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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/09/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Montebelluna, Corso Mazzini n. 167, presso lo studio dell'avv. Simone Benozzi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTORE
contro
:
(P.IVA: ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 24.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso d'aver Parte_1 consegnato all'officina la sua barca nel mese di giugno 2021 per Controparte_1 sostituirne i motori con un fuoribordo di maggiori prestazioni, e lamentando che la convenuta avesse restituito il natante ben oltre il termine pattuito del 31 luglio e con lavori incompleti e approssimativi, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di condannarla a risarcirgli i danni patiti, stimati nella somma pari ad € 7.047,34, di cui € 5.547,34 quali spese sostenute per far eseguire le opere negoziate ad altra officina, ed € 1.500,00 per il mancato godimento della barca nel mese di agosto.
Non si costituiva in giudizio l' , che veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 25.5.2022.
pagina 1 di 4 Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e trattenuta in decisione dal mutato
Giudicante all'udienza cartolare del 24.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. limitati alle sole comparse conclusionali, stante la contumacia della convenuta.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
Come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis
Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, l'attore ha assolto in parte all'onere della prova che gli incombeva ex art. 2697, co. 1 c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato con l'officina CP_1
per la sostituzione del motore della sua imbarcazione (cfr. all. 2) e allegando
[...]
l'inadempimento di controparte all'obbligazione di completare i lavori a regola d'arte entro il termine concordato del 31 luglio 2021, malgrado il versamento dell'acconto di €
5.000,00 contestuale alla stipula del contratto (all. 3).
La convenuta, viceversa, restando contumace, non ha dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni, risultando invece documentata l'insorgenza di problematiche in corso d'opera - non imputabili al cliente - e la riconsegna del natante avvenuta solo a inizio novembre, dopo le varie contestazioni e diffide inoltrate dal , anche per il tramite Pt_1 del suo legale (all.ti 4-8).
All'udienza del 23.1.2024, peraltro, il teste , titolare dell'officina Emporio Tes_1
Sport Nautico, ha confermato d'essere intervenuto sulla barca del sig. per Pt_1 svolgere di fatto parte dei lavori che avrebbe dovuto eseguire la , anche Controparte_1 ovviando a taluni errori commessi dalla medesima, e fatturando al cliente la somma di €
5.547,34 (all.ti 10 e 11).
È pertanto comprovato l'inadempimento dell'officina riguardo alle Controparte_1 tempistiche e alla bontà dei lavori affidatile. pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, salvo il caso in cui dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è tenuto a risarcire al creditore il danno, il quale, per effetto dell'art. 1223 c.c., deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, spetta al danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del pregiudizio nonché il nesso di causalità giuridica tra il danno evento e il danno conseguenza.
E nel caso in esame tale prova non è stata fornita adeguatamente.
Benvero, per quanto concerne il danno rappresentato dalle spese sostenute dal Pt_1 per far completare a regola d'arte, ad altra officina, i lavori che avrebbe dovuto svolgere l' , giova osservare come il vulnus non può naturalmente corrispondere Controparte_1 all'ammontare complessivo di detti costi, atteso che il avrebbe comunque dovuto Pt_1 pagare all' la somma di € 9.000,00 per tali opere, avendole invece Controparte_1 corrisposto solo l'acconto d € 5.000,00.
Il danno effettivo, pertanto, non può che ammontare all'importo di € 1.547,34, equivalente alla differenza di quanto complessivamente sborsato dal per far Pt_1 sostituire il motore della sua barca (€ 10.547,34)) e quanto viceversa avrebbe dovuto corrispondere se tali lavori fossero stati correttamente svolti dalla prima officina (€
9.000,00).
In ordine al mancato godimento del natante per il mese di agosto, premettendo che il termine indicato nel contratto, stante la formulazione della clausola, non avrebbe potuto ritenersi essenziale, deve comunque rilevarsi che l'indisponibilità di un autoveicolo - o di un'imbarcazione - è un danno che deve essere allegato e dimostrato, e la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. Cass. n. 20620/2015 e Cass n. 22201/2017).
Nella fattispecie, tale onere non è stato assolto, atteso che l'unico documento depositato dall'attore è un bonifico di € 10.500,00 effettuato (non per noleggiare, bensì) per acquistare una diversa imbarcazione (all. 9).
pagina 3 di 4 Né avrebbe potuto procedersi alla liquidazione equitativa del danno lamentato, atteso che la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che l'istante abbia già fornito elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare l'esistenza certa del pregiudizio e a consentirne la relativa quantificazione.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la condanna della convenuta deve limitarsi alla somma di € 1.547,34, sulla quale, trattandosi di credito di valore, è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno è stato in sostanza accertato (23.12.2021) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo così determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del credito riconosciuto (criterio del “decisum”), applicando i valori minimi per la fase istruttoria, vista l'attività espletata, e ignorando la fase decisionale, che di fatto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di € 1.547,34, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tali somme intervenuti dal 23.12.2021 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 145,00 per esborsi ed € 1.276,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 27 settembre 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Montebelluna, Corso Mazzini n. 167, presso lo studio dell'avv. Simone Benozzi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTORE
contro
:
(P.IVA: ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 24.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso d'aver Parte_1 consegnato all'officina la sua barca nel mese di giugno 2021 per Controparte_1 sostituirne i motori con un fuoribordo di maggiori prestazioni, e lamentando che la convenuta avesse restituito il natante ben oltre il termine pattuito del 31 luglio e con lavori incompleti e approssimativi, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di condannarla a risarcirgli i danni patiti, stimati nella somma pari ad € 7.047,34, di cui € 5.547,34 quali spese sostenute per far eseguire le opere negoziate ad altra officina, ed € 1.500,00 per il mancato godimento della barca nel mese di agosto.
Non si costituiva in giudizio l' , che veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 25.5.2022.
pagina 1 di 4 Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e trattenuta in decisione dal mutato
Giudicante all'udienza cartolare del 24.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. limitati alle sole comparse conclusionali, stante la contumacia della convenuta.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
Come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis
Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, l'attore ha assolto in parte all'onere della prova che gli incombeva ex art. 2697, co. 1 c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato con l'officina CP_1
per la sostituzione del motore della sua imbarcazione (cfr. all. 2) e allegando
[...]
l'inadempimento di controparte all'obbligazione di completare i lavori a regola d'arte entro il termine concordato del 31 luglio 2021, malgrado il versamento dell'acconto di €
5.000,00 contestuale alla stipula del contratto (all. 3).
La convenuta, viceversa, restando contumace, non ha dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni, risultando invece documentata l'insorgenza di problematiche in corso d'opera - non imputabili al cliente - e la riconsegna del natante avvenuta solo a inizio novembre, dopo le varie contestazioni e diffide inoltrate dal , anche per il tramite Pt_1 del suo legale (all.ti 4-8).
All'udienza del 23.1.2024, peraltro, il teste , titolare dell'officina Emporio Tes_1
Sport Nautico, ha confermato d'essere intervenuto sulla barca del sig. per Pt_1 svolgere di fatto parte dei lavori che avrebbe dovuto eseguire la , anche Controparte_1 ovviando a taluni errori commessi dalla medesima, e fatturando al cliente la somma di €
5.547,34 (all.ti 10 e 11).
È pertanto comprovato l'inadempimento dell'officina riguardo alle Controparte_1 tempistiche e alla bontà dei lavori affidatile. pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, salvo il caso in cui dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è tenuto a risarcire al creditore il danno, il quale, per effetto dell'art. 1223 c.c., deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, spetta al danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del pregiudizio nonché il nesso di causalità giuridica tra il danno evento e il danno conseguenza.
E nel caso in esame tale prova non è stata fornita adeguatamente.
Benvero, per quanto concerne il danno rappresentato dalle spese sostenute dal Pt_1 per far completare a regola d'arte, ad altra officina, i lavori che avrebbe dovuto svolgere l' , giova osservare come il vulnus non può naturalmente corrispondere Controparte_1 all'ammontare complessivo di detti costi, atteso che il avrebbe comunque dovuto Pt_1 pagare all' la somma di € 9.000,00 per tali opere, avendole invece Controparte_1 corrisposto solo l'acconto d € 5.000,00.
Il danno effettivo, pertanto, non può che ammontare all'importo di € 1.547,34, equivalente alla differenza di quanto complessivamente sborsato dal per far Pt_1 sostituire il motore della sua barca (€ 10.547,34)) e quanto viceversa avrebbe dovuto corrispondere se tali lavori fossero stati correttamente svolti dalla prima officina (€
9.000,00).
In ordine al mancato godimento del natante per il mese di agosto, premettendo che il termine indicato nel contratto, stante la formulazione della clausola, non avrebbe potuto ritenersi essenziale, deve comunque rilevarsi che l'indisponibilità di un autoveicolo - o di un'imbarcazione - è un danno che deve essere allegato e dimostrato, e la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. Cass. n. 20620/2015 e Cass n. 22201/2017).
Nella fattispecie, tale onere non è stato assolto, atteso che l'unico documento depositato dall'attore è un bonifico di € 10.500,00 effettuato (non per noleggiare, bensì) per acquistare una diversa imbarcazione (all. 9).
pagina 3 di 4 Né avrebbe potuto procedersi alla liquidazione equitativa del danno lamentato, atteso che la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che l'istante abbia già fornito elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare l'esistenza certa del pregiudizio e a consentirne la relativa quantificazione.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la condanna della convenuta deve limitarsi alla somma di € 1.547,34, sulla quale, trattandosi di credito di valore, è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno è stato in sostanza accertato (23.12.2021) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo così determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del credito riconosciuto (criterio del “decisum”), applicando i valori minimi per la fase istruttoria, vista l'attività espletata, e ignorando la fase decisionale, che di fatto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di € 1.547,34, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tali somme intervenuti dal 23.12.2021 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 145,00 per esborsi ed € 1.276,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 27 settembre 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4