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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 42/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Ardore Parte_1 C.F._1
(RC), Via De Gasperi n. 5, presso lo studio dell'Avv. GIOVINAZZO TERESA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti ANTONELLA FRANCESCA PAOLA MICHELI ed
ETTORE TRIOLO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 09.01.2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 03.02.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile parziale con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge n. 118/71, ma che l' non le aveva CP_2
riconosciuto il beneficio richiesto, essendo stata riconosciuta invalida nella sola misura del 65%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2445/2021 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Nominato un nuovo consulente alla luce delle deduzioni svolte da parte ricorrente ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, ad esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti in data 10.11.2022 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 9.12.2022, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 9.1.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato, cadendo l'8.1.2023 nella giornata di domenica.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU lamentando che, nella diagnosi da questi espressa, mancherebbe qualsivoglia riferimento “all'insieme delle patologie da cui è effettivamente affetta la ricorrente”.
Osserva in particolare l'opponente di aver evidenziato, a seguito della comunicazione della bozza dell'elaborato peritale, una sottovalutazione da parte del
CTU della patologia osteoarticolare in quanto, secondo il consulente, la compromissione del ginocchio dx comporterebbe “effetti inabilitanti di lieve entità”, e ciò benché la perizianda, “visitata dallo specialista fisiatria dr. (certificato Per_1
in atti) presentava un deficit funzionale antalgico da esiti di fibroma osseo in regione tibiale prossimale a causa del quale è costretta ad assumere analgesici quasi quotidianamente e proprio per la patologia e dopo avere affrontato anche movimenti semplici quali una camminata o delle scale è costretta ad osservare un rigoroso riposo di entrambi gli arti inferiori (perché non riuscendo ad appoggiare correttamente la gamba destra, sforza e carica in modo anomalo il peso sull'altra gamba)”. L'opponente evidenzia inoltre come nel verbale di visita impugnato fosse stata valutata e indicata col codice 7003 (scoliosi dorso-lombare) un'altra patologia, peraltro riscontrata nella documentazione in atti, non menzionata dal consulente (se non nell'esame obiettivo) e ritenuta immeritevole di valutazione nella diagnosi conclusiva.
La risposta del consulente a tali osservazioni risultava, secondo la ricorrente, “del tutto superficiale e disancorata dai riscontri documentali in atti”, avendo il CTU replicato che “in merito alla patologia osteoarticolare (esiti fibroma osseo regione tibiale) come da me specificato nell'elaborato peritale (vedi anamnesi ed esame obiettivo e valutando il parere dello specialista fisiatra dr. ) ritengo che allo Per_1
stato attuale il danno è di lieve entità ed in misura tale da non compromettere in maniera rilevante la funzionalità dell'articolazione della gamba”. Tuttavia – prosegue parte opponente – “proprio dalla lettura di ciò cui fa riferimento lo stesso consulente emerge chiaro un importante deficit funzionale antalgico da esiti di fibroma osseo in regione tibiale prossimale (così in certificato del dott. e così Per_1
anche dall'esame obiettivo e dall'anamnesi della ricorrente, pag. 3 elaborato peritale)”. Ed ancora: il consulente avrebbe comunque dovuto indicare un codice per la patologia riscontrata - non sussistendo voce specifica per l'affezione osteoarticolare -, e ciò anche per analogia, quale ad esempio il cod. 7210 (anchilosi di tibiotarsica, invalidità fissa del 30%) o il 7211 (anchilosi metatarsica, invalidità fissa del 12%).
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente, il CTU nominato, dopo aver premesso che le capacità lavorative della ricorrente “sono ridotte permanentemente nella misura del 76%”, ha concluso affermando che la stessa “ha diritto all'assegno di invalidità art. 13 legge n. 118/1971” con decorrenza dal 3.2.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue che va CP_2
accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida parziale ai fini del beneficio di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971, nella misura del 76%, con decorrenza dal 3.2.2021.
Stante la domanda di condanna al pagamento della prestazione avanzata dalla ricorrente, giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C. con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono integralmente poste a carico dell' , considerato il riconoscimento della prestazione sin dalla data di CP_2
presentazione della domanda amministrativa, e liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida civile Parte_1
parziale nella misura del 76% ex art. 13, legge n. 118/1971, con decorrenza dal
3.2.2021, data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
refusione dei compensi di lite, che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_2
con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 42/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Ardore Parte_1 C.F._1
(RC), Via De Gasperi n. 5, presso lo studio dell'Avv. GIOVINAZZO TERESA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti ANTONELLA FRANCESCA PAOLA MICHELI ed
ETTORE TRIOLO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 09.01.2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 03.02.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile parziale con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge n. 118/71, ma che l' non le aveva CP_2
riconosciuto il beneficio richiesto, essendo stata riconosciuta invalida nella sola misura del 65%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2445/2021 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Nominato un nuovo consulente alla luce delle deduzioni svolte da parte ricorrente ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, ad esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti in data 10.11.2022 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 9.12.2022, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 9.1.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato, cadendo l'8.1.2023 nella giornata di domenica.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU lamentando che, nella diagnosi da questi espressa, mancherebbe qualsivoglia riferimento “all'insieme delle patologie da cui è effettivamente affetta la ricorrente”.
Osserva in particolare l'opponente di aver evidenziato, a seguito della comunicazione della bozza dell'elaborato peritale, una sottovalutazione da parte del
CTU della patologia osteoarticolare in quanto, secondo il consulente, la compromissione del ginocchio dx comporterebbe “effetti inabilitanti di lieve entità”, e ciò benché la perizianda, “visitata dallo specialista fisiatria dr. (certificato Per_1
in atti) presentava un deficit funzionale antalgico da esiti di fibroma osseo in regione tibiale prossimale a causa del quale è costretta ad assumere analgesici quasi quotidianamente e proprio per la patologia e dopo avere affrontato anche movimenti semplici quali una camminata o delle scale è costretta ad osservare un rigoroso riposo di entrambi gli arti inferiori (perché non riuscendo ad appoggiare correttamente la gamba destra, sforza e carica in modo anomalo il peso sull'altra gamba)”. L'opponente evidenzia inoltre come nel verbale di visita impugnato fosse stata valutata e indicata col codice 7003 (scoliosi dorso-lombare) un'altra patologia, peraltro riscontrata nella documentazione in atti, non menzionata dal consulente (se non nell'esame obiettivo) e ritenuta immeritevole di valutazione nella diagnosi conclusiva.
La risposta del consulente a tali osservazioni risultava, secondo la ricorrente, “del tutto superficiale e disancorata dai riscontri documentali in atti”, avendo il CTU replicato che “in merito alla patologia osteoarticolare (esiti fibroma osseo regione tibiale) come da me specificato nell'elaborato peritale (vedi anamnesi ed esame obiettivo e valutando il parere dello specialista fisiatra dr. ) ritengo che allo Per_1
stato attuale il danno è di lieve entità ed in misura tale da non compromettere in maniera rilevante la funzionalità dell'articolazione della gamba”. Tuttavia – prosegue parte opponente – “proprio dalla lettura di ciò cui fa riferimento lo stesso consulente emerge chiaro un importante deficit funzionale antalgico da esiti di fibroma osseo in regione tibiale prossimale (così in certificato del dott. e così Per_1
anche dall'esame obiettivo e dall'anamnesi della ricorrente, pag. 3 elaborato peritale)”. Ed ancora: il consulente avrebbe comunque dovuto indicare un codice per la patologia riscontrata - non sussistendo voce specifica per l'affezione osteoarticolare -, e ciò anche per analogia, quale ad esempio il cod. 7210 (anchilosi di tibiotarsica, invalidità fissa del 30%) o il 7211 (anchilosi metatarsica, invalidità fissa del 12%).
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente, il CTU nominato, dopo aver premesso che le capacità lavorative della ricorrente “sono ridotte permanentemente nella misura del 76%”, ha concluso affermando che la stessa “ha diritto all'assegno di invalidità art. 13 legge n. 118/1971” con decorrenza dal 3.2.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue che va CP_2
accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida parziale ai fini del beneficio di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971, nella misura del 76%, con decorrenza dal 3.2.2021.
Stante la domanda di condanna al pagamento della prestazione avanzata dalla ricorrente, giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C. con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono integralmente poste a carico dell' , considerato il riconoscimento della prestazione sin dalla data di CP_2
presentazione della domanda amministrativa, e liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida civile Parte_1
parziale nella misura del 76% ex art. 13, legge n. 118/1971, con decorrenza dal
3.2.2021, data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
refusione dei compensi di lite, che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_2
con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi