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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. RE IN Presidente rel. ed est. Dott.ssa Rossella Incardona Giudice Dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1488/2025, introdotta da:
(c.f: ) nato a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PIAZZA CARLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
(c.f: nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. PIAZZA CARLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare, prendendo atto dell'accordo tra gli odierni ricorrenti: 1) revocare il contributo al mantenimento a favore della sig.ra previsto in sede di CP_1 sentenza di separazione e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio e già posto a carico del Sig. ciò a far data dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio a seguito del deposito del presente ricorso;
Premesso quanto sopra, gli odierni ricorrenti chiedono l'accoglimento delle suestese condizioni, con spese di lite integralmente compensate tra le parti, dando atto che il sig. si farà Parte_1 carico integralmente delle stesse per accordo tra le parti”. Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2025 anno adito Parte_1 CP_1 il Tribunale deducendo che: in data 28.03.1992 hanno contratto matrimonio concordatario in Novara (NO), con atto trascritto Registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, anno1992; dal matrimonio è nato, in data 07.05.1995, il figlio oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
Con sentenza n. 359/2018, resa il 22.03.2018 e pubblicata il 29.03.2018, il Tribunale Ordinario di Novara ha così statuito: “- Rigetta la domanda di addebito della separazione al sig. Pt_1
- Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra CP_1
-Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento del figlio RE, Pt_1 CP_1
l'assegno periodico di Euro 600,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative
– concordate o necessitate e comunque successivamente documentate saranno a carico del sig. Pt_1 nella misura del 70% e a carico della sig.ra er il restante 30%; CP_1
-Dispone che il sig. corrisponda all'altro coniuge, per il suo mantenimento, l'assegno periodico di Euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.” Successivamente, con sentenza n.138/2021, resa in data 25/02/2021 e publicata in data 02.03.2021, il Tribunale ordinario di Novara, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi alle seguenti condizioni: “1. pronuncia la cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Novara, il Parte_1 CP_1 28.03.1992 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 31, parte II, serie A, anno 1992);
2. dispone la perdita del cognome per la signora Pt_1 CP_1
3. in parziale accoglimento della domanda svolta dalla signora dispone che il sig. CP_1 Parte_1 corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] CP_1 RE, maggiorenne, non economicamente autosufficiente, convivente con la madre, un assegno mensile di euro 600,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Torino;
4. rigetta la domanda avanzata dal sig. di revoca del contributo al mantenimento della signora Pt_1 isposto con ordinanza presidenziale e fissato in euro 300,00; CP_1
5. dispone che il sig. corrisponda alla signora a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, ex art. 5 l. n. 898/1970, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2021, l'importo mensile di euro 200,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
6. manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di Novara per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
7. compensa le spese di lite tra le parti.” con sentenza n. 230/2024, resa dal Tribunale di Novara in data 14.03.2024 e pubblicata il 19.03.2024, è stato revocato l'obbligo del padre, sig. di contribuire al mantenimento ordinario Parte_1
e straordinario del figlio RE, poiché lo stesso ha raggiunto l'indipendenza economica. Tanto premesso i ricorrenti, hanno congiuntamente chiesto che, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 138/2021, resa dal Tribunale di Novara in data 25.02.2021, venga revocato il contributo al mantenimento, stabilito in sede di sentenza di separazione e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto a carico del Sig. in Pt_1 favore della sig.ra a far data dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle CP_1 condizioni di divorzio;
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 29/10/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate riportate in epigrafe. Acquisito il parere del P.M., il Giudice relatore ha riferito in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni di divorzio diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e che dunque la domanda possa essere accolta. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del P.M, a parziale Parte_1 CP_1 modifica della sentenza n.138/2021 resa dal Tribunale di Novara il 25.02.2021 e pubblicata il 02/03/2021, così provvede:
1. revoca, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo posto a carico del sig. i contribuire al mantenimento della sig.ra Parte_1 CP_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
3. Prende atto che, come congiuntamente stabilito dalle parti, il sig. si farà integralmente Pt_1 carico delle spese di lite;
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara, in data 04/12/2025
