TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7470/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIOVENCO ANTONIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. IACONO GABRIELE)
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
(avv. FURCAS LAURA)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 14/01/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di in euro 6.697,50 e in favore di in euro 3.232,00, oltre Controparte_1 CP_2
IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.7.2022 la ricorrete in epigrafe conveniva in giudizio e , esponendo di aver lavorato alle dipendenze Controparte_1 CP_2
della prima dal 9.10.2014 al 31.1.2022 come banconista con inquadramento nel V livello del CCNL per i dipendenti di aziende del settore Turismo-pubblici esercizi, con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale di 24 ore settimanali distribuite su sei giorni a settimana con orario 9.00-13.00; lamentava tuttavia di aver lavorato per almeno 8 ore al giorno senza ricevere la retribuzione corrispondente alle effettive ore lavorative e chiedeva di “Ritenere e dichiarare che l'odierna ricorrente non ha avuto applicato integralmente il trattamento normativo e retributivo dalla contrattazione vigente per i dipendenti settore Turismo e pubblici esercizi;
Ritenere e dichiarare che l' odierna resistente non ha corrisposto alla ricorrente differenze CP_3
retributive di cui alla CTP del dott. per le prestazioni di lavoro rese dal Per_1
09/10/2014 e sino al 31/01/2022 per euro 97.228,26 o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà congrua;
Condannare l'azienda odierna resistente al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Accertare la mancata e/o parziale regolarizzazione degli obblighi di legge in tema di contribuzione obbligatoria di parte resistente con un onere contributivo quantificato nella misura complessiva di
€ 26.920,34 o nella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà congrua e per
l'effetto condannare l'ex datore di lavoro Controparte_1
a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente versando all'INPS
[...]
quanto accertato e dovuto;
Condannare la Controparte_1
ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e onorari come per legge da
[...] distrarre in favore dell'Avv. Antonio Giovenco che dichiara di averle anticipate”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta contestava la
CP_ fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
invece chiedeva “1)
Estromettere l' dal presente giudizio 2) In ogni caso adottare la decisione che CP_4
riterrà di giustizia tra le parti principali, con rigetto di eventuali domande formulate nei confronti dell' convenuto. 3) Spese secondo giustizia”. CP_4
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza. ****
Come premesso, la ricorrente ha dedotto di aver osservato per tutta la durata del rapporto un orario superiore a quello contrattualizzato “turni di almeno otto ore giornaliere”, senza tuttavia specificare nel dettaglio l'articolazione interna del monte ore dedotto (giorni lavorativi e orari) e senza fornirne prova.
Ed invero i “prospetti turni” depositati dalla lavoratrice non risultano riferibili alla convenuta in quanto privi di data, intestazione, timbro della società e sottoscrizione (doc. n. 8 e 15 del fascicolo di parte ricorrente), avendo invece la convenuta depositato prospetti ufficiali recanti i superiori elementi (doc. 8 del fascicolo di parte resistente); né ciò emerge dai WhatsApp in atti in quanto, benché il legale rappresentante della convenuta abbia confermato che il numero di telefono era il suo, tuttavia non ha mai risposto ai messaggi e la ricorrente stessa non aveva registrato il nominativo del numero telefonico, né l'invio del messaggio consente di ritenere che la ricorrente si trovasse necessariamente a lavoro a quell'ora e in quelle giornate;
infine, le prove orali sono state elaborate in modo generico, con indicazioni quali “In varie/numerose circostanze” e senza l'articolazione dell'orario di lavoro e pertanto non sono state ammesse.
