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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2717/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. LISI DARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione inabilità/assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate non determinano una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta per la pensione o in subordine l'assegno ordinario di invalidità.
Si riportano di seguito le conclusioni del CTU e le risposte ai quesiti: “Diagnosi e giudizio medico legale: cardiopatia ipertensiva in esiti di sostituzione valvolare aortica: patologia dell'apparato cardiocircolatorio sostenuta da elevati valori pressori;
nel caso in esame oggetto di intervento cardiochirurgico nel 2021 di sostituzione valvolare aortica attualmente normo funzionante;
condizioni emodinamiche in buon controllo farmacologico;
artrosi poliarticolare (spondiloartrosi e gonartrosi): patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da riduzione della motilità dei segmenti interessati;
nel caso in esame estrinsecantesi a livello del rachide in particolar modo nel tratto cervicale e lombo-sacrale e delle grosse articolazioni delle ginocchia e responsabile della minima limitazione funzionale rilevata durante la valutazione;
bpc asmatiforme: patologia dell'apparato respiratorio caratterizzata da una alterazione della capacità ventilatoria;
nel caso in esame estrinsecantesi in modalità asmatiforme, oggetto di presa in cura da parte di specialista pneumologo e adeguatamente moderatamente compensata da terapia medica.
L'insieme di tali patologie determina una riduzione della capacità lavorativa specifica di aiuto cuoco in misura non superiore ai due terzi, in accordo con il giudizio medico-legale espresso dalla commissione medica prima e dal collega CTU che mi ha preceduto successivamente.” CP_1
Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto non sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 L. 222/84 per il riconoscimento della pensione o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
29.02.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 22.05.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo