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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/09/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. 36-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Alessandra Panichi Presidente dott. Francesca Sirianni Giudice rel. dott. Simona D'Ottavi Giudice nel procedimento n. 36-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, con l'ausilio dell Parte_1 C.F._1 Pt_2
Commercialisti Regione Marche, e con il patrocinio degli avv.ti Berardo Di Ferdinando e Antonio Paoluzzi
- ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.5.2025 ha depositato ricorso per l'apertura Parte_1 della liquidazione controllata del suo patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetto sovraindebitato.
Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...]del Tronto (prima in Monteprandone) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno da oltre un anno. La ricorrente, lavoratrice dipendente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 191.646,17, ella (non proprietaria di immobili – l'unico immobile è stato venduto nella procedura esecutiva n.r.g.e. 9/2023 Trib. Ascoli Piceno) dispone di modesti importi su una Carta Postepay e un libretto postale, nonché dei beni mobili registrati autoveicolo Mercedes Classe A tg. DP072NK e motociclo Aprilia RS 50 tg. X3SG4R, e di redditi da lavoro non sufficienti a far fronte alle obbligazioni contratte, nonché della somma ricavata nel citato giudizio di esecuzione e che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore (non essendo stato ancora approvato il progetto di distribuzione le somme sono ancora in proprietà della debitrice). Nella liquidazione controllata, per come disciplinata dal legislatore, il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna “proposta” nella quale determini l'entità del proprio apporto economico in una somma fissa predeterminata nel ricorso, come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro e diverso istituto): sarà invece il Giudice delegato, successivamente, ad indicare quanto il ricorrente sarà legittimato a trattenere per le esigenze del nucleo familiare. D'altro canto, in casi consimili deve indicarsi come nel programma di liquidazione il Liquidatore dovrà necessariamente prevedere un termine non inferiore al triennio e comunque atto a garantire il pagamento integrale delle spese di procedura (cfr. C. Cost. sent. n. 6/2024) nonché – onde evitare usi distorti della procedura di liquidazione controllata che creerebbero un rischio di cortocircuito del sistema – una percentuale degli ulteriori creditori.
A corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII);
Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dell'O.C.C. Commercialisti Regione Marche, dott.ssa la Persona_1 quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha – a seguito dell'integrazione richiesta - adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed attestato l'attivo distribuibile ai creditori preesistenti.
Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente (che comprende le somme presenti su una Carta Postepay e un libretto postale, i beni mobili registrati sopra indicati, la somma ricavata dalla vendita dell'immobile nel citato giudizio di esecuzione, e il reddito mensile, detratto quanto occorra al mantenimento). Ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento.
Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore già nominato. Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia. Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), il ricorrente può essere autorizzato ad utilizzare per esigenze lavorative l'autovettura Mercedes Classe A targata DP072NK senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione. Devono, invece, rigettarsi le richieste di “escludere dalla presente procedura” le somme giacenti sulla carta Postepay Evolution n. 4855 e sul libretto postale Smart n. 000051158225, non sussistendo alcuna ragione valida a sostegno ed avendo la procedura di liquidazione controllata – analogamente a quella di liquidazione giudiziale – natura universale.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato DI
(cod. fisc. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP) il 19/09/1980 e residente a [...];
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
3) Nomina Liquidatore la dott.ssa Persona_1
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione. Autorizza il ricorrente ad utilizzare per esigenze lavorative l'autovettura Mercedes Classe A targata DP072NK senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione. 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
- in relazione al compenso spettante all'OCC, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima del decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori. 10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (considerato che il debitore esercita attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore, nonché notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al liquidatore.
Ascoli Piceno, 08.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Sirianni dott. Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Alessandra Panichi Presidente dott. Francesca Sirianni Giudice rel. dott. Simona D'Ottavi Giudice nel procedimento n. 36-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, con l'ausilio dell Parte_1 C.F._1 Pt_2
Commercialisti Regione Marche, e con il patrocinio degli avv.ti Berardo Di Ferdinando e Antonio Paoluzzi
- ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.5.2025 ha depositato ricorso per l'apertura Parte_1 della liquidazione controllata del suo patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetto sovraindebitato.
Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...]del Tronto (prima in Monteprandone) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno da oltre un anno. La ricorrente, lavoratrice dipendente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 191.646,17, ella (non proprietaria di immobili – l'unico immobile è stato venduto nella procedura esecutiva n.r.g.e. 9/2023 Trib. Ascoli Piceno) dispone di modesti importi su una Carta Postepay e un libretto postale, nonché dei beni mobili registrati autoveicolo Mercedes Classe A tg. DP072NK e motociclo Aprilia RS 50 tg. X3SG4R, e di redditi da lavoro non sufficienti a far fronte alle obbligazioni contratte, nonché della somma ricavata nel citato giudizio di esecuzione e che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore (non essendo stato ancora approvato il progetto di distribuzione le somme sono ancora in proprietà della debitrice). Nella liquidazione controllata, per come disciplinata dal legislatore, il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna “proposta” nella quale determini l'entità del proprio apporto economico in una somma fissa predeterminata nel ricorso, come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro e diverso istituto): sarà invece il Giudice delegato, successivamente, ad indicare quanto il ricorrente sarà legittimato a trattenere per le esigenze del nucleo familiare. D'altro canto, in casi consimili deve indicarsi come nel programma di liquidazione il Liquidatore dovrà necessariamente prevedere un termine non inferiore al triennio e comunque atto a garantire il pagamento integrale delle spese di procedura (cfr. C. Cost. sent. n. 6/2024) nonché – onde evitare usi distorti della procedura di liquidazione controllata che creerebbero un rischio di cortocircuito del sistema – una percentuale degli ulteriori creditori.
A corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII);
Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dell'O.C.C. Commercialisti Regione Marche, dott.ssa la Persona_1 quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha – a seguito dell'integrazione richiesta - adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed attestato l'attivo distribuibile ai creditori preesistenti.
Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente (che comprende le somme presenti su una Carta Postepay e un libretto postale, i beni mobili registrati sopra indicati, la somma ricavata dalla vendita dell'immobile nel citato giudizio di esecuzione, e il reddito mensile, detratto quanto occorra al mantenimento). Ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento.
Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore già nominato. Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia. Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), il ricorrente può essere autorizzato ad utilizzare per esigenze lavorative l'autovettura Mercedes Classe A targata DP072NK senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione. Devono, invece, rigettarsi le richieste di “escludere dalla presente procedura” le somme giacenti sulla carta Postepay Evolution n. 4855 e sul libretto postale Smart n. 000051158225, non sussistendo alcuna ragione valida a sostegno ed avendo la procedura di liquidazione controllata – analogamente a quella di liquidazione giudiziale – natura universale.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato DI
(cod. fisc. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP) il 19/09/1980 e residente a [...];
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
3) Nomina Liquidatore la dott.ssa Persona_1
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione. Autorizza il ricorrente ad utilizzare per esigenze lavorative l'autovettura Mercedes Classe A targata DP072NK senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione. 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
- in relazione al compenso spettante all'OCC, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima del decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori. 10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (considerato che il debitore esercita attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore, nonché notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al liquidatore.
Ascoli Piceno, 08.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Sirianni dott. Alessandra Panichi