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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
a scioglimento della riserva assunta, all'esito della udienza del 18 marzo 2025, dal
Consigliere Istruttore dott. Rosario Lionello ROSSINO, nella causa iscritta al n.640/2024 R.G. Volontaria, promossa da (con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Ivan Mazzoleni), nei confronti di , CP_1 CP_2
, , e , le
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ultime due quali eredi di;
Persona_1
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. – La società con sede in Castagnola- Lugano (CH), Parte_1
con ricorso depositato il 17 giugno 2024, ha chiesto di dichiarare l'esecutività in Italia
della sentenza datata 7 aprile 2023 emessa dal Pretore del Distretto di Lugano a definizione del procedimento instaurato dalla società ricorrente nei confronti di CP_2
, , e (a
[...] CP_1 Controparte_3 Persona_1 Per_1
sono subentrate le eredi e ), con
[...] Controparte_4 CP_5
la quale i convenuti ora menzionati sono stati condannati a pagare alla ricorrente la somma di € 89.473,00 Euro, oltre interessi e spese.
I resistenti sono stati dichiarati contumaci, stante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. All'udienza del 18 marzo 2025, il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al
Collegio.
2. – ha fatto riferimento, nel ricorso, alla Convenzione di Parte_1
Lugano del 30/10/07.
L'art. 2 della legge n. 218 del 1995 ha lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
Nel caso in esame, si applica la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra l'Unione Europea e la , che ha sostituito la precedente Controparte_6
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata in Italia con l. n. 198 del 1992.
La Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano dalle Parti contraenti il
30 ottobre 2007, è stata conclusa fra la Comunità Europea (CE), il Regno di Danimarca,
la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera. Essa
sostituisce la Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 conclusa tra gli
Stati membri della CE e certi Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA).
La Convenzione di Lugano del 2007 (cd. Lugano II) è entrata a far parte integrante del diritto comunitario europeo e, come tale, ha assunto, per la natura precisa ed incondizionata delle disposizioni in esso contenute, efficacia vincolante e diretta in tutti gli stati membri, tra cui l'Italia, i cui organi giudiziari, anche in mancanza di una legge nazionale di ratifica sono tenuti ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE e dell'art. 11 Cost.,
all'osservanza di siffatte norme sovranazionali (v. Corte Cost. le n. 168/1991).
pag. 2/5 Le disposizioni della Convenzione di Lugano del 2007 (Lugano II) in materia di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sono sostanzialmente analoghe a quelle del Reg. CE n. 44/2001 (cd. Regolamento Bruxelles I).
L'art. 38 comma 1 della Convenzione Lugano II prevede (come il corrispondente art. 38
del reg. CE 44/2001) che le “Le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla presente convenzione e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.”
L'art. 39 comma 1 stabilisce che “L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità
competente di cui all'allegato II.”: per l'Italia la Corte d'Appello.
L'art. 40 commi 1 e comma 3 rispettivamente prevedono “Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto” e “All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.”; l'art. 41 stabilisce che “La
decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni”; l'art. 42 comma 1 prevede “ La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto”; l'art. 42 comma 2 “La
dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte”.
L'art. 43 prevede al comma 1“Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività”, al pag. 3/5 comma 2 “Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III”; al comma 3 “Il
ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio”, al comma 5
“ Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività viene proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa….”
3– Ritiene la Corte, alla luce delle disposizioni delle quali si è dato conto, che sia stata erroneamente fissata udienza, non potendo, nella presente fase, i resistenti formulare osservazioni. Superflua è stata, quindi, la notifica del ricorso a , CP_2
, , e alle eredi di , vale a dire CP_1 Controparte_3 Persona_1
a e a . Controparte_4 CP_5
4. – E' stata prodotta copia della predetta sentenza con l'attestato del passaggio in giudicato in data 31 maggio 2023 e in data 27 febbraio 2024, che si ritiene sufficiente,
nella presente fase, ai fini della decisione sull'istanza (cfr. art.li 53 e 55 Convenzione).
L'istanza è dunque corredata dalla documentazione richiesta e non risultano condizioni ostative previste dalla citata Convenzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 41 della Convenzione di Lugano del 30/10/2007;
dichiara esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza datata 7 aprile 2023 emessa dal
Pretore del Distretto di Lugano a definizione del procedimento instaurato da
[...]
nei confronti di , , Parte_1 CP_2 CP_1
e (a sono subentrate le Controparte_3 Persona_1 Persona_1
eredi e ), con la quale i soggetti ora Controparte_4 CP_5
menzionati sono stati condannati a pagare alla ricorrente la somma di € 89.473,00 Euro,
oltre interessi e spese;
pag. 4/5 avverte che, contro la presente dichiarazione, può essere proposto ricorso nel termine di un mese dalla notificazione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25
marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 5/5
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
a scioglimento della riserva assunta, all'esito della udienza del 18 marzo 2025, dal
Consigliere Istruttore dott. Rosario Lionello ROSSINO, nella causa iscritta al n.640/2024 R.G. Volontaria, promossa da (con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Ivan Mazzoleni), nei confronti di , CP_1 CP_2
, , e , le
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ultime due quali eredi di;
Persona_1
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. – La società con sede in Castagnola- Lugano (CH), Parte_1
con ricorso depositato il 17 giugno 2024, ha chiesto di dichiarare l'esecutività in Italia
della sentenza datata 7 aprile 2023 emessa dal Pretore del Distretto di Lugano a definizione del procedimento instaurato dalla società ricorrente nei confronti di CP_2
, , e (a
[...] CP_1 Controparte_3 Persona_1 Per_1
sono subentrate le eredi e ), con
[...] Controparte_4 CP_5
la quale i convenuti ora menzionati sono stati condannati a pagare alla ricorrente la somma di € 89.473,00 Euro, oltre interessi e spese.
I resistenti sono stati dichiarati contumaci, stante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. All'udienza del 18 marzo 2025, il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al
Collegio.
2. – ha fatto riferimento, nel ricorso, alla Convenzione di Parte_1
Lugano del 30/10/07.
L'art. 2 della legge n. 218 del 1995 ha lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
Nel caso in esame, si applica la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra l'Unione Europea e la , che ha sostituito la precedente Controparte_6
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata in Italia con l. n. 198 del 1992.
La Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano dalle Parti contraenti il
30 ottobre 2007, è stata conclusa fra la Comunità Europea (CE), il Regno di Danimarca,
la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera. Essa
sostituisce la Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 conclusa tra gli
Stati membri della CE e certi Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA).
La Convenzione di Lugano del 2007 (cd. Lugano II) è entrata a far parte integrante del diritto comunitario europeo e, come tale, ha assunto, per la natura precisa ed incondizionata delle disposizioni in esso contenute, efficacia vincolante e diretta in tutti gli stati membri, tra cui l'Italia, i cui organi giudiziari, anche in mancanza di una legge nazionale di ratifica sono tenuti ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE e dell'art. 11 Cost.,
all'osservanza di siffatte norme sovranazionali (v. Corte Cost. le n. 168/1991).
pag. 2/5 Le disposizioni della Convenzione di Lugano del 2007 (Lugano II) in materia di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sono sostanzialmente analoghe a quelle del Reg. CE n. 44/2001 (cd. Regolamento Bruxelles I).
L'art. 38 comma 1 della Convenzione Lugano II prevede (come il corrispondente art. 38
del reg. CE 44/2001) che le “Le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla presente convenzione e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.”
L'art. 39 comma 1 stabilisce che “L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità
competente di cui all'allegato II.”: per l'Italia la Corte d'Appello.
L'art. 40 commi 1 e comma 3 rispettivamente prevedono “Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto” e “All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.”; l'art. 41 stabilisce che “La
decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni”; l'art. 42 comma 1 prevede “ La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto”; l'art. 42 comma 2 “La
dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte”.
L'art. 43 prevede al comma 1“Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività”, al pag. 3/5 comma 2 “Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III”; al comma 3 “Il
ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio”, al comma 5
“ Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività viene proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa….”
3– Ritiene la Corte, alla luce delle disposizioni delle quali si è dato conto, che sia stata erroneamente fissata udienza, non potendo, nella presente fase, i resistenti formulare osservazioni. Superflua è stata, quindi, la notifica del ricorso a , CP_2
, , e alle eredi di , vale a dire CP_1 Controparte_3 Persona_1
a e a . Controparte_4 CP_5
4. – E' stata prodotta copia della predetta sentenza con l'attestato del passaggio in giudicato in data 31 maggio 2023 e in data 27 febbraio 2024, che si ritiene sufficiente,
nella presente fase, ai fini della decisione sull'istanza (cfr. art.li 53 e 55 Convenzione).
L'istanza è dunque corredata dalla documentazione richiesta e non risultano condizioni ostative previste dalla citata Convenzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 41 della Convenzione di Lugano del 30/10/2007;
dichiara esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza datata 7 aprile 2023 emessa dal
Pretore del Distretto di Lugano a definizione del procedimento instaurato da
[...]
nei confronti di , , Parte_1 CP_2 CP_1
e (a sono subentrate le Controparte_3 Persona_1 Persona_1
eredi e ), con la quale i soggetti ora Controparte_4 CP_5
menzionati sono stati condannati a pagare alla ricorrente la somma di € 89.473,00 Euro,
oltre interessi e spese;
pag. 4/5 avverte che, contro la presente dichiarazione, può essere proposto ricorso nel termine di un mese dalla notificazione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25
marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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