Il Presidente
RE IN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. RE IN Presidente rel. ed est. Dott.ssa Rossella Incardona Giudice Dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1488/2025, introdotta da:
(c.f: ) nato a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PIAZZA CARLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
(c.f: nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. PIAZZA CARLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare, prendendo atto dell'accordo tra gli odierni ricorrenti: 1) revocare il contributo al mantenimento a favore della sig.ra previsto in sede di CP_1 sentenza di separazione e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio e già posto a carico del Sig. ciò a far data dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio a seguito del deposito del presente ricorso;
Premesso quanto sopra, gli odierni ricorrenti chiedono l'accoglimento delle suestese condizioni, con spese di lite integralmente compensate tra le parti, dando atto che il sig. si farà Parte_1 carico integralmente delle stesse per accordo tra le parti”. Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2025 anno adito Parte_1 CP_1 il Tribunale deducendo che: in data 28.03.1992 hanno contratto matrimonio concordatario in Novara (NO), con atto trascritto Registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, anno1992; dal matrimonio è nato, in data 07.05.1995, il figlio oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
Con sentenza n. 359/2018, resa il 22.03.2018 e pubblicata il 29.03.2018, il Tribunale Ordinario di Novara ha così statuito: “- Rigetta la domanda di addebito della separazione al sig. Pt_1
- Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra CP_1
-Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento del figlio RE, Pt_1 CP_1
l'assegno periodico di Euro 600,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative
– concordate o necessitate e comunque successivamente documentate saranno a carico del sig. Pt_1 nella misura del 70% e a carico della sig.ra er il restante 30%; CP_1
-Dispone che il sig. corrisponda all'altro coniuge, per il suo mantenimento, l'assegno periodico di Euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.” Successivamente, con sentenza n.138/2021, resa in data 25/02/2021 e publicata in data 02.03.2021, il Tribunale ordinario di Novara, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi alle seguenti condizioni: “1. pronuncia la cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Novara, il Parte_1 CP_1 28.03.1992 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 31, parte II, serie A, anno 1992);
2. dispone la perdita del cognome per la signora Pt_1 CP_1
3. in parziale accoglimento della domanda svolta dalla signora dispone che il sig. CP_1 Parte_1 corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] CP_1 RE, maggiorenne, non economicamente autosufficiente, convivente con la madre, un assegno mensile di euro 600,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Torino;
4. rigetta la domanda avanzata dal sig. di revoca del contributo al mantenimento della signora Pt_1 isposto con ordinanza presidenziale e fissato in euro 300,00; CP_1
5. dispone che il sig. corrisponda alla signora a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, ex art. 5 l. n. 898/1970, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2021, l'importo mensile di euro 200,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
6. manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di Novara per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
7. compensa le spese di lite tra le parti.” con sentenza n. 230/2024, resa dal Tribunale di Novara in data 14.03.2024 e pubblicata il 19.03.2024, è stato revocato l'obbligo del padre, sig. di contribuire al mantenimento ordinario Parte_1
e straordinario del figlio RE, poiché lo stesso ha raggiunto l'indipendenza economica. Tanto premesso i ricorrenti, hanno congiuntamente chiesto che, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 138/2021, resa dal Tribunale di Novara in data 25.02.2021, venga revocato il contributo al mantenimento, stabilito in sede di sentenza di separazione e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto a carico del Sig. in Pt_1 favore della sig.ra a far data dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle CP_1 condizioni di divorzio;
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 29/10/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate riportate in epigrafe. Acquisito il parere del P.M., il Giudice relatore ha riferito in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni di divorzio diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e che dunque la domanda possa essere accolta. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del P.M, a parziale Parte_1 CP_1 modifica della sentenza n.138/2021 resa dal Tribunale di Novara il 25.02.2021 e pubblicata il 02/03/2021, così provvede:
1. revoca, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo posto a carico del sig. i contribuire al mantenimento della sig.ra Parte_1 CP_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
3. Prende atto che, come congiuntamente stabilito dalle parti, il sig. si farà integralmente Pt_1 carico delle spese di lite;
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara, in data 04/12/2025
Il Presidente
RE IN