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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11660 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.5607/2025 + 5612/2025 RGAC
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Ciuffarella, e con lei elettivamente domiciliati in Roma, Viale Delle Medaglie D'Oro n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mastroianni, giusta deleghe allegate ai rispettivi ricorsi.
RICORRENTI
E con sede legale in Roma, via di Controparte_1
Cervara n. 143/B-C, in persona della Procuratrice Speciale Sig.ra
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura CP_2 allegata alle comparse di risposta dagli avv.ti Daniele Compagnone del Foro di Gorizia e Nicola Galluzzi del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio degli stessi, sito in Udine, Via Vittorio Veneto n. 31
RESISTENTE
all'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di 5 giorni dal lavoro e dalla retribuzione applicata al ricorrente con Parte_1 lettera del 3.9.2024. Rigetta le altre domande avanzate dai ricorrenti Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con distinti ricorsi depositati in data 17.2.2025 e ritualmente notificati i ricorrenti indicati in epigrafe dipendenti di Controparte_1 convenivano in giudizio la citata società. Deduceva il ricorrente Parte_1
- che era stato assunto alle dipendenze della resistente a decorrere dal 3.11.2022, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mansioni di Sorvegliante Antincendio e inquadramento al livello F del CCNL Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA,;
- che in data 7.8.2024, era stato sospeso, di fatto, dallo svolgimento delle proprie mansioni di sorvegliante antincendio presso il Presidio Ospedaliero di Sora (FR), nell'ambito dei servizi appaltati alla GSA dalla;
Parte_3
- che con telegramma dello stesso giorno, aveva comunicato all'azienda la propria disponibilità all'immediata ripresa dell'attività lavorativa e che con successiva missiva aveva richiesto le motivazioni della sospensione;
- che con lettera raccomandata a/r datata 8.8.2024, spedita in data 9.8.2024 e ricevuta in data 14.8.2024, la GSA gli aveva contestato quanto segue:
“Premesso che LL opera alle dipendenze della scrivente come sorvegliante antincendio presso i Presidi Ospedalieri del nostro cliente
[...]
, con la presente siamo a contestarLe, ai sensi e per gli effetti Parte_3 dell'art.7 della Legge 300/1970 e delle norme disciplinari del C.C.N.L.
“Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA” applicatoLe, le circostanze che di seguito sinteticamente Le rappresentiamo: abbiamo ricevuto segnalazione Contr dalla nostra Filiale di Roma, nonché direttamente dal dell'appalto in premessa, di gravi accadimenti di cui si rendeva protagonista. In data 04.08.2024, regolarmente in turno con orario notturno dalle ore 19:00 alle ore 07:00 presso il Presidio Ospedaliero di Sora (SR), risultavano infatti una serie di comportamenti da Lei posti in essere che contravvenivano al corretto svolgimento delle sue mansioni in premessa. Nello specifico, durante il turno LL era stato incaricato di effettuare il pattugliamento del Presidio, ma durante il giro di controllo effettuato dal referente alle ore Persona_1
02:35 LL veniva trovato, assieme al collega sig. che invece Parte_2 era incaricato del presidio all'interno del pronto Soccorso, all'esterno del Pronto Soccorso stesso, mentre si intratteneva con un senza fissa dimora noto alla Struttura. Oltre ad intrattenersi con il CL, veniva rilevato che allo stesso LL ed il collega avevate fornito da mangiare e da bere (pizza e birra), oltre che del vestiario. Oltretutto, venivano rilevati atteggiamenti con lo stesso di tipo piuttosto animato, venendo entrambi visti ridere, scherzare e ballare con lo stesso, invece di svolgere correttamente il servizio di sorveglianza affidato. Detti suoi atteggiamenti fomentavano inoltre il senza fissa dimora, che portava caos all'interno della sala d'aspetto del Pronto Soccorso. Tali suoi comportamenti, così come sopra esplicitati, evidenziavano una gravissima negligenza e mancanza di responsabilità nei confronti del servizio da rendere – aggravati dal fatto che, si sottolinea, si tratti di un servizio pubblico essenziale – oltre a rappresentare atteggiamenti evidentemente privi della dovuta diligenza da tenere in un rapporto di lavoro e nelle mansioni da svolgere. Alla luce dei fatti come sopra esplicitati, rimaniamo in attesa di ricevere Sue giustificazioni entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della presente.” ;
- che con ulteriore lettera raccomandata a/r datata 12.8.2024, spedita in data 13.8.2024, avente ad oggetto “Comunicazione di trasferimento a seguito di sgradimento da parte dell' la GSA gli aveva Parte_4 comunicato quanto segue: “Premesso che: - LL è assunto dalla scrivente dallo scorso 03.11.2022 con mansione di operaio addetto alla sorveglianza antincendio;
- Specificamente, Lei presta la sua attività lavorativa, con le Parte mansioni sopraccitate, presso l di per l'esattezza sul Presidio Parte_3
Ospedaliero di Sora (FR); - In data 04.08.2024, durante il turno di lavoro, LL si rendeva protagonista di una serie di comportamenti che venivano contestati formalmente dalla Stazione Appaltante;
- Per quanto sopra, la scrivente procedeva con formale missiva di addebito disciplinare;
- Vista la gravità Contr dell'accaduto, perveniva dalla Stazione Appaltante stessa, a firma del dell'appalto di sorveglianza antincendio dott. , formale lettera Persona_2 con attivazione dello sgradimento nei suoi confronti, con conseguente allontanamento da tutte le strutture facenti parte dell'appalto ai sensi del capitolato. Tutto ciò premesso, avendo la stazione appaltante attivato la clausola presente sul capitolato d'appalto ed essendo di conseguenza venuta meno la possibilità di impiegarla in servizio presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL di nonché presso tutte le eventuali altre sedi di Parte_4 pertinenza della Stazione Appaltante, la Scrivente, nel rispetto dell'art.2103 c.c. nonché dell'art.30 del ccnl applicatoLe, procederà al Suo trasferimento nell'appalto di sorveglianza antincendio presso le Strutture Ospedaliere Parte facenti parte dell di Latina (LT), ove potrà continuare ad espletare le mansioni per le quali è assunto. Le si conferma il monte ore contrattuale attualmente in essere, nonché l'inquadramento già concordato nella lettera di assunzione e/o con le eventuali successive integrazioni e/o modifiche convenute nel corso del rapporto di lavoro, oltre che le mansioni e la retribuzione. La turnistica le sarà consegnata mensilmente dal suo referente, sig. Per_3
(incidentalmente, lo stesso che ha attualmente), che risponde al
[...] numero di telefono 345/5326210. Il trasferimento decorerà dal 30° giorno successivo alla ricezione (od almeno, tentata consegna) della presente. Ci preme inoltre precisare che, nel periodo sino al trentesimo giorno citato, Lei verrà posto in ferie, sino ad esaurimento delle medesime, e nel caso di esaurimento in permesso non retribuito. Nel caso in cui LL volesse anticipare il giorno di inizio servizio, rimaniamo in attesa di Sua comunicazione. Si precisa che il trasferimento di cui sopra risulta essere la collocazione più prossima tra quelle organizzativamente disponibili, e che nel caso si aprissero nuove opportunità lavorative più vicine alla Sua residenza sarà prontamente informato”; - che con raccomandata A.R. del 14.8.2024, aveva fornito le seguenti giustificazioni: “a seguito delle normali attività di sorveglianza del giorno 04/08/2024, dando il cambio al collega presso il pronto Parte_2 soccorso, entrambi, siamo stati attirati dal CL, già noto, il quale risultava affamato, nervoso e chiedeva di mangiare, per farlo calmare abbiamo provveduto a dargli solamente un poco di pizza che avevamo con noi. Non abbiamo dato al CL né birra (non portiamo sul posto di lavoro birra o altri alcolici) né vestiario e neanche abbiamo ballato con lui. Non abbiamo compiuto nessuna attività disciplinarmente contestabile. Si rileva altresì che il capo squadra non era presente sui luoghi nell'orario scritto Persona_1 sulla nota di contestazione e tanto meno il vigilante non ha contestato nulla al sottoscritto.” ;
- che con raccomandata a/r del 3.9.2024, spedita il 4.9.2024, la GSA gli aveva applicato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5. Deduceva la illegittimità della sanzione disciplinare applicata non sussistendo il fatto a lui contestato e non essendo nemmeno presente il sig. nei Per_1 luoghi di lavoro. Deduceva comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto al fatto contestato che non rientrava nelle ipotesi previste dall'art.42 del CCNL per la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Contestava altresì la legittimità del trasferimento disposto per fatti non a lui addebitabili ne sussistenti e ne deduceva comunque la illegittimità avendo detto trasferimento natura ontologicamente disciplinare. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni::”a) accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del provvedimento disciplinare intimato al ricorrente con lettera del 3.9.2024; b) accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del trasferimento adottato nel confronti del ricorrente con lettera del 12.8.2024; c) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite.”;
2.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Evidenziava che i fatti contestati erano stati segnalati dalla committente e anche dalla relazione di servizio del capo squadra . Persona_1
Deduceva che lo stesso ricorrente nelle giustificazioni rese aveva in parte ammesso i fatti a lui contestati.
Deduceva la legittimità della sanzione applicata.
Deduceva che il trasferimento del ricorrente era dovuto alla attivazione della clausola di non gradimento da parte della committente che aveva richiesto l'allontanamento dall'appalto del lavoratore come da capitolato di Appalto e precisava che la società aveva posto in ferie il ricorrente concedendogli 30 giorni per prendere servizio presso la sede di Latina, non potendo più applicare il lavoratore presso detto appalto.
Deduceva che il trasferimento non aveva natura disciplinare ma era dovuto ad una scelta organizzativa dovuta alla attivazione della clausola prevista nel capitolato di appalto di non gradimento del lavoratore da parte della committente.
3.Deduceva il ricorrente Pt_2
- che era stato assunto alle dipendenze della resistente a decorrere dall'1.8.2023, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di apprendista, mansioni di Sorvegliante Antincendio e inquadramento al livello G del CCNL Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA;
- che in data 7.8.2024 era stato sospeso, di fatto, dallo svolgimento delle proprie mansioni di sorvegliante antincendio presso il Presidio Ospedaliero di Sora (FR), nell'ambito dei servizi appaltati alla GSA dalla;
Parte_3
-che con telegramma dello stesso giorno, comunicava all'azienda la propria disponibilità all'immediata ripresa dell'attività lavorativa e che aveva rinnovato tale disponibilità chiedendo altresì i motivi di tale fatto;
- che con lettera raccomandata a/r datata 8.8.2024, spedita in data 9.8.2024, il datore di lavoro gli aveva contestato quanto segue: “Premesso che LL opera alle dipendenze della scrivente come sorvegliante antincendio presso i Presidi Parte Ospedalieri del nostro cliente di , con la presente siamo a Parte_3 contestarLe, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge 300/1970 e delle norme disciplinari del C.C.N.L. “Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA” applicatoLe, le circostanze che di seguito sinteticamente Le rappresentiamo: abbiamo ricevuto segnalazione dalla nostra Filiale di Roma, nonché Contr direttamente dal dell'appalto in premessa, di gravi accadimenti di cui si rendeva protagonista. in data 04.08.2024, regolarmente in turno con orario notturno dalle ore 19:00 alle ore 07:00 presso il Presidio Ospedaliero di Sora (SR), risultavano infatti una serie di comportamenti da Lei posti in essere che contravvenivano al corretto svolgimento delle sue mansioni in premessa. Nello specifico, durante il turno LL era stato incaricato di presidiare l'interno del Pronto Soccorso, ma durante il giro di controllo effettuato dal referente
[...]
alle ore 02:35 LL veniva trovato, assieme al collega sig. Per_1
che invece era incaricato del pattugliamento del Presidio, Parte_1 all'esterno del pronto soccorso, mentre si intratteneva con un senza fissa dimora noto alla Struttura. Oltre ad intrattenersi con il CL, veniva rilevato che allo stesso LL ed il collega avevate fornito da mangiare e da bere (pizza e birra), oltre che del vestiario. Oltretutto, venivano rilevati atteggiamenti con lo stesso di tipo piuttosto animato, venendo entrambi visti ridere, scherzare e ballare con lo stesso, invece di svolgere correttamente il servizio di sorveglianza affidato. Detti suoi atteggiamenti fomentavano inoltre il senza fissa dimora, che portava caos all'interno della sala d'aspetto del Pronto Soccorso. Tali suoi comportamenti, così come sopra esplicitati, evidenziavano una gravissima negligenza e mancanza di responsabilità nei confronti del servizio da rendere – aggravati dal fatto che, si sottolinea, si tratti di un servizio pubblico essenziale – oltre a rappresentare atteggiamenti evidentemente privi della dovuta diligenza da tenere in un rapporto di lavoro e nelle mansioni da svolgere. Alla luce dei fatti come sopra esplicitati, rimaniamo in attesa di ricevere Sue giustificazioni entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della presente.” ;
- che con una ulteriore lettera raccomandata a/r datata 12.8.2024, avente ad oggetto “Comunicazione di trasferimento a seguito di gradimento da parte dell la GSA gli aveva comunicato quanto segue: Parte_4
“Premesso che: - LL è assunto dalla scrivente dallo scorso 03.11.2022 con mansione di operaio addetto alla sorveglianza antincendio;
- Specificamente, Lei presta la sua attività lavorativa, con le mansioni Parte sopraccitate, presso l' di per l'esattezza sul Presidio Parte_3
Ospedaliero di Sora (FR); - In data 04.08.2024, durante il turno di lavoro, LL si rendeva protagonista di una serie di comportamenti che venivano contestati formalmente dalla Stazione Appaltante;
- Per quanto sopra, la scrivente procedeva con formale missiva di addebito disciplinare;
- Vista la gravità dell'accaduto, perveniva dalla Stazione Appaltante stessa, a firma Contr del dell'appalto di sorveglianza antincendio dott. Persona_2 lettera con attivazione dello sgradimento nei suoi confronti, con conseguente allontanamento da tutte le strutture facenti parte dell'appalto ai sensi del capitolato. Tutto ciò premesso, avendo la stazione appaltante attivato la clausola presente sul capitolato d'appalto ed essendo di conseguenza venuta meno la possibilità di impiegarla in servizio presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL di nonché presso tutte le Parte_4 eventuali altre sedi di pertinenza della Stazione Appaltante, la Scrivente, nel rispetto dell'art.2103 c.c. nonché dell'art.30 del ccnl applicatoLe, procederà al Suo trasferimento nell'appalto di sorveglianza antincendio Parte presso le Strutture Ospedaliere facenti parte dell di Latina (LT), ove potrà continuare ad espletare le mansioni per le quali è assunto. Le si conferma il monte ore contrattuale attualmente in essere, nonché l'inquadramento già concordato nella lettera di assunzione e/o con le eventuali successive integrazioni e/o modifiche convenute nel corso del rapporto di lavoro, oltre che le mansioni e la retribuzione. La turistica le sarà consegnata mensilmente dal suo referente, sig. Persona_3
(incidentalmente, lo stesso che ha attualmente), che risponde al numero di telefono 345/5326210. Il trasferimento decorerà dal 30° giorno successivo alla ricezione (od almeno, tentata consegna) della presente. Ci preme inoltre precisare che, nel periodo sino al trentesimo giorno citato, Lei verrà posto in ferie, sino ad esaurimento delle medesime, e nel caso di esaurimento in permesso non retribuito. Nel caso in cui LL volesse anticipare il giorno di inizio servizio, rimaniamo in attesa di Sua comunicazione. Si precisa che il trasferimento di cui sopra risulta essere la collocazione più prossima tra quelle organizzativamente disponibili, e che nel caso si aprissero nuove opportunità lavorative più vicine alla Sua residenza sarà prontamente informato” ;
- che con raccomandata A.R. del 14.8.2024, aveva fornito le seguenti giustificazioni : “a seguito delle normali attività di sorveglianza del giorno 04/08/2024, ricevendo il cambio dal collega presso il Parte_1 pronto soccorso, entrambi, siamo stati attirati dal CL, già noto, il quale risultava affamato, nervoso e chiedeva di mangiare, per farlo calmare abbiamo provveduto a dargli solamente un poco di pizza che avevamo con noi. Non abbiamo dato al CL né birra (non portiamo sul posto di lavoro birra o altri alcolici) né vestiario e neanche abbiamo ballato con lui. Non abbiamo compiuto nessuna attività disciplinarmente contestabile. Si rileva altresì che il capo squadra non era presente sui Persona_1 luoghi nell'orario scritto sulla nota di contestazione e tanto meno il vigilante non ha contestato nulla al sottoscritto.” ;
- che la datrice di lavoro aveva rinunciato al procedimento disciplinare. Contestava la legittimità del trasferimento disposto per fatti non addebitabili al lavoratore, contestava la sussistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare e deduceva la illegittimità del trasferimento che aveva natura ontologicamente disciplinare. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:”a) accertare e dichiarare l'insussistenza dei fatti e della “gravissima negligenza e mancanza di responsabilità nei confronti del servizio da rendere” contestati al ricorrente con lettera dell'8.8.2024; b) accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del trasferimento adottato nel confronti del ricorrente con lettera del 12.8.2024; c) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite.” 4.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Evidenziava che i fatti contestati erano stati segnalati dalla committente e anche dalla relazione di servizio del capo squadra . Persona_1
Deduceva che lo stesso ricorrente nelle giustificazioni rese aveva in parte ammesso i fatti a lui contestati. Deduceva che il trasferimento del ricorrente era dovuto alla attivazione della clausola di non gradimento da parte della committente che aveva richiesto di non utilizzare più nel servizio il lavoratore come da capitolato di Appalto e precisava che la società aveva posto in ferie il ricorrente concedendogli 30 giorni per prendere servizio presso la sede di Latina, non potendo più applicare il lavoratore presso detto appalto. Deduceva che il trasferimento non aveva natura disciplinare ma era dovuto ad una scelta organizzativa dovuta alla attivazione della clausola prevista nel capitolato di appalto di non gradimento del lavoratore da parte della committente.
5.Alla prima udienza del 5.6.2025 esperito, con esito negativo la conciliazione, venivano sentiti liberamente i ricorrenti e il giudice disponeva la riunione dei due giudizi e rinviava la causa per discussione ,non ammettendo le richieste istruttorie, alla udienza del 14.11.2025. Alla udienza del 14.11.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
6.I ricorrenti hanno ricevuto una contestazione disciplinare in relazione ai comportamenti tenuti durante il servizio notturno reso il 4.8.2024 con la quale veniva loro contestato :..risultavano infatti una serie di comportamenti da Lei posti in essere che contravvenivano al corretto svolgimento delle sue mansioni in premessa. Nello specifico, durante il turno LL era stato incaricato di presidiare l'interno del Pronto Soccorso, ma durante il giro di controllo effettuato dal referente alle ore 02:35 LL veniva Persona_1 trovato, assieme al collega sig. che invece era incaricato del Parte_2 pattugliamento del Presidio, all'esterno del pronto soccorso, mentre si intratteneva con un senza fissa dimora noto alla Struttura. Oltre ad intrattenersi con il CL, veniva rilevato che allo stesso LL ed il collega avevate fornito da mangiare e da bere (pizza e birra)……(allegato 3
Parte_1
La contestazione disciplinare avanzata al è la medesima con la Pt_2 specificazione del diverso servizio al quale lo stesso era adibito. I ricorrenti contestano di aver adottato i comportamenti a loro addebitati. Tuttavia a documentazione agli atti e le stesse dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede di libero interrogatorio confermano come gli stessi nel servizio notturno del 4.8.2024 avevano adottato dei comportamenti non in linea con le mansioni a loro affidate. Infatti già nelle missive di giustificazioni inviate alla datrice di lavoro i due lavoratori avevano ammesso di aver dato al CL della pizza che avevano con loro mentre dovevano essere occupati nei rispettivi servizi. In sede di libero interrogatorio tali fatti sono stati ulteriormente confermati. Il a infatti dichiarato : “ ADR Confermo il ricorso Parte_1
ADR io il 4.8.2024 ero fuori dal Pronto Soccorso con il mio collega siamo Parte_1 andati a dare da mangiare la pizza a questo barbone. ADR Non c'era della roba da bere ADR siamo andati il tempo di consegnare la pizza a questo barbone siamo rimasti un poco lì e ce ne siamo andati. Tempo tre minuti ADR c'era il vigilante lì che ci ha visto ADR la persona a cui abbiamo dato la pizza non si è messa a ballare e nemmeno io mi sono messo a ballare ADR io ho ricevuto il provvedimento disciplinare della società di sospensione dal servizio dal servizio per 5 giorni ADR io avevo mandato delle giustificazioni dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare ADR il 4.8.2024 mentre noi eravamo lì fuori non è passato ( verbale udienza 5.6.2025). Per_1
Il ha dichiarato al riguardo: “ ADR confermo che il 4 agosto 2024 ero Pt_2 insieme al collega e a una persona senza fissa dimora e stavamo chiacchierando Parte_1 all'esterno del Pronto Soccorso. ADR c'era della pizza che abbiamo portato noi . ADR non c'era nulla da bere ADR c'era la guardia del Pronto soccorso che era lì in servizio e ci ha visto ADR stavamo in piedi abbiamo dato della pizza ADR stiamo stati un po' lì perché comunque io sorvegliavo l'esterno del pronto soccorso. ADR non mi è mai arrivato un provvedimento disciplinare per questi fatti. Ne ho avuto conoscenza tramite l'avvocato ADR la contestazione disciplinare per questi fatti l'ho ricevuta e ho inviato una lettera di giustificazioni “( verbale udienza 5.6.2025). La comunicazione della Committente è poi molto specifica ed ha evidenziato come il comportamento anomalo dei due ricorrenti era stato segnalato anche dal Vigilante di turno presente nella struttura del Pronto soccorso. Si sottolinea come la presenza del vigilante è confermata dallo stesso in sede di Parte_1 libero interrogatorio . Detta missiva della committente alla società datrice di lavoro recita: “Durante la stessa turnazione del servizio antincendio, soliti due individui Vostri dipendenti, si verificano sempre le stesse problematiche. ln presenza di un CL, conosciuto all'interno del Pronto Soccorso di Sora e di cui è difficile tenerlo a bada nei comportamenti già di suo, tali due Vostri dipendenti si ritrovano in compagnia dello stesso oltretutto portando pizza, birra e vestiario. Proseguivano il loro turno di lavoro ridendo, saltando e ballando con il CL come si può ben pensare tutto ciò ha fomentato lo stesso a svolgere caos all'interno della sala di aspetto di un Pronto Soccorso ospedaliero , ….
-Come riferito significa che gli operatori da Voi gestiti non Part rispettano il contratto che questa Ditta ha con l' di
, tutto ciò come ben sapete è gravissimo. Altresì Parte_3 Part richiedo l'allontanamento dei suddetti da tutta l'
[...]
. Richiedo una risoluzione del problema, in seguito Parte_3 relazionare la soluzione da Voi adottata. ( allegato 3 parte resistente). Infine anche il capo squadra dei ricorrenti ha relazionato in merito al servizio del 4.8.2024 confermando come i ricorrenti al momento del suo controllo, non stavano svolgendo il servizio agli stessi assegnato, di presidio all'interno del Pronto Soccorso e di servizio di pattugliamento ma erano all'esterno del pronto soccorso a parlare animatamente con il CL. Nella relazione di servizio si annota anche che i due lavoratori erano già in precedenza stati avvertiti in relazione a tali anomalie del servizio ( allegato 6 parte resistente ). Nella stessa mail di lamentele inviata dalla committente si sottolinea come l'episodio oggetto di doglianza non sia stato il primo e come i due ricorrenti fossero “già noti” alla committente che infatti ha precisato “Durante la stessa turnazione del servizio antincendio, soliti due individui Vostri dipendenti,” Il fatto che poi i lavoratori non si siano resi conto della presenza dell è irrilevante non essendo il capo squadra tenuto a palesarsi ai Per_1 lavoratori oggetto del suo controllo. Detta documentazione insieme alle stesse ammissioni dei ricorrenti prova come gli stessi non abbiano adempiuto correttamente alle mansioni a loro assegnate. Tuttavia il fatto così come accertato ed ammesso dai ricorrenti non rientra certamente tra le ipotesi per le quali l'art.42 CCNL applicato che prevede la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, ma può rientrare al più nelle ipotesi della sanzione conservativa della multa. Poiché tuttavia la parte resistente non ha avanzato domanda di eventuale riduzione della sanzione, la decisione deve limitarsi a dichiarare illegittima la sanzione applicata al perché sproporzionata. Parte_1
Si aderisce infatti all'orientamento della Corte di Cassazione che ha precisato: Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura. Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima. ( Cass. Sentenza 3896/2019) 7. In ordine alla impugnativa del trasferimento disposto nei confronti di entrambi i ricorrenti si osserva che è stato comunque provato per le considerazioni sopra richiamate che i due lavoratori hanno adottato un comportamento non in linea con le mansioni a loro affidate determinando la volontà della committente di azionare la clausola di “non gradimento” dei lavoratori ex art.
6.1 del capitolato tecnico d'appalto che recita: “È fatta salva la Pa facoltà della di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro.” La resistente ha provato che la committente ha attivato tale clausola con mail dell'8.8.2024 ( allegato 3 parte resistente ) Il disposto trasferimento quindi non ha natura disciplinare ma deve ritenersi rientrare nelle esigenze organizzative della datrice di lavoro che, a fronte della attivazione da parte della committente dell'appalto della clausola di non gradimento del lavoratore, non può che adeguarsi a tale richiesta. Ed infatti la resistente ha disposto il trasferimento di entrambi i ricorrenti presso l'appalto di Latina, concedendo anche agli stessi la facoltà di prendere servizio immediatamente presso il nuovo appalto o di avere alcuni giorni per organizzarsi rimanendo in ferie in tale periodo. Il comportamento della resistente è quindi assolutamente legittimo. Tali considerazioni sono confermate dai principi enunciati dalla Cassazione in un caso analogo al presente dove la Corte ha ritenuto:“10.1. Al riguardo si osserva che l'art. 20 del Capitolato annesso al D.P.R. n. 751/1977, in tema di appalto dei servizi di manovalanza presso gli enti della Difesa, prevede che "gli operai devono risultare di pieno gradimento dell'Amministrazione Militare" e che "qualora le autorità militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti dell'impresa appaltatrice, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo". 10.2. Ne consegue che il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente ( Cassazione sentenza 12029/2020). L'impugnativa del trasferimento avanzata da entrambi i lavoratori deve quindi essere rigettata.
8.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di 5 giorni dal lavoro e dalla retribuzione applicata al ricorrente con Parte_1 lettera del 3.9.2024. Rigetta le altre domande avanzate dai ricorrenti Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.5607/2025 + 5612/2025 RGAC
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Ciuffarella, e con lei elettivamente domiciliati in Roma, Viale Delle Medaglie D'Oro n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mastroianni, giusta deleghe allegate ai rispettivi ricorsi.
RICORRENTI
E con sede legale in Roma, via di Controparte_1
Cervara n. 143/B-C, in persona della Procuratrice Speciale Sig.ra
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura CP_2 allegata alle comparse di risposta dagli avv.ti Daniele Compagnone del Foro di Gorizia e Nicola Galluzzi del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio degli stessi, sito in Udine, Via Vittorio Veneto n. 31
RESISTENTE
all'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di 5 giorni dal lavoro e dalla retribuzione applicata al ricorrente con Parte_1 lettera del 3.9.2024. Rigetta le altre domande avanzate dai ricorrenti Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con distinti ricorsi depositati in data 17.2.2025 e ritualmente notificati i ricorrenti indicati in epigrafe dipendenti di Controparte_1 convenivano in giudizio la citata società. Deduceva il ricorrente Parte_1
- che era stato assunto alle dipendenze della resistente a decorrere dal 3.11.2022, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mansioni di Sorvegliante Antincendio e inquadramento al livello F del CCNL Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA,;
- che in data 7.8.2024, era stato sospeso, di fatto, dallo svolgimento delle proprie mansioni di sorvegliante antincendio presso il Presidio Ospedaliero di Sora (FR), nell'ambito dei servizi appaltati alla GSA dalla;
Parte_3
- che con telegramma dello stesso giorno, aveva comunicato all'azienda la propria disponibilità all'immediata ripresa dell'attività lavorativa e che con successiva missiva aveva richiesto le motivazioni della sospensione;
- che con lettera raccomandata a/r datata 8.8.2024, spedita in data 9.8.2024 e ricevuta in data 14.8.2024, la GSA gli aveva contestato quanto segue:
“Premesso che LL opera alle dipendenze della scrivente come sorvegliante antincendio presso i Presidi Ospedalieri del nostro cliente
[...]
, con la presente siamo a contestarLe, ai sensi e per gli effetti Parte_3 dell'art.7 della Legge 300/1970 e delle norme disciplinari del C.C.N.L.
“Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA” applicatoLe, le circostanze che di seguito sinteticamente Le rappresentiamo: abbiamo ricevuto segnalazione Contr dalla nostra Filiale di Roma, nonché direttamente dal dell'appalto in premessa, di gravi accadimenti di cui si rendeva protagonista. In data 04.08.2024, regolarmente in turno con orario notturno dalle ore 19:00 alle ore 07:00 presso il Presidio Ospedaliero di Sora (SR), risultavano infatti una serie di comportamenti da Lei posti in essere che contravvenivano al corretto svolgimento delle sue mansioni in premessa. Nello specifico, durante il turno LL era stato incaricato di effettuare il pattugliamento del Presidio, ma durante il giro di controllo effettuato dal referente alle ore Persona_1
02:35 LL veniva trovato, assieme al collega sig. che invece Parte_2 era incaricato del presidio all'interno del pronto Soccorso, all'esterno del Pronto Soccorso stesso, mentre si intratteneva con un senza fissa dimora noto alla Struttura. Oltre ad intrattenersi con il CL, veniva rilevato che allo stesso LL ed il collega avevate fornito da mangiare e da bere (pizza e birra), oltre che del vestiario. Oltretutto, venivano rilevati atteggiamenti con lo stesso di tipo piuttosto animato, venendo entrambi visti ridere, scherzare e ballare con lo stesso, invece di svolgere correttamente il servizio di sorveglianza affidato. Detti suoi atteggiamenti fomentavano inoltre il senza fissa dimora, che portava caos all'interno della sala d'aspetto del Pronto Soccorso. Tali suoi comportamenti, così come sopra esplicitati, evidenziavano una gravissima negligenza e mancanza di responsabilità nei confronti del servizio da rendere – aggravati dal fatto che, si sottolinea, si tratti di un servizio pubblico essenziale – oltre a rappresentare atteggiamenti evidentemente privi della dovuta diligenza da tenere in un rapporto di lavoro e nelle mansioni da svolgere. Alla luce dei fatti come sopra esplicitati, rimaniamo in attesa di ricevere Sue giustificazioni entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della presente.” ;
- che con ulteriore lettera raccomandata a/r datata 12.8.2024, spedita in data 13.8.2024, avente ad oggetto “Comunicazione di trasferimento a seguito di sgradimento da parte dell' la GSA gli aveva Parte_4 comunicato quanto segue: “Premesso che: - LL è assunto dalla scrivente dallo scorso 03.11.2022 con mansione di operaio addetto alla sorveglianza antincendio;
- Specificamente, Lei presta la sua attività lavorativa, con le Parte mansioni sopraccitate, presso l di per l'esattezza sul Presidio Parte_3
Ospedaliero di Sora (FR); - In data 04.08.2024, durante il turno di lavoro, LL si rendeva protagonista di una serie di comportamenti che venivano contestati formalmente dalla Stazione Appaltante;
- Per quanto sopra, la scrivente procedeva con formale missiva di addebito disciplinare;
- Vista la gravità Contr dell'accaduto, perveniva dalla Stazione Appaltante stessa, a firma del dell'appalto di sorveglianza antincendio dott. , formale lettera Persona_2 con attivazione dello sgradimento nei suoi confronti, con conseguente allontanamento da tutte le strutture facenti parte dell'appalto ai sensi del capitolato. Tutto ciò premesso, avendo la stazione appaltante attivato la clausola presente sul capitolato d'appalto ed essendo di conseguenza venuta meno la possibilità di impiegarla in servizio presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL di nonché presso tutte le eventuali altre sedi di Parte_4 pertinenza della Stazione Appaltante, la Scrivente, nel rispetto dell'art.2103 c.c. nonché dell'art.30 del ccnl applicatoLe, procederà al Suo trasferimento nell'appalto di sorveglianza antincendio presso le Strutture Ospedaliere Parte facenti parte dell di Latina (LT), ove potrà continuare ad espletare le mansioni per le quali è assunto. Le si conferma il monte ore contrattuale attualmente in essere, nonché l'inquadramento già concordato nella lettera di assunzione e/o con le eventuali successive integrazioni e/o modifiche convenute nel corso del rapporto di lavoro, oltre che le mansioni e la retribuzione. La turnistica le sarà consegnata mensilmente dal suo referente, sig. Per_3
