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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2024, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERZELLI Parte_1 C.F._1
GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VERZELLI GABRIELE
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1
57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 15.9.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissare l'udienza di discussione, e In via preliminare - Sospendere ex art. 24 comma 6 D.Lgs. 46/1999, anche inaudita altera parte e già in sede di decreto di fissazione di udienza, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 361 2022 00007304 42 000 emesso in data
23.07.2022 dall' sede di Livorno e notificato il 06.08.2022; Sempre in via preliminare - Dichiarare la CP_1 nullità ex art. 30 comma 2 D.L. 78/2010 dell'avviso di addebito opposto per mancata specificazione della causale del credito;
Nel merito, in via principale -accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti ed i requisiti per
l'iscrizione del signor alla Gestione Commercianti, conseguentemente, annullare il provvedimento di Parte_1 iscrizione d'ufficio per il periodo dal 01.2020 al 12.2020, e per l'effetto dichiarare nullo, e/o annullare e/o revocare
e/o comunque dichiarare inefficace l'avviso di addebito n. 361 2022 00007304 42 000 formato dalla sede CP_1 di Livorno in data 23.07.2022 e notificato in data 06.08.2022 per tutti i motivi sopra dedotti nulla essendo dovuto dal ricorrente a titolo di contributi IVS.”, con vittoria delle spese. Deduceva il ricorrente di aver ricevuto, in data 6.8.22, a mezzo PEC, la notifica dell'avviso di addebito per cui è causa relativo a contributi e sanzioni da versarsi alla gestione commercianti per il periodo dall'1.2020 al 12.2020 lamentandone anzitutto la nullità per violazione dell'art. 30, co. 2, D.L. 78/2010 non contenendo il provvedimento l'indicazione della “causale del credito”. Nel merito, parte ricorrente deduceva di essere stato, a decorrere dal 27.08.2019 e sino al 29.07.2021 socio accomandatario della società Le
Dune di società la cui attività aziendale era consistita unicamente nella gestione Controparte_3 dello stabilimento balneare “Le Dune” aperto da aprile a settembre di ciascun anno. In particolare, poi, il allegava che, per l'annualità rilevante ai fini di causa, lo stabilimento era chiuso per il Pt_1 periodo compreso tra gennaio 2020 ed aprile 2020, mentre era concesso in affitto a far data da aprile 2020 alla società Newco s.r.l.s., di talché la società Le Dune di Mirco Peiani s.a.s. da tale momento si limitava alla attività di riscossione dei canoni, mentre il ricorrente rivestiva unicamente la carica di socio accomandatario, senza tuttavia svolgere alcuna attività in favore della società.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente, evidenziato che non era necessario chiamare in causa sottolineava che pur sinteticamente dall'avviso di addebito per cui è causa CP_2 emergevano le causali del credito (“DAL 01/2020 AL 12/2020 Gestione Commercianti”) e sottolineava, nel merito, che il rapporto di lavoro dipendente del era stato disconosciuto Pt_1 dagli Ispettori in considerazione del fatto che al ricorrente era stata rilasciata dalla Uappala Hotels
s.r.l. procura speciale rep. 49962 raccolta 24464 Notaio di Livorno avente ad oggetto Persona_1
pagina 2 di 6 un conferimento di poteri tanto ampio da escludere il procuratore dalla categoria dei lavoratori subordinati.
La causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve premettersi che alla prima udienza parte ricorrente dava atto che era estranea al Controparte_2 presente giudizio pur essendo indicata nell'avviso di addebito quale litisconsorte necessaria
(circostanza sulla quale le parti concordavano alla odierna udienza di discussione, v. verbale di udienza odierna).
Ancora, in via preliminare, avuto riguardo all'eccezione di nullità sollevata in ricorso non può mancare di rilevarsi che si tratta, nel caso di specie, di un giudizio sul diritto e non sull'atto, di talché la lamentata violazione non può avere alcuna conseguenza sul diritto oggetto del presente giudizio, dovendosi altresì rilevare che la parte ha ben potuto difendersi emergendo, sebbene in termini estremamente sintetici, la causale del credito.
