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Decreto 6 aprile 2025
Decreto 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1100/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
, P.IVA_1
ritenuta la propria competenza, rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile, ritenuto che sussistano le condizioni previste dagli artt. 633 e seguenti c.p.c., ritenuto che, da un primo esame delle clausole negoziali azionate, non emerge una vessatorietà delle stesse atta a incidere sul credito ingiunto, ritenuto che non ricorrano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà,
INGIUNGE A
) di pagare alla parte ricorrente, per le Controparte_1 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10913,11;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza si procederà esecutivamente, nonché avverte che, con il decorso di tale termine, il decreto non opposto diventerà irrevocabile e il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato. Bergamo, 6 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
, P.IVA_1
ritenuta la propria competenza, rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile, ritenuto che sussistano le condizioni previste dagli artt. 633 e seguenti c.p.c., ritenuto che, da un primo esame delle clausole negoziali azionate, non emerge una vessatorietà delle stesse atta a incidere sul credito ingiunto, ritenuto che non ricorrano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà,
INGIUNGE A
) di pagare alla parte ricorrente, per le Controparte_1 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10913,11;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza si procederà esecutivamente, nonché avverte che, con il decorso di tale termine, il decreto non opposto diventerà irrevocabile e il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato. Bergamo, 6 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo