Articolo 1 della Legge 24 luglio 2007, n. 121
Articolo 2
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9 agosto 2007
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005.
Entrata in vigore il 9 agosto 2007