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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 04/03/2025 al n. 1114/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. LODI RIZZINI Parte_1 C.F._1
LISETTA, elettivamente domiciliata in PIAZZA G. MATTEOTTI, 38 46020
PEGOGNAGA presso lo studio dell'avv. LODI RIZZINI LISETTA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GA RI EN, elettivamente domiciliato in VIA TITO SPERI 44/2
41125 MODENA presso lo studio dell'avv. GA RI EN resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del *, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “• dichiarare lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 13 settembre 2011; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pegognaga
(MN) all'Atto N. 8 parte I - anno 2011
• ordinare al Comune di Pegognaga (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 13 settembre 2011; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Pegognaga (MN) all'Atto N. 8 parte I - anno 2011 ed ordinare al
Comune di Pegognaga (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
2.Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio , fino alla sua Per_1
indipendenza economica, pari ad € 200,00, che il padre verserà alla madre sul c/c con IBAN: [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
3. Confermare che le spese straordinarie mediche e scolastiche nell'interesse del figlio siano poste in via esclusiva a carico del padre sig. fino alla CP_1
concorrenza di € 2.000,00 per anno solare;
oltre tale soglia saranno poste a pagina 2 di 7 carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio
(Protocollo del Tribunale di Mantova): “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE
SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida
(teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei pagina 3 di 7 genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4. Confermare, a definizione dei rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi, nel caso non sia ancora intervenuta l'alienazione a terzi della ex casa coniugale di
Pegognaga (MN), località Polesine, via Don Sergio Iberi n. 1, di cui la signora risulta essere nuda proprietaria e il sig. usufruttuario a vita, Pt_1 CP_1
l'impegno dei coniugi ad alienare tale immobile, ciascuno per il proprio titolo, entro e non oltre il 30/06/2026 ( termine che potrà essere prorogato su accordo delle parti) eventualmente conferendo/confermando mandato irrevocabile, salvo diverso accordo fra le parti, ad almeno un'agenzia fra quelle più note sul pagina 4 di 7 territorio;
la vendita avverrà al prezzo che dovrà essere concordato tra le parti, almeno nella misura minima di € 220.000,00, (o che emergerà dalla perizia stilata dall'agenzia/e), con possibilità di abbassare e/o aumentare il prezzo, di comune accordo, in considerazione delle involuzioni e delle problematiche del mercato immobiliare. In ogni caso, a beneficio di entrambe le parti, si procederà alla vendita dell'immobile se e solo se il prezzo di realizzo risulterà essere superiore al debito residuo a quella data nei confronti della società di credito e a tutte le spese accessorie connesse alla vendita dello stesso (a titolo esemplificativo si faccia riferimento alle eventuali spese di agenzia, spese notarili, ecc.). Parte della somma che sarà ricavata dalla vendita, sarà destinata all'estinzione del mutuo ipotecario fondiario cointestato che grava sull'immobile eventualmente ancora in essere (Banca mutuante MPS, importo erogato di €
110.000,00 in data 5/6/2009, durata 25 anni, rata mensile € 624,00) ed al pagamento di tutte le spese accessorie connesse alla vendita dello stesso (a titolo esemplificativo si faccia riferimento alle eventuali spese di agenzia, spese notarili, ecc.), mentre il residuo della somma sarà suddivisa tra i coniugi in ragione di quanto previsto di diritto (attualmente: 45% all'usufruttuario e 55% al nudo proprietario.
5. Confermare, nel caso non sia ancora intervenuta l'alienazione a terzi della ex casa coniugale di Pegognaga (MN), località Polesine, via Don Sergio Iberi n. 1, di cui la signora risulta essere nuda proprietaria e il sig. Pt_1 CP_1
usufruttuario a vita, l'impegno del sig. a definizione tombale dei CP_1
rapporti economici riconducibili al matrimonio, a corrispondere alla sig.ra se e quando si realizzerà la cessione a terzi dell'immobile di cui sopra, la Pt_1
somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), entro 5 giorni dal ricevimento del ricavato dalla vendita.
pagina 5 di 7 6. Confermare, nel caso non sia ancora intervenuta l'alienazione a terzi della ex casa coniugale di Pegognaga (MN), località Polesine, via Don Sergio Iberi n. 1, di cui la signora risulta essere nuda proprietaria e il sig. Pt_1 CP_1
usufruttuario a vita, che il c/c cointestato c/c n.001 1446237-6
[...]
verrà estinto al momento della vendita dell'immobile (di cui al CP_2
punto 4) e l'eventuale saldo residuo verrà suddiviso pro quota nella misura del
50%.
7. Nulla a provvedere in ordine ad assegni di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
i coniugi si danno quindi atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni, di aver già definito e regolato ogni questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente procedimento
8. Dichiarare le spese di giudizio interamente compensate tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Pegognaga in data 13/09/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8 parte I, serie Ufficio 1, anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
pagina 6 di 7 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pegognaga, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte
I, serie Ufficio 1, anno 2011);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 04/03/2025 al n. 1114/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. LODI RIZZINI Parte_1 C.F._1
LISETTA, elettivamente domiciliata in PIAZZA G. MATTEOTTI, 38 46020
PEGOGNAGA presso lo studio dell'avv. LODI RIZZINI LISETTA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GA RI EN, elettivamente domiciliato in VIA TITO SPERI 44/2
41125 MODENA presso lo studio dell'avv. GA RI EN resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del *, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “• dichiarare lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 13 settembre 2011; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pegognaga
(MN) all'Atto N. 8 parte I - anno 2011
• ordinare al Comune di Pegognaga (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 13 settembre 2011; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Pegognaga (MN) all'Atto N. 8 parte I - anno 2011 ed ordinare al
Comune di Pegognaga (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
2.Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio , fino alla sua Per_1
indipendenza economica, pari ad € 200,00, che il padre verserà alla madre sul c/c con IBAN: [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
3. Confermare che le spese straordinarie mediche e scolastiche nell'interesse del figlio siano poste in via esclusiva a carico del padre sig. fino alla CP_1
concorrenza di € 2.000,00 per anno solare;
oltre tale soglia saranno poste a pagina 2 di 7 carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio
(Protocollo del Tribunale di Mantova): “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE
SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida
(teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei pagina 3 di 7 genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4. Confermare, a definizione dei rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi, nel caso non sia ancora intervenuta l'alienazione a terzi della ex casa coniugale di
Pegognaga (MN), località Polesine, via Don Sergio Iberi n. 1, di cui la signora risulta essere nuda proprietaria e il sig. usufruttuario a vita, Pt_1 CP_1
l'impegno dei coniugi ad alienare tale immobile, ciascuno per il proprio titolo, entro e non oltre il 30/06/2026 ( termine che potrà essere prorogato su accordo delle parti) eventualmente conferendo/confermando mandato irrevocabile, salvo diverso accordo fra le parti, ad almeno un'agenzia fra quelle più note sul pagina 4 di 7 territorio;
la vendita avverrà al prezzo che dovrà essere concordato tra le parti, almeno nella misura minima di € 220.000,00, (o che emergerà dalla perizia stilata dall'agenzia/e), con possibilità di abbassare e/o aumentare il prezzo, di comune accordo, in considerazione delle involuzioni e delle problematiche del mercato immobiliare. In ogni caso, a beneficio di entrambe le parti, si procederà alla vendita dell'immobile se e solo se il prezzo di realizzo risulterà essere superiore al debito residuo a quella data nei confronti della società di credito e a tutte le spese accessorie connesse alla vendita dello stesso (a titolo esemplificativo si faccia riferimento alle eventuali spese di agenzia, spese notarili, ecc.). Parte della somma che sarà ricavata dalla vendita, sarà destinata all'estinzione del mutuo ipotecario fondiario cointestato che grava sull'immobile eventualmente ancora in essere (Banca mutuante MPS, importo erogato di €
110.000,00 in data 5/6/2009, durata 25 anni, rata mensile € 624,00) ed al pagamento di tutte le spese accessorie connesse alla vendita dello stesso (a titolo esemplificativo si faccia riferimento alle eventuali spese di agenzia, spese notarili, ecc.), mentre il residuo della somma sarà suddivisa tra i coniugi in ragione di quanto previsto di diritto (attualmente: 45% all'usufruttuario e 55% al nudo proprietario.
5. Confermare, nel caso non sia ancora intervenuta l'alienazione a terzi della ex casa coniugale di Pegognaga (MN), località Polesine, via Don Sergio Iberi n. 1, di cui la signora risulta essere nuda proprietaria e il sig. Pt_1 CP_1
usufruttuario a vita, l'impegno del sig. a definizione tombale dei CP_1
rapporti economici riconducibili al matrimonio, a corrispondere alla sig.ra se e quando si realizzerà la cessione a terzi dell'immobile di cui sopra, la Pt_1
somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), entro 5 giorni dal ricevimento del ricavato dalla vendita.
pagina 5 di 7 6. Confermare, nel caso non sia ancora intervenuta l'alienazione a terzi della ex casa coniugale di Pegognaga (MN), località Polesine, via Don Sergio Iberi n. 1, di cui la signora risulta essere nuda proprietaria e il sig. Pt_1 CP_1
usufruttuario a vita, che il c/c cointestato c/c n.001 1446237-6
[...]
verrà estinto al momento della vendita dell'immobile (di cui al CP_2
punto 4) e l'eventuale saldo residuo verrà suddiviso pro quota nella misura del
50%.
7. Nulla a provvedere in ordine ad assegni di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
i coniugi si danno quindi atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni, di aver già definito e regolato ogni questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente procedimento
8. Dichiarare le spese di giudizio interamente compensate tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Pegognaga in data 13/09/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8 parte I, serie Ufficio 1, anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
pagina 6 di 7 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pegognaga, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte
I, serie Ufficio 1, anno 2011);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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