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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del
Giudice Dr. BI TI, nella causa civile iscritta al n° 6566 R.G.L. 2024, ______________________
promossa Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO
Parte_1
TO INFANTINO, giusta procura in calce al ricorso ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Marchese di Villabianca 54 e all'indirizzo pec indicato nell'atto
introduttivo; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede
di questa, in Palermo, Via Mariano STABILE 182;
Resistenti
OGGETTO : RISARCIMENTO DANNI DA OMISSIONE
CONTRIBUTIVA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la Presidenza della
e l' e della Controparte_1 Controparte_2
Funzione della hanno omesso il versamento dei CP_2 Controparte_1
contributi previdenziali nei confronti di , per il rapporto di Parte_1
lavoro subordinato intercorso con l'Amministrazione nel periodo dall'1/07/2008
al 31/12/2011 e condanna gli stessi, in solido, al risarcimento del danno patito
dal ricorrente, che liquida in complessivi Euro 160.934,42, distinti come in
motivazione, oltre gli accessori come per legge.
Condanna altresì le Amministrazioni convenute, in solido, al rimborso in
favore del dell'importo di Euro 19.865,18, oltre gli accessori come per Pt_1
legge.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna le
Amministrazioni convenute, in solido fra loro, al pagamento della residua
frazione, che liquida in Euro 8.000,00, oltre rimborso contributo unificato, spese
generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso di essere stato assunto dalla Presidenza della , con contratto di Controparte_1
lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente esterno di seconda fascia dell'Amministrazione Regionale
2 per il periodo dall'1/07/2008 al 31/12/2011 e che dagli emolumenti stipendiali gli erano state trattenute le quote contributive da versare all' senza che CP_3
l'Amministrazione Regionale provvedesse al relativo versamento in favore del medesimo Ente, mentre in data 25/05/2020 aveva diffidato l'Amministrazione ad eseguire tale adempimento, chiedendo altresì il risarcimento del danno e la costituzione della rendita vitalizia, nonché invitando l all'esercizio dei CP_3
propri poteri ispettivi, dedusse che con nota 47216 del 28/05/2020 l'
[...]
aveva confermato l'omesso Controparte_2
versamento dei contributi, che risultavano posti in conto entrata
all'Amministrazione Regionale.
Aggiunse di essere titolare dal Dicembre 2013 di pensione VOTOT 0640053
erogata dall' e lamentò che, pur avendo inoltrato istanza a quest'ultimo, CP_3
per il riconoscimento della pensione supplementare, il medesimo aveva declinato la competenza in favore del Fondo Pensioni Regione Sicilia, che, a sua volta, aveva ritenuto di non accogliere l'istanza perché il non era ascrivibile alla Pt_1
categoria del personale regionale.
Avverso tale provvedimento di rigetto, emesso dal Fondo Pensioni, l'odierno ricorrente aveva proposto ricorso innanzi alla Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione , che, con sentenza n° 443/2023, lo rigettava, CP_1
affermando che doveva essere costituita la posizione assicurativa presso l' CP_3
mentre nessun onere liquidatorio sussisteva a carico del Fondo Pensioni Sicilia.
Convenne, pertanto, in giudizio la e Controparte_1
l' per ottenere Controparte_4
l'accertamento dell'omissione contributiva e la condanna al risarcimento del danno, ex art. 2116 Cod.Civ. pari alla complessiva somma di Euro 242.380,26, così
distinta:
a) Euro 77.785,83, a titolo di danno derivante dal mancato accesso al
pensionamento anticipato di vecchiaia a decorrere dall'1/03/2012 ( cioè
al compimento di 42 anni e 1 mese di contribuzione) e pari all'importo
3 dei ratei di pensione non percepiti nel periodo dall'1/03/2012 alla data
di effettiva liquidazione del trattamento pensionistico (1/12/2013);
b) Euro 52.854,52, a titolo di danno calcolato sino al 31/12/2023 derivante
dalla corresponsione di un importo pensionistico inferiore a quello che
avrebbe percepito con il computo dei contributi omessi;
c) Euro 105.740,31, a titolo di lucro cessante derivante dalle differenze
pensionistiche future rivalutate, secondo una proiezione di vita media
probabile di 15 anni, dal mese di gennaio 2024 al 2038;
In subordine chiese la condanna al pagamento di una somma maggiore o minore ovvero pari alla rendita vitalizia ex art. 13 L. n° 1338/92 o alla somma necessaria per costituirla, nonché al rimborso delle quote contributive indebitamente trattenute sullo stipendio pari ad Euro 19.865,18, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.
