Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38493/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati
Andrea Di Lascio e Saul Monzani del Foro di Bergamo;
ricorrente contro
(P. I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri
Zanardelli, e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino, giusta procura generale per
Notar di Milano, del 25 novembre 2020, Rep. n. 9267 Racc. Persona_1
n. 5938 in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- in via principale, per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il rimborso delle somme indebitamente pagate Controparte_1
a titolo di addizionale provinciale, e, per l'effetto, condannare CP_2
pagina 1 di 13
- in via istruttoria, si rimanda ai documenti già in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per parte convenuta:
“‐ in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio o sospensione stante la pendenza dei giudizi avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Costituzionale per i motivi sopra menzionati;
‐ nel merito: ✓ rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, in ogni caso, decurtare le somme erroneamente richieste, le somme relative a mensilità antecedenti il mese di aprile 2010 per tutti esposti al paragrafo A;
✓ accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
✓ accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della CP_2
✓ in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze
[...] istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
✓ con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., dalla società la quale, sul Controparte_1 presupposto dell'esistenza con la società di un rapporto di Controparte_2 somministrazione di energia elettrica ha chiesto a questo Tribunale, previo accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di €
124.566,31 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2010, di condannare la predetta alla restituzione Controparte_2
pagina 2 di 13 ex art. 2033 c.c., in proprio favore, del predetto importo, oltre “alla rivalutazione” e agli interessi dalla messa in mora al saldo.
A sostegno delle suddette domande, la ricorrente ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes, a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria
(nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito alle domande della ricorrente, deducendo, in sintesi e per ciò che rileva ai fini della presente decisione: a) la compatibilità della normativa interna con quella comunitaria sino al 31.3.2010, in quanto era ancora vigente la Direttiva 92/12/CEE; b)
l'erroneità del quantum richiesto in ripetizione avendo la ricorrente conteggiato nella sua domanda, sia le somme addebitate a titolo di addizionale provinciale nelle fatture “di ciclo”, sia le somme addebitate allo stesso titolo nelle fatture di “conguaglio” relative al medesimo periodo di consumo, senza considerare che la fattura di conguaglio sostituiva, assorbendola, la fattura di ciclo;
c) che le direttive non potevano avere efficacia diretta nelle controversie tra privati quale quella di specie;
d) che non sussistevano i presupposti per la concessione degli interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c., dovendo essere invece riconosciuti solo gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma c.c.; e) di aver tenuto, nella vicenda de qua, un comportamento “incolpevole”, di guisa che, in caso di accoglimento del ricorso, sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, è stata discussa oralmente dalle parti all'udienza del 22.01.2025, ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
pagina 3 di 13 Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
Giova, infatti, al riguardo rilevare che, se è vero che il giudice nazionale non
è titolare del potere di disapplicare una disposizione di diritto interno quando essa si ponga in contrasto con una direttiva nell'ambito dei c.d.
“rapporti orizzontali”, ovvero nelle controversie tra privati quale quella che interessa il presente giudizio, tuttavia, nel caso di specie, non viene in rilievo la necessità per il giudice di procedere alla disapplicazione della norma nazionale, ovvero l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 citato, in contrasto con la direttiva europea 2008/118/CE, risultando sufficiente, per la soluzione della controversia, fare riferimento alle categorie giuridiche proprie dell'ordinamento nazionale.
Tale conclusione è, del resto, conforme alla recente sentenza della Corte di
Giustizia (CGUE, 11 aprile 2024, causa C-316/22) pronunciatasi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como, sollevato nell'ambito di due procedimenti aventi ad oggetto, al pari del presente giudizio, domande di privati volte a ottenere il rimborso dal fornitore delle somme corrisposte a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica. La Corte di giustizia, nella sentenza sopra citata, dopo aver ribadito che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo e, dunque, essere invocata nei confronti di quest'ultimo davanti a un giudice nazionale, ha altresì precisato che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali” (punto 25).
pagina 4 di 13 Ebbene, ad avviso del Tribunale1, lo strumento che l'ordinamento prevede per consentire al privato di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico che esso ha dovuto sopportare a causa di una disposizione nazionale che impone un obbligo tributario in contrasto con le norme del diritto dell'Unione è costituito appunto dall'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.
Nell'ambito di tale azione, infatti, il giudice deve verificare l'esistenza del presupposto per la ripetizione, ossia l'assenza di un valido titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens2.
E, nella specie, siffatto presupposto è costituito dal contrasto, da accertarsi in via meramente incidentale con riferimento al rapporto tributario tra amministrazione finanziaria e fornitore3, tra la norma impositiva del tributo e il diritto eurounitario, contrasto dal quale non può che derivare, per il principio del primato del diritto dell'Unione sulle norme nazionali,
l'illegittimità del tributo preteso dallo Stato e ribaltato a valle dal fornitore sull'utente.
Venendo, dunque, ad esaminare le ragioni per le quali va reputato sussistente il su indicato contrasto tra l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 citato e l'art. 1, par. 2, della direttiva europea 2008/118/CE, deve, innanzitutto rilevarsi che, in base alla normativa dell'Unione, gli Stati membri possono prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle pagina 5 di 13 accise armonizzate a condizione che, tra l'altro, tali ulteriori imposte rispondano ad una finalità specifica, che non sia puramente di bilancio. In proposito, la Corte di giustizia, con sentenza del 25 luglio 2018, causa C-
103/17, ha precisato che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica di cui si tratta, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Sempre la Corte di Giustizia ha, poi, chiarito che “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (punti 38-39).
Orbene, nella specie, deve ritenersi che, per le ragioni appresso spiegate, le addizionali provinciali per cui è lite non rispettino le condizioni poste dalla direttiva su richiamata, non rispondendo esse a “finalità specifiche”, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia sopra citata, risultando esse meramente funzionali ad esigenze di fiscalità generale degli enti locali.
Al riguardo va, infatti, ricordato che l'esistenza del contrasto tra la normativa italiana in materia di addizionali e la direttiva europea, proprio con riferimento all'assenza di finalità specifiche rispetto alle addizionali provinciali, è già stato riscontrato tanto a livello europeo quanto nazionale.
Innanzitutto, la Commissione europea ha aperto, nel 2011, una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE in cui è stato contestato allo Stato italiano il contrasto tra le due norme citate, proprio poiché le addizionali previste dalla normativa nazionale sarebbero state prive di una finalità specifica rispetto al mero procacciamento di risorse per finanziare enti locali e regioni. E' del pagina 6 di 13 resto noto che a seguito dell'apertura di siffatta procedura di infrazione, il legislatore italiano, con il d.l. n. 23/2011 e il d.l. n. 68/2011 per quanto attiene alle Regioni a statuto ordinario, e con il d.l. n. 16/2012 per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale, ha abrogato l'addizionale de qua, determinando l'archiviazione della procedura in parola da parte della
CP_3
Analogamente, sul piano interno, deve richiamarsi la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sull'argomento.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis - e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva
92/12/CEE - “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente …. 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio
(C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto
19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31;
pagina 7 di 13 C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23)”4.
Ciò posto, sempre secondo la Corte di Cassazione, poiché il D.L. n. 511 del
1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, deve reputarsi come rispettata la prima condizione. “Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, al D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 149 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare. Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare
o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi
pagina 8 di 13 dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio…”)5.
Alla luce di quanto fin qui esposto deve, dunque, affermarsi come esistente il contrasto su rilevato tra la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua e il diritto comunitario.
Né può, poi, ad avviso del Tribunale, accogliersi l'assunto difensivo della convenuta, volto ad escludere che l'addizionale provinciale sia “un'altra imposta indiretta”, con conseguente asserita non necessità della “finalità specifica” del tributo.
Premesso, infatti, che la finalità della disciplina europea qui in esame è quella di evitare che, mediante l'utilizzo da parte degli Stati membri dello strumento impositivo indiretto, si verifichi uno sfalsamento della concorrenza all'interno dell'Unione, deve ritenersi che rispetto alla predetta finalità, ciò che assume rilievo decisivo è il fatto che essa vada effettivamente ad incidere su un consumo (nella specie quello di energia elettrica) già
“colpito” dalle accise e, dunque, determini, in concreto, quella imposizione indiretta aggiuntiva che, come già rilevato dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra citate, non è consentita dalla direttiva europea su richiamata in assenza delle specifiche condizioni dalla stessa previste.
Discende da tutto quanto fin qui esposto in ordine al su accertato, sia pure incidentalmente, contrasto della norma istitutiva delle addizionali provinciali con il diritto comunitario, l'illegittimità della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria e, conseguentemente, l'assenza di una valida causa giustificatrice dei pagamenti effettuati dall'odierna ricorrente in favore della convenuta a titolo dell'addizionale de qua.
Quanto, poi, al termine per l'attuazione della direttiva più volte sopra citata,
a prescindere da ogni altra considerazione, deve osservarsi che il divieto di introdurre altre imposte indirette che non rispondessero alle duplici pagina 9 di 13 condizioni indicate dall'art. 2 della direttiva 92/12/CEE era già stato esteso all'energia elettrica proprio dall'art. 3 della direttiva 2003/94, da attuarsi entro il 31 dicembre 2003.
Venendo, ora, all'esatta determinazione del credito restitutorio spettante alla ricorrente, deve innanzitutto osservarsi che merita accoglimento, in quanto confermato dall'esame delle fatture in parola, l'assunto difensivo della convenuta6 secondo il quale, rispetto al medesimo periodo di consumo, dovevano essere conteggiate esclusivamente le somme addebitate a titolo di addizionale provinciale nelle fatture di conguaglio in quanto sostitutive delle fatture in acconto, operandosi altrimenti una erronea duplicazione delle poste restitutorie.
A fronte di ciò, parte ricorrente ha prodotto in giudizio, tra l'altro, un prospetto contenente l'analitica indicazione degli estremi delle fatture
(precisando se si trattava di fatture di acconto o di conguaglio), dell'ammontare dell'addizionale effettivamente applicata, dei POD di riferimento, precisando che l'importo complessivamente addebitato a titolo dell'addizionale provinciale de qua, una volta stornati gli importi fatturati a titolo di acconto ove seguiti da apposita fattura di conguaglio, era pari ad €
105.437,527.
Rispetto al su menzionato importo (e ai criteri seguiti dalla ricorrente per la sua determinazione) alcuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta, di guisa che il medesimo importo ben può essere recepito in questa sede.
A ciò si aggiunga, infine, che alcuna specifica contestazione è stata svolta dalla convenuta nemmeno circa l'effettiva ricezione dei pagamenti in parola,
i quali risultano, peraltro, anche dalla documentazione, costituita dalle contabili bancarie, versata in atti dalla ricorrente8.
pagina 10 di 13 Pertanto, la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente va accolta e va condannata al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma su menzionata di € 105.437,52.
Su tale somma vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere, in assenza di prova della mala fede dell'accipiens, dalla data della messa in mora9
(28.2.202010) sino al soddisfo.
Trattandosi di obbligazione di valuta, non spetta invece alla ricorrente la pure richiesta “rivalutazione monetaria”, dovendosi al riguardo ricordare, per un verso, che “il creditore il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c.,
e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”11 e, per altro verso, che, in ogni caso, alcunché di specifico è stato allegato e provato in ordine all'effettiva verificazione del suddetto maggior danno.
Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale12.
Né, ad avviso del Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti
pagina 11 di 13 normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”.
Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”13, osserva il
Tribunale come nella fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore, atteso che, come sopra ampiamente detto, l'obbligazione restitutoria del fornitore sorge dall'avvenuto accertamento della contrarietà all'ordinamento comunitario, della norma impositiva dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, in forza della quale il fornitore aveva, del tutto legittimamente, ribaltato sull'utente finale il costo del tributo e che, ai sensi del più volte richiamato art. 14 T.U.A.14, il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessita, essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (cfr. anche Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
Tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza pagina 12 di 13 di merito e considerato, altresì, che, come sopra già visto, la normativa, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_2 Controparte_1
105.437,52, oltre agli interessi calcolati al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal 28.2.2020 sino al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 4.2.2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., nello stesso senso, anche la recente sentenza della C. d'Appello di Milano, sent. n. 1499/2024 del 24.5.2024, soprattutto par.
5.5. pagg. 13-15. 2 Cfr., tra le altre, Cass. n. 10114/2020 e Cass. 14200/2019, secondo cui “il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito”, principio questo che non pare allo stato essere stato superato dai recenti arresti con i quali, la Suprema Corte ha ammesso, rivedendo sul punto il proprio precedente orientamento la legittimazione dell'utente finale ad agire ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle addizionali provinciali direttamente nei confronti dell' Parte_1 (Cass. n. 21154/2024 del 29.7.2024 e Cass. n. 24373/2024 dell'11.9.2024), senza
[...] tuttavia escludere expressis verbis la possibilità, fin qui costantemente ammessa dalla medesima Corte di Cassazione, di esperire la condictio indebiti nei confronti del fornitore. 3 Sul sindacato incidentale da parte del giudice ordinario in ordine alla legittimità della pretesa impositiva vd. Cass. n. 2064/2011. 4 Cfr., ex multis, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020. 5 Idem; vd. anche Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019. 6 Vd. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 5 e 6. 7 Cfr. doc. 49, Tabella n. B1 contenente riepilogo delle fatture pure prodotte sub docc. da 1 a 12 di parte ricorrente. 8 Cfr. docc. da 14 a 26 di parte ricorrente. 9 Cass., sez. un., n. 15895/2019. 10 Cfr. docc. 29 e 29 bis di parte ricorrente. 11 Cass. 22273/2010; Cass., sez. un, n. 5743/2015; Cass. n. 16565/2018. 12 Cfr. in particolare Cass. 28409/2018. 13 V. ancora Cass. n. 61/2023 cit. 14 Il 2° comma dell'art. 14 T.U.A. prevede infatti che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”, e il quarto comma del medesimo articolo precisa che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.