Tanto premesso, nel merito, deve rilevarsi che l' ha provveduto alla iscrizione del ricorrente CP_1 nella gestione IVS , in qualità di socio accomandatario della società Le Dune di Mirco Pt_2
Peiani s.a.s., essenzialmente in ragione della procura allo stesso rilasciato dalla Uappala, con conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente, nonché in ragione della ritenuta natura commerciale dell'attività svolta dalla società.
Tuttavia, non può mancare di ricordarsi che a norma dell'art. 1, co. 203 della L. 662/1996 “Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Ne deriva dunque che la decisione dipende, da un lato, dall'accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, socio della società Le Dune di Mirco Peiani s.a.s., di attività con partecipazione pagina 3 di 6 continuativa e non occasionale al lavoro aziendale - ciò che, alla luce della normativa sopra richiamata, integra il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. 662/1996, art. 1, co. 203 ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
-, e, dall'altro, dalla natura commerciale dell'attività svolta dalla società.
La circostanza della partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale da parte del non può ritenersi provata alla luce delle allegazioni e offerte di prova delle parti e della Pt_1 documentazione acquisita al giudizio.
Deve al riguardo osservarsi anche che l'onere di puntuale allegazione e richiesta di prova, gravante su parte resistente, fosse richiesto in modo tanto più rigoroso nel caso di specie, attesa la natura dell'attività in questione: invero, si è ritenuto che “qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali, ma un'unica di natura promiscua,
l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo all' attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell' attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), ma sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell' attività prevalente in concreto svolta”
(Cass sez L, Sentenza n. 23804del07/11/2014).
Ma, come detto, non solo tali circostanze di fatto non entrano nel thema probandum offerto, ma risultano viepiù smentite dalla istruttoria svolta nella causa, che ha confermato che la società Le
Dune di per il periodo oggetto di causa, si è limitata alla riscossione di canoni di Controparte_3 locazione (vedi dichiarazioni del teste comune sentito alla udienza del 14.5.24, Testimone_1 laddove ha affermato “Il mi ha dato in gestione lo stabilimento Le Dune nel 2020 con la New co che è Pt_1 la mia società. Io dal 2020 gestisco lo stabilimento Le Dune, ho un contratto di ramo di azienda registrato. In pratica io gestisco la spiaggia (nel senso di ombrelloni, gazebi etc) e il bar ristorante. Ho sottoscritto un contratto nel
2020 con la società Le Dune s.a.s., potrei sbagliarmi sulla forma societaria.”; vedi in senso conforme anche le dichiarazioni della teste , sentita alla medesima udienza, che ha affermato “Le Testimone_2
Dune è proprietaria di questa azienda ma l'ha concessa in affitto di azienda da sempre;
prima era in affitto a
e dopo è stata data in affitto a NewCo. In pratica per quanto vedo io come studio svolge solo un attività di Per_2 riscossione dei canoni, attività di godimento ma non di impresa”).
pagina 4 di 6 In esito all'istruttoria orale sfogata, poi, non è emersa conferma circa lo svolgimento da parte del di attività continuativa e non occasionale al lavoro aziendale. Pt_1
In effetti, nessuno dei testi escussi confermava il cap. 1 della memoria (“vero che CP_1 Parte_1 ha svolto per le Dune sas le attività riportate nella visura camerale della predetta sas, quale gestione bar , ristorante
e tavola calda etc presente nella struttura gestita dalle Dune sas”); in particolare, il teste comune Tes_1
in risposta al cap. 1 della memoria, affermava “no, non è vero, le gestiva la New co che è la mia
[...] società; lui poteva venire a mangiare ma non gestiva il ristorante e nemmeno il bar.”, mentre la teste Tes_2 dichiarava “no, non è vero, non l'ha svolta.” e anche il teste comune negava
[...] Testimone_3 la circostanza.
Peraltro, in esito all'istruttoria orale, può dirsi provato che l'attività dello stabilimento balneare fosse interrotta durante i mesi invernali e che la NewCo si occupasse della manutenzione (v. le risposte dei testi al cap. 4 della memoria cfr. verbale di udienza del 14.5.2024). CP_1
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti, di talché il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non potendosi operare compensazione in ipotesi diverse da quelle di cui all'art. 92 c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), suo scaglione di valore e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014 ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- Annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara non dovute le somme in esso portate;
- Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro
1.310,00 oltre Iva, cpa e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.
pagina 5 di 6 LIVORNO, 21 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERZELLI Parte_1 C.F._1
GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VERZELLI GABRIELE
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1
57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 15.9.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissare l'udienza di discussione, e In via preliminare - Sospendere ex art. 24 comma 6 D.Lgs. 46/1999, anche inaudita altera parte e già in sede di decreto di fissazione di udienza, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 361 2022 00007304 42 000 emesso in data
23.07.2022 dall' sede di Livorno e notificato il 06.08.2022; Sempre in via preliminare - Dichiarare la CP_1 nullità ex art. 30 comma 2 D.L. 78/2010 dell'avviso di addebito opposto per mancata specificazione della causale del credito;
Nel merito, in via principale -accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti ed i requisiti per
l'iscrizione del signor alla Gestione Commercianti, conseguentemente, annullare il provvedimento di Parte_1 iscrizione d'ufficio per il periodo dal 01.2020 al 12.2020, e per l'effetto dichiarare nullo, e/o annullare e/o revocare
e/o comunque dichiarare inefficace l'avviso di addebito n. 361 2022 00007304 42 000 formato dalla sede CP_1 di Livorno in data 23.07.2022 e notificato in data 06.08.2022 per tutti i motivi sopra dedotti nulla essendo dovuto dal ricorrente a titolo di contributi IVS.”, con vittoria delle spese. Deduceva il ricorrente di aver ricevuto, in data 6.8.22, a mezzo PEC, la notifica dell'avviso di addebito per cui è causa relativo a contributi e sanzioni da versarsi alla gestione commercianti per il periodo dall'1.2020 al 12.2020 lamentandone anzitutto la nullità per violazione dell'art. 30, co. 2, D.L. 78/2010 non contenendo il provvedimento l'indicazione della “causale del credito”. Nel merito, parte ricorrente deduceva di essere stato, a decorrere dal 27.08.2019 e sino al 29.07.2021 socio accomandatario della società Le
Dune di società la cui attività aziendale era consistita unicamente nella gestione Controparte_3 dello stabilimento balneare “Le Dune” aperto da aprile a settembre di ciascun anno. In particolare, poi, il allegava che, per l'annualità rilevante ai fini di causa, lo stabilimento era chiuso per il Pt_1 periodo compreso tra gennaio 2020 ed aprile 2020, mentre era concesso in affitto a far data da aprile 2020 alla società Newco s.r.l.s., di talché la società Le Dune di Mirco Peiani s.a.s. da tale momento si limitava alla attività di riscossione dei canoni, mentre il ricorrente rivestiva unicamente la carica di socio accomandatario, senza tuttavia svolgere alcuna attività in favore della società.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente, evidenziato che non era necessario chiamare in causa sottolineava che pur sinteticamente dall'avviso di addebito per cui è causa CP_2 emergevano le causali del credito (“DAL 01/2020 AL 12/2020 Gestione Commercianti”) e sottolineava, nel merito, che il rapporto di lavoro dipendente del era stato disconosciuto Pt_1 dagli Ispettori in considerazione del fatto che al ricorrente era stata rilasciata dalla Uappala Hotels
s.r.l. procura speciale rep. 49962 raccolta 24464 Notaio di Livorno avente ad oggetto Persona_1
pagina 2 di 6 un conferimento di poteri tanto ampio da escludere il procuratore dalla categoria dei lavoratori subordinati.
La causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve premettersi che alla prima udienza parte ricorrente dava atto che era estranea al Controparte_2 presente giudizio pur essendo indicata nell'avviso di addebito quale litisconsorte necessaria
(circostanza sulla quale le parti concordavano alla odierna udienza di discussione, v. verbale di udienza odierna).
Ancora, in via preliminare, avuto riguardo all'eccezione di nullità sollevata in ricorso non può mancare di rilevarsi che si tratta, nel caso di specie, di un giudizio sul diritto e non sull'atto, di talché la lamentata violazione non può avere alcuna conseguenza sul diritto oggetto del presente giudizio, dovendosi altresì rilevare che la parte ha ben potuto difendersi emergendo, sebbene in termini estremamente sintetici, la causale del credito.
Tanto premesso, nel merito, deve rilevarsi che l' ha provveduto alla iscrizione del ricorrente CP_1 nella gestione IVS , in qualità di socio accomandatario della società Le Dune di Mirco Pt_2
Peiani s.a.s., essenzialmente in ragione della procura allo stesso rilasciato dalla Uappala, con conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente, nonché in ragione della ritenuta natura commerciale dell'attività svolta dalla società.
Tuttavia, non può mancare di ricordarsi che a norma dell'art. 1, co. 203 della L. 662/1996 “Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Ne deriva dunque che la decisione dipende, da un lato, dall'accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, socio della società Le Dune di Mirco Peiani s.a.s., di attività con partecipazione pagina 3 di 6 continuativa e non occasionale al lavoro aziendale - ciò che, alla luce della normativa sopra richiamata, integra il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. 662/1996, art. 1, co. 203 ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
-, e, dall'altro, dalla natura commerciale dell'attività svolta dalla società.
La circostanza della partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale da parte del non può ritenersi provata alla luce delle allegazioni e offerte di prova delle parti e della Pt_1 documentazione acquisita al giudizio.
Deve al riguardo osservarsi anche che l'onere di puntuale allegazione e richiesta di prova, gravante su parte resistente, fosse richiesto in modo tanto più rigoroso nel caso di specie, attesa la natura dell'attività in questione: invero, si è ritenuto che “qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali, ma un'unica di natura promiscua,
l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo all' attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell' attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), ma sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell' attività prevalente in concreto svolta”
(Cass sez L, Sentenza n. 23804del07/11/2014).
Ma, come detto, non solo tali circostanze di fatto non entrano nel thema probandum offerto, ma risultano viepiù smentite dalla istruttoria svolta nella causa, che ha confermato che la società Le
Dune di per il periodo oggetto di causa, si è limitata alla riscossione di canoni di Controparte_3 locazione (vedi dichiarazioni del teste comune sentito alla udienza del 14.5.24, Testimone_1 laddove ha affermato “Il mi ha dato in gestione lo stabilimento Le Dune nel 2020 con la New co che è Pt_1 la mia società. Io dal 2020 gestisco lo stabilimento Le Dune, ho un contratto di ramo di azienda registrato. In pratica io gestisco la spiaggia (nel senso di ombrelloni, gazebi etc) e il bar ristorante. Ho sottoscritto un contratto nel
2020 con la società Le Dune s.a.s., potrei sbagliarmi sulla forma societaria.”; vedi in senso conforme anche le dichiarazioni della teste , sentita alla medesima udienza, che ha affermato “Le Testimone_2
Dune è proprietaria di questa azienda ma l'ha concessa in affitto di azienda da sempre;
prima era in affitto a
e dopo è stata data in affitto a NewCo. In pratica per quanto vedo io come studio svolge solo un attività di Per_2 riscossione dei canoni, attività di godimento ma non di impresa”).
pagina 4 di 6 In esito all'istruttoria orale sfogata, poi, non è emersa conferma circa lo svolgimento da parte del di attività continuativa e non occasionale al lavoro aziendale. Pt_1
In effetti, nessuno dei testi escussi confermava il cap. 1 della memoria (“vero che CP_1 Parte_1 ha svolto per le Dune sas le attività riportate nella visura camerale della predetta sas, quale gestione bar , ristorante
e tavola calda etc presente nella struttura gestita dalle Dune sas”); in particolare, il teste comune Tes_1
in risposta al cap. 1 della memoria, affermava “no, non è vero, le gestiva la New co che è la mia
[...] società; lui poteva venire a mangiare ma non gestiva il ristorante e nemmeno il bar.”, mentre la teste Tes_2 dichiarava “no, non è vero, non l'ha svolta.” e anche il teste comune negava
[...] Testimone_3 la circostanza.
Peraltro, in esito all'istruttoria orale, può dirsi provato che l'attività dello stabilimento balneare fosse interrotta durante i mesi invernali e che la NewCo si occupasse della manutenzione (v. le risposte dei testi al cap. 4 della memoria cfr. verbale di udienza del 14.5.2024). CP_1
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti, di talché il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non potendosi operare compensazione in ipotesi diverse da quelle di cui all'art. 92 c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), suo scaglione di valore e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014 ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- Annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara non dovute le somme in esso portate;
- Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro
1.310,00 oltre Iva, cpa e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.
pagina 5 di 6 LIVORNO, 21 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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