La e l' Controparte_1 [...]
, costituitisi con memoria difensiva, Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando il quantum della liquidazione del danno in quanto sproporzionato, non circoscritto ai contributi non versati, né
congruamente motivato.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Il Contratto di lavoro stipulato con il nel 2008 prevedeva all'art. 4 la Pt_1
apertura di apposita posizione previdenziale presso l' ma ciò non è mai CP_3
avvenuto, come si evince dall'estratto contributivo prodotto da cui non emerge alcun versamento contributivo dal 1999 in poi.
La Corte dei Conti, con la sentenza richiamata ha escluso qualsiasi onere liquidatorio a carico del Fondo Pensioni Sicilia, atteso che la contribuzione
4 previdenziale non è stata mai versata sul bilancio di questo, ma in conto entrata dell'Amministrazione Regionale.
Non vi è dubbio, quindi, che l'Amministrazione Regionale abbia omesso il versamento della contribuzione previdenziale all' che era l'unico Ente CP_3
legittimato a riceverla, e che ciò abbia comportato, essendo ormai i contributi prescritti, un danno pensionistico, non consentendo al di beneficiare del Pt_1
computo dei medesimi per il periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro di natura privatistica con la , conseguendo quindi un trattamento Controparte_1
pensionistico inferiore a quello gli sarebbe stato dovuto con il computo di ulteriori
182 settimane di contribuzione omessa.
Il ha prodotto agli atti una c.t.u. di parte, redatta dal Dott. Pt_1 [...]
ed integralmente richiamata in ricorso, che, sulla base della Per_1
documentazione prodotta agli atti ha quantificato la perdita patrimoniale subita dal medesimo, a causa dell'omissione contributiva, in una differenza pensionistica mensile pari ad Euro 401,33 che rapportata al periodo compreso tra la data di originaria decorrenza della pensione (1/12/2013) ed il 31/12/2023, rivalutata e comprensiva degli interessi legali, comporta un danno emergente di complessivi
Euro 58.854,52.
Ha poi determinato, secondo calcoli statistici, basati sull'aspettativa di vita di ulteriori quindici anni, il mancato guadagno derivante dagli importi pensionistici futuri rivalutati, il mancato guadagno in Euro 105.740,31.
Il danno complessivo da perdita pensionistica è stato quantificato in complessivi Euro 164.594,83.
La difesa erariale ha contestato tale quantificazione definendola sproporzionata, non circoscritta ai contributi non versati, né congruamente motivata.
A tal proposito va ricordato che secondo un consolidato orientamento della
Corte di legittimità nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della
specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo
5 comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto
contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti
pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione,
mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure
subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la
pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o
generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva ..... è tardiva ed
inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del
12.3.2018).
Alla luce di ciò, la suddetta contestazione appare del tutto generica, oltrecchè
infondata, atteso che i calcoli esposti in ricorso, laddove richiamano quelli elaborati nella allegata c.t.u. di parte, risultano analiticamente motivati su ogni profilo di determinazione del danno e conforme ai criteri di liquidazione del danno pensionistico da omessa contribuzione, in base ai quali non può
quantificarsi quest'ultimo in base alla somma dei contributi non versati,
dovendosi piuttosto indagare sulla perdita parziale del trattamento pensionistico subita all'atto della liquidazione ed in proiezione futura.
I suddetti calcoli, oltrecchè quelli aggiornati contenuti nelle note difensive,
da ritenersi qui integralmente richiamati nella parte relativa alla determinazione delle voci di danno di cui ai precedenti punti b) e c), sono pertanto, condivisi da questo Tribunale, in quanto fondati su una corretta metodologia ed esenti da vizi logici manifesti.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria di cui al punto
a), con la quale il ricorrente, sul presupposto di aver goduto del trattamento pensionistico soltanto dall'1/12/2013, mentre, a suo dire, se i contributi fossero stati correttamente versati, avrebbe potuto conseguire la pensione anticipata di vecchiaia al maturarsi dell'anzianità di 42 anni e 1 mese di contribuzione, cioè con
6 decorrenza dall'1/03/2012, ha rivendicato il diritto a percepire, a titolo risarcitorio,
una somma parametrata ai ratei di pensione che gli sarebbero stati corrisposti dall'1.3.2012 al 30.11.2013, calcolati su un rateo mensile complessivo di euro
3.419,14, pervenendo ad un importo complessivo di Euro 77.785,43.
Ed, infatti, premesso che la richiesta di pensionamento anticipato costituisce una facoltà del lavoratore, che egli può esercitare allorchè lo ritiene opportuno in base alle proprie scelte di vita, va rilevato che nel 2012 non si era maturata ancora la prescrizione quinquennale dei contributi e secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione
risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del
credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla
prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore
del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del
trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti
spettante (v. tra le tante, Cass. 27660/18)
Pertanto, non essendo intervenuta la prescrizione, il ricorrente avrebbe potuto presentare (e non risulta che lo abbia fatto o che tale istanza sia stata respinta dall' ) la domanda di pensione di vecchiaia anticipata, anche senza CP_3
l'effettivo accredito dei contributi, ma dimostrando l'avvenuta prestazione di attività lavorativa dal 2008 al 2011, il che avrebbe imposto all' CP_5
previdenziale di liquidare la pensione, in virtù del principio di automatismo delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1°, Cod.Civ., recuperando poi dall'Amministrazione datrice di lavoro la contribuzione non versata.
Tale principio, infatti, pone a carico dell'Ente previdenziale il pregiudizio derivante dal ritardo nel recupero della contribuzione, attribuendo alla quota di contribuzione omessa i medesimi effetti di quella realmente accreditata nella posizione assicurativa.
Il mancato conseguimento della prestazione dall'1/03/2012 al 30/11/2013 è
riconducibile, quindi, sotto il profilo causale, alla condotta omissiva del ricorrente,
che non si è attivato nel richiedere la specifica prestazione spettantegli, quando 7 non era ancora intervenuta la prescrizione dei contributi ed il danno lamentato era quindi evitabile, con un suo comportamento diligente.
La presentazione della domanda di pensione VOTOT soltanto il 19/09/2013,
cui è seguita la relativa liquidazione a decorrere dal 1° Dicembre 2013 è frutto quindi di una sua insindacabile scelta.
Alla luce di tali considerazioni, la e Controparte_1
l' devono CP_2 Controparte_2
essere condannati, in solido, al risarcimento del danno subito dal , che va Pt_1
liquidato in complessivi Euro 66.255,15 a titolo di danno derivante dal conseguimento di un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante,
calcolato sino al 31/10/2025 ed Euro 94.679,27, a titolo di mancato guadagno, per mancata percezione della differenza di rateo pensionistico, in relazione alla futura aspettativa di vita, per un totale di Euro 160.934,42 oltre gli accessori come per legge.
Ciò in conformità a quanto richiesto nelle note difensive dell'1/10/2025, con una emendatio libelli che può essere autorizzata, tanto più che ha determinato un importo complessivo spettante inferiore a quello originariamente richiesto pari a
164.594,83.
Va invece respinta la domanda risarcitoria di cui al punto a).
Passando, poi, all'esame della domanda di restituzione delle quote contributive a carico del lavoratore, trattenute dall'Amministrazione Regionale e non versate, deve rilevarsene la fondatezza.
Come affermato da Cass. n° 25956/17, che si è occupata approfonditamente della questione, la L. 4 aprile 1952, n. 218, all'art. 19, comma 1, prevede che : Il datore di
lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del
lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
2. Il contributo a carico del lavoratore è
trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla
scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Tale disposizione è stata
interpretata dalla Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute
8 previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo
contributo (Cass. n. 18044 del 2015; Cass. n. 19790 del 2011, e molte altre precedenti del
medesimo tenore).
Altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del
successivo art. 23 stessa legge secondo il quale: datore di lavoro che non provvede al
pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla
dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto
per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori", oltre alle sanzioni
ivi previste.
Dunque se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota
contributiva a carico del lavoratore legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla
retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota
contributiva essa rimane definitivamente a suo carico, sicchè, in ossequio ad un evidente
congegno sanzionatorio previsto dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore
rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con
l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente
calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice
ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore.
Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota
contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte
della retribuzione a lui spettante (in termini: Cass. n. 23426 del 2016).
Alla luce di ciò, l'importo di tali quote costituisce un credito retributivo del lavoratore che essendo stato trattenuto, sine causa, deve essere restituito.
Tale importo, secondo i calcoli operati dalla c.t.u. di parte, sulla base delle aliquote vigenti ratione temporis, che qui si condividono è pari ad Euro 19.865,18,
oltre gli accessori come per legge.
Va emessa quindi condanna, in solido, anche per tale importo.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
9 L'esito globale della lite giustifica la compensazione per un terzo, tra le parti,
delle spese processuali, mentre le Amministrazioni convenute, rimaste soccombenti, devono essere condannate, in solido, al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2 Novembre 2025
IL GIUDICE
BI TI
10
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del
Giudice Dr. BI TI, nella causa civile iscritta al n° 6566 R.G.L. 2024, ______________________
promossa Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO
Parte_1
TO INFANTINO, giusta procura in calce al ricorso ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Marchese di Villabianca 54 e all'indirizzo pec indicato nell'atto
introduttivo; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede
di questa, in Palermo, Via Mariano STABILE 182;
Resistenti
OGGETTO : RISARCIMENTO DANNI DA OMISSIONE
CONTRIBUTIVA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la Presidenza della
e l' e della Controparte_1 Controparte_2
Funzione della hanno omesso il versamento dei CP_2 Controparte_1
contributi previdenziali nei confronti di , per il rapporto di Parte_1
lavoro subordinato intercorso con l'Amministrazione nel periodo dall'1/07/2008
al 31/12/2011 e condanna gli stessi, in solido, al risarcimento del danno patito
dal ricorrente, che liquida in complessivi Euro 160.934,42, distinti come in
motivazione, oltre gli accessori come per legge.
Condanna altresì le Amministrazioni convenute, in solido, al rimborso in
favore del dell'importo di Euro 19.865,18, oltre gli accessori come per Pt_1
legge.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna le
Amministrazioni convenute, in solido fra loro, al pagamento della residua
frazione, che liquida in Euro 8.000,00, oltre rimborso contributo unificato, spese
generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso di essere stato assunto dalla Presidenza della , con contratto di Controparte_1
lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente esterno di seconda fascia dell'Amministrazione Regionale
2 per il periodo dall'1/07/2008 al 31/12/2011 e che dagli emolumenti stipendiali gli erano state trattenute le quote contributive da versare all' senza che CP_3
l'Amministrazione Regionale provvedesse al relativo versamento in favore del medesimo Ente, mentre in data 25/05/2020 aveva diffidato l'Amministrazione ad eseguire tale adempimento, chiedendo altresì il risarcimento del danno e la costituzione della rendita vitalizia, nonché invitando l all'esercizio dei CP_3
propri poteri ispettivi, dedusse che con nota 47216 del 28/05/2020 l'
[...]
aveva confermato l'omesso Controparte_2
versamento dei contributi, che risultavano posti in conto entrata
all'Amministrazione Regionale.
Aggiunse di essere titolare dal Dicembre 2013 di pensione VOTOT 0640053
erogata dall' e lamentò che, pur avendo inoltrato istanza a quest'ultimo, CP_3
per il riconoscimento della pensione supplementare, il medesimo aveva declinato la competenza in favore del Fondo Pensioni Regione Sicilia, che, a sua volta, aveva ritenuto di non accogliere l'istanza perché il non era ascrivibile alla Pt_1
categoria del personale regionale.
Avverso tale provvedimento di rigetto, emesso dal Fondo Pensioni, l'odierno ricorrente aveva proposto ricorso innanzi alla Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione , che, con sentenza n° 443/2023, lo rigettava, CP_1
affermando che doveva essere costituita la posizione assicurativa presso l' CP_3
mentre nessun onere liquidatorio sussisteva a carico del Fondo Pensioni Sicilia.
Convenne, pertanto, in giudizio la e Controparte_1
l' per ottenere Controparte_4
l'accertamento dell'omissione contributiva e la condanna al risarcimento del danno, ex art. 2116 Cod.Civ. pari alla complessiva somma di Euro 242.380,26, così
distinta:
a) Euro 77.785,83, a titolo di danno derivante dal mancato accesso al
pensionamento anticipato di vecchiaia a decorrere dall'1/03/2012 ( cioè
al compimento di 42 anni e 1 mese di contribuzione) e pari all'importo
3 dei ratei di pensione non percepiti nel periodo dall'1/03/2012 alla data
di effettiva liquidazione del trattamento pensionistico (1/12/2013);
b) Euro 52.854,52, a titolo di danno calcolato sino al 31/12/2023 derivante
dalla corresponsione di un importo pensionistico inferiore a quello che
avrebbe percepito con il computo dei contributi omessi;
c) Euro 105.740,31, a titolo di lucro cessante derivante dalle differenze
pensionistiche future rivalutate, secondo una proiezione di vita media
probabile di 15 anni, dal mese di gennaio 2024 al 2038;
In subordine chiese la condanna al pagamento di una somma maggiore o minore ovvero pari alla rendita vitalizia ex art. 13 L. n° 1338/92 o alla somma necessaria per costituirla, nonché al rimborso delle quote contributive indebitamente trattenute sullo stipendio pari ad Euro 19.865,18, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.
La e l' Controparte_1 [...]
, costituitisi con memoria difensiva, Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando il quantum della liquidazione del danno in quanto sproporzionato, non circoscritto ai contributi non versati, né
congruamente motivato.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Il Contratto di lavoro stipulato con il nel 2008 prevedeva all'art. 4 la Pt_1
apertura di apposita posizione previdenziale presso l' ma ciò non è mai CP_3
avvenuto, come si evince dall'estratto contributivo prodotto da cui non emerge alcun versamento contributivo dal 1999 in poi.
La Corte dei Conti, con la sentenza richiamata ha escluso qualsiasi onere liquidatorio a carico del Fondo Pensioni Sicilia, atteso che la contribuzione
4 previdenziale non è stata mai versata sul bilancio di questo, ma in conto entrata dell'Amministrazione Regionale.
Non vi è dubbio, quindi, che l'Amministrazione Regionale abbia omesso il versamento della contribuzione previdenziale all' che era l'unico Ente CP_3
legittimato a riceverla, e che ciò abbia comportato, essendo ormai i contributi prescritti, un danno pensionistico, non consentendo al di beneficiare del Pt_1
computo dei medesimi per il periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro di natura privatistica con la , conseguendo quindi un trattamento Controparte_1
pensionistico inferiore a quello gli sarebbe stato dovuto con il computo di ulteriori
182 settimane di contribuzione omessa.
Il ha prodotto agli atti una c.t.u. di parte, redatta dal Dott. Pt_1 [...]
ed integralmente richiamata in ricorso, che, sulla base della Per_1
documentazione prodotta agli atti ha quantificato la perdita patrimoniale subita dal medesimo, a causa dell'omissione contributiva, in una differenza pensionistica mensile pari ad Euro 401,33 che rapportata al periodo compreso tra la data di originaria decorrenza della pensione (1/12/2013) ed il 31/12/2023, rivalutata e comprensiva degli interessi legali, comporta un danno emergente di complessivi
Euro 58.854,52.
Ha poi determinato, secondo calcoli statistici, basati sull'aspettativa di vita di ulteriori quindici anni, il mancato guadagno derivante dagli importi pensionistici futuri rivalutati, il mancato guadagno in Euro 105.740,31.
Il danno complessivo da perdita pensionistica è stato quantificato in complessivi Euro 164.594,83.
La difesa erariale ha contestato tale quantificazione definendola sproporzionata, non circoscritta ai contributi non versati, né congruamente motivata.
A tal proposito va ricordato che secondo un consolidato orientamento della
Corte di legittimità nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della
specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo
5 comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto
contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti
pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione,
mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure
subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la
pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o
generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva ..... è tardiva ed
inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del
12.3.2018).
Alla luce di ciò, la suddetta contestazione appare del tutto generica, oltrecchè
infondata, atteso che i calcoli esposti in ricorso, laddove richiamano quelli elaborati nella allegata c.t.u. di parte, risultano analiticamente motivati su ogni profilo di determinazione del danno e conforme ai criteri di liquidazione del danno pensionistico da omessa contribuzione, in base ai quali non può
quantificarsi quest'ultimo in base alla somma dei contributi non versati,
dovendosi piuttosto indagare sulla perdita parziale del trattamento pensionistico subita all'atto della liquidazione ed in proiezione futura.
I suddetti calcoli, oltrecchè quelli aggiornati contenuti nelle note difensive,
da ritenersi qui integralmente richiamati nella parte relativa alla determinazione delle voci di danno di cui ai precedenti punti b) e c), sono pertanto, condivisi da questo Tribunale, in quanto fondati su una corretta metodologia ed esenti da vizi logici manifesti.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria di cui al punto
a), con la quale il ricorrente, sul presupposto di aver goduto del trattamento pensionistico soltanto dall'1/12/2013, mentre, a suo dire, se i contributi fossero stati correttamente versati, avrebbe potuto conseguire la pensione anticipata di vecchiaia al maturarsi dell'anzianità di 42 anni e 1 mese di contribuzione, cioè con
6 decorrenza dall'1/03/2012, ha rivendicato il diritto a percepire, a titolo risarcitorio,
una somma parametrata ai ratei di pensione che gli sarebbero stati corrisposti dall'1.3.2012 al 30.11.2013, calcolati su un rateo mensile complessivo di euro
3.419,14, pervenendo ad un importo complessivo di Euro 77.785,43.
Ed, infatti, premesso che la richiesta di pensionamento anticipato costituisce una facoltà del lavoratore, che egli può esercitare allorchè lo ritiene opportuno in base alle proprie scelte di vita, va rilevato che nel 2012 non si era maturata ancora la prescrizione quinquennale dei contributi e secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione
risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del
credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla
prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore
del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del
trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti
spettante (v. tra le tante, Cass. 27660/18)
Pertanto, non essendo intervenuta la prescrizione, il ricorrente avrebbe potuto presentare (e non risulta che lo abbia fatto o che tale istanza sia stata respinta dall' ) la domanda di pensione di vecchiaia anticipata, anche senza CP_3
l'effettivo accredito dei contributi, ma dimostrando l'avvenuta prestazione di attività lavorativa dal 2008 al 2011, il che avrebbe imposto all' CP_5
previdenziale di liquidare la pensione, in virtù del principio di automatismo delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1°, Cod.Civ., recuperando poi dall'Amministrazione datrice di lavoro la contribuzione non versata.
Tale principio, infatti, pone a carico dell'Ente previdenziale il pregiudizio derivante dal ritardo nel recupero della contribuzione, attribuendo alla quota di contribuzione omessa i medesimi effetti di quella realmente accreditata nella posizione assicurativa.
Il mancato conseguimento della prestazione dall'1/03/2012 al 30/11/2013 è
riconducibile, quindi, sotto il profilo causale, alla condotta omissiva del ricorrente,
che non si è attivato nel richiedere la specifica prestazione spettantegli, quando 7 non era ancora intervenuta la prescrizione dei contributi ed il danno lamentato era quindi evitabile, con un suo comportamento diligente.
La presentazione della domanda di pensione VOTOT soltanto il 19/09/2013,
cui è seguita la relativa liquidazione a decorrere dal 1° Dicembre 2013 è frutto quindi di una sua insindacabile scelta.
Alla luce di tali considerazioni, la e Controparte_1
l' devono CP_2 Controparte_2
essere condannati, in solido, al risarcimento del danno subito dal , che va Pt_1
liquidato in complessivi Euro 66.255,15 a titolo di danno derivante dal conseguimento di un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante,
calcolato sino al 31/10/2025 ed Euro 94.679,27, a titolo di mancato guadagno, per mancata percezione della differenza di rateo pensionistico, in relazione alla futura aspettativa di vita, per un totale di Euro 160.934,42 oltre gli accessori come per legge.
Ciò in conformità a quanto richiesto nelle note difensive dell'1/10/2025, con una emendatio libelli che può essere autorizzata, tanto più che ha determinato un importo complessivo spettante inferiore a quello originariamente richiesto pari a
164.594,83.
Va invece respinta la domanda risarcitoria di cui al punto a).
Passando, poi, all'esame della domanda di restituzione delle quote contributive a carico del lavoratore, trattenute dall'Amministrazione Regionale e non versate, deve rilevarsene la fondatezza.
Come affermato da Cass. n° 25956/17, che si è occupata approfonditamente della questione, la L. 4 aprile 1952, n. 218, all'art. 19, comma 1, prevede che : Il datore di
lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del
lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
2. Il contributo a carico del lavoratore è
trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla
scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Tale disposizione è stata
interpretata dalla Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute
8 previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo
contributo (Cass. n. 18044 del 2015; Cass. n. 19790 del 2011, e molte altre precedenti del
medesimo tenore).
Altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del
successivo art. 23 stessa legge secondo il quale: datore di lavoro che non provvede al
pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla
dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto
per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori", oltre alle sanzioni
ivi previste.
Dunque se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota
contributiva a carico del lavoratore legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla
retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota
contributiva essa rimane definitivamente a suo carico, sicchè, in ossequio ad un evidente
congegno sanzionatorio previsto dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore
rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con
l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente
calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice
ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore.
Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota
contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte
della retribuzione a lui spettante (in termini: Cass. n. 23426 del 2016).
Alla luce di ciò, l'importo di tali quote costituisce un credito retributivo del lavoratore che essendo stato trattenuto, sine causa, deve essere restituito.
Tale importo, secondo i calcoli operati dalla c.t.u. di parte, sulla base delle aliquote vigenti ratione temporis, che qui si condividono è pari ad Euro 19.865,18,
oltre gli accessori come per legge.
Va emessa quindi condanna, in solido, anche per tale importo.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
9 L'esito globale della lite giustifica la compensazione per un terzo, tra le parti,
delle spese processuali, mentre le Amministrazioni convenute, rimaste soccombenti, devono essere condannate, in solido, al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2 Novembre 2025
IL GIUDICE
BI TI
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