(incidentalmente, lo stesso che ha attualmente), che risponde al
[...] numero di telefono 345/5326210. Il trasferimento decorerà dal 30° giorno successivo alla ricezione (od almeno, tentata consegna) della presente. Ci preme inoltre precisare che, nel periodo sino al trentesimo giorno citato, Lei verrà posto in ferie, sino ad esaurimento delle medesime, e nel caso di esaurimento in permesso non retribuito. Nel caso in cui LL volesse anticipare il giorno di inizio servizio, rimaniamo in attesa di Sua comunicazione. Si precisa che il trasferimento di cui sopra risulta essere la collocazione più prossima tra quelle organizzativamente disponibili, e che nel caso si aprissero nuove opportunità lavorative più vicine alla Sua residenza sarà prontamente informato”; - che con raccomandata A.R. del 14.8.2024, aveva fornito le seguenti giustificazioni: “a seguito delle normali attività di sorveglianza del giorno 04/08/2024, dando il cambio al collega presso il pronto Parte_2 soccorso, entrambi, siamo stati attirati dal CL, già noto, il quale risultava affamato, nervoso e chiedeva di mangiare, per farlo calmare abbiamo provveduto a dargli solamente un poco di pizza che avevamo con noi. Non abbiamo dato al CL né birra (non portiamo sul posto di lavoro birra o altri alcolici) né vestiario e neanche abbiamo ballato con lui. Non abbiamo compiuto nessuna attività disciplinarmente contestabile. Si rileva altresì che il capo squadra non era presente sui luoghi nell'orario scritto Persona_1 sulla nota di contestazione e tanto meno il vigilante non ha contestato nulla al sottoscritto.” ;
- che con raccomandata a/r del 3.9.2024, spedita il 4.9.2024, la GSA gli aveva applicato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5. Deduceva la illegittimità della sanzione disciplinare applicata non sussistendo il fatto a lui contestato e non essendo nemmeno presente il sig. nei Per_1 luoghi di lavoro. Deduceva comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto al fatto contestato che non rientrava nelle ipotesi previste dall'art.42 del CCNL per la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Contestava altresì la legittimità del trasferimento disposto per fatti non a lui addebitabili ne sussistenti e ne deduceva comunque la illegittimità avendo detto trasferimento natura ontologicamente disciplinare. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni::”a) accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del provvedimento disciplinare intimato al ricorrente con lettera del 3.9.2024; b) accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del trasferimento adottato nel confronti del ricorrente con lettera del 12.8.2024; c) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite.”;
2.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Evidenziava che i fatti contestati erano stati segnalati dalla committente e anche dalla relazione di servizio del capo squadra . Persona_1
Deduceva che lo stesso ricorrente nelle giustificazioni rese aveva in parte ammesso i fatti a lui contestati.
Deduceva la legittimità della sanzione applicata.
Deduceva che il trasferimento del ricorrente era dovuto alla attivazione della clausola di non gradimento da parte della committente che aveva richiesto l'allontanamento dall'appalto del lavoratore come da capitolato di Appalto e precisava che la società aveva posto in ferie il ricorrente concedendogli 30 giorni per prendere servizio presso la sede di Latina, non potendo più applicare il lavoratore presso detto appalto.
Deduceva che il trasferimento non aveva natura disciplinare ma era dovuto ad una scelta organizzativa dovuta alla attivazione della clausola prevista nel capitolato di appalto di non gradimento del lavoratore da parte della committente.
3.Deduceva il ricorrente Pt_2
- che era stato assunto alle dipendenze della resistente a decorrere dall'1.8.2023, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di apprendista, mansioni di Sorvegliante Antincendio e inquadramento al livello G del CCNL Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA;
- che in data 7.8.2024 era stato sospeso, di fatto, dallo svolgimento delle proprie mansioni di sorvegliante antincendio presso il Presidio Ospedaliero di Sora (FR), nell'ambito dei servizi appaltati alla GSA dalla;
Parte_3
-che con telegramma dello stesso giorno, comunicava all'azienda la propria disponibilità all'immediata ripresa dell'attività lavorativa e che aveva rinnovato tale disponibilità chiedendo altresì i motivi di tale fatto;
- che con lettera raccomandata a/r datata 8.8.2024, spedita in data 9.8.2024, il datore di lavoro gli aveva contestato quanto segue: “Premesso che LL opera alle dipendenze della scrivente come sorvegliante antincendio presso i Presidi Parte Ospedalieri del nostro cliente di , con la presente siamo a Parte_3 contestarLe, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge 300/1970 e delle norme disciplinari del C.C.N.L. “Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA” applicatoLe, le circostanze che di seguito sinteticamente Le rappresentiamo: abbiamo ricevuto segnalazione dalla nostra Filiale di Roma, nonché Contr direttamente dal dell'appalto in premessa, di gravi accadimenti di cui si rendeva protagonista. in data 04.08.2024, regolarmente in turno con orario notturno dalle ore 19:00 alle ore 07:00 presso il Presidio Ospedaliero di Sora (SR), risultavano infatti una serie di comportamenti da Lei posti in essere che contravvenivano al corretto svolgimento delle sue mansioni in premessa. Nello specifico, durante il turno LL era stato incaricato di presidiare l'interno del Pronto Soccorso, ma durante il giro di controllo effettuato dal referente
[...]
alle ore 02:35 LL veniva trovato, assieme al collega sig. Per_1
che invece era incaricato del pattugliamento del Presidio, Parte_1 all'esterno del pronto soccorso, mentre si intratteneva con un senza fissa dimora noto alla Struttura. Oltre ad intrattenersi con il CL, veniva rilevato che allo stesso LL ed il collega avevate fornito da mangiare e da bere (pizza e birra), oltre che del vestiario. Oltretutto, venivano rilevati atteggiamenti con lo stesso di tipo piuttosto animato, venendo entrambi visti ridere, scherzare e ballare con lo stesso, invece di svolgere correttamente il servizio di sorveglianza affidato. Detti suoi atteggiamenti fomentavano inoltre il senza fissa dimora, che portava caos all'interno della sala d'aspetto del Pronto Soccorso. Tali suoi comportamenti, così come sopra esplicitati, evidenziavano una gravissima negligenza e mancanza di responsabilità nei confronti del servizio da rendere – aggravati dal fatto che, si sottolinea, si tratti di un servizio pubblico essenziale – oltre a rappresentare atteggiamenti evidentemente privi della dovuta diligenza da tenere in un rapporto di lavoro e nelle mansioni da svolgere. Alla luce dei fatti come sopra esplicitati, rimaniamo in attesa di ricevere Sue giustificazioni entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della presente.” ;
- che con una ulteriore lettera raccomandata a/r datata 12.8.2024, avente ad oggetto “Comunicazione di trasferimento a seguito di gradimento da parte dell la GSA gli aveva comunicato quanto segue: Parte_4
“Premesso che: - LL è assunto dalla scrivente dallo scorso 03.11.2022 con mansione di operaio addetto alla sorveglianza antincendio;
- Specificamente, Lei presta la sua attività lavorativa, con le mansioni Parte sopraccitate, presso l' di per l'esattezza sul Presidio Parte_3
Ospedaliero di Sora (FR); - In data 04.08.2024, durante il turno di lavoro, LL si rendeva protagonista di una serie di comportamenti che venivano contestati formalmente dalla Stazione Appaltante;
- Per quanto sopra, la scrivente procedeva con formale missiva di addebito disciplinare;
- Vista la gravità dell'accaduto, perveniva dalla Stazione Appaltante stessa, a firma Contr del dell'appalto di sorveglianza antincendio dott. Persona_2 lettera con attivazione dello sgradimento nei suoi confronti, con conseguente allontanamento da tutte le strutture facenti parte dell'appalto ai sensi del capitolato. Tutto ciò premesso, avendo la stazione appaltante attivato la clausola presente sul capitolato d'appalto ed essendo di conseguenza venuta meno la possibilità di impiegarla in servizio presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL di nonché presso tutte le Parte_4 eventuali altre sedi di pertinenza della Stazione Appaltante, la Scrivente, nel rispetto dell'art.2103 c.c. nonché dell'art.30 del ccnl applicatoLe, procederà al Suo trasferimento nell'appalto di sorveglianza antincendio Parte presso le Strutture Ospedaliere facenti parte dell di Latina (LT), ove potrà continuare ad espletare le mansioni per le quali è assunto. Le si conferma il monte ore contrattuale attualmente in essere, nonché l'inquadramento già concordato nella lettera di assunzione e/o con le eventuali successive integrazioni e/o modifiche convenute nel corso del rapporto di lavoro, oltre che le mansioni e la retribuzione. La turistica le sarà consegnata mensilmente dal suo referente, sig. Persona_3
(incidentalmente, lo stesso che ha attualmente), che risponde al numero di telefono 345/5326210. Il trasferimento decorerà dal 30° giorno successivo alla ricezione (od almeno, tentata consegna) della presente. Ci preme inoltre precisare che, nel periodo sino al trentesimo giorno citato, Lei verrà posto in ferie, sino ad esaurimento delle medesime, e nel caso di esaurimento in permesso non retribuito. Nel caso in cui LL volesse anticipare il giorno di inizio servizio, rimaniamo in attesa di Sua comunicazione. Si precisa che il trasferimento di cui sopra risulta essere la collocazione più prossima tra quelle organizzativamente disponibili, e che nel caso si aprissero nuove opportunità lavorative più vicine alla Sua residenza sarà prontamente informato” ;
- che con raccomandata A.R. del 14.8.2024, aveva fornito le seguenti giustificazioni : “a seguito delle normali attività di sorveglianza del giorno 04/08/2024, ricevendo il cambio dal collega presso il Parte_1 pronto soccorso, entrambi, siamo stati attirati dal CL, già noto, il quale risultava affamato, nervoso e chiedeva di mangiare, per farlo calmare abbiamo provveduto a dargli solamente un poco di pizza che avevamo con noi. Non abbiamo dato al CL né birra (non portiamo sul posto di lavoro birra o altri alcolici) né vestiario e neanche abbiamo ballato con lui. Non abbiamo compiuto nessuna attività disciplinarmente contestabile. Si rileva altresì che il capo squadra non era presente sui Persona_1 luoghi nell'orario scritto sulla nota di contestazione e tanto meno il vigilante non ha contestato nulla al sottoscritto.” ;
- che la datrice di lavoro aveva rinunciato al procedimento disciplinare. Contestava la legittimità del trasferimento disposto per fatti non addebitabili al lavoratore, contestava la sussistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare e deduceva la illegittimità del trasferimento che aveva natura ontologicamente disciplinare. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:”a) accertare e dichiarare l'insussistenza dei fatti e della “gravissima negligenza e mancanza di responsabilità nei confronti del servizio da rendere” contestati al ricorrente con lettera dell'8.8.2024; b) accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del trasferimento adottato nel confronti del ricorrente con lettera del 12.8.2024; c) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite.” 4.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Evidenziava che i fatti contestati erano stati segnalati dalla committente e anche dalla relazione di servizio del capo squadra . Persona_1
Deduceva che lo stesso ricorrente nelle giustificazioni rese aveva in parte ammesso i fatti a lui contestati. Deduceva che il trasferimento del ricorrente era dovuto alla attivazione della clausola di non gradimento da parte della committente che aveva richiesto di non utilizzare più nel servizio il lavoratore come da capitolato di Appalto e precisava che la società aveva posto in ferie il ricorrente concedendogli 30 giorni per prendere servizio presso la sede di Latina, non potendo più applicare il lavoratore presso detto appalto. Deduceva che il trasferimento non aveva natura disciplinare ma era dovuto ad una scelta organizzativa dovuta alla attivazione della clausola prevista nel capitolato di appalto di non gradimento del lavoratore da parte della committente.
5.Alla prima udienza del 5.6.2025 esperito, con esito negativo la conciliazione, venivano sentiti liberamente i ricorrenti e il giudice disponeva la riunione dei due giudizi e rinviava la causa per discussione ,non ammettendo le richieste istruttorie, alla udienza del 14.11.2025. Alla udienza del 14.11.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
6.I ricorrenti hanno ricevuto una contestazione disciplinare in relazione ai comportamenti tenuti durante il servizio notturno reso il 4.8.2024 con la quale veniva loro contestato :..risultavano infatti una serie di comportamenti da Lei posti in essere che contravvenivano al corretto svolgimento delle sue mansioni in premessa. Nello specifico, durante il turno LL era stato incaricato di presidiare l'interno del Pronto Soccorso, ma durante il giro di controllo effettuato dal referente alle ore 02:35 LL veniva Persona_1 trovato, assieme al collega sig. che invece era incaricato del Parte_2 pattugliamento del Presidio, all'esterno del pronto soccorso, mentre si intratteneva con un senza fissa dimora noto alla Struttura. Oltre ad intrattenersi con il CL, veniva rilevato che allo stesso LL ed il collega avevate fornito da mangiare e da bere (pizza e birra)……(allegato 3
Parte_1
La contestazione disciplinare avanzata al è la medesima con la Pt_2 specificazione del diverso servizio al quale lo stesso era adibito. I ricorrenti contestano di aver adottato i comportamenti a loro addebitati. Tuttavia a documentazione agli atti e le stesse dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede di libero interrogatorio confermano come gli stessi nel servizio notturno del 4.8.2024 avevano adottato dei comportamenti non in linea con le mansioni a loro affidate. Infatti già nelle missive di giustificazioni inviate alla datrice di lavoro i due lavoratori avevano ammesso di aver dato al CL della pizza che avevano con loro mentre dovevano essere occupati nei rispettivi servizi. In sede di libero interrogatorio tali fatti sono stati ulteriormente confermati. Il a infatti dichiarato : “ ADR Confermo il ricorso Parte_1
ADR io il 4.8.2024 ero fuori dal Pronto Soccorso con il mio collega siamo Parte_1 andati a dare da mangiare la pizza a questo barbone. ADR Non c'era della roba da bere ADR siamo andati il tempo di consegnare la pizza a questo barbone siamo rimasti un poco lì e ce ne siamo andati. Tempo tre minuti ADR c'era il vigilante lì che ci ha visto ADR la persona a cui abbiamo dato la pizza non si è messa a ballare e nemmeno io mi sono messo a ballare ADR io ho ricevuto il provvedimento disciplinare della società di sospensione dal servizio dal servizio per 5 giorni ADR io avevo mandato delle giustificazioni dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare ADR il 4.8.2024 mentre noi eravamo lì fuori non è passato ( verbale udienza 5.6.2025). Per_1
Il ha dichiarato al riguardo: “ ADR confermo che il 4 agosto 2024 ero Pt_2 insieme al collega e a una persona senza fissa dimora e stavamo chiacchierando Parte_1 all'esterno del Pronto Soccorso. ADR c'era della pizza che abbiamo portato noi . ADR non c'era nulla da bere ADR c'era la guardia del Pronto soccorso che era lì in servizio e ci ha visto ADR stavamo in piedi abbiamo dato della pizza ADR stiamo stati un po' lì perché comunque io sorvegliavo l'esterno del pronto soccorso. ADR non mi è mai arrivato un provvedimento disciplinare per questi fatti. Ne ho avuto conoscenza tramite l'avvocato ADR la contestazione disciplinare per questi fatti l'ho ricevuta e ho inviato una lettera di giustificazioni “( verbale udienza 5.6.2025). La comunicazione della Committente è poi molto specifica ed ha evidenziato come il comportamento anomalo dei due ricorrenti era stato segnalato anche dal Vigilante di turno presente nella struttura del Pronto soccorso. Si sottolinea come la presenza del vigilante è confermata dallo stesso in sede di Parte_1 libero interrogatorio . Detta missiva della committente alla società datrice di lavoro recita: “Durante la stessa turnazione del servizio antincendio, soliti due individui Vostri dipendenti, si verificano sempre le stesse problematiche. ln presenza di un CL, conosciuto all'interno del Pronto Soccorso di Sora e di cui è difficile tenerlo a bada nei comportamenti già di suo, tali due Vostri dipendenti si ritrovano in compagnia dello stesso oltretutto portando pizza, birra e vestiario. Proseguivano il loro turno di lavoro ridendo, saltando e ballando con il CL come si può ben pensare tutto ciò ha fomentato lo stesso a svolgere caos all'interno della sala di aspetto di un Pronto Soccorso ospedaliero , ….
-Come riferito significa che gli operatori da Voi gestiti non Part rispettano il contratto che questa Ditta ha con l' di
, tutto ciò come ben sapete è gravissimo. Altresì Parte_3 Part richiedo l'allontanamento dei suddetti da tutta l'
[...]
. Richiedo una risoluzione del problema, in seguito Parte_3 relazionare la soluzione da Voi adottata. ( allegato 3 parte resistente). Infine anche il capo squadra dei ricorrenti ha relazionato in merito al servizio del 4.8.2024 confermando come i ricorrenti al momento del suo controllo, non stavano svolgendo il servizio agli stessi assegnato, di presidio all'interno del Pronto Soccorso e di servizio di pattugliamento ma erano all'esterno del pronto soccorso a parlare animatamente con il CL. Nella relazione di servizio si annota anche che i due lavoratori erano già in precedenza stati avvertiti in relazione a tali anomalie del servizio ( allegato 6 parte resistente ). Nella stessa mail di lamentele inviata dalla committente si sottolinea come l'episodio oggetto di doglianza non sia stato il primo e come i due ricorrenti fossero “già noti” alla committente che infatti ha precisato “Durante la stessa turnazione del servizio antincendio, soliti due individui Vostri dipendenti,” Il fatto che poi i lavoratori non si siano resi conto della presenza dell è irrilevante non essendo il capo squadra tenuto a palesarsi ai Per_1 lavoratori oggetto del suo controllo. Detta documentazione insieme alle stesse ammissioni dei ricorrenti prova come gli stessi non abbiano adempiuto correttamente alle mansioni a loro assegnate. Tuttavia il fatto così come accertato ed ammesso dai ricorrenti non rientra certamente tra le ipotesi per le quali l'art.42 CCNL applicato che prevede la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, ma può rientrare al più nelle ipotesi della sanzione conservativa della multa. Poiché tuttavia la parte resistente non ha avanzato domanda di eventuale riduzione della sanzione, la decisione deve limitarsi a dichiarare illegittima la sanzione applicata al perché sproporzionata. Parte_1
Si aderisce infatti all'orientamento della Corte di Cassazione che ha precisato: Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura. Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima. ( Cass. Sentenza 3896/2019) 7. In ordine alla impugnativa del trasferimento disposto nei confronti di entrambi i ricorrenti si osserva che è stato comunque provato per le considerazioni sopra richiamate che i due lavoratori hanno adottato un comportamento non in linea con le mansioni a loro affidate determinando la volontà della committente di azionare la clausola di “non gradimento” dei lavoratori ex art.
6.1 del capitolato tecnico d'appalto che recita: “È fatta salva la Pa facoltà della di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro.” La resistente ha provato che la committente ha attivato tale clausola con mail dell'8.8.2024 ( allegato 3 parte resistente ) Il disposto trasferimento quindi non ha natura disciplinare ma deve ritenersi rientrare nelle esigenze organizzative della datrice di lavoro che, a fronte della attivazione da parte della committente dell'appalto della clausola di non gradimento del lavoratore, non può che adeguarsi a tale richiesta. Ed infatti la resistente ha disposto il trasferimento di entrambi i ricorrenti presso l'appalto di Latina, concedendo anche agli stessi la facoltà di prendere servizio immediatamente presso il nuovo appalto o di avere alcuni giorni per organizzarsi rimanendo in ferie in tale periodo. Il comportamento della resistente è quindi assolutamente legittimo. Tali considerazioni sono confermate dai principi enunciati dalla Cassazione in un caso analogo al presente dove la Corte ha ritenuto:“10.1. Al riguardo si osserva che l'art. 20 del Capitolato annesso al D.P.R. n. 751/1977, in tema di appalto dei servizi di manovalanza presso gli enti della Difesa, prevede che "gli operai devono risultare di pieno gradimento dell'Amministrazione Militare" e che "qualora le autorità militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti dell'impresa appaltatrice, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo". 10.2. Ne consegue che il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente ( Cassazione sentenza 12029/2020). L'impugnativa del trasferimento avanzata da entrambi i lavoratori deve quindi essere rigettata.
8.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di 5 giorni dal lavoro e dalla retribuzione applicata al ricorrente con Parte_1 lettera del 3.9.2024. Rigetta le altre domande avanzate dai ricorrenti Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso