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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/10/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 683/2024
Il Giudice del Lavoro, AL RA, a seguito dell'udienza svolta in data
23.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR DE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e CP_1 P.IVA_1
KA LE AN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni Parte_1 di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento del ricorrente quale persona invalida nella misura dell'80% con conseguente diritto a beneficiare della pensione anticipata e a percepire l'assegno mensile di assistenza, in ipotesi quale persona invalida nella misura del 74 % con conseguente diritto a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, in ulteriore ipotesi subordinata quale persona invalida nella misura del 67% ai fini del beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario dall'originaria domanda amministrativa o da quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia, con tutte le conseguenze di legge. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il dr . Si chiede inoltre la condanna Persona_1 dell al pagamento del compenso professionale del presente giudizio e di quello CP_1 per atpo da distrarsi in favore dell'Avv. AR DE quale procuratrice antistataria”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) in CP_1 via preliminare, dichiararsi inammissibile, per le ragioni illustrate nella narrativa del presente atto, ogni domanda ulteriore rispetto a quella di accertamento del requisito sanitario della dedotta invalidità; 2) nel merito, rigettare le domande di controparte, in quanto infondate o comunque non provate, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase di ATPO”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2024, il ricorrente chiedeva di accertare che il suo stato patologico integrava i presupposti per il riconoscimento quale persona invalida nella misura dell'80%, con conseguente diritto a beneficiare della pensione anticipata e a percepire l'assegno mensile di assistenza.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere promosso ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per accertare il grado di invalidità del ricorrente. Il procedimento si concludeva con il deposito della CTU della dott.ssa che Persona_2 quantificava l'invalidità nel 58%. Il ricorrente si opponeva alla suddetta
Pag. 2 di 5 valutazione medico-legale, sostenendo che al ricorrente, per le patologie esistenti, doveva essere riconosciuta una invalidità all'80%.
3. In data 08.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La parte resistente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità di ogni ulteriore domanda rispetto a quella di accertamento del requisito sanitario, sostenendo che le ulteriori domande presentate dal ricorrente (accertamento del diritto a beneficiare della pensione anticipata e percepire l'assegno mensile di assistenza) andavano oltre il thema decidendum introdotto ex art. 445 bis c.p.c.
5. Nel merito del ricorso l' richiamava l'esito della CTU della dott.ssa CP_1
condividendo le valutazioni e le conclusioni. Persona_2
6. In data 20.02.2025 veniva conferito incarico di CTU al dott. , che Persona_3 depositava il suo elaborato peritale in data 16.06.2025.
7. All'udienza del 23.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte resistente in merito alla domanda presentata dal ricorrente. Dall'esame degli atti depositati risulta che l'oggetto della domanda ex art. 445 bis c.p.c. è esattamente lo stesso del presente giudizio. Pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
10. Nel presente giudizio si discute sul grado di invalidità da riconoscere al ricorrente,
a seguito di opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
11. Sul punto il CTU nominato ha così concluso il suo elaborato peritale: “Risposta al
Pag. 3 di 5 quesito: il ricorrente è affetto dalle patologie documentate in atti, valutabili nella misura del 81%. La decorrenza del diritto alle prestazioni correlate a tale grado di invalidità decorre dalla data della documentazione allegata, relativamente alla patologia cardiologica (4 dicembre 2024).”.
12. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi.
13. Nel merito della domanda la CTU effettuata riconosce l'invalidità del ricorrente nella misura dell'81%, come richiesto con domanda di parte attrice.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che lo stato patologico del ricorrente integra i Parte_1 presupposti per il riconoscimento quale persona invalida nella misura dell'81%;
2) accerta e dichiara il conseguente diritto di a beneficiare della Parte_1 pensione anticipata e a percepire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
3) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, anche in riferimento CP_1 alla fase di giudizio sommario ex art. 445 bis c.p.c., che liquida in euro 4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato AR DE, dichiaratisi antistataria;
5) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese delle CTU svolte in
Pag. 4 di 5 sede di cognizione ordinaria e sommaria.
Pisa, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 683/2024
Il Giudice del Lavoro, AL RA, a seguito dell'udienza svolta in data
23.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR DE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e CP_1 P.IVA_1
KA LE AN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni Parte_1 di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento del ricorrente quale persona invalida nella misura dell'80% con conseguente diritto a beneficiare della pensione anticipata e a percepire l'assegno mensile di assistenza, in ipotesi quale persona invalida nella misura del 74 % con conseguente diritto a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, in ulteriore ipotesi subordinata quale persona invalida nella misura del 67% ai fini del beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario dall'originaria domanda amministrativa o da quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia, con tutte le conseguenze di legge. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il dr . Si chiede inoltre la condanna Persona_1 dell al pagamento del compenso professionale del presente giudizio e di quello CP_1 per atpo da distrarsi in favore dell'Avv. AR DE quale procuratrice antistataria”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) in CP_1 via preliminare, dichiararsi inammissibile, per le ragioni illustrate nella narrativa del presente atto, ogni domanda ulteriore rispetto a quella di accertamento del requisito sanitario della dedotta invalidità; 2) nel merito, rigettare le domande di controparte, in quanto infondate o comunque non provate, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase di ATPO”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2024, il ricorrente chiedeva di accertare che il suo stato patologico integrava i presupposti per il riconoscimento quale persona invalida nella misura dell'80%, con conseguente diritto a beneficiare della pensione anticipata e a percepire l'assegno mensile di assistenza.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere promosso ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per accertare il grado di invalidità del ricorrente. Il procedimento si concludeva con il deposito della CTU della dott.ssa che Persona_2 quantificava l'invalidità nel 58%. Il ricorrente si opponeva alla suddetta
Pag. 2 di 5 valutazione medico-legale, sostenendo che al ricorrente, per le patologie esistenti, doveva essere riconosciuta una invalidità all'80%.
3. In data 08.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La parte resistente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità di ogni ulteriore domanda rispetto a quella di accertamento del requisito sanitario, sostenendo che le ulteriori domande presentate dal ricorrente (accertamento del diritto a beneficiare della pensione anticipata e percepire l'assegno mensile di assistenza) andavano oltre il thema decidendum introdotto ex art. 445 bis c.p.c.
5. Nel merito del ricorso l' richiamava l'esito della CTU della dott.ssa CP_1
condividendo le valutazioni e le conclusioni. Persona_2
6. In data 20.02.2025 veniva conferito incarico di CTU al dott. , che Persona_3 depositava il suo elaborato peritale in data 16.06.2025.
7. All'udienza del 23.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte resistente in merito alla domanda presentata dal ricorrente. Dall'esame degli atti depositati risulta che l'oggetto della domanda ex art. 445 bis c.p.c. è esattamente lo stesso del presente giudizio. Pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
10. Nel presente giudizio si discute sul grado di invalidità da riconoscere al ricorrente,
a seguito di opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
11. Sul punto il CTU nominato ha così concluso il suo elaborato peritale: “Risposta al
Pag. 3 di 5 quesito: il ricorrente è affetto dalle patologie documentate in atti, valutabili nella misura del 81%. La decorrenza del diritto alle prestazioni correlate a tale grado di invalidità decorre dalla data della documentazione allegata, relativamente alla patologia cardiologica (4 dicembre 2024).”.
12. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi.
13. Nel merito della domanda la CTU effettuata riconosce l'invalidità del ricorrente nella misura dell'81%, come richiesto con domanda di parte attrice.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che lo stato patologico del ricorrente integra i Parte_1 presupposti per il riconoscimento quale persona invalida nella misura dell'81%;
2) accerta e dichiara il conseguente diritto di a beneficiare della Parte_1 pensione anticipata e a percepire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
3) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, anche in riferimento CP_1 alla fase di giudizio sommario ex art. 445 bis c.p.c., che liquida in euro 4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato AR DE, dichiaratisi antistataria;
5) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese delle CTU svolte in
Pag. 4 di 5 sede di cognizione ordinaria e sommaria.
Pisa, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RA
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