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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2015/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...] (Avv. MATTOZZI Parte_1
MATILDE);
E
nata a [...], in data [...] (Avv. MATTOZZI MATILDE); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 05/09/2023, sostituita dal deposito di note scritte;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 3921/2023 emessa in data 08-11/09/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente: “- di essere allo stato economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
- di aver regolato separatamente le questioni patrimoniali , di non avere beni in comune e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in POLIZZI GENEROSA (PA), in data 11/05/2018, da nato a [...], in data [...] e da Parte_1
nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Stato Controparte_1 civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie C, dell'anno 2018, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2015/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...] (Avv. MATTOZZI Parte_1
MATILDE);
E
nata a [...], in data [...] (Avv. MATTOZZI MATILDE); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 05/09/2023, sostituita dal deposito di note scritte;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 3921/2023 emessa in data 08-11/09/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente: “- di essere allo stato economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
- di aver regolato separatamente le questioni patrimoniali , di non avere beni in comune e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in POLIZZI GENEROSA (PA), in data 11/05/2018, da nato a [...], in data [...] e da Parte_1
nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Stato Controparte_1 civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie C, dell'anno 2018, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.