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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nato a [...], il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Bisagna (C.F. ; C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso Email_1 appellante
contro
(C.F ) in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Email_2
appellato
1 e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, in data 18.12.2020 nell'ambito del giudizio N.R.G. 3999/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via cautelare: per i motivi sopra indicati, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris, e del periculum in mora, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, nelle more della definizione del giudizio;
nel merito:
-annullare il provvedimento di rigetto, emesso dalla Questura di Palermo di cui in premessa, ed annullare, parimenti, tutti gli effetti che ad esso conseguono;
-disporre che la Questura rilasci al ricorrente permesso di soggiorno per motivi familiari, o, comunque, la carta di soggiorno per congiunti di cittadini dell'UE;
-condannare parte resistente al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale dichiara di avere anticipato le spese del giudizio;
” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte contrariis reiectis, così giudicare:
2 rigettare l'appello e per tale effetto confermare l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il secondo grado di giudizio
(a parte le spese iscritte a campione civile).
Conclusioni per il P.G.:
Chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 11 marzo 2020, Parte_1 nato il [...] a [...], ha proposto, innanzi al Tribunale di Palermo, opposizione al provvedimento emesso in data 13.01.2020 dal Questore di Palermo, con il quale era stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, poiché fratello di cittadina italiana.
Tale decisione veniva adottata dalla Questura di Palermo sulla scorta di accertamenti esperiti presso i competenti Uffici Giudiziari e dai quali era risultato che il era Pt_1 stato condannato per il delitto tentato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone nell'ambito di un processo penale in cui erano stati coinvolti soggetti facenti parte dell'associazione mafiosa “Cosa Nostra”.
La predetta circostanza, unitamente alla considerata contiguità e frequentazione di soggetti malavitosi, denotava, ad avviso del Questore, un'inclinazione a delinquere ed una propensione all'inosservanza delle norme dello Stato, tali da escludere il raggiungimento di un sufficiente livello di positivo inserimento in ambito socio-lavorativo, e costituendo, altresì, oggettivo elemento di fatto da cui desumere la pericolosità sociale del i Pt_1 sensi dell'art. 1 L. 1423/56, come abrogato e sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 159/2011, e l'appartenenza a una delle categorie di persone abitualmente dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o la sicurezza e la tranquillità pubblica.
2. L'adito Giudice, con ordinanza depositata il 18.12.2020, ha rigettato il ricorso proposto dal vverso il provvedimento del Questore, ritenendo, a sostegno della decisione, Pt_1 che:
- sebbene il delitto per il quale il ra stato condannato non rientrasse nel novero Pt_1 di quelli ostativi di cui all'art. 4, co. 3, del D. Lgs. 286/98, lo stesso doveva essere in ogni caso ritenuto socialmente pericoloso in considerazione della condanna riportata nell'ambito del processo penale in cui erano stati coinvolti soggetti condannati per il reato di
3 associazione mafiosa, non avendo, peraltro, lo stesso “documentato l'assenza di frequentazione
e contiguità con detti soggetti contestata nel provvedimento impugnato, la quale prescinde dalla condanna per i medesimi reati associativi ed in relazione alla quale elementi decisivi possono desumersi solo dalla motivazione della sentenza pronunciata nei suoi confronti”. Ha in proposito osservato il Tribunale: associazione mafiosa - unitamente alla condanna riportata per un reato contro l'amministrazione della giustizia in virtù di una condotta violenta - induce a ritenere che il ostituisca in Pt_1 concreto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, la cui salvaguardia è senza dubbio preminente rispetto alla tutela dei vincoli familiari che vengono in rilievo nel caso di specie>>.
3. Avverso la richiamata decisione ha interposto appello il chiedendo, in Pt_1 riforma del provvedimento impugnato, la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari o della carta di soggiorno per congiunti di cittadini dell'UE.
4. Con comparsa depositata in data 06.05.2021, si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
5. Rimessa all'udienza del 15 gennaio 2025, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza del 18 gennaio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione di quanto disposto dagli artt. 4 co. 3, 5 co. 5 e 13 co. 2 lett. c) del D. Lgs.
286/98, sollecitando una diversa valutazione dei fatti di causa.
Evidenzia, in proposito, che il Tribunale di Palermo, pur avendo riconosciuto che il delitto per il quale è stato condannato in sede penale non rientra tra quelli cd. ostativi all'ingresso e alla permanenza in Italia (art. 4, co. 3, D. Lgs. 286/98), ha poi erroneamente ritenuto sussistere la pericolosità sociale in capo al richiedente, dando luogo ad un automatismo escluso in primo luogo dalla legge, oltre che dalla giurisprudenza consolidata.
4 Invero, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure, in adesione alle valutazioni del Questore di Palermo, avrebbe tratto il proprio convincimento, oltre che dalla condanna ai sensi degli artt. 56 e 393 c.p., anche dalla circostanza che quest'ultima era intervenuta nell'ambito di un processo penale nel quale erano stati condannati altri soggetti per il reato di associazione mafiosa, rispetto ai quali il on avrebbe dimostrato la Pt_1 cessazione della relativa frequentazione e contiguità.
L'appellante ha, altresì, contestato l'omessa valutazione degli stretti legami familiari sussistenti con l'intero nucleo familiare e, in particolar modo, con la sorella convivente avente cittadinanza italiana, nonché del lungo periodo di permanenza in Italia, con Pt_2 posizione regolare sin dal 2017, oltreché dell'incensuratezza fino ai fatti presi in considerazione.
Il richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato, inoltre, la Pt_1 necessità di una valutazione ponderata degli elementi del caso concreto e di una verifica sull'effettiva sussistenza di comportamenti socialmente pericolosi, basati sul parametro della “pericolosità sociale in concreto”, che tenga conto di tutti gli elementi esistenti.
Sostiene, infine, di svolgere regolare attività lavorativa, quale titolare di un'attività commerciale di noleggio e vendita di autoveicoli (EASY CAR di ). Parte_1
7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si è doluto della mancata applicazione degli artt. 10, 17 e 23 del D. Lgs. 30/2007, in ragione del fatto che il Giudice di prime cure pur avendo dato atto, nell'ordinanza impugnata, della richiesta di concessione della Carta di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari, aveva poi omesso di pronunciarsi sul punto.
Il ha, invero, evidenziato che le uniche considerazioni spese dal Tribunale Pt_1 erano state quelle relative all'asserita pericolosità sociale del richiedente, non avendo poi preso in considerazione l'esistente differenza tra i due titoli di soggiorno richiesti e della conseguente differenza tra i presupposti da accertare per la loro concessione. Il Tribunale, peraltro, nel conferire prevalenza alle ragioni di salvaguardia dell'ordine pubblico, rispetto alle esigenze familiari del non avrebbe dato luogo ad una corretta valutazione del Pt_1 caso concreto, limitandosi a dare attuazione a meri automatismi procedurali ad esso sfavorevoli.
8. L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito spiegati.
5 I motivi di gravame, fra loro connessi, devono essere trattati congiuntamente per esigenze di unitarietà logica;
a tal fine si procederà prendendo le mosse dall'analisi del secondo motivo così da far chiarezza circa la disciplina normativa applicabile.
Invero, con il secondo motivo di impugnazione il a chiesto, in alternativa al Pt_1
D.Lgs. 286/98, l'applicazione della normativa contenuta nel D. Lgs. n. 30 del 2007 e succ. modd. (attuativo della Direttiva 2004/38/CE), al fine di ottenere la Carta di soggiorno per i familiari di cittadini dell'Unione, trattandosi, ai sensi dell'art. 23 del medesimo D. Lgs., di norma più favorevole (rispetto al D. Lgs. n. 286/98) per quanto riguarda il mantenimento e la conservazione del titolo di soggiorno (Cass. n. 17289/2019; n. 12071/2013).
Orbene, a tal fine, occorre circoscrivere l'ambito di operatività di tale normativa, la quale, all'art. 10, riconosce espressamente il diritto ad ottenere tale titolo di soggiorno ai
“familiari” così come definiti all'art. 2, ossia “il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Per ciò che concerne gli altri familiari non definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), tra cui debbano ritenersi compresi i fratelli e le sorelle, l'art. 3 puntualizza che, se gli stessi sono a carico o conviventi del cittadino dell'Unione, lo Stato “conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno”.
Ebbene, in virtù della lettera della norma e della qualificazione in termini di diritto soggettivo riconosciuto esclusivamente in favore del familiare rientrante nelle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), deve ritenersi che la stessa tutela immediata e diretta non sia prevista in favore degli altri familiari (non rientranti nella definizione del predetto articolo), e che rientri in una valutazione discrezionale dello Stato ospitante il rilascio del relativo titolo di soggiorno, in quanto l'art. 3, comma 3 si limita a stabilire che lo stesso,
“conformemente alla sua legislazione nazionale”, “agevola l'ingresso e il soggiorno”, effettuando
“un esame approfondito della situazione personale” e giustificando “l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno” (art. 3, comma 3).
Tanto chiarito, la disciplina normativa applicabile in via residuale al caso di specie risulta essere quella di cui al D. Lgs. 286/98 (cd. Testo Unico sull'immigrazione), il quale
6 riconosce, all'art. 28, il diritto a mantenere l'unità familiare in capo ai familiari stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro alle condizioni previste dal testo unico. Al fine di tutelare tale principio, la normativa dispone, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera c), che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia potrà chiedere la conversione del permesso già in possesso in un permesso di soggiorno per motivi familiari.
A fronte di tale possibilità va, però, chiarito, da un canto, che ai fini della valutazione del caso concreto la normativa, all'art. 4, comma 3, prevede espressamente che il soggiorno dei soggetti richiedenti possa essere negato laddove gli stessi siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o risultino condannati per i reati specificati dalla stessa norma (cd. reati ostativi); dall'altro, che si debba, in ogni caso, tener conto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, “della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Ebbene, procedendo alla verifica della ricorrenza dei summenzionati presupposti, occorre, in primo luogo, ribadire che la condanna riportata dall'appellante alla pena di quattro mesi di reclusione, con sentenza n. 755/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in data 31.5.2019 e depositata il 15.11.2019, per il reato di cui agli artt. 56 e 393 c.p. (tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone), divenuta irrevocabile,
e per la quale risulta aver scontato la pena detentiva comminata nel periodo di espiazione della misura cautela in carcere, non rientra tra quelli previsti dall'art. 4, co. 3, D. Lgs.
286/98, che ostano alla concessione del titolo di soggiorno.
Occorre allora, a questo punto, indagare se nel caso di specie ricorrano ulteriori circostanze che possano fondare un giudizio di pericolosità sociale del richiedente, tale da consideralo una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
Dall'analisi degli elementi versati nei due gradi di giudizio non risulta che il al Pt_1 di là dei fatti per i quali ha già espiato una condanna, abbia posto in essere né in passato né in tempi più recenti, condotte illecite o altri comportamenti che possano costituire una minaccia alla tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, considerato che alla data del 22.11.2024 non risultano carichi pendenti (cfr. certificato all. a produzione del 20.12.2024) e che, alla stessa data, nulla risulta dal certificato del casellario giudiziale (cfr. certificato all. alla medesima produzione).
7 A quanto detto si aggiunga che a nulla possono valere le argomentazioni addotte dal
Questore di Palermo e dal Giudice di prime cure a fondamento del giudizio di pericolosità sociale dell'appellante, basate unicamente sul contesto nel quale è intervenuta la risalente condanna (processo nel quale sono stati condannati diversi soggetti per associazione mafiosa e nella quale il suo coinvolgimento è stato escluso) nonché sulla mancata dimostrazione del venir meno della frequentazione e contiguità con soggetti condannati ai sensi dell'art. 416bis c.p., poiché una tale impostazione porrebbe a carico del richiedente un onere della prova alla stregua di una vera e propria probatio diabolica - stante l'impossibilità della materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto.
Tali valutazioni si pongono, peraltro, in aperto contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in base al quale “In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare (…) la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari,
l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso” (Cass. n. 30342/2021)
A tal fine, deve quindi conferirsi il giusto peso, così come previsto dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza richiamata, agli altri rilevanti elementi sussistenti nel caso di specie e favorevoli alla concessione del titolo di soggiorno in favore del Pt_1 quali il vincolo di parentela e di convivenza con il nucleo familiare che stabilmente risiede a
Palermo da molti anni (cfr. certificato di residenza dal quale risulta che lo stesso convive con la madre e la sorella, nata a [...] il [...], ormai da lungo tempo ultradiciottenne, e perciò rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 91 del
1992), nonché la durata molto lunga del soggiorno in Italia del richiedente, con posizione regolare dal 2017, e, in ultimo, l'effettivo inserimento sociale e culturale dimostrato anche
8 dall'attività commerciale di vendita e noleggio di autoveicoli intrapresa quale titolare
(EASY CAR di – cfr. doc. all.). Parte_1
Alla luce delle suesposte considerazioni, si impone, quindi, la riforma del provvedimento impugnato, dovendosi riconoscere in capo al l diritto al rilascio Pt_1 del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, D. Lgs. 286/98.
8. Tenuto conto della mancanza di resistenza del in primo grado, e avuto CP_1 riguardo ai margini di discrezionalità e incertezza – nonché a quello che lo stesso appellante ha definito “intreccio di norme” – innegabilmente sussistenti in una materia soggetta a costante evoluzione normativa e giurisprudenziale, è giusto compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in riforma dell'ordinanza del
18.12.2020 del Tribunale di Palermo, appellata da nei confronti di Parte_1
di Palermo con atto di citazione notificato il 12.01.2021, Controparte_2 dichiara la sussistenza del diritto in capo a nato il [...] a [...] Parte_1
(Tunisia), a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 maggio
2025.
Il Presidente est.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente Giovanni D'Antoni, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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