi di 7 anni), pari a complessivi € 340,00 mensili (metà per ciascun figlio), da versarsi a decorrere da ottobre 2022 in favore della entro il giorno 25 di ogni mese, oltre Pt_1 aggiornamenti ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bari del 08.07.2019. Deve rilevarsi che la non ha riferito alcuna variazione in ordine alle esigenze di vita dei Pt_1 figli (avendo peraltro omesso di depositare sia le memorie istruttorie sia gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.), né, in ogni caso, risultano mutate le condizioni economiche di entrambi coniugi, avendo entrambe le parti omesso di depositare la copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni (la ricorrente ha depositato unicamente una attestazione ISEE, del tutto irrilevante), contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del 18.06.2025; detta condotta assume rilievo ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Pertanto, l'ammontare del contributo al mantenimento della prole individuato con l'ordinanza presidenziale del 2022 pare tuttora congruo e non può essere diminuito (considerato che il ha chiesto la conferma dell'importo determinato con ordinanza presidenziale e fermo CP_1 restando che trattasi del contributo minimo di legge per garantire un sostentamento ai figli minori), né può essere aumentato, considerata la scarsa redditualità delle parti e la percezione dell'intero AUU da parte della ricorrente (già percettrice del reddito di cittadinanza), così come già anticipato con ordinanza del 23.07.2024. 4.- Quanto alle domande di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, devesi rilevare che le stesse non risultano essere state riproposte dalla ricorrente né nelle conclusioni rassegnate con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.
2 del 28.10.2022 né all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025 né negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (neppure depositati), motivo per cui devono intendersi implicitamente rinunciate, il che comporta che debba dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle stesse. Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del 14.11.2011 e Cass. Civ. n. 18255 del 10.09.2004 secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere…”). A ciò consegue che devesi dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande della di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento in suo favore di Pt_1 un assegno di mantenimento, per intervenuta rinuncia alla domanda. 5.- La soccombenza della in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento Pt_1 dei figli impone di condannarla al pagamento di 1/3 spese processuali in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia, essendo stato ammesso il resistente in data 14.06.2022 al Patrocinio a spese dello , liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare CP_2 i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (con applicazione dei parametri “minimi” per la fase istruttoria – essendo stata limitata al solo deposito di alcune memorie istruttorie - e “medi” per le restanti fasi ma con riduzione del 30% per queste ultime fasi stante la tenuità della causa). Viceversa, il sostanziale accordo delle parti sull'affido, sul collocamento, sull'assegnazione della casa coniugale, sul diritto di vista paterno, sull'assegno di mantenimento muliebre e sulla ripartizione delle spese straordinarie giustifica la compensazione dei residui 2/3 delle spese processuali. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 04.05.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. conferma le previsioni di cui all'ordinanza presidenziale del 12.10.2022 circa:
• l'affido, il collocamento materno ed al diritto di visita paterno nei confronti dei figli e Persona_2 Per_3
• il contributo paterno al mantenimento dei figli di € 340,00 complessivi al mese (da intendersi, metà per ciascuno), da versarsi a decorrere dal mese di ottobre 2022 in favore della entro il giorno 25 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti Istat Pt_1 maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande della di Pt_1 assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre;
3. condanna al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 1.656,66 (pari ad 1/3), oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da liquidare in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
4. compensa i residui 2/3 delle spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
3
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5954/2022 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Gilberto Casalino e Parte_1 Michael Gisonda;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Mauro Sgaramella;
Controparte_1
- CONVENUTO - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. presentava le sue conclusioni con nota del 19.06.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 04.05.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la sua separazione personale dal marito Controparte_1 La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio civile con il in Bari il CP_1
08.10.2021 e che dalla loro unione sono nati i figli gemelli e entrambi il Persona_2 Per_3 30.08.2018. Chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e porsi a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre di € 258,23 mensili nonchè un contributo al mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 258,23. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando Controparte_1 disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento “paritario”, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ponendosi a suo carico solo il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, nulla disponendo in ordine all'assegno di mantenimento muliebre in quanto la ricorrente non solo percepiva il reddito di cittadinanza ma svolgeva lavori a nero. All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 12.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentava il diritto di vista paterno, nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa coniugale perché rilasciata e poneva a decorrere da ottobre 2022 a carico del CP_1 l'onere di versare complessivi € 340,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (metà per ciascuno), oltre Istat, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del
1 Tribunale di Bari ed al 100% dell'Assegno Unico Universale e;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative, in data 05.10.2023 veniva depositata sentenza parziale dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 3990/2023 e con contestuale ordinanza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie solamente da parte resistente, con ordinanza depositata in data 23.07.2024 il G.I. rigettava le richieste istruttorie e formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale del 12.10.2022, come peraltro richiesto da parte resistente, considerato che le parti ormai concordano sull'affido condiviso con collocamento materno e sul regime di visita paterno nonché sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da vigente Protocollo del Tribunale di Bari e tenuto conto altresì che la stessa ricorrente non ha più riproposto la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre;
2) spiega che allo stato non può aumentarsi il contributo paterno al mantenimento della prole, come invece richiesto dalla ricorrente, stante la scarsa redditualità delle parti e la percezione dell'intero AUU da parte della ricorrente (già percettrice del reddito di cittadinanza); 3) compensazione delle spese di lite”. All'udienza del 18.06.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione (previa adesione di parte resistente alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.), sulla scorta delle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 19.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa sentenza parziale sullo stato in data 05.10.2023, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie, tenuto conto che la ricorrente giammai ha proposto una domanda di addebito nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi (contrariamente a quanto asserito dalla controparte).
2.- Attesa la mancanza di contestazioni sul punto o di qualsivoglia esigenza contraria, vanno confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 12.10.2022 relative all'affido, al collocamento materno ed al diritto di visita paterno con riferimento ai figli e Persona_2 Per_3
3.- Con riguardo alle questioni di natura economica, deve essere altresì confermata l'ordinanza presidenziale del 12.10.2022 in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli (entrambi di 7 anni), pari a complessivi € 340,00 mensili (metà per ciascun figlio), da versarsi a decorrere da ottobre 2022 in favore della entro il giorno 25 di ogni mese, oltre Pt_1 aggiornamenti ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bari del 08.07.2019. Deve rilevarsi che la non ha riferito alcuna variazione in ordine alle esigenze di vita dei Pt_1 figli (avendo peraltro omesso di depositare sia le memorie istruttorie sia gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.), né, in ogni caso, risultano mutate le condizioni economiche di entrambi coniugi, avendo entrambe le parti omesso di depositare la copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni (la ricorrente ha depositato unicamente una attestazione ISEE, del tutto irrilevante), contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del 18.06.2025; detta condotta assume rilievo ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Pertanto, l'ammontare del contributo al mantenimento della prole individuato con l'ordinanza presidenziale del 2022 pare tuttora congruo e non può essere diminuito (considerato che il ha chiesto la conferma dell'importo determinato con ordinanza presidenziale e fermo CP_1 restando che trattasi del contributo minimo di legge per garantire un sostentamento ai figli minori), né può essere aumentato, considerata la scarsa redditualità delle parti e la percezione dell'intero AUU da parte della ricorrente (già percettrice del reddito di cittadinanza), così come già anticipato con ordinanza del 23.07.2024. 4.- Quanto alle domande di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, devesi rilevare che le stesse non risultano essere state riproposte dalla ricorrente né nelle conclusioni rassegnate con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.
2 del 28.10.2022 né all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025 né negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (neppure depositati), motivo per cui devono intendersi implicitamente rinunciate, il che comporta che debba dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle stesse. Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del 14.11.2011 e Cass. Civ. n. 18255 del 10.09.2004 secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere…”). A ciò consegue che devesi dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande della di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento in suo favore di Pt_1 un assegno di mantenimento, per intervenuta rinuncia alla domanda. 5.- La soccombenza della in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento Pt_1 dei figli impone di condannarla al pagamento di 1/3 spese processuali in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia, essendo stato ammesso il resistente in data 14.06.2022 al Patrocinio a spese dello , liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare CP_2 i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (con applicazione dei parametri “minimi” per la fase istruttoria – essendo stata limitata al solo deposito di alcune memorie istruttorie - e “medi” per le restanti fasi ma con riduzione del 30% per queste ultime fasi stante la tenuità della causa). Viceversa, il sostanziale accordo delle parti sull'affido, sul collocamento, sull'assegnazione della casa coniugale, sul diritto di vista paterno, sull'assegno di mantenimento muliebre e sulla ripartizione delle spese straordinarie giustifica la compensazione dei residui 2/3 delle spese processuali. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 04.05.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. conferma le previsioni di cui all'ordinanza presidenziale del 12.10.2022 circa:
• l'affido, il collocamento materno ed al diritto di visita paterno nei confronti dei figli e Persona_2 Per_3
• il contributo paterno al mantenimento dei figli di € 340,00 complessivi al mese (da intendersi, metà per ciascuno), da versarsi a decorrere dal mese di ottobre 2022 in favore della entro il giorno 25 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti Istat Pt_1 maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande della di Pt_1 assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre;
3. condanna al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 1.656,66 (pari ad 1/3), oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da liquidare in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
4. compensa i residui 2/3 delle spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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