Accoglimento
Sentenza 16 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 18 giugno 2025
Decreto cautelare 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 10031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10031 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10031/2025REG.PROV.COLL.
N. 05737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5737 del 2025, proposto da
Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- di -OMISSIS- s.a.s. (-OMISSIS- s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Ceci, Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Comune di Anagni, Provincia di Frosinone, Prefetto di Frosinone, in qualità di Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato n. 5332/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- di -OMISSIS- s.a.s. (-OMISSIS- s.a.s.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. TO CH RI e uditi per le parti gli avvocati Sambucci, Ceci e Clarich;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 16 gennaio 2023, n. 531, questo Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da -OMISSIS- di -OMISSIS- & c. S.a.s. (di seguito: -OMISSIS-), avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 532/21, e ha annullato il provvedimento di esclusione di -OMISSIS- dalla gara d’appalto bandita dal Comune di Anagni per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio comunale. Il vizio accolto è stato individuato nel difetto di motivazione circa la sussistenza di gravi illeciti professionali tali da compromettere l’affidabilità dell’impresa e giustificare, quindi, l’esclusione dalla procedura di gara di -OMISSIS-.
All’esito della fase di rivalutazione del requisito generale, imposta dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 531/23, la commissione giudicatrice nominata dal Comune di Anagni, con verbale del 6 settembre 2024 e successiva relazione del 16 settembre 2024, ha adottato un nuovo provvedimento di esclusione nei confronti della società -OMISSIS-, ritenendo « sussistere le condizioni per confermare l’esclusione del concorrente sotto il profilo dell’affidabilità e integrità professionale della società », con riferimento alla omessa dichiarazione in sede di gara della pendenza di diversi procedimenti penali, condotta che da sola non avrebbe integrato la fattispecie del grave illecito professionale, anche in considerazione del fatto che uno dei procedimenti pendenti aveva per oggetto il delitto di frode in pubbliche forniture, particolarmente grave in relazione all’attività oggetto dell’appalto; rileverebbero, altresì, le « numerose risoluzioni contrattuali ed esclusioni in precedenti gare d’appalto » disposte nei confronti di -OMISSIS-; mentre la circostanza che alcuni dei fatti storici oggetto di accertamento penale sarebbero stati commessi nel 2012, e quindi oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara, non assumerebbe rilievo né ai fini della valutazione della rilevanza del fatto in sé, né tantomeno ai fini della valutazione della condotta omissiva della concorrente.
Con determinazione del 1° ottobre 2024 il Comune di Anagni ha aggiudicato il contratto d’appalto del servizio di trasporto scolastico al Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a r.l.
Avverso tale determinazione la società -OMISSIS- ha proposto ricorso in ottemperanza al giudicato di cui alla citata pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 531/23, deducendo anzitutto la nullità dei nuovi
provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara e di aggiudicazione a terzi, per il vizio di elusione o violazione del giudicato scaturito dalla sentenza di cui si è chiesta l’esecuzione.
In via subordinata, essa ha proposto azione di annullamento dei medesimi provvedimenti in sede di giurisdizione ordinaria di legittimità, chiedendo eventualmente la rimessione della causa al TAR competente.
Costituitosi in giudizio, il Consorzio Valcomino ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, nella parte relativa all’impugnativa dei nuovi provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, spettando la cognizione dell’azione di annullamento al tribunale amministrativo regionale competente.
Il Consorzio Valcomino ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso anche nella parte in cui la ricorrente ha dedotto la nullità dei nuovi provvedimenti, posto che gli organi della procedura di
gara si sarebbero attenuti alle prescrizioni stabilite nelle sentenze del Consiglio di Stato di cui si è chiesta esecuzione.
Nel merito, esso ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Anagni, instando per l’inammissibilità, o in subordine per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 5332/25 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando la nullità degli atti impugnati, nonché l’inefficacia del contratto stipulato il 10 novembre 2022 tra
l’amministrazione comunale e il Consorzio Valcomino, confermando infine la nomina del commissario ad acta , ai fini dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione in favore della
ricorrente -OMISSIS-, e di successiva stipula del contratto nei confronti di quest’ultima.
Avverso tale pronuncia giudiziale il Consorzio Valcomino s.c.s. a r.l. ha proposto ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto, nonché il contrasto di giudicati.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento del ricorso, la revocazione della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso proposto da -OMISSIS- s.a.s. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze di questo Consiglio di Stato n. 531/23 e 1074/24. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, -OMISSIS- s.a.s. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 27.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “ Il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente ” (C.d.S, V, 30.4.2024, n. 3920).
2.2. In particolare, nel giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. il giudice, una volta verificato tale errore, deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Solo ove tale accertamento dia esito positivo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, egli dovrà procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell'emendamento eseguito.
3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che:
- con la prima pronuncia n. 531/23 questo Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di esclusione di -OMISSIS- dalla gara d’appalto bandita dal Comune di Anagni per l’affidamento del servizio in esame, disponendo che in esecuzione del giudicato, la stazione appaltante dovesse “ riprendere il procedimento di gara a partire dalla valutazione dell’affidabilità e integrità professionale della società appellante, ai fini della eventuale integrazione della causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lettera c) … ”;
- con successiva sentenza n. 1074/24 questo Consiglio di Stato, decidendo sul ricorso per chiarimenti, ha precisato che nel procedere alla rivalutazione dell’affidabilità professionale di -OMISSIS-, la stazione appaltante avrebbe dovuto limitarsi a valutare in concreto gli elementi essenziali della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, ossia la gravità del fatto, l’imputazione o la riconducibilità del fatto all’impresa concorrente, la sua incidenza in concreto ai fini dell’affidabilità professionale e della integrità dell’impresa, in funzione delle prestazioni contrattuali da eseguire;
- con la pronuncia revocanda n. 5332/25 questo Consiglio di Stato ha infine dichiarato la nullità degli atti adottati dall’Amministrazione in violazione del giudicato, confermando la nomina del commissario ad acta , per l’aggiudicazione e la stipula del contratto nei confronti della -OMISSIS-.
4. Ciò premesso, con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l’errore di fatto relativo al mancato esame della censura secondo cui l’offerta formulata da -OMISSIS- era stata segnalata di anomalia, e il relativo procedimento di verifica non sarebbe stato effettuato, essendo sopravvenuto il provvedimento di esclusione.
Per tali ragioni, si sarebbe altresì verificato contrasto tra le pronunce nn. 531/23 e 1074/24, e la pronuncia revocanda n. 5332/25.
Gli assunti sono infondati.
Reputa il Collegio che, in un rapporto di species ad genus , l’esclusione assorbe senz’altro l’anomalia. Invero, dopo le giustificazioni fornite da -OMISSIS- nell’ambito del giudizio di anomalia la S.A. nulla ha obiettato, disponendo l’esclusione per il differente profilo – poi cassato da questo Consiglio di Stato – del presunto compimento di gravi errori professionali.
Pertanto, una volta cassata l’esclusione, la relativa conseguenza giuridica non può che essere la reviviscenza dell’aggiudicazione.
5. Ne consegue l’assenza non soltanto di un errore di fatto rilevante ai fini revocatori, ma anche del lamentato contrasto con il giudicato formatosi sulle sentenze di questo Consiglio di Stato n. 531/23 e 1074/24. Invero, tutte e tre le suddette pronunce giudiziali costituiscono la risultante di un percorso logico e coerente, e con la sentenza revocanda n. 5332/25 il Consiglio di Stato, in applicazione della regola del c.d. one shot , ha preso atto della consumazione della discrezionalità da parte della S.A, e ha disposto che il commissario ad acta procedesse all’aggiudicazione e alla stipula del contratto in favore di -OMISSIS-.
6. Nessun errore e/o contrasto di giudicati sussiste dunque nella fattispecie in esame, ma precisa opzione giuridica da parte del giudice del gravame, che non è pertanto possibile sottoporre nuovamente a critica, diversamente operandosi una terza disamina del merito della controversia, la qual cosa è tuttavia esclusa dall’attuale sistema ordinamentale, che limita lo strumento della revocazione a precise e tassative ipotesi di legge, non ricorrenti nella vicenda in esame.
7. Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla società -OMISSIS- s.a.s, che si liquidano in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AO AN LO TT, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
TO CH RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CH RI | AO AN LO TT |
IL SEGRETARIO