Deve anche rilevarsi che la ricorrente non ha chiesto di provare la sussistenza dei presupposti previsti per la richiesta di corresponsione dell'indennità per ferie e permessi non goduti, né tantomeno per l'indennità sostitutiva del preavviso;
viceversa, dai prospetti paga sottoscritti dalla medesima risulta che percepisse 13^ e 14^.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000 ad € 260.000), avuto riguardo alla diversa attività processuale svolta dalla società resistente e da . CP_2
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7470/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIOVENCO ANTONIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. IACONO GABRIELE)
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
(avv. FURCAS LAURA)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 14/01/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di in euro 6.697,50 e in favore di in euro 3.232,00, oltre Controparte_1 CP_2
IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.7.2022 la ricorrete in epigrafe conveniva in giudizio e , esponendo di aver lavorato alle dipendenze Controparte_1 CP_2
della prima dal 9.10.2014 al 31.1.2022 come banconista con inquadramento nel V livello del CCNL per i dipendenti di aziende del settore Turismo-pubblici esercizi, con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale di 24 ore settimanali distribuite su sei giorni a settimana con orario 9.00-13.00; lamentava tuttavia di aver lavorato per almeno 8 ore al giorno senza ricevere la retribuzione corrispondente alle effettive ore lavorative e chiedeva di “Ritenere e dichiarare che l'odierna ricorrente non ha avuto applicato integralmente il trattamento normativo e retributivo dalla contrattazione vigente per i dipendenti settore Turismo e pubblici esercizi;
Ritenere e dichiarare che l' odierna resistente non ha corrisposto alla ricorrente differenze CP_3
retributive di cui alla CTP del dott. per le prestazioni di lavoro rese dal Per_1
09/10/2014 e sino al 31/01/2022 per euro 97.228,26 o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà congrua;
Condannare l'azienda odierna resistente al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Accertare la mancata e/o parziale regolarizzazione degli obblighi di legge in tema di contribuzione obbligatoria di parte resistente con un onere contributivo quantificato nella misura complessiva di
€ 26.920,34 o nella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà congrua e per
l'effetto condannare l'ex datore di lavoro Controparte_1
a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente versando all'INPS
[...]
quanto accertato e dovuto;
Condannare la Controparte_1
ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e onorari come per legge da
[...] distrarre in favore dell'Avv. Antonio Giovenco che dichiara di averle anticipate”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta contestava la
CP_ fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
invece chiedeva “1)
Estromettere l' dal presente giudizio 2) In ogni caso adottare la decisione che CP_4
riterrà di giustizia tra le parti principali, con rigetto di eventuali domande formulate nei confronti dell' convenuto. 3) Spese secondo giustizia”. CP_4
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza. ****
Come premesso, la ricorrente ha dedotto di aver osservato per tutta la durata del rapporto un orario superiore a quello contrattualizzato “turni di almeno otto ore giornaliere”, senza tuttavia specificare nel dettaglio l'articolazione interna del monte ore dedotto (giorni lavorativi e orari) e senza fornirne prova.
Ed invero i “prospetti turni” depositati dalla lavoratrice non risultano riferibili alla convenuta in quanto privi di data, intestazione, timbro della società e sottoscrizione (doc. n. 8 e 15 del fascicolo di parte ricorrente), avendo invece la convenuta depositato prospetti ufficiali recanti i superiori elementi (doc. 8 del fascicolo di parte resistente); né ciò emerge dai WhatsApp in atti in quanto, benché il legale rappresentante della convenuta abbia confermato che il numero di telefono era il suo, tuttavia non ha mai risposto ai messaggi e la ricorrente stessa non aveva registrato il nominativo del numero telefonico, né l'invio del messaggio consente di ritenere che la ricorrente si trovasse necessariamente a lavoro a quell'ora e in quelle giornate;
infine, le prove orali sono state elaborate in modo generico, con indicazioni quali “In varie/numerose circostanze” e senza l'articolazione dell'orario di lavoro e pertanto non sono state ammesse.
Deve anche rilevarsi che la ricorrente non ha chiesto di provare la sussistenza dei presupposti previsti per la richiesta di corresponsione dell'indennità per ferie e permessi non goduti, né tantomeno per l'indennità sostitutiva del preavviso;
viceversa, dai prospetti paga sottoscritti dalla medesima risulta che percepisse 13^ e 14^.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000 ad € 260.000), avuto riguardo alla diversa attività processuale svolta dalla società resistente e da . CP_2
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno