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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, AT
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1167/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vidigulfo - Piazza I Maggio N. 4 27018 Vidigulfo PV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello proposto dalle contribuenti avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Pavia n. 415/2024, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo avverso il diniego all'istanza di rimborso IMU per gli anni dal 2017 al 2023 in relazione ad un area fabbricale di proprietà sita nel comune di Vidigulfo che le contribuenti ritenevano inedificabile indipendentemente dalla sua destinazione urbanistica
.
Con l'appello interposto la parte appellante, pur ammettendo che le aree in questione rientrano nell'Ambito di Trasformazione Residenziale ATR13, così individuato dal PGT del Comune di Vidigulfo del 2010, evidenzia che per la loro edificazione era richiesto una preventiva domanda di piano attuativo nonché la realizzazione di ingenti e onerose opere di urbanizzazione.
Riprendendo le difese svolte in primo grado, l'appellante rappresenta altresi che:
- con nota del 25 gennaio 2017 era stato lo stesso Comune di Vidigulfo a segnalare alle Signore Nominativo_1 la scadenza del 2 giugno 2017 per la presentazione della istanza di avvio del piano attuativo, il cui spirare avrebbe determinato il «rischio di vedersi abrogare l'edificabilità del suolo a seguito delle nuove disposizioni dei futuri PGT adeguati entro termini prefissati ai contenuti della norma per la riduzione del consumo di suolo »;
- anche in ragione della congiuntura del mercato immobiliare (nonché delle ingenti e sproporzionate opere da realizzare nel contesto del Piano attuativo, come richieste dal PGT), non è risultato possibile rispettare il termine suindicato e presentare una domanda di piano attuativo: la conseguenza, ai sensi della L.R.
31/2014, è che risulta venuta meno allo stato la possibilità di edificazione connessa con lo sviluppo dell'area in questione, essendo decorso il termine imposto dalla citata legge regionale per la presentazione di piani attuativi;
- a partire dal 2 giugno 2017 i terreni sarebbero quindi divenuti inedificabili e, pertanto , avendo per prudenza pagato l'IMU negli anni 2017-2023, ne ha richiesto il rimborso.
L'appellante censura quindi, con un unico e articolato motivo, la sentenza appellata assumendo che i giudici abbiano travisato l'oggetto del contendere quando affermano – in motivazione - che i terreni sarebbero ancora individuati come edificabili nel PGT e che la cognizione sull'adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle previsioni normative nazionali e/o regionali non rientra fra le competenze del Giudice adito».
L'appellante insiste quindi sul fatto che il Comune ha definito i terreni di proprietà delle ricorrenti come edificabili, senza considerare la disciplina imposta dalla L.R. 31/2024 che impedisce la presentazione di
Piani Attuativi dopo il termine previsto dalla stessa legge regionale e, quindi, l'edificazione fino all'eventuale nuovo PGT. Mancherebbe quindi il presupposto per il pagamento dell'IMU visto che i terreni in questione sono e rimangono – allo stato – inedificabili.
D'altronde, sostiene l'appellante, non risulta nessun provvedimento del Comune che abbia mantenuto la possibilità in via generale di presentare piani attuativi decorso il termine di legge del 2.6.2017.; inoltre , il certificato di destinazione urbanistica, richiamato dal Comune nel provvedimento di diniego del rimborso e dai primi giudici , è solo formalmente corretto, in quanto il PGT è stato prorogato.
Nella sostanza, la parte appellante ritiene che il certificato di destinazione urbanistica risulta inconferente e incompleto, perché prescinde dal contesto normativo, che preclude l'edificazione dato che, alla luce della
L.R. 31/2014, non è più possibile presentare il piano attuativo obbligatoriamente richiesto per la edificazione del lotto .
Chiede quindi l'accogliento dell'appello con riconoscimento del diritto al rimborso e con vittoria di spese .
Si è costituito il Comune di Vidigulfo depositando successivamente la memoria difensiva.
Preliminarmente il Comune rappresenta che la parte appellante anche in sede di appello insiste riproponendo la tesi esposta in primo grado, e cioè che la questione sottoposta concerne il regime dei terreni - il fatto che il Comune ha definito i terreni di proprietà come edificabili, senza considerare la disciplina di cui alla L.R.
31/2024 -, e dunque rientrando pienamente nell'applicazione della disciplina tributaria, e non richiede alcuna cognizione sull'adeguamento degli strumenti locali alle previsioni normative nazionali e/o regionali, che appunto non sono di competenza del Giudice adito. Ritiene parte appellata che il Giudice di primo grado
è correttamente giunto alla conclusione espressa nella sentenza gravata in ragione della disciplina applicabile nella presente vicenda, precipuamente di marca tributaria, e non urbanistica.
Evidenzia che le vigenti norme ai fini IMU prevedono che per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Pertanto poiché nel caso che ne occupa l'area (anche attualmente) è qualificata dal PGT come edificabile, anche se subordinatamente - alla presentazione di un PUA e alla esecuzione delle opere urbanizzative ivi previste- non sussiste alcun dubbio che essa sia soggetta ad IMU.
La parte appellata ritiene quindi infondato l'appello proposto esponendo i motivi per i quali contesta la lamentata insussistenza di edificabilità urbanistica dell'area in questione, ritenendo non sussistere nella specie quell'inedificabilità assoluta dell'area in questione, dal momento che le contribuenti medesime potevano – come possono ora - attivare in ogni caso l'iter di approvazione del PUA e dunque anche dopo il 1 giugno 2017 secondo le previsioni del comma 4 e del comma 9 della L.R. 31/2014; a tal fine parte appellata espone le sue ragioni in materia urbanistica .
L 'appellata infine, a riprova della consapevolezza delle contribuenti sulla concreta possibilità edificatoria dell'area in oggetto, evidenzia che esse hanno presentato in data 16 ottobre 2024 una istanza con cui, richiamata l'edificabilità della medesima area, richiedono una modifica delle previsioni dell'ATR13 contenute nella Variante generale del PGT vigente, circostanza che contrasta quindi con l'eccepita inedificabilità.
Chiede dunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La parte appellante ha depositato poi una memoria di replica alla memoria dell'appellata contestandola in toto sia in relazione all'interpretazione della legge regionale che in relazione all'inedificabilità di fatto , insistendo quindi sulle richieste contenute nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello proposto le contribuenti, dunque, censurano quanto deciso dal primo giudice avendo esso ritenuto che, in ogni caso, i terreni in questione sono edificabili senza aver considerato la disciplina imposta dalla L.R. 31/2024. Si rappresenta che le contribuenti hanno effettuato una ricostruzione urbanistico- amministrativa ed un interpretazione della lege regionale che condurrebbe a ritenere inedificabili i terreni stessi;
il comune ritiene invece che tale ricostruzione compiuta da parte appellante sia fuorviante e non corretta e che confuta integralmente;
il comune insiste nell'evidenziare che le aree in questione sono qualificate dal PGT come edificabili, subordinatamente alla presentazione di un PUA e alla esecuzione delle opere urbanizzative ivi previste.
Ciò detto, questa Corte non può che confermare di non avere giurisdizione né la dovuta competenza in materia di applicazione degli strumenti urbanistici locali e, pertanto, non può che limitarsi all'aspetto tributario oggetto della lite applicando le norme vigenti in materia IMU per le aree fabbricabili coerentemente con i principi espressi dalla Cassazione.
Ai fini IMU la definizione di area fabbricabile è ripresa da quella di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n.
504/92 e successive modifiche ed integrazioni secondo cui “si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi” : tale previsione, si ricorda, è poi stata ripresa dall'art. 1, comma 741 – lett. d), della Legge 160/2019, attualmente vigente.
Nel solco di un orientamento consolidato la Cassazione ha più volte sancito che il principio cardine -per l'assoggettabilità di un area ai fini IMU- è la prevalenza della destinazione urbanistica (tra le altre, Cass.
Civ., Sez. V, 3 ottobre 2025 n. 26673).
Con la sentenza n. 22591 del 9.8.2024 i supremi giudici hanno finanche affermato che la presenza di vincoli paesaggistici su un'area edificabile non incide sulla natura stessa dell'area, che resta edificabile, ma tutt'al più solo sul valore dell'area medesima.
Pertanto, poiché nel caso che ne occupa l'area è qualificata dal PGT come edificabile, anche se subordinatamente alla presentazione di un PUA e alla esecuzione delle opere urbanizzative ivi previste, si ritiene che essa sia soggetta ad IMU;
conseguentemente la sentenza appellata va confermata e l'appello delle contribuenti va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità della controversia e delle risultanze processuali, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sex. XVI , rigetta l'appello delle contribuenti.Spese compensate.
Cosi deciso in Milano li 14 gennaio 2026
Il Giudice Estensore - Piero Ansaldi
Il Presidente - Giouseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, AT
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1167/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vidigulfo - Piazza I Maggio N. 4 27018 Vidigulfo PV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello proposto dalle contribuenti avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Pavia n. 415/2024, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo avverso il diniego all'istanza di rimborso IMU per gli anni dal 2017 al 2023 in relazione ad un area fabbricale di proprietà sita nel comune di Vidigulfo che le contribuenti ritenevano inedificabile indipendentemente dalla sua destinazione urbanistica
.
Con l'appello interposto la parte appellante, pur ammettendo che le aree in questione rientrano nell'Ambito di Trasformazione Residenziale ATR13, così individuato dal PGT del Comune di Vidigulfo del 2010, evidenzia che per la loro edificazione era richiesto una preventiva domanda di piano attuativo nonché la realizzazione di ingenti e onerose opere di urbanizzazione.
Riprendendo le difese svolte in primo grado, l'appellante rappresenta altresi che:
- con nota del 25 gennaio 2017 era stato lo stesso Comune di Vidigulfo a segnalare alle Signore Nominativo_1 la scadenza del 2 giugno 2017 per la presentazione della istanza di avvio del piano attuativo, il cui spirare avrebbe determinato il «rischio di vedersi abrogare l'edificabilità del suolo a seguito delle nuove disposizioni dei futuri PGT adeguati entro termini prefissati ai contenuti della norma per la riduzione del consumo di suolo »;
- anche in ragione della congiuntura del mercato immobiliare (nonché delle ingenti e sproporzionate opere da realizzare nel contesto del Piano attuativo, come richieste dal PGT), non è risultato possibile rispettare il termine suindicato e presentare una domanda di piano attuativo: la conseguenza, ai sensi della L.R.
31/2014, è che risulta venuta meno allo stato la possibilità di edificazione connessa con lo sviluppo dell'area in questione, essendo decorso il termine imposto dalla citata legge regionale per la presentazione di piani attuativi;
- a partire dal 2 giugno 2017 i terreni sarebbero quindi divenuti inedificabili e, pertanto , avendo per prudenza pagato l'IMU negli anni 2017-2023, ne ha richiesto il rimborso.
L'appellante censura quindi, con un unico e articolato motivo, la sentenza appellata assumendo che i giudici abbiano travisato l'oggetto del contendere quando affermano – in motivazione - che i terreni sarebbero ancora individuati come edificabili nel PGT e che la cognizione sull'adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle previsioni normative nazionali e/o regionali non rientra fra le competenze del Giudice adito».
L'appellante insiste quindi sul fatto che il Comune ha definito i terreni di proprietà delle ricorrenti come edificabili, senza considerare la disciplina imposta dalla L.R. 31/2024 che impedisce la presentazione di
Piani Attuativi dopo il termine previsto dalla stessa legge regionale e, quindi, l'edificazione fino all'eventuale nuovo PGT. Mancherebbe quindi il presupposto per il pagamento dell'IMU visto che i terreni in questione sono e rimangono – allo stato – inedificabili.
D'altronde, sostiene l'appellante, non risulta nessun provvedimento del Comune che abbia mantenuto la possibilità in via generale di presentare piani attuativi decorso il termine di legge del 2.6.2017.; inoltre , il certificato di destinazione urbanistica, richiamato dal Comune nel provvedimento di diniego del rimborso e dai primi giudici , è solo formalmente corretto, in quanto il PGT è stato prorogato.
Nella sostanza, la parte appellante ritiene che il certificato di destinazione urbanistica risulta inconferente e incompleto, perché prescinde dal contesto normativo, che preclude l'edificazione dato che, alla luce della
L.R. 31/2014, non è più possibile presentare il piano attuativo obbligatoriamente richiesto per la edificazione del lotto .
Chiede quindi l'accogliento dell'appello con riconoscimento del diritto al rimborso e con vittoria di spese .
Si è costituito il Comune di Vidigulfo depositando successivamente la memoria difensiva.
Preliminarmente il Comune rappresenta che la parte appellante anche in sede di appello insiste riproponendo la tesi esposta in primo grado, e cioè che la questione sottoposta concerne il regime dei terreni - il fatto che il Comune ha definito i terreni di proprietà come edificabili, senza considerare la disciplina di cui alla L.R.
31/2024 -, e dunque rientrando pienamente nell'applicazione della disciplina tributaria, e non richiede alcuna cognizione sull'adeguamento degli strumenti locali alle previsioni normative nazionali e/o regionali, che appunto non sono di competenza del Giudice adito. Ritiene parte appellata che il Giudice di primo grado
è correttamente giunto alla conclusione espressa nella sentenza gravata in ragione della disciplina applicabile nella presente vicenda, precipuamente di marca tributaria, e non urbanistica.
Evidenzia che le vigenti norme ai fini IMU prevedono che per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Pertanto poiché nel caso che ne occupa l'area (anche attualmente) è qualificata dal PGT come edificabile, anche se subordinatamente - alla presentazione di un PUA e alla esecuzione delle opere urbanizzative ivi previste- non sussiste alcun dubbio che essa sia soggetta ad IMU.
La parte appellata ritiene quindi infondato l'appello proposto esponendo i motivi per i quali contesta la lamentata insussistenza di edificabilità urbanistica dell'area in questione, ritenendo non sussistere nella specie quell'inedificabilità assoluta dell'area in questione, dal momento che le contribuenti medesime potevano – come possono ora - attivare in ogni caso l'iter di approvazione del PUA e dunque anche dopo il 1 giugno 2017 secondo le previsioni del comma 4 e del comma 9 della L.R. 31/2014; a tal fine parte appellata espone le sue ragioni in materia urbanistica .
L 'appellata infine, a riprova della consapevolezza delle contribuenti sulla concreta possibilità edificatoria dell'area in oggetto, evidenzia che esse hanno presentato in data 16 ottobre 2024 una istanza con cui, richiamata l'edificabilità della medesima area, richiedono una modifica delle previsioni dell'ATR13 contenute nella Variante generale del PGT vigente, circostanza che contrasta quindi con l'eccepita inedificabilità.
Chiede dunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La parte appellante ha depositato poi una memoria di replica alla memoria dell'appellata contestandola in toto sia in relazione all'interpretazione della legge regionale che in relazione all'inedificabilità di fatto , insistendo quindi sulle richieste contenute nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello proposto le contribuenti, dunque, censurano quanto deciso dal primo giudice avendo esso ritenuto che, in ogni caso, i terreni in questione sono edificabili senza aver considerato la disciplina imposta dalla L.R. 31/2024. Si rappresenta che le contribuenti hanno effettuato una ricostruzione urbanistico- amministrativa ed un interpretazione della lege regionale che condurrebbe a ritenere inedificabili i terreni stessi;
il comune ritiene invece che tale ricostruzione compiuta da parte appellante sia fuorviante e non corretta e che confuta integralmente;
il comune insiste nell'evidenziare che le aree in questione sono qualificate dal PGT come edificabili, subordinatamente alla presentazione di un PUA e alla esecuzione delle opere urbanizzative ivi previste.
Ciò detto, questa Corte non può che confermare di non avere giurisdizione né la dovuta competenza in materia di applicazione degli strumenti urbanistici locali e, pertanto, non può che limitarsi all'aspetto tributario oggetto della lite applicando le norme vigenti in materia IMU per le aree fabbricabili coerentemente con i principi espressi dalla Cassazione.
Ai fini IMU la definizione di area fabbricabile è ripresa da quella di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n.
504/92 e successive modifiche ed integrazioni secondo cui “si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi” : tale previsione, si ricorda, è poi stata ripresa dall'art. 1, comma 741 – lett. d), della Legge 160/2019, attualmente vigente.
Nel solco di un orientamento consolidato la Cassazione ha più volte sancito che il principio cardine -per l'assoggettabilità di un area ai fini IMU- è la prevalenza della destinazione urbanistica (tra le altre, Cass.
Civ., Sez. V, 3 ottobre 2025 n. 26673).
Con la sentenza n. 22591 del 9.8.2024 i supremi giudici hanno finanche affermato che la presenza di vincoli paesaggistici su un'area edificabile non incide sulla natura stessa dell'area, che resta edificabile, ma tutt'al più solo sul valore dell'area medesima.
Pertanto, poiché nel caso che ne occupa l'area è qualificata dal PGT come edificabile, anche se subordinatamente alla presentazione di un PUA e alla esecuzione delle opere urbanizzative ivi previste, si ritiene che essa sia soggetta ad IMU;
conseguentemente la sentenza appellata va confermata e l'appello delle contribuenti va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità della controversia e delle risultanze processuali, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sex. XVI , rigetta l'appello delle contribuenti.Spese compensate.
Cosi deciso in Milano li 14 gennaio 2026
Il Giudice Estensore - Piero Ansaldi
Il Presidente - Giouseppe